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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3395/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1
entrambi con l'avv. TIZIANA ZAMPIERI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 23/01/2025: “-Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della
L. n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i IG.ri
[...]
e in data 16.04.2010, nel Comune di Venezia, iscritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio presso il medesimo Comune al n. 10 parte 1 – Ufficio 9, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, prescritta ai ensi dell'art. 69 lett. D d.P.R.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile e alle altre incombenze di legge, e contestualmente accogliere e omologare e prendere atto delle seguenti CONDIZIONI a) Confermare l'affido condiviso della figlia minore PE
ad entrambi i genitori, nel rispetto delle esigenze della figlia in modo da consentire
[...]
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita pur di mantenere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore e mantenere inalterata la genitorialità di entrambi e
1 tutelando quindi la relazione genitoriale con la figlia, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso il padre con il seguente progetto di affidamento condiviso della figlia minore, 1 .la figlia avrà la propria residenza abituale presso l'abitazione della madre, la quale dovrà comunicare al padre ogni mutamento futuro di residenza della figlia;
-2 il padre, avrà la facoltà di tenere con sé la minore almeno un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa, previa intesa anche telefonica con la madre e nel rispetto delle esigenze di salute, studio o altri impegni familiari o sociali della minore, nonché compatibilmente ai futuri impegni professionali del padre;
i coniugi indicativamente e non tassativamente indicando come giornata infrasettimanale da trascorrersi con il padre il mercoledì per quanto concerne il periodo estivo. I coniugi potranno in ogni caso accordarsi di volta in volta per aumentare la frequenza delle visite settimanali compatibilmente alle esigenze della bambina.
3. il padre avrà diritto a tenere la figlia un fine-settimana ogni due, alternatamente con la moglie, dal pomeriggio di sabato al pomeriggio della domenica indicativamente dalle ore 15.00 alle ore 21.00, concordandone volta per volta quindi il pernottamento;
4 i coniugi si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere condotte incompatibili con la realizzazione del progetto di affidamento condiviso ed a non ostacolare in alcun modo il naturale sviluppo del rapporto genitore-figlio nell'esclusivo interesse della minore;
6. la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo
Stefano con altro e ciò ad anni alternati, una settimana durante il periodo natalizio
(alternandosi i genitori il periodo coincidente con il Natale e quello coincidente con il
Capodanno) e due settimane durante le ferie estive, con impegno da parte dei genitori di concordare il periodo entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno. In ogni caso al padre
è riconosciuta la facoltà di trascorrere con la figlia almeno tre settimane all'anno di ferie, da concordarsi preventivamente in ragione degli impegni futuri professionali del padre e degli impegni futuri scolastici della figlia e quindi compatibilmente con tutte le esigenze scolastico-educative della minore” 7. entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale al reddito di ognuno;
a tal proposito, avendo la figlia minore residenza prevalente presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per la figlia, pari ad euro 1.200,00= annui, ovvero €100.00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
b) disporre che entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della loro figlia minore
in misura proporzionale al reddito di ognuno in attuazione del principio Persona_1 di proporzionalità e secondo l'accordo raggiunto e indicato in narrativa, il IG. CP_1
si obbliga a corrispondere alla IG.ra un contributo a titolo di
[...] Parte_1 concorso al mantenimento per la loro figlia minore , pari ad €100,00 Persona_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IGnora , che Parte_1 provvederà a comunicare al ricorrente. c) disporre che la IG.ra si Parte_1
2 impegni a porsi a carico integrale delle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive della figlia minore [rinviando per una maggiore specificazione delle predette spese al Protocollo famiglia vigente presso il Tribunale di Venezia che costituisce parte integrante del presente ricorso (doc. 16 succitato protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Venezia in materia di famiglia). d) le spese del presente procedimento saranno interamente a carico della IG.ra . e. I coniugi si Parte_1 danno, fin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore della figlia minore;
f) I coniugi si danno vicendevolmente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo a titolo di mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica patrimoniale e finanziaria” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/08/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 16/04/2010 in Comune di Venezia e dalla cui unione è nata la figlia PE
(20/10/2010), ad oggi minorenne.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 20/02/2014, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia minore anche agli interessi morali e materiali della stessa.
Il tutto come da note di trattazione scritta dep. il 13/01/2025.
