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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 580 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 4 dicembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariangela D'Aurizio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Iocco, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: contratto di somministrazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
4 dicembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi a questo Tribunale di Chieti, la società ha chiesto Controparte_1 ingiungersi al sig. in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“ ”, il pagamento della somma complessiva di € Controparte_2
5.453,07, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, nonché spese e competenze di procedimento.
La ricorrente ha dedotto di essere creditrice nei confronti del resistente per forniture idriche effettuate presso l'utenza ubicata in Villamagna (CH), Contrada Val di Foro n. 5, codice cliente n. 269627, e non pagate nonostante i solleciti. Il credito azionato, documentato mediante fatture e estratti autentici dei registri IVA vendite per gli anni 2018, 2019 e 2020, si compone delle seguenti fatture: n. 72086/2018/RFU/1 del 14.02.2018 per € 397,18; n.
328249/2018/RFU/1 del 08.08.2018 per € 433,89; n. BOLLO102244-19 del 16.05.2019 per €
191,00 (di cui € 95,00 non saldati); n. BOLLO230978-19 del 07.08.2019 per € 197,00; n.
BOLLO372158-19 del 20.11.2019 per € 237,00; n. BOLLO05776-20 del 18.02.2020 per €
4.272,00 (di cui € 3.622,00 residui); n. BOLLO181791-20 del 13.05.2020 per € 232,00; n.
BOLLO332599-20 del 19.08.2020 per € 239,00.
La società ricorrente ha altresì prodotto i solleciti inviati in data 25 novembre 2020 e 8 febbraio 2021 nonché l'atto di costituzione in mora del successivo 8 marzo 2021, evidenziando come, malgrado i reiterati tentativi di recupero bonario, il debitore non abbia adempiuto alle obbligazioni contratte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità Parte_1 di titolare della ditta “ ”, ha proposto opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 95/2022 emesso da questo Tribunale di Chieti, con il quale gli
è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.513,07, oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente ha contestato in toto la pretesa creditoria azionata in via monitoria, deducendo l'esistenza di un malfunzionamento del contatore idrico installato presso il proprio immobile sito in Villamagna (CH), Contrada Val di Foro n. 5, adibito a laboratorio artigianale per la produzione di ceramiche. In particolare, ha rappresentato che, a seguito di un intervento unilaterale della del 13 settembre 2011, il contatore, originariamente collocato CP_1
2 all'interno della sua proprietà, era stato spostato nei pressi della strada pubblica. Subito dopo tale spostamento, il contatore aveva iniziato a registrare consumi anche in assenza di erogazione, nonostante la chiusura della chiave d'arresto interna all'impianto dell'opponente.
Il sig. ha rappresentato di aver prontamente segnalato l'anomalia alla ià Pt_1 CP_1 il giorno successivo, il 14 settembre 2011, sollecitando ripetutamente nel tempo verifiche tecniche e il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, senza tuttavia ottenere alcun riscontro concreto. La situazione è stata successivamente oggetto di denuncia-querela, da cui
è scaturito un procedimento penale (n. 1988/2014 RG), nel cui ambito gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di un sopralluogo, accertavano che il contatore continuava a girare benché l'impianto fosse chiuso. Anche una testimonianza raccolta durante le indagini confermava la possibilità che, a seguito delle modifiche impiantistiche effettuate dalla CP_1 la rete servisse più utenze, tra cui quella del sig. Pt_1
In virtù di tali fatti, l'opponente ha eccepito la mancanza di prova della debenza delle somme ingiunte, sottolineando come le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio riportassero consumi stimati, non corrispondenti alla realtà, e derivanti da un errato funzionamento del contatore. Ha inoltre evidenziato che, nel periodo oggetto di contestazione
(2018-2020), ha comunque versato alla somme forfettarie annuali pari a complessivi € CP_1
1.900,00, calcolati in base ai consumi effettivi precedenti al 2011.
Alla luce di tali deduzioni, il sig. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto e l'accertamento della non debenza delle somme richieste dalla società creditrice.
