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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1118 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/09/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1118/2025 R.G.
Sono presenti il dott. , per delega degli avv.ti Domenico Dario Borgese e Angela Parte_1
Calabrò, per parte ricorrente , e l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Parte_2
Dario Adornato.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. Il dott. impugna e contesta quanto dedotto e documentato dalle parti Pt_1
resistenti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1118/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 6 (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
05/04/1983, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li 350, presso lo studio degli avv.ti Domenico Dario Borgese e Angela Calabrò, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato ed Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Amantea (CS), Via Dogana, 258/B, presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_3
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_2
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso e, altresì, il connesso ruolo così come le somme aggiuntive chieste a titolo di interessi per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
di accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in essi indicate;
di intimare ai convenuti di procedere allo sgravio delle somme sottese e alla cancellazione dell'iscrizione a ruolo attesa la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
di condannare i convenuti al rimborso delle somme che eventualmente l'attore sia costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
e, per l'effetto condannare, i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA da distrarsi ex art 93 cpc in favore degli avvocati che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Pag. 2 di 6 Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_4
inammissibile l'opposizione per tardività, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativamente alle eccezioni formali proposte, per i motivi esposti nella memoria di costituzione in giudizio;
nel merito, previa declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore-INPS, di rigettare la domanda per come motivato nella memoria di costituzione in giudizio, tenendola comunque indenne da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002677466000, notificata, dall'agente della riscossione, a mezzo PEC, in data 28.02.2025, della complessiva somma di € 9.622,85, limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420190002511890000, con asserita notifica del 07.09.2019, di euro 4.916,44 per omesso pagamento IVS fissi/percentuali sul minimale anno 2013 e 2014 e IVS fissi / percentuali entro il minimale anno 2013 e 2014, e n. 39420220000107785000, con notifica, a mezzo PEC, del
19.03.2022 di euro 4.706,41 per omesso pagamento IVS fissi/percentuali sul minimale anno 2013 e
2014 e IVS fissi / percentuali entro il minimale anno 2013 e 2014, ente creditore l' di Reggio CP_1
Calabria.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito:
la nullità dell'atto impugnato ed il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra
, titolare della “Trendy Fashion di Caronte Caterina”, P.I.: , a Parte_2 P.IVA_4
cui è associato, in , indirizzo pec: dove è stato notificato CP_5 Email_1
l'atto impugnato, riferito, secondo parte ricorrente a , P.I. Controparte_6
società in accomandita semplice, che ha cessato l'attività in data 11.06.2014 P.IVA_5
con relativa cancellazione;
Nullità per difetto di motivazione. Violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa.
Nullità per notifica a soggetto estraneo. Estinzione della società dalla cancellazione. Non operatività nel caso del quo del differimento degli effetti previsti dall'art. 28 Dlgs entrato in vigore a novembre 2014;
Nullità per difetto di legittimazione passiva. Beneficio di escussione previsto dall'art 2304
c.c. Onere della prova in capo al creditore dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito;
Pag. 3 di 6 Violazione onere della prova in quanto l'opposizione avverso la cartella di pagamento, così come avverso l'intimazione, da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione e grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo preteso;
Carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo alla riscossione in quanto le pretese sono illegittime, se ricondotte alla “ , per inattività della stessa e Controparte_6
per non riconducibilità di tale posizione alla ricorrente;
Comunicazione pec a soggetto estraneo in quanto la pec è la pec Email_1 della “ TRENDY Fashion di Caronte Caterina”, per cui tale notifica è inesistente e non sanabile ex art 156 cpc;
Nullità per violazione di legge per difetto dei presupposti e omessa notifica degli atti impositivi presupposti;
Nullità per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000;
Nullità per mancata allegazione di atti indicati e difetto di delega;
Nullità per intervenuta decadenza dal diritto del creditore;
nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni, violazione del diritto di difesa del contribuente previsto art. 6 legge n. 212/2000;
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si sono costituiti l' e l CP_1 Controparte_7
ed hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva, la decadenza
[...] dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, l'infondatezza della prescrizione, l'inammissibilità dei vizi formali dell'intimazione di pagamento opposta, la regolare notifica degli avvisi di addebito.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 con riferimento all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, di prescrizione quinquennale del credito decorrente dalla data in cui i contributi previdenziali erano dovuti e di mancanza dei presupposti per l'imposizione contributiva, mentre con riferimento ai vizi formali riferiti all'intimazione di pagamento va qualificata come opposizione ex art. 617, comma 1, cpc.
Quest'ultima opposizione va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
La notifica dell'intimazione di pagamento opposta è, infatti, avvenuta, a mezzo pec, il 28 febbraio
2025 mentre il ricorso è stato depositato il 1° aprile 2025.