3 È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali interamente a carico della IG.ra , stante l'accordo inter Parte_1
partes anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 16/04/2010 tra e e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, Parte 1, n. 10.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 13/01/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
a) Conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 nel rispetto delle esigenze della figlia in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita pur di mantenere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore e mantenere inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con la figlia, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso il padre con il seguente progetto di affidamento condiviso della figlia minore:
- la figlia avrà la propria residenza abituale presso l'abitazione della madre, la quale dovrà comunicare al padre ogni mutamento futuro di residenza della figlia;
- il padre, avrà la facoltà di tenere con sé la minore almeno un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa, previa intesa anche telefonica con la madre e nel rispetto delle esigenze di salute, studio o altri impegni familiari o sociali della minore, nonché compatibilmente ai futuri impegni professionali del padre;
i coniugi indicativamente e non tassativamente indicando come giornata infrasettimanale da trascorrersi con il padre il mercoledì per quanto concerne il periodo estivo. I coniugi potranno in ogni caso accordarsi
4 di volta in volta per aumentare la frequenza delle visite settimanali compatibilmente alle esigenze della bambina.
- il padre avrà diritto a tenere la figlia un fine-settimana ogni due, alternatamente con la moglie, dal pomeriggio di sabato al pomeriggio della domenica indicativamente dalle ore
15.00 alle ore 21.00, concordandone volta per volta quindi il pernottamento;
- i coniugi si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere condotte incompatibili con la realizzazione del progetto di affidamento condiviso ed a non ostacolare in alcun modo il naturale sviluppo del rapporto genitore-figlio nell'esclusivo interesse della minore;
- la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con altro e ciò ad anni alternati, una settimana durante il periodo natalizio (alternandosi i genitori il periodo coincidente con il Natale e quello coincidente con il Capodanno) e due settimane durante le ferie estive, con impegno da parte dei genitori di concordare il periodo entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno. In ogni caso al padre è riconosciuta la facoltà di trascorrere con la figlia almeno tre settimane all'anno di ferie, da concordarsi preventivamente in ragione degli impegni futuri professionali del padre e degli impegni futuri scolastici della figlia e quindi compatibilmente con tutte le esigenze scolastico-educative della minore;
b) dispone che il IG. corrisponderà alla IG.ra un CP_1 Parte_1
contributo a titolo di concorso al mantenimento per la loro figlia minore , Persona_1 pari ad €100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Il contributo verrà versato entro il giorno
5 di ogni mese tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IGnora
[...]
che provvederà a comunicare al ricorrente. Parte_1
c) pone a carico integrale della sig.ra le spese straordinarie mediche, Parte_1
scolastiche, extrascolastiche e sportive della figlia minore, come da Protocollo famiglia vigente presso il Tribunale di Venezia.
d) le spese del presente procedimento sono interamente a carico della IG.ra
[...]
Parte_1
e) prende atto che i coniugi si danno, fin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore della figlia minore;
5 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1
entrambi con l'avv. TIZIANA ZAMPIERI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 23/01/2025: “-Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della
L. n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i IG.ri
[...]
e in data 16.04.2010, nel Comune di Venezia, iscritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio presso il medesimo Comune al n. 10 parte 1 – Ufficio 9, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, prescritta ai ensi dell'art. 69 lett. D d.P.R.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile e alle altre incombenze di legge, e contestualmente accogliere e omologare e prendere atto delle seguenti CONDIZIONI a) Confermare l'affido condiviso della figlia minore PE
ad entrambi i genitori, nel rispetto delle esigenze della figlia in modo da consentire
[...]
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita pur di mantenere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore e mantenere inalterata la genitorialità di entrambi e
1 tutelando quindi la relazione genitoriale con la figlia, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso il padre con il seguente progetto di affidamento condiviso della figlia minore, 1 .la figlia avrà la propria residenza abituale presso l'abitazione della madre, la quale dovrà comunicare al padre ogni mutamento futuro di residenza della figlia;
-2 il padre, avrà la facoltà di tenere con sé la minore almeno un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa, previa intesa anche telefonica con la madre e nel rispetto delle esigenze di salute, studio o altri impegni familiari o sociali della minore, nonché compatibilmente ai futuri impegni professionali del padre;
i coniugi indicativamente e non tassativamente indicando come giornata infrasettimanale da trascorrersi con il padre il mercoledì per quanto concerne il periodo estivo. I coniugi potranno in ogni caso accordarsi di volta in volta per aumentare la frequenza delle visite settimanali compatibilmente alle esigenze della bambina.