Con comparsa di costituzione e risposta la società Controparte_1
si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni
[...] dell'opponente, evidenziando l'assoluta estraneità, rispetto al credito azionato, delle circostanze dedotte in citazione, riferite a un presunto malfunzionamento del contatore risalente al 2011, e ribadendo che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo si riferiscono esclusivamente a forniture erogate tra il 2018 e il 2020. Ha precisato che l'ultima contestazione, da parte dell'opponente, risaliva al 2018 e si riferiva a consumi anteriori al triennio oggetto della procedura monitoria.
La S.A.S.I. ha inoltre sottolineato l'insussistenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate dall'opponente, ricordando che il procedimento penale invocato (proc. n.
3 1988/2014 RG Mod. 44) si era concluso con richiesta di archiviazione e che non era mai stato accertato alcun malfunzionamento del contatore. Anzi, secondo l'opposta, i controlli periodici effettuati dai propri tecnici avevano sempre confermato il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e la corrispondenza dei dati rilevati con i consumi effettivi.
Quanto ai versamenti forfettari indicati dall'opponente, l'opposta ha eccepito che si trattava di importi arbitrariamente stabiliti e non pertinenti né proporzionati rispetto ai reali consumi, specie tenuto conto della destinazione artigianale dell'utenza. Ha altresì evidenziato l'assenza di contestazioni formali riguardanti le fatture del triennio 2018-2020, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui, in difetto di tempestiva contestazione, le risultanze del contatore fanno piena prova dei consumi addebitati.
Alla luce di tali considerazioni, la ha chiesto in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, in subordine, il rigetto della stessa nel merito, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la presente controversia origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da titolare della ditta Parte_1 individuale “ ”, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
95/2022, con il quale il Tribunale di Chieti gli ha ingiunto il pagamento della somma di €
5.453,07, oltre interessi e spese, in favore della società gestore del servizio idrico CP_1 integrato, a titolo di corrispettivo per forniture di acqua potabile relative agli anni 2018, 2019
e 2020.
Il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato quale contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c., regolato dalle norme generali in materia di obbligazioni. La società creditrice ha fondato la propria pretesa sul dato dei consumi registrati dal contatore idrico installato presso l'utenza n. 269627, ubicata in Villamagna (CH), C.da Val di Foro n. 5, intestata all'opponente. L'opponente, dal canto suo, ha contestato la fondatezza della pretesa, allegando che i consumi addebitati erano viziati da un malfunzionamento del misuratore installato nel 2011, che avrebbe registrato quantità di acqua anche in assenza di prelievi da parte sua e verosimilmente ascrivibili ad altre utenze connesse.
In via preliminare va richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui il dato rilevato dal contatore non costituisce prova legale
4 della quantità effettivamente somministrata, ma una semplice presunzione relativa. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. III, ord.
16.11.2021, n. 34701), la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante. Tale principio è stato confermato dalla più recente Cass. civ., sez. III, ord. 24.09.2024, n. 25542, secondo cui “il gestore, nel proporre una domanda di pagamento fondata sulle letture del contatore, deve dimostrarne il corretto funzionamento qualora l'utente abbia contestato la corrispondenza dei dati con i consumi effettivi”.
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che l'opponente ha sollevato fin dal 14 settembre 2011 (doc. 1 di parte attrice) una prima formale contestazione del funzionamento del contatore, subito dopo che lo stesso era stato spostato dalla sua proprietà privata al margine della strada pubblica. Le segnalazioni sono proseguite con costanza negli anni (docc. 3, 5, 8, 9, 11, 13), fino a ricomprendere anche il triennio oggetto del presente giudizio. In tali comunicazioni, l'opponente ha evidenziato l'anomalia per cui il misuratore continuava a registrare consumi anche quando l'impianto interno risultava chiuso.
A fronte di tali contestazioni, la ha fondato la propria difesa sulla regolarità della CP_1 fatturazione e sulla correttezza del misuratore, richiamando altresì i consumi successivi alla sostituzione del contatore per dimostrare la coerenza dei dati.
A riscontro delle opposte posizioni è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente, pur non potendo effettuare una verifica diretta sul misuratore oggetto di contestazione, in quanto rimosso dalla prima dell'inizio delle operazioni peritali, ha CP_1 condotto una ricognizione approfondita dell'impianto idrico, delle caratteristiche del sito e della documentazione tecnica, effettuando sopralluogo, rilievi planimetrici e ricostruzione della rete di distribuzione.
