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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 3027/2022 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to MORESCHINI ALESSANDRA, per procura in atti,
Parte attrice
nei confronti del . C.f. Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il , al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis 1) In via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa è ascrivibile, in via esclusiva alla responsabilità del in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
rispettivamente, Ente proprietario e gestore del tratto di strada di che trattasi, ai
sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., , e, per l'effetto, CONDANNARE il medesimo
convenuto, al risarcimento dei danni fisici e morali subiti da parte attrice, che si
quantificano, sin d'ora, nella somma di € 15.275,25 come da calcolo e perizia
medica allegata, oltre spese mediche documentate per € 328,64 ovvero di quell'altra,
diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito
della espletanda istruttoria. Il tutto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione
monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, come per legge, ed alle
spese di lite;
2) CONDANNARE in ogni caso parte convenuta alle spese, competenze
ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Il Comune non si costituiva in giudizio optando per la contumacia.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e prova orale e parte attrice precisava le conclusioni come da propri atti e all'udienza del
24/10/24 dinanzi a questo Giudice.
La domanda è fondata e provata e merita accoglimento.
*****
La domanda va accolta.
Vi è prova in atti:
-che il giorno 26/06/2021 alle ore 11:30 ca., la Sig.ra camminava Parte_1
in Via Della Fornace in direzione Via San Vito in , quando all'improvviso CP_1 cadeva rovinosamente a terra, nel punto del lato di Via San Vito opposto all'attività
commerciale Rinascimento, a causa del manto stradale sconnesso;
-che il manto stradale non risultava lineare in quanto nella congiunzione tra le due strade (Via della Fornace e Via San Vito) l'asfalto non era omogeneo e creava un dosso artificiale non segnalato;
-che la Sig.ra veniva portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Parte_1
Giovanni Evangelista di Tivoli dove veniva riscontrata la frattura composta dell'epifisi distale del radio destro e frattura del polso sinistro, con una prognosi di gg
20 come da verbale di pronto soccorso in atti;
-che subiva altre cure come da documentazione medica in atti.
Dalla relazione medica depositata dall'attore emerge che l'attrice riportava
“frattura dell'ipifisi distale del radio sn con residua limitazione funzionale. Accertava
L'INAPACITA' TEMPORANEA TOTALE: 15 gg.
L'INCÀPACITA' TEMPORANEA PARZIALE AL 50%: 10 gg.
L'INCAPACITA' TEMPORANEA PARZIAIE AL 25%: 10 gg.
INVALIDITA' PERMANENTE PARI AL 6% DELLA TOTALE.
Dall'istruttoria orale è emerso tutto quanto dedotto dalla parte attrice, i testi escussi confermavano la dinamica del sinistro, per essere stati presenti al momento dell'accadimento.
Il danno subito deve così essere valutato:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 6% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.391,78
Invalidità temporanea totale € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10 Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
Danno morale (33,33%) € 2.877,94
TOTALE GENERALE: € 11.512,62
Le spese mediche ammontano ad euro 328,64.
Parte attrice è caduta a causa del manto stradale sconnesso e non lineare come da foto in atti, che, in assenza di segnalazione integra gli estremi della cd “insidia”
e/o “trabocchetto”, poiché caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della occultezza (elemento oggettivo) e della imprevedibilità del pericolo (elemento soggettivo.
Appare poi innegabile, da parte del convenuto, la negligenza operata nella cura e custodia del tratto di strada de quo, e la conseguente responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c..
Secondo la giurisprudenza per passare dal regime di imputabilità dell'art. 2043
c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. significa sostanzialmente esonerare l'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada. In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio,
quanto nel fatto naturale o del terzo.
Nella fattispecie concreta il non si è costituito con ciò Controparte_1
dimostrando di non avere interesse nella causa.
Conseguentemente la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie la domanda attrice e condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, della somma di euro 11.512,62, oltre spese mediche in euro
328,64 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2)pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu come liquidate in separato decreto;
3)condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00
oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 13/01/2025
Il Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane