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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2023
REPYBBLICA ITATALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dr. Elvira Bellantoni Presidente
dr. Carmine Esposito Giudice
dr. Alessia Annunziata Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2023 promossa da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. GUIDA VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTE
Contro con il patrocinio Controparte_1 (C.F. C.F. 2
elettivamente domiciliato presso il dell'avv. Parte 2
predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1 proponevaCon ricorso depositato in data 22/9/2023, domanda di separazione giudiziale, a seguito del matrimonio
concordatario contratto il 30/8/2003 con Controparte_1 regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Roccagloriosa, anno 2003, n. 3, p. II, serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale. Dalla loro unione erano nate due figlie: (nata a [...], il [...]) e [...]Persona 1 Per 1 (nata a [...], il [...]).
La ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, con addebito a carico del marito.
All'udienza del 20/1/2024, rilevata la mancata costituzione di [...] CP 1 regolarmente citato, ne veniva dichiarata la contumacia, e, il giudice si riservava di rendere i provvedimenti temporanei ed urgenti, che venivano resi con ordinanza dell'8/3/2024.
Con comparsa del 28/6/2024, si costituiva tardivamente [...] CP 1 aderendo alla domanda principale di separazione, chiedendo, per contro, il rigetto della domanda di addebito e la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi.
Ammesse le prove come richieste da parte ricorrente, a seguito di escussione di un teste, alla successiva udienza del 23/1/2025, le parti, rappresentavano di aver raggiunto un accordo, alle condizioni indicate dal Giudice istruttore con ordinanza depositata in data 8/3/2024 e chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle suddette condizioni, con espressa reciproca rinuncia alle ulteriori domande ed eccezioni formulate.
Si richiama, dunque, la parte dispositiva dell'ordinanza dell'8/3/2024, che segnatamente prevede:
"▪ autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
◉ affida la figlia minore Per 1 (12/5/2011) congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
▪ autorizza i genitori a chiedere insieme il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la prole minorenne;
dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
▪ i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sè la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alle 21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno in mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la
-
minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
▪ assegna la casa familiare sita in Celle di Bulgheria, in via Canonico De Luca, 17, alla sig.ra Parte 1
■ dispone che siano a carico dell'assegnatario gli oneri di conduzione della casa familiare;
dispone che il sig. Controparte_1 versi alla signora Parte 1 entro il 5 di ogni mese per il mantenimento delle figlie l'importo di euro
700,00 (350,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Controparte_1 provveda al pagamento delle spesedispone che il sig. straordinarie contratte nell'interesse delle figlie nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti;
dispone che il sig. versi, a titolo di mantenimento, Controparte 1
alla signora Parte 1 ' entro il 5 di ogni mese, l'imposto di euro
300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
,al fine di favorire un proficuo e sereno legame
■ la sign.ra Parte 1 del padre con le figlie, previo accordo con le medesime figlie ed espresso
, da acquisirsi di volta in volta, permette, per consenso di Parte 1 un massimo di 2 0 3 giorni nell'arco del mese, a che esso
[...]
CP 1 al rientro da Pomezia in Celle di Bulgheria, possa essere ospitato nella casa coniugale".
Alla predetta udienza, il G.I. riservava, dunque, di relazionare al
Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso,
depositata in atti in data 21/1/2025.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli della figlia minore Per 1
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 3
(C.F. (C.F. C.F. 1
) e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 30/8/2003, C.F. 2
,
nel Comune di Roccagloriosa, Registro Atti Matrimonio Comune di
Roccagloriosa Anno 2003, numero 3, parte II Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Roccagloriosa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni