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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 15471 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/01/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. CEDOLA CLAUDIA e PICCIONI VINCENZO Parte_1
EMILIANO ricorrente contro
(avv. SANNINO Controparte_1
ANTONIO) opposto e
, in persona Controparte_2
del Direttore Dott. elettivamente domiciliato in , Via CP_3 CP_2
Arcivescovado n. 9, rappresentato e difeso dai Dott.ri Antonella De Marte,
Susanna Di Nino e Laura Grasso e i Dott.ri De Rosa Donato, , Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, e , funzionari dell' , in CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_2
virtù di delega conferita ex art. 9, D. Lgs. n. 149/2015, terzo chiamato
Conclusioni delle parti: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con formale atto di citazione ai sensi dell'art. 615 e 617 c.p.c notificato ad veniva proposta, dal signor Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso la cartella n. 09720230222092224000 e veniva richiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento della medesima, anche per la mancanza di un valido titolo giuridico presupposto, per la nullità e/o irregolarità nella formazione del ruolo e della cartella, per la nullità della notifica dell'atto impugnato e per la mancanza di motivazione.
In data 29.6.2024 si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 che chiedeva chiamarsi in causa l'Ente creditore e contestava in ogni caso la fondatezza della domanda. In pari data, il difensore dell' notificava CP_12 all' l'atto di citazione indicato Parte_2 con l'invito ad intervenire volontariamente, quale Ente creditore, all'udienza di discussione per il giorno 23.10.2024.
Si costituiva in giudizio anche il menzionato , che contestava la CP_2
fondatezza della domanda attorea. Concludeva come in atti.
Dato l'oggetto del giudizio, il procedimento, iscritto nel registro contenzioso civile (rg 14056/24), veniva poi assegnato alla Sezione lavoro.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
L'attore, signor ha convenuto in giudizio, l' Parte_1 Controparte_1
, con atto di citazione ai sensi degli art. 615 e 617 cpc, impugnando
[...]
la cartella di pagamento n. 09720230222092224000 notificata in data 8/2/2024.
In particolare, all'interno della cartella esattoriale menzionata, il ruolo contestato nella presente sede, è il n.2023/17696, e risulta formato dall'Ispettorato
Nazionale del Lavoro di a titolo di sanzione per infedeli CP_2
registrazioni Lul relative a 8 dipendenti, da gennaio a maggio 2020.
Tale iscrizione scaturisce dal mancato adempimento dell'ordinanza ingiunzione n.2270/2020 del 25/11/20, notificata l'11/12/20, riferita tuttavia al periodo gennaio – maggio 2017, come da verbale ispettivo in atti.
2 Il signor nell'atto introduttivo rileva che, verosimilmente, in detta Pt_1
ordinanza, egli è stato ritenuto responsabile in solido degli addebiti contestati con la società di dal 14/4/20, Controparte_13 Controparte_14
poi cancellata il 26/11/20. Tuttavia, obietta che, rispetto a tale società, egli fu l'amministratore unico, sino al 3/9/2018, e poi consigliere e presidente del consiglio di amministrazione sino al 25/3/2019, quando è stato sostituito da un altro soggetto.
Di conseguenza, il ricorrente allega di non poter essere considerato obbligato in solido con la società per le sanzioni contestate nella cartella opposta relative all'anno 2020.
L'attore lamenta, ancora, il difetto di motivazione della cartella, nonché il difetto di notifica della stessa, atteso che nella relata non vengono indicati gli adempimenti effettuati dal messo notificatore ai sensi degli artt.138, 139 e 140 cpc.
Sul profilo preliminare attinente alla legittimazione delle parti convenute, considerato che, nel caso di specie, l'oggetto dell'opposizione investe sia censure attinenti al merito della pretesa e alla corretta iscrizione a ruolo, sia doglianze correlate a vizi formali degli atti di esazione, sia l'ente creditore, sia il concessionario risultano muniti di legittimazione passiva. CP_12
Venendo al merito delle contestazioni, intanto, va dato atto che la cartella esattoriale opposta risulta ritualmente notificata, tuttavia la stessa presenta un evidente errore formale e sostanziale.
Infatti, la cartella opposta reca chiaramente il riferimento a sanzioni per infedeli registrazioni Lul relative a 8 dipendenti, da gennaio a maggio 2020. Tuttavia,
l'atto presupposto richiamato è l'ordinanza menzionata, che invece, si riferiva all'anno 2017.
Ciò è tanto vero che il difensore dell' in udienza ha riconosciuto CP_2
l'esistenza di un “errore materiale”.
Tuttavia, l'erronea indicazione nella cartella opposta di un dato saliente rispetto alla pretesa creditoria avanzata costituisce un motivo di nullità in parte qua della stessa, per l'erroneità del presupposto richiamato.
Ciò è tanto vero che l'opponente si è difeso nel merito prendendo posizione in ordine all'assenza di titolo per rispondere di alcun debito della società maturato
3 nell'anno 2020 e dunque ha fatto affidamento sul contenuto formale dell'atto, che però è risultato essere erroneo.