Le modalità di svolgimento delle operazioni peritali sono risultate conformi ai criteri di imparzialità, chiarezza e completezza. Il CTU ha operato in contraddittorio con le parti, acquisendo anche le osservazioni dei consulenti di parte, e ha fornito risposte puntuali alle obiezioni sollevate in sede di note critiche.
5 In particolare, alle doglianze della parte convenuta - secondo cui sarebbe stato possibile effettuare un esame tecnico del contatore in laboratorio specializzato - il consulente ha osservato che il misuratore era già stato svuotato e disattivato, e che, pertanto, non sarebbe stato più possibile ricostruirne con attendibilità le condizioni di funzionamento all'epoca dei fatti. La scelta di non procedere all'invio presso laboratorio, dunque, risulta giustificata da motivazioni tecniche ragionevoli e condivisibili.
Quanto al merito, il CTU ha concluso che: la configurazione dell'impianto non escludeva possibili interferenze idriche tra utenze diverse;
era tecnicamente plausibile che il misuratore, nella posizione in cui era stato collocato dal 2011, potesse registrare consumi anche in assenza di reali prelievi da parte della ditta l'attività svolta (artigianato ceramico con utilizzo Pt_1 saltuario dell'acqua) era incompatibile con le quantità rilevate;
vi era un netto divario tra i consumi ante 2011 (mediamente inferiori a € 200/anno) e quelli successivi, fino a punte annuali superiori a € 2.000.
Tali valutazioni appaiono logiche, coerenti con le risultanze fattuali e sostenute da motivazioni tecniche congrue, sicché devono essere integralmente recepite ai fini della decisione.
In conclusione, poiché l'onere della prova circa il corretto funzionamento del contatore grava, per costante orientamento giurisprudenziale, sulla parte che agisce per il pagamento, e poiché nel caso di specie tale prova non è stata fornita in modo adeguato, il credito azionato con il ricorso monitorio risulta privo di fondamento probatorio.
Ne consegue da quanto sopra l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 95/2022.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 95/2022 emesso dal Tribunale di Chieti;
6 - condanna la convenuta opposta alla rifusione, in favore dell'attore opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta opposta le spese della c.t.u.
Chieti, 24 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 580 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 4 dicembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariangela D'Aurizio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Iocco, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: contratto di somministrazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
4 dicembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi a questo Tribunale di Chieti, la società ha chiesto Controparte_1 ingiungersi al sig. in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“ ”, il pagamento della somma complessiva di € Controparte_2
5.453,07, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, nonché spese e competenze di procedimento.
La ricorrente ha dedotto di essere creditrice nei confronti del resistente per forniture idriche effettuate presso l'utenza ubicata in Villamagna (CH), Contrada Val di Foro n. 5, codice cliente n. 269627, e non pagate nonostante i solleciti. Il credito azionato, documentato mediante fatture e estratti autentici dei registri IVA vendite per gli anni 2018, 2019 e 2020, si compone delle seguenti fatture: n. 72086/2018/RFU/1 del 14.02.2018 per € 397,18; n.
328249/2018/RFU/1 del 08.08.2018 per € 433,89; n. BOLLO102244-19 del 16.05.2019 per €
191,00 (di cui € 95,00 non saldati); n. BOLLO230978-19 del 07.08.2019 per € 197,00; n.
BOLLO372158-19 del 20.11.2019 per € 237,00; n. BOLLO05776-20 del 18.02.2020 per €
4.272,00 (di cui € 3.622,00 residui); n. BOLLO181791-20 del 13.05.2020 per € 232,00; n.
BOLLO332599-20 del 19.08.2020 per € 239,00.
La società ricorrente ha altresì prodotto i solleciti inviati in data 25 novembre 2020 e 8 febbraio 2021 nonché l'atto di costituzione in mora del successivo 8 marzo 2021, evidenziando come, malgrado i reiterati tentativi di recupero bonario, il debitore non abbia adempiuto alle obbligazioni contratte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità Parte_1 di titolare della ditta “ ”, ha proposto opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 95/2022 emesso da questo Tribunale di Chieti, con il quale gli
è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.513,07, oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente ha contestato in toto la pretesa creditoria azionata in via monitoria, deducendo l'esistenza di un malfunzionamento del contatore idrico installato presso il proprio immobile sito in Villamagna (CH), Contrada Val di Foro n. 5, adibito a laboratorio artigianale per la produzione di ceramiche. In particolare, ha rappresentato che, a seguito di un intervento unilaterale della del 13 settembre 2011, il contatore, originariamente collocato CP_1
2 all'interno della sua proprietà, era stato spostato nei pressi della strada pubblica. Subito dopo tale spostamento, il contatore aveva iniziato a registrare consumi anche in assenza di erogazione, nonostante la chiusura della chiave d'arresto interna all'impianto dell'opponente.
