Art. 2.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari secondo le modalita' di cui agli articoli 79 , 80 , 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari secondo le modalita' di cui agli articoli 79 , 80 , 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .