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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/09/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 581 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio civile, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1 sig. - CF – nato a [...], ora Lamezia Terme ed in data 25/08/1954, CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO - CF - PEC C.F._3
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 3 settembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25/07/2025 - che i ricorrenti, contraevano matrimonio “concordatario” in data 23/08/1975 nel Comune di Lamezia Terme (CZ), atto trascritto nei registri dello stato civile al n. 23 parte 1 serie A anno
1975. A seguito della crisi coniugale, i coniugi hanno consensualmente chiesto la separazione personale, che
è stata omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme in data 15/02/2016, R.G. n.
1507/2015, cron. n. 1311/2016, a seguito di udienza presidenziale del 21/01/2016, con provvedimento depositato in Cancelleria il 15/02/2016. Tale provvedimento ha disposto la separazione consensuale dei coniugi, previa valutazione della conformità degli accordi alla legge, del parere favorevole del Pubblico
Ministero e ai sensi dell'art. 711 c.p.c. 2
Da tale data (21/01/2016) decorrono, quindi, i termini di legge previsti per proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b) L. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato nei casi in cui sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nella procedura di separazione, anche quando il procedimento contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nel caso di specie, è stato rispettato il termine minimo di legge (oltre nove anni), essendo l'udienza presidenziale intervenuta in data 21/01/2016.
Non sussistendo figli minori, né figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, né sussistendo ulteriori condizioni patrimoniali da regolare, e attesa la volontà della ricorrente, si chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/08/1975.
Per tutto quanto sopra esposto, i coniugi sopra generalizzati chiedevano che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, volesse:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 23/08/1975 presso il Comune di Lamezia Terme (CZ), atto trascritto al n. 23 parte 1 serie A anno 1975;
2. Disporre la trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) (vedi, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 16 settembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 25 luglio 2025 ex art. 473 bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 3 settembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 29 agosto 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c. 3
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile
(tanto desumendosi dal certificato di matrimonio in atti, e dalla relativa iscrizione nella parte I, notoriamente dedicata all'annotazione e trascrizione del matrimonio civile), ed in data 23/08/1975, il cui atto risulta – appunto - trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come si ricava dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti (vedi la relativa documentazione in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 gennaio 2016 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1507/2015 RG e che, in data 15 febbraio 2016, il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 21 gennaio 2016; data di deposito del presente ricorso: 25 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 16/09/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 29 agosto 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, lo scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi frutto di errore materiale emendabile d'ufficio la dizione cessazione degli effetti civili del matrimonio contenuta in ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 581 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio civile, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1 4
- CF – nata a [...] in data [...], e sig. - CF Pt_1 C.F._1 CP_1
– nato a [...], ora Lamezia Terme ed in ed in data 25/08/1954, entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO - CF - PEC C.F._3
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in data
23/08/1975, in Lamezia Terme;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme - atto n. 23, parte I, anno 1975 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 581 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio civile, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1 sig. - CF – nato a [...], ora Lamezia Terme ed in data 25/08/1954, CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO - CF - PEC C.F._3
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 3 settembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25/07/2025 - che i ricorrenti, contraevano matrimonio “concordatario” in data 23/08/1975 nel Comune di Lamezia Terme (CZ), atto trascritto nei registri dello stato civile al n. 23 parte 1 serie A anno
1975. A seguito della crisi coniugale, i coniugi hanno consensualmente chiesto la separazione personale, che
è stata omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme in data 15/02/2016, R.G. n.
1507/2015, cron. n. 1311/2016, a seguito di udienza presidenziale del 21/01/2016, con provvedimento depositato in Cancelleria il 15/02/2016. Tale provvedimento ha disposto la separazione consensuale dei coniugi, previa valutazione della conformità degli accordi alla legge, del parere favorevole del Pubblico
Ministero e ai sensi dell'art. 711 c.p.c. 2
Da tale data (21/01/2016) decorrono, quindi, i termini di legge previsti per proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b) L. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato nei casi in cui sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nella procedura di separazione, anche quando il procedimento contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nel caso di specie, è stato rispettato il termine minimo di legge (oltre nove anni), essendo l'udienza presidenziale intervenuta in data 21/01/2016.
Non sussistendo figli minori, né figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, né sussistendo ulteriori condizioni patrimoniali da regolare, e attesa la volontà della ricorrente, si chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/08/1975.
Per tutto quanto sopra esposto, i coniugi sopra generalizzati chiedevano che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, volesse:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 23/08/1975 presso il Comune di Lamezia Terme (CZ), atto trascritto al n. 23 parte 1 serie A anno 1975;
2. Disporre la trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) (vedi, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 16 settembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 25 luglio 2025 ex art. 473 bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 3 settembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 29 agosto 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c. 3
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile
(tanto desumendosi dal certificato di matrimonio in atti, e dalla relativa iscrizione nella parte I, notoriamente dedicata all'annotazione e trascrizione del matrimonio civile), ed in data 23/08/1975, il cui atto risulta – appunto - trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come si ricava dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti (vedi la relativa documentazione in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 gennaio 2016 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1507/2015 RG e che, in data 15 febbraio 2016, il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 21 gennaio 2016; data di deposito del presente ricorso: 25 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 16/09/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 29 agosto 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, lo scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi frutto di errore materiale emendabile d'ufficio la dizione cessazione degli effetti civili del matrimonio contenuta in ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 581 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio civile, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1 4
- CF – nata a [...] in data [...], e sig. - CF Pt_1 C.F._1 CP_1
– nato a [...], ora Lamezia Terme ed in ed in data 25/08/1954, entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO - CF - PEC C.F._3
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in data
23/08/1975, in Lamezia Terme;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme - atto n. 23, parte I, anno 1975 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)