Il sig. ha rappresentato di aver prontamente segnalato l'anomalia alla ià Pt_1 CP_1 il giorno successivo, il 14 settembre 2011, sollecitando ripetutamente nel tempo verifiche tecniche e il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, senza tuttavia ottenere alcun riscontro concreto. La situazione è stata successivamente oggetto di denuncia-querela, da cui
è scaturito un procedimento penale (n. 1988/2014 RG), nel cui ambito gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di un sopralluogo, accertavano che il contatore continuava a girare benché l'impianto fosse chiuso. Anche una testimonianza raccolta durante le indagini confermava la possibilità che, a seguito delle modifiche impiantistiche effettuate dalla CP_1 la rete servisse più utenze, tra cui quella del sig. Pt_1
In virtù di tali fatti, l'opponente ha eccepito la mancanza di prova della debenza delle somme ingiunte, sottolineando come le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio riportassero consumi stimati, non corrispondenti alla realtà, e derivanti da un errato funzionamento del contatore. Ha inoltre evidenziato che, nel periodo oggetto di contestazione
(2018-2020), ha comunque versato alla somme forfettarie annuali pari a complessivi € CP_1
1.900,00, calcolati in base ai consumi effettivi precedenti al 2011.
Alla luce di tali deduzioni, il sig. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto e l'accertamento della non debenza delle somme richieste dalla società creditrice.
Con comparsa di costituzione e risposta la società Controparte_1
si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni
[...] dell'opponente, evidenziando l'assoluta estraneità, rispetto al credito azionato, delle circostanze dedotte in citazione, riferite a un presunto malfunzionamento del contatore risalente al 2011, e ribadendo che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo si riferiscono esclusivamente a forniture erogate tra il 2018 e il 2020. Ha precisato che l'ultima contestazione, da parte dell'opponente, risaliva al 2018 e si riferiva a consumi anteriori al triennio oggetto della procedura monitoria.
La S.A.S.I. ha inoltre sottolineato l'insussistenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate dall'opponente, ricordando che il procedimento penale invocato (proc. n.
3 1988/2014 RG Mod. 44) si era concluso con richiesta di archiviazione e che non era mai stato accertato alcun malfunzionamento del contatore. Anzi, secondo l'opposta, i controlli periodici effettuati dai propri tecnici avevano sempre confermato il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e la corrispondenza dei dati rilevati con i consumi effettivi.
Quanto ai versamenti forfettari indicati dall'opponente, l'opposta ha eccepito che si trattava di importi arbitrariamente stabiliti e non pertinenti né proporzionati rispetto ai reali consumi, specie tenuto conto della destinazione artigianale dell'utenza. Ha altresì evidenziato l'assenza di contestazioni formali riguardanti le fatture del triennio 2018-2020, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui, in difetto di tempestiva contestazione, le risultanze del contatore fanno piena prova dei consumi addebitati.
Alla luce di tali considerazioni, la ha chiesto in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, in subordine, il rigetto della stessa nel merito, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la presente controversia origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da titolare della ditta Parte_1 individuale “ ”, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
95/2022, con il quale il Tribunale di Chieti gli ha ingiunto il pagamento della somma di €
5.453,07, oltre interessi e spese, in favore della società gestore del servizio idrico CP_1 integrato, a titolo di corrispettivo per forniture di acqua potabile relative agli anni 2018, 2019
e 2020.
Il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato quale contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c., regolato dalle norme generali in materia di obbligazioni. La società creditrice ha fondato la propria pretesa sul dato dei consumi registrati dal contatore idrico installato presso l'utenza n. 269627, ubicata in Villamagna (CH), C.da Val di Foro n. 5, intestata all'opponente. L'opponente, dal canto suo, ha contestato la fondatezza della pretesa, allegando che i consumi addebitati erano viziati da un malfunzionamento del misuratore installato nel 2011, che avrebbe registrato quantità di acqua anche in assenza di prelievi da parte sua e verosimilmente ascrivibili ad altre utenze connesse.
