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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/07/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4134 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...]/SP, Brasile, Parte_1
residente in [...]de Lara, 408, São Paulo/SP, Brasile (iscritto al CF brasiliano n°
, carta d'identità brasiliana n° – SSP, SP); C.F._1 NumeroDi_1
nata il [...] a [...], SP, Brasile, Parte_2
residente in [...], São Paulo/SP, Brasile (iscritta al CF brasiliano n° , carta C.F._2
d'identità brasiliana n° SSP, SP); Numero_2
nata il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in Parte_3
Rua Tabapuã, São Paulo/SP, Brasile (iscritta al CF brasiliano n° , carta d'identità C.F._3
brasiliana n° SSP, SP); NumeroDiC_3
, nata il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in Parte_4
Rua Tabapuã, São Paulo/SP, Brasile (iscritta al CF brasiliano n° , carta d'identità C.F._4
brasiliana n° SSP, SP); NumeroDiC_4
nata il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in [...]Parte_5
Branca, São Paulo/SP, Brasile (iscritta al CF brasiliano n° , carta d'identità C.F._5
brasiliana n° SSP, SP); NumeroDi_5
nato il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in [...]Parte_6
Casa Branca, São Paulo/SP, Brasile (iscritto al CF brasiliano n° , carta d'identità C.F._6
brasiliana n° SSP, SP); NumeroDiC_6 nato il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in [...]Parte_7
Maria Lisboa, 52, São Paulo/SP, Brasile (iscritto al CF brasiliano n° , carta C.F._7
d'identità brasiliana n. SSP, SP) in proprio e quale rappresentante della figlia minorenne Numero_7
nata il [...] a [...]/SP, Brasile;
Persona_1 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Thaíse Caroline Rabelo Grassi del Foro di
Roma che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, figlio di e Per_2 Persona_3 Persona_4
(all.to n. 2), successivamente emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la
[...]
cittadinanza italiana (all.to n. 1) e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare , anche chiamato , sposava in data 16.02.1901 Persona_2 Persona_5 Per_6
a Piracicaba/SP, Brasile (all.to n. 3).
[...]
Dal matrimonio nasceva il 12.10.1906 a Piracicaba/SP, Brasile (all.to n. 4), il quale Parte_1
sposava in data 22.04.1933 a São Paulo/SP, Brasile (all.to n. 5). Dal loro matrimonio Persona_7
nascevano il 27.01.1940 (all.to n. 6) e il 12.03.1942 (all.to n. Persona_8 Persona_9
16).
1. sposava in data 05.11.1963 a São Paulo/SP, Brasile, Persona_8 Persona_10
(all.to n. 7) e dal matrimonio nascevano il 22.05.1965 Parte_1
(all.to n. 8) e il 14.01.1967 (all.to n. 11). Parte_2 1.1 si sposava in data 07.12.1991 con Parte_1 [...]
a São Paulo/SP, Brasile (all.to n. 9) per poi divorziare in data 30.11.2010. Persona_11
Successivamente sposava Parte_1 Persona_12
in data 31.05.2014 a São Paulo/SP, Brasile (all.to n. 10).
1.2 sposava in data 11.11.1988 a São Paulo/SP, Brasile, Parte_2
(all.to n. 12) e dal matrimonio nascevano il 21.09.1992 Parte_8 Pt_4 [...]
(all.to n. 14) e il 21.01.1994 (all.to n. 15). Parte_3 Parte_3 Parte_3
Successivamente, la coppia divorziava in data 03.06.2004 a São Paulo/SP, Brasile e
[...]
si sposava con in data 18.07.2006 Parte_2 Controparte_2
18/07/2006 a São Paulo/SP, Brasile (all.to n. 13).
2. sposava in data 20.12.1961 a São Paulo/SP, Brasile con Persona_9 Controparte_3
(all.to n. 17).
[...]
Dal matrimonio nascevano il 17.01.1966 (all.to n. 18) e il 21.08.1967 Parte_5 [...]
(all.to n. 21). Parte_7
2.1 sposava in data 26.05.1997 a São Paulo/SP – Brasile Roberto da Pt_5 Parte_5 Pt_9
(all.to n. 19) e dal matrimonio nasceva il 10.07.1998 (all.to n.
[...] Parte_6
20).
2.2 sposava in data 27.10.2000 a São Parte_7 Persona_13
Paulo/SP, Brasile (all.to n. 22) e dal matrimonio nasceva il 04.10.2005 Persona_1
nata il [...] a [...]/SP, Brasile (all.to n. 23).
[...]
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha preso visione del ricorso e non ha formulato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Scalea, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_10
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_11
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di
San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana tramite il sito Prenotami senza trovare alcuna disponibilità come si può vedere dai loro tentativi a far data da maggio 2023 (cfr. doc. n. 24).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni Persona_2
ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Va, però, esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio il quale la Parte_1
trasmetteva alle figlie nata il [...] e sposata in data 05.11.1963 con Persona_8 [...]
e nata il [...] sposata in data 20.12.1961 con Per_10 Persona_9 CP_3
.
[...]
Con riferimento alla posizione di e , occorre mettere in evidenza Persona_8 Persona_9
che tale circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro il 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro