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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 796/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 796/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 12 novembre 2025 E' presente l'Avv. Luigi Bergamino anche per delega dell'Avv. Cristina Di Nicolò per parte attrice. La difesa del Dott. riportandosi integralmente a tutti i CP_1 propri atti e scritti difensivi, insiste per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione, ampiamente dimostrate nel corso del giudizio, in quanto fondate in fatto e in diritto, e per la reiezione di ogni avversa difesa. Come dimostrato in corso di causa, dalla CTU in sede di ATP e dalla prova testimoniale, il 1° aprile 2017, lo studio dentistico del Dott. sito in ET, subiva l'allagamento a causa CP_1 della rottura del flessibile di uno dei lavelli, evento che rientra pacificamente nella nozione di "danno da acqua condotta", rischio espressamente coperto dalla polizza " " n. 105134155, stipulata dall'attore con la convenuta CP_2 Controparte_3
Nonostante il chiaro quadro fattuale, la fin dall'inizio ha opposto un
[...] CP_3 netto rifiuto ad ogni relazione ed ha proposto denuncia-querela contro il Dott. CP_1 accusandolo del reato di frode, da cui è stato assolto. La denuncia della compagnia è stata vagliata e respinta in sede penale, ma in questa sede è stata riproposta la stessa accusa, con palese abuso del processo e con dimostrazione della pervicace volontà di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali. Infondata è anche l'eccezione di esagerazione dolosa del danno, che doveva, peraltro, essere provata dalla Compagnia, tenuto anche conto che l'attore si è prodigato per ridurre l'entità del danno iniziale, basato all'inizio su preventivi, ed ha chiesto la collaborazione della Compagnia, che non è mai comparsa, nè in sede di ATP, per accertare i fatti e il danno in contraddittorio, e neppure nella mediazione. Tale condotta integra un vero e proprio inadempimento qualificato, o "mala gestio" impropria, per aver negato l'indennizzo sulla base di argomentazioni pretestuose e infondate, costringendo l'assicurato a un lungo e dispendioso percorso giudiziario per ottenere quanto contrattualmente dovuto. Si impugnano le tante altre eccezioni sollevate pretestuosamente nel corso del presente giudizio, compresa l'ultima, avanzata in sede conclusionale, concernente l'intestazione della fattura del riunito, intestata alla società che, come chiarito dalla teste è stata costituita Controparte_4 Testimone_1 nelle more del giudizio dallo stesso Dott. di cui è socio e amministratore unico. CP_1
L'intestazione è un mero formalismo, essendo pacifico che il bene è stato acquistato per lo studio professionale dell'attore e che il costo è stato da lui sostenuto. I danni subiti dallo studio dentistico a causa dell'allagamento dovuto alla rottura del flessibile CP_1 di uno dei lavelli sono pari ad € 10.989,82, di cui € 3.600,00 per costo riunito usato;
€ 402,00 per riparazione altro riunito;
€ 4.331,00 per i danni all'ambulatorio come calcolati e valutati dal CTU nel giudizio di Accertamento tecnico Preventivo ed € 952,82 per iva 22%; € 753,00 per onorari e spese liquidate dal G.d.P. al Consulente nominato nell'ATP, oltre iva;
€ 48,80 per spese di mediazione. Le spese di lite, comprese quelle di iscrizione a ruolo, vanno, invece, liquidate ai sottoscritti avvocati anticipatari. Per quanto innanzi,
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si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Accertare e dichiarare l'obbligo di
[...]
in forza della polizza n. 105134155, a tenere indenne e a risarcire Controparte_3 il Dott. per tutti i danni, diretti e indiretti, subiti in conseguenza del sinistro CP_1 del 1° aprile 2017. Per l'effetto, condannare al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 10.989,82, o della diversa maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare, comprensiva dei danni materiali all'immobile e alle attrezzature, delle spese di riparazione e ripristino, delle spese sostenute per il procedimento di ATP, delle spese di difesa nel procedimento penale e del risarcimento del danno morale da lite temeraria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. E', altresì, comparso, per l'avv. Giuseppe Transirico, il quale si riporta a tutte Controparte_5 le difese ed eccezioni proposte in atti di causa, ed in particolare reitera l'eccezione di inoperatività della polizza per esagerazione dolosa del danno. In ogni caso, evidenzia che la quantificazione del danno è del tutto eccessiva e che è indimostrato il danneggiamento di ben quattro riuniti che si assumono essere stati presenti nello studio attoreo e che risultano indimostrati. Reitera l'impugnativa dell'avverso dedotto e prodotto ed impugna le note relative alla presente udienza che appaiono essere quasi una conclusionale fuori termine. Chiede decidersi la vertenza. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 796/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
(c.f. – P.iva ), nato ad [...] il 7 CP_1 C.F._1 P.IVA_1 luglio 1977 e res.te in ET (Av), via Degli Astronauti n. 45, elett.te dom.to in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 81 presso e nello studio dell'avv. Luigi Bergamino (cf.