In via preliminare va richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui il dato rilevato dal contatore non costituisce prova legale
4 della quantità effettivamente somministrata, ma una semplice presunzione relativa. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. III, ord.
16.11.2021, n. 34701), la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante. Tale principio è stato confermato dalla più recente Cass. civ., sez. III, ord. 24.09.2024, n. 25542, secondo cui “il gestore, nel proporre una domanda di pagamento fondata sulle letture del contatore, deve dimostrarne il corretto funzionamento qualora l'utente abbia contestato la corrispondenza dei dati con i consumi effettivi”.
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che l'opponente ha sollevato fin dal 14 settembre 2011 (doc. 1 di parte attrice) una prima formale contestazione del funzionamento del contatore, subito dopo che lo stesso era stato spostato dalla sua proprietà privata al margine della strada pubblica. Le segnalazioni sono proseguite con costanza negli anni (docc. 3, 5, 8, 9, 11, 13), fino a ricomprendere anche il triennio oggetto del presente giudizio. In tali comunicazioni, l'opponente ha evidenziato l'anomalia per cui il misuratore continuava a registrare consumi anche quando l'impianto interno risultava chiuso.
A fronte di tali contestazioni, la ha fondato la propria difesa sulla regolarità della CP_1 fatturazione e sulla correttezza del misuratore, richiamando altresì i consumi successivi alla sostituzione del contatore per dimostrare la coerenza dei dati.
A riscontro delle opposte posizioni è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente, pur non potendo effettuare una verifica diretta sul misuratore oggetto di contestazione, in quanto rimosso dalla prima dell'inizio delle operazioni peritali, ha CP_1 condotto una ricognizione approfondita dell'impianto idrico, delle caratteristiche del sito e della documentazione tecnica, effettuando sopralluogo, rilievi planimetrici e ricostruzione della rete di distribuzione.
Le modalità di svolgimento delle operazioni peritali sono risultate conformi ai criteri di imparzialità, chiarezza e completezza. Il CTU ha operato in contraddittorio con le parti, acquisendo anche le osservazioni dei consulenti di parte, e ha fornito risposte puntuali alle obiezioni sollevate in sede di note critiche.
5 In particolare, alle doglianze della parte convenuta - secondo cui sarebbe stato possibile effettuare un esame tecnico del contatore in laboratorio specializzato - il consulente ha osservato che il misuratore era già stato svuotato e disattivato, e che, pertanto, non sarebbe stato più possibile ricostruirne con attendibilità le condizioni di funzionamento all'epoca dei fatti. La scelta di non procedere all'invio presso laboratorio, dunque, risulta giustificata da motivazioni tecniche ragionevoli e condivisibili.
Quanto al merito, il CTU ha concluso che: la configurazione dell'impianto non escludeva possibili interferenze idriche tra utenze diverse;
era tecnicamente plausibile che il misuratore, nella posizione in cui era stato collocato dal 2011, potesse registrare consumi anche in assenza di reali prelievi da parte della ditta l'attività svolta (artigianato ceramico con utilizzo Pt_1 saltuario dell'acqua) era incompatibile con le quantità rilevate;
vi era un netto divario tra i consumi ante 2011 (mediamente inferiori a € 200/anno) e quelli successivi, fino a punte annuali superiori a € 2.000.
Tali valutazioni appaiono logiche, coerenti con le risultanze fattuali e sostenute da motivazioni tecniche congrue, sicché devono essere integralmente recepite ai fini della decisione.
In conclusione, poiché l'onere della prova circa il corretto funzionamento del contatore grava, per costante orientamento giurisprudenziale, sulla parte che agisce per il pagamento, e poiché nel caso di specie tale prova non è stata fornita in modo adeguato, il credito azionato con il ricorso monitorio risulta privo di fondamento probatorio.
Ne consegue da quanto sopra l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 95/2022.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 95/2022 emesso dal Tribunale di Chieti;
6 - condanna la convenuta opposta alla rifusione, in favore dell'attore opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta opposta le spese della c.t.u.
Chieti, 24 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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