È inammissibile anche l'opposizione ex art. 24 del D.Lgs con riferimento alla pretesa contributiva derivante dall'avviso di addebito n.39420220000107785000, notificato il 19 marzo 2022, a mezzo pec, la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata depositata dall' . L'opposizione ex art. 24 CP_1
Pag. 4 di 6 citato andava, dunque, proposta entro il 28 aprile 2022, ossia entro i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 19 marzo 2022.
Parte ricorrente ha, però, eccepito l'inesistenza della notifica indirizzata all'indirizzo pec in quanto appartenente a soggetto diverso del destinatario dell'imposizione Email_1
contributiva.
Tale eccezione si ritiene infondata poiché l'obbligo contributivo è a carico di e Parte_2 non della società , P.I. , trattandosi di contributi Controparte_6 P.IVA_5
IVS, non riferibili a dipendenti, come risulta dall'intimazione di pagamento opposta che riporta l'estratto di ruolo degli avvisi di addebito impugnati con l'intimazione di pagamento.
è titolare della pec estratta dal pubblico registro INIPEC, Parte_2 Email_1 dove risulta l'intestazione “Trendy Fashion di ” con C.F. , Parte_2 C.F._1
lo stesso attribuito, in ricorso, alla stessa ricorrente . Parte_2
Le notifiche, dunque, effettuate all'indirizzo della società, risultante dal suddetto pubblico registro devono ritenersi regolari anche se contengono atti estranei alla società “Trendy Fashion CP_6
” ma, comunque, collegati alla titolare .
[...] Parte_2
Alla data indicata nell'estratto di ruolo, contenuto nell'intimazione di pagamento opposta, non vi è valida prova in atti della notifica dell'avviso di addebito n. 39420190002511890000.
La notifica di detto avviso di addebito coincide, però, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239003667651000, avvenuta il 27 giugno 2023, a mezzo pec, all'indirizzo per cui l'opposizione, ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, avverso l'iscrizione Email_1
a ruolo dell'imposizione contributiva ivi contenuta andava proposta entro 40 giorni a decorrere dalla data del 27 giugno 2023.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per decadenza dalle azioni proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore dell . Parte_2 Controparte_7
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259002677466000, opposta limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420190002511890000 e n. 39420220000107785000;
Pag. 5 di 6
2. condanna , al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. Parte_2
1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente,
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_7
Palmi, 9 settembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/09/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1118/2025 R.G.
Sono presenti il dott. , per delega degli avv.ti Domenico Dario Borgese e Angela Parte_1
Calabrò, per parte ricorrente , e l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Parte_2
Dario Adornato.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. Il dott. impugna e contesta quanto dedotto e documentato dalle parti Pt_1
resistenti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1118/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 6 (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
05/04/1983, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li 350, presso lo studio degli avv.ti Domenico Dario Borgese e Angela Calabrò, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato ed Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Amantea (CS), Via Dogana, 258/B, presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_3
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_2
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso e, altresì, il connesso ruolo così come le somme aggiuntive chieste a titolo di interessi per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
di accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in essi indicate;
di intimare ai convenuti di procedere allo sgravio delle somme sottese e alla cancellazione dell'iscrizione a ruolo attesa la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
di condannare i convenuti al rimborso delle somme che eventualmente l'attore sia costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
e, per l'effetto condannare, i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA da distrarsi ex art 93 cpc in favore degli avvocati che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Pag. 2 di 6 Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_4
inammissibile l'opposizione per tardività, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativamente alle eccezioni formali proposte, per i motivi esposti nella memoria di costituzione in giudizio;
nel merito, previa declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore-INPS, di rigettare la domanda per come motivato nella memoria di costituzione in giudizio, tenendola comunque indenne da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002677466000, notificata, dall'agente della riscossione, a mezzo PEC, in data 28.02.2025, della complessiva somma di € 9.622,85, limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420190002511890000, con asserita notifica del 07.09.2019, di euro 4.916,44 per omesso pagamento IVS fissi/percentuali sul minimale anno 2013 e 2014 e IVS fissi / percentuali entro il minimale anno 2013 e 2014, e n. 39420220000107785000, con notifica, a mezzo PEC, del
19.03.2022 di euro 4.706,41 per omesso pagamento IVS fissi/percentuali sul minimale anno 2013 e
2014 e IVS fissi / percentuali entro il minimale anno 2013 e 2014, ente creditore l' di Reggio CP_1
Calabria.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito:
la nullità dell'atto impugnato ed il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra
, titolare della “Trendy Fashion di Caronte Caterina”, P.I.: , a Parte_2 P.IVA_4
cui è associato, in , indirizzo pec: dove è stato notificato CP_5 Email_1
l'atto impugnato, riferito, secondo parte ricorrente a , P.I. Controparte_6
società in accomandita semplice, che ha cessato l'attività in data 11.06.2014 P.IVA_5
con relativa cancellazione;
Nullità per difetto di motivazione. Violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa.