3. il padre avrà diritto a tenere la figlia un fine-settimana ogni due, alternatamente con la moglie, dal pomeriggio di sabato al pomeriggio della domenica indicativamente dalle ore 15.00 alle ore 21.00, concordandone volta per volta quindi il pernottamento;
4 i coniugi si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere condotte incompatibili con la realizzazione del progetto di affidamento condiviso ed a non ostacolare in alcun modo il naturale sviluppo del rapporto genitore-figlio nell'esclusivo interesse della minore;
6. la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo
Stefano con altro e ciò ad anni alternati, una settimana durante il periodo natalizio
(alternandosi i genitori il periodo coincidente con il Natale e quello coincidente con il
Capodanno) e due settimane durante le ferie estive, con impegno da parte dei genitori di concordare il periodo entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno. In ogni caso al padre
è riconosciuta la facoltà di trascorrere con la figlia almeno tre settimane all'anno di ferie, da concordarsi preventivamente in ragione degli impegni futuri professionali del padre e degli impegni futuri scolastici della figlia e quindi compatibilmente con tutte le esigenze scolastico-educative della minore” 7. entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale al reddito di ognuno;
a tal proposito, avendo la figlia minore residenza prevalente presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per la figlia, pari ad euro 1.200,00= annui, ovvero €100.00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
b) disporre che entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della loro figlia minore
in misura proporzionale al reddito di ognuno in attuazione del principio Persona_1 di proporzionalità e secondo l'accordo raggiunto e indicato in narrativa, il IG. CP_1
si obbliga a corrispondere alla IG.ra un contributo a titolo di
[...] Parte_1 concorso al mantenimento per la loro figlia minore , pari ad €100,00 Persona_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IGnora , che Parte_1 provvederà a comunicare al ricorrente. c) disporre che la IG.ra si Parte_1
2 impegni a porsi a carico integrale delle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive della figlia minore [rinviando per una maggiore specificazione delle predette spese al Protocollo famiglia vigente presso il Tribunale di Venezia che costituisce parte integrante del presente ricorso (doc. 16 succitato protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Venezia in materia di famiglia). d) le spese del presente procedimento saranno interamente a carico della IG.ra . e. I coniugi si Parte_1 danno, fin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore della figlia minore;
f) I coniugi si danno vicendevolmente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo a titolo di mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica patrimoniale e finanziaria” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/08/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 16/04/2010 in Comune di Venezia e dalla cui unione è nata la figlia PE
(20/10/2010), ad oggi minorenne.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 20/02/2014, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia minore anche agli interessi morali e materiali della stessa.
Il tutto come da note di trattazione scritta dep. il 13/01/2025.
3 È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali interamente a carico della IG.ra , stante l'accordo inter Parte_1
partes anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 16/04/2010 tra e e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, Parte 1, n. 10.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 13/01/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
a) Conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 nel rispetto delle esigenze della figlia in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita pur di mantenere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore e mantenere inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con la figlia, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso il padre con il seguente progetto di affidamento condiviso della figlia minore:
- la figlia avrà la propria residenza abituale presso l'abitazione della madre, la quale dovrà comunicare al padre ogni mutamento futuro di residenza della figlia;
- il padre, avrà la facoltà di tenere con sé la minore almeno un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa, previa intesa anche telefonica con la madre e nel rispetto delle esigenze di salute, studio o altri impegni familiari o sociali della minore, nonché compatibilmente ai futuri impegni professionali del padre;
i coniugi indicativamente e non tassativamente indicando come giornata infrasettimanale da trascorrersi con il padre il mercoledì per quanto concerne il periodo estivo. I coniugi potranno in ogni caso accordarsi
4 di volta in volta per aumentare la frequenza delle visite settimanali compatibilmente alle esigenze della bambina.
- il padre avrà diritto a tenere la figlia un fine-settimana ogni due, alternatamente con la moglie, dal pomeriggio di sabato al pomeriggio della domenica indicativamente dalle ore
15.00 alle ore 21.00, concordandone volta per volta quindi il pernottamento;
- i coniugi si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere condotte incompatibili con la realizzazione del progetto di affidamento condiviso ed a non ostacolare in alcun modo il naturale sviluppo del rapporto genitore-figlio nell'esclusivo interesse della minore;
- la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con altro e ciò ad anni alternati, una settimana durante il periodo natalizio (alternandosi i genitori il periodo coincidente con il Natale e quello coincidente con il Capodanno) e due settimane durante le ferie estive, con impegno da parte dei genitori di concordare il periodo entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno. In ogni caso al padre è riconosciuta la facoltà di trascorrere con la figlia almeno tre settimane all'anno di ferie, da concordarsi preventivamente in ragione degli impegni futuri professionali del padre e degli impegni futuri scolastici della figlia e quindi compatibilmente con tutte le esigenze scolastico-educative della minore;
b) dispone che il IG. corrisponderà alla IG.ra un CP_1 Parte_1
contributo a titolo di concorso al mantenimento per la loro figlia minore , Persona_1 pari ad €100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Il contributo verrà versato entro il giorno
5 di ogni mese tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IGnora
[...]
che provvederà a comunicare al ricorrente. Parte_1
c) pone a carico integrale della sig.ra le spese straordinarie mediche, Parte_1
scolastiche, extrascolastiche e sportive della figlia minore, come da Protocollo famiglia vigente presso il Tribunale di Venezia.
d) le spese del presente procedimento sono interamente a carico della IG.ra
[...]
Parte_1
e) prende atto che i coniugi si danno, fin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore della figlia minore;
5 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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