Peraltro, dall'estratto di ruolo depositato dall' si evince che i dati ivi CP_1
riportati sono stati desunti e tratti dal ruolo reso esecutivo e consegnato all'agente della riscossione tramite sistema telematico, ai sensi del DM 3/9/1999 n. 321
(art. 5, comma 5, del D.L. 31/12/1996, n. 669). Dunque, la responsabilità del vizio deve ritenersi riferibile in apicibus all , essendovi un errore CP_2 relativo all'iscrizione a ruolo (attività questa propria dell'Ente impositore), ridondato automaticamente in un errore della cartella, (atto dell'Agente della
Riscossione).
In ogni caso, il vizio indicato, attenendo ad uno degli elementi essenziali identificativi della pretesa creditoria fatta valere, provoca un difetto grave della motivazione della cartella e comunque dell'individuazione del debito, generando un'oggettiva incertezza sui fatti storici costitutivi del diritto azionato. Tale equivocità ha certamente leso il diritto di difesa del destinatario.
Come affermato dalla Suprema Corte, la funzione fondamentale della cartella esattoriale è quella di comunicare al destinatario la sua posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile. L'adeguata motivazione dell'atto esattivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto con il diritto di replica del contribuente (art. 24 Cost.), il quale deve essere posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. n° 18306/2004, Cass. n° 10209/2010, Cass. n°
2907/2010). Consegue che il difetto di motivazione rende nullo il provvedimento esattoriale notificato al contribuente per violazione del diritto di difesa, a mente degli artt. 6 – 7 della Legge n° 212/2000 in tema di “diritto ad una buona amministrazione”, come anche previsto dall'art. 41, comma 2, punto 3, della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Ora, nella specie, deve quindi addivenirsi ad una dichiarazione di nullità parziale della cartella con riferimento all'iscrizione a ruolo qui contestata.
Per conseguenza, l'opposizione è fondata ed il ricorso/atto di citazione deve essere accolto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e valutando che la responsabilità dell'errore indicato è dell' creditore, le spese a favore del ricorrente sono poste a CP_2
suo carico secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
4 Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' CP_12
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, annulla la Cartella di pagamento n.
09720230222092224000 nella parte qui opposta;
Condanna la parte resistente Ispettorato del lavoro al pagamento delle spese di lite in favore del signor liquidate in euro 885,00, oltre spese generali Pt_1
nella misura del 15%, iva e cpa;
compensa le spese nei confronti dell' CP_12
Roma, 18/02/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 15471 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/01/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. CEDOLA CLAUDIA e PICCIONI VINCENZO Parte_1
EMILIANO ricorrente contro
(avv. SANNINO Controparte_1
ANTONIO) opposto e
, in persona Controparte_2
del Direttore Dott. elettivamente domiciliato in , Via CP_3 CP_2
Arcivescovado n. 9, rappresentato e difeso dai Dott.ri Antonella De Marte,
Susanna Di Nino e Laura Grasso e i Dott.ri De Rosa Donato, , Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, e , funzionari dell' , in CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_2
virtù di delega conferita ex art. 9, D. Lgs. n. 149/2015, terzo chiamato
Conclusioni delle parti: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con formale atto di citazione ai sensi dell'art. 615 e 617 c.p.c notificato ad veniva proposta, dal signor Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso la cartella n. 09720230222092224000 e veniva richiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento della medesima, anche per la mancanza di un valido titolo giuridico presupposto, per la nullità e/o irregolarità nella formazione del ruolo e della cartella, per la nullità della notifica dell'atto impugnato e per la mancanza di motivazione.
In data 29.6.2024 si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 che chiedeva chiamarsi in causa l'Ente creditore e contestava in ogni caso la fondatezza della domanda. In pari data, il difensore dell' notificava CP_12 all' l'atto di citazione indicato Parte_2 con l'invito ad intervenire volontariamente, quale Ente creditore, all'udienza di discussione per il giorno 23.10.2024.
Si costituiva in giudizio anche il menzionato , che contestava la CP_2
fondatezza della domanda attorea. Concludeva come in atti.
Dato l'oggetto del giudizio, il procedimento, iscritto nel registro contenzioso civile (rg 14056/24), veniva poi assegnato alla Sezione lavoro.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
L'attore, signor ha convenuto in giudizio, l' Parte_1 Controparte_1
, con atto di citazione ai sensi degli art. 615 e 617 cpc, impugnando
[...]
la cartella di pagamento n. 09720230222092224000 notificata in data 8/2/2024.
In particolare, all'interno della cartella esattoriale menzionata, il ruolo contestato nella presente sede, è il n.2023/17696, e risulta formato dall'Ispettorato
Nazionale del Lavoro di a titolo di sanzione per infedeli CP_2
registrazioni Lul relative a 8 dipendenti, da gennaio a maggio 2020.
Tale iscrizione scaturisce dal mancato adempimento dell'ordinanza ingiunzione n.2270/2020 del 25/11/20, notificata l'11/12/20, riferita tuttavia al periodo gennaio – maggio 2017, come da verbale ispettivo in atti.