Nullità per notifica a soggetto estraneo. Estinzione della società dalla cancellazione. Non operatività nel caso del quo del differimento degli effetti previsti dall'art. 28 Dlgs entrato in vigore a novembre 2014;
Nullità per difetto di legittimazione passiva. Beneficio di escussione previsto dall'art 2304
c.c. Onere della prova in capo al creditore dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito;
Pag. 3 di 6 Violazione onere della prova in quanto l'opposizione avverso la cartella di pagamento, così come avverso l'intimazione, da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione e grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo preteso;
Carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo alla riscossione in quanto le pretese sono illegittime, se ricondotte alla “ , per inattività della stessa e Controparte_6
per non riconducibilità di tale posizione alla ricorrente;
Comunicazione pec a soggetto estraneo in quanto la pec è la pec Email_1 della “ TRENDY Fashion di Caronte Caterina”, per cui tale notifica è inesistente e non sanabile ex art 156 cpc;
Nullità per violazione di legge per difetto dei presupposti e omessa notifica degli atti impositivi presupposti;
Nullità per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000;
Nullità per mancata allegazione di atti indicati e difetto di delega;
Nullità per intervenuta decadenza dal diritto del creditore;
nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni, violazione del diritto di difesa del contribuente previsto art. 6 legge n. 212/2000;
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si sono costituiti l' e l CP_1 Controparte_7
ed hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva, la decadenza
[...] dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, l'infondatezza della prescrizione, l'inammissibilità dei vizi formali dell'intimazione di pagamento opposta, la regolare notifica degli avvisi di addebito.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 con riferimento all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, di prescrizione quinquennale del credito decorrente dalla data in cui i contributi previdenziali erano dovuti e di mancanza dei presupposti per l'imposizione contributiva, mentre con riferimento ai vizi formali riferiti all'intimazione di pagamento va qualificata come opposizione ex art. 617, comma 1, cpc.
Quest'ultima opposizione va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
La notifica dell'intimazione di pagamento opposta è, infatti, avvenuta, a mezzo pec, il 28 febbraio
2025 mentre il ricorso è stato depositato il 1° aprile 2025.
È inammissibile anche l'opposizione ex art. 24 del D.Lgs con riferimento alla pretesa contributiva derivante dall'avviso di addebito n.39420220000107785000, notificato il 19 marzo 2022, a mezzo pec, la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata depositata dall' . L'opposizione ex art. 24 CP_1
Pag. 4 di 6 citato andava, dunque, proposta entro il 28 aprile 2022, ossia entro i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 19 marzo 2022.
Parte ricorrente ha, però, eccepito l'inesistenza della notifica indirizzata all'indirizzo pec in quanto appartenente a soggetto diverso del destinatario dell'imposizione Email_1
contributiva.
Tale eccezione si ritiene infondata poiché l'obbligo contributivo è a carico di e Parte_2 non della società , P.I. , trattandosi di contributi Controparte_6 P.IVA_5
IVS, non riferibili a dipendenti, come risulta dall'intimazione di pagamento opposta che riporta l'estratto di ruolo degli avvisi di addebito impugnati con l'intimazione di pagamento.
è titolare della pec estratta dal pubblico registro INIPEC, Parte_2 Email_1 dove risulta l'intestazione “Trendy Fashion di ” con C.F. , Parte_2 C.F._1
lo stesso attribuito, in ricorso, alla stessa ricorrente . Parte_2
Le notifiche, dunque, effettuate all'indirizzo della società, risultante dal suddetto pubblico registro devono ritenersi regolari anche se contengono atti estranei alla società “Trendy Fashion CP_6
” ma, comunque, collegati alla titolare .
[...] Parte_2
Alla data indicata nell'estratto di ruolo, contenuto nell'intimazione di pagamento opposta, non vi è valida prova in atti della notifica dell'avviso di addebito n. 39420190002511890000.
La notifica di detto avviso di addebito coincide, però, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239003667651000, avvenuta il 27 giugno 2023, a mezzo pec, all'indirizzo per cui l'opposizione, ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, avverso l'iscrizione Email_1
a ruolo dell'imposizione contributiva ivi contenuta andava proposta entro 40 giorni a decorrere dalla data del 27 giugno 2023.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per decadenza dalle azioni proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore dell . Parte_2 Controparte_7
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259002677466000, opposta limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420190002511890000 e n. 39420220000107785000;
Pag. 5 di 6
2. condanna , al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. Parte_2
1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente,
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_7
Palmi, 9 settembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6