2 Il signor nell'atto introduttivo rileva che, verosimilmente, in detta Pt_1
ordinanza, egli è stato ritenuto responsabile in solido degli addebiti contestati con la società di dal 14/4/20, Controparte_13 Controparte_14
poi cancellata il 26/11/20. Tuttavia, obietta che, rispetto a tale società, egli fu l'amministratore unico, sino al 3/9/2018, e poi consigliere e presidente del consiglio di amministrazione sino al 25/3/2019, quando è stato sostituito da un altro soggetto.
Di conseguenza, il ricorrente allega di non poter essere considerato obbligato in solido con la società per le sanzioni contestate nella cartella opposta relative all'anno 2020.
L'attore lamenta, ancora, il difetto di motivazione della cartella, nonché il difetto di notifica della stessa, atteso che nella relata non vengono indicati gli adempimenti effettuati dal messo notificatore ai sensi degli artt.138, 139 e 140 cpc.
Sul profilo preliminare attinente alla legittimazione delle parti convenute, considerato che, nel caso di specie, l'oggetto dell'opposizione investe sia censure attinenti al merito della pretesa e alla corretta iscrizione a ruolo, sia doglianze correlate a vizi formali degli atti di esazione, sia l'ente creditore, sia il concessionario risultano muniti di legittimazione passiva. CP_12
Venendo al merito delle contestazioni, intanto, va dato atto che la cartella esattoriale opposta risulta ritualmente notificata, tuttavia la stessa presenta un evidente errore formale e sostanziale.
Infatti, la cartella opposta reca chiaramente il riferimento a sanzioni per infedeli registrazioni Lul relative a 8 dipendenti, da gennaio a maggio 2020. Tuttavia,
l'atto presupposto richiamato è l'ordinanza menzionata, che invece, si riferiva all'anno 2017.
Ciò è tanto vero che il difensore dell' in udienza ha riconosciuto CP_2
l'esistenza di un “errore materiale”.
Tuttavia, l'erronea indicazione nella cartella opposta di un dato saliente rispetto alla pretesa creditoria avanzata costituisce un motivo di nullità in parte qua della stessa, per l'erroneità del presupposto richiamato.
Ciò è tanto vero che l'opponente si è difeso nel merito prendendo posizione in ordine all'assenza di titolo per rispondere di alcun debito della società maturato
3 nell'anno 2020 e dunque ha fatto affidamento sul contenuto formale dell'atto, che però è risultato essere erroneo.
Peraltro, dall'estratto di ruolo depositato dall' si evince che i dati ivi CP_1
riportati sono stati desunti e tratti dal ruolo reso esecutivo e consegnato all'agente della riscossione tramite sistema telematico, ai sensi del DM 3/9/1999 n. 321
(art. 5, comma 5, del D.L. 31/12/1996, n. 669). Dunque, la responsabilità del vizio deve ritenersi riferibile in apicibus all , essendovi un errore CP_2 relativo all'iscrizione a ruolo (attività questa propria dell'Ente impositore), ridondato automaticamente in un errore della cartella, (atto dell'Agente della
Riscossione).
In ogni caso, il vizio indicato, attenendo ad uno degli elementi essenziali identificativi della pretesa creditoria fatta valere, provoca un difetto grave della motivazione della cartella e comunque dell'individuazione del debito, generando un'oggettiva incertezza sui fatti storici costitutivi del diritto azionato. Tale equivocità ha certamente leso il diritto di difesa del destinatario.
Come affermato dalla Suprema Corte, la funzione fondamentale della cartella esattoriale è quella di comunicare al destinatario la sua posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile. L'adeguata motivazione dell'atto esattivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto con il diritto di replica del contribuente (art. 24 Cost.), il quale deve essere posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. n° 18306/2004, Cass. n° 10209/2010, Cass. n°
2907/2010). Consegue che il difetto di motivazione rende nullo il provvedimento esattoriale notificato al contribuente per violazione del diritto di difesa, a mente degli artt. 6 – 7 della Legge n° 212/2000 in tema di “diritto ad una buona amministrazione”, come anche previsto dall'art. 41, comma 2, punto 3, della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Ora, nella specie, deve quindi addivenirsi ad una dichiarazione di nullità parziale della cartella con riferimento all'iscrizione a ruolo qui contestata.
Per conseguenza, l'opposizione è fondata ed il ricorso/atto di citazione deve essere accolto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e valutando che la responsabilità dell'errore indicato è dell' creditore, le spese a favore del ricorrente sono poste a CP_2
suo carico secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
4 Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' CP_12
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, annulla la Cartella di pagamento n.
09720230222092224000 nella parte qui opposta;
Condanna la parte resistente Ispettorato del lavoro al pagamento delle spese di lite in favore del signor liquidate in euro 885,00, oltre spese generali Pt_1
nella misura del 15%, iva e cpa;
compensa le spese nei confronti dell' CP_12
Roma, 18/02/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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