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) e dell'Avv. Cristina Di Nicolò (C.F. che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù del mandato in calce all'Atto di citazione;
- ATTORE – E
(C.F. e n° di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma: Controparte_5
), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, atto per notar P.IVA_2 [...] del 12/05/2021, rep. n° 90561, raccolta n° 26619, dall' avv. Giuseppe Persona_1 Transirico ( C.F. ) e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Avellino, alla Via C.F._4 F.lli Bisogno, n° 41/D;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva questo Tribunale CP_1 esponendo, in sintesi: di svolgere la professione nel proprio studio medico dentistico sito in ET (AV), alla Via degli Astronauti n. 45, censito in Catasto Urbano di ET al fg. 9 p.lla n. 689/62, concesso in comodato gratuito dalla proprietaria;
Parte_1 che, in data 1 aprile 2017, egli, accedendo all'immobile, accertava la presenza di acqua nello studio, per cui allertava immediatamente il proprio idraulico di fiducia, , il Controparte_6 quale, giunto nei locali allagati, chiudeva l'impianto idrico generale dello studio;
l'intero studio veniva, poi, liberato dall'acqua, che veniva fatta defluire parte all'esterno e parte nel pozzetto di scarico del bagno;
l'idraulico, effettuando una verifica dell'impianto idrico, accertava che l'acqua, origine dell'allagamento, era fuoriuscita dal flessibile del lavello posto al servizio del gabinetto dentistico e provvedeva alla sua sostituzione;
i locali venivano subito liberati dall'acqua, fatta defluire parte all'esterno e parte nel pozzetto di scarico del bagno, e poi ripuliti e prosciugati nel miglior modo possibile al fine di poterli utilizzare nel più breve tempo, anche per limitare l'aggravarsi del danno;
il successivo sommario esame dello studio evidenziava che l'acqua aveva danneggiato la poltrona odontoiatrica posta nella stanza in cui si era verificata la perdita e altre tre poltrone situate nelle altre stanze, evidenziava, inoltre, che l'acqua aveva danneggiato il rivestimento in linoleum del pavimento e le pareti, fino all'altezza di circa 15-20 cm al di sopra del battiscopa di una stanza, evidenziava, altresì, che era penetrata anche nel garage sottostante, di proprietà di terzi;
in ragione di ciò, in data 3 aprile 2017, egli denunciava il sinistro alla Compagnia di avendo con quest'ultima stipulato la Controparte_3 polizza n. 105134155, alla quale chiedeva il risarcimento dei danni;
che, in data CP_2 10/04/2017, egli denunciava il sinistro anche all'Agenzia Assicurativa presso la quale aveva stipulato la detta polizza – Vallese Sas Agenzia di Avellino Via De Renzi n. 28; che, al fine di poter accertare la causa dell'evento e l'entità dei danni e poter ripristinare completamente lo studio dentistico, egli presentava al Giudice di Pace di Avellino ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo, iscritto con rg.n. 3020/2018, il ctu depositava l'elaborato peritale in data
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27/08/2018 rappresentando che l'evento si era verificato a causa della rottura del flessibile posto a servizio del lavello di un gabinetto dentistico, con conseguente allagamento dei locali e che i danni riscontrati erano compatibili con sinistro, rimetteva ad altro tecnico qualificato la quantificazione dei danni relativi alle apparecchiature odontoiatriche e quantificava i danni ritenuti di sua competenza in €4.331,00, oltre iva;
che egli faceva riparare dapprima in via d'urgenza dalla ditta Medical Engineer il cd. riunito odontoiatrico e successivamente da una ditta specializzata le sedie odontoiatriche danneggiate;
che seguiva vicenda penale, in seguito alla presentazione da parte della in data 14/11/2017 di denuncia-querela nei propri CP_3 confronti ipotizzando la natura fraudolenta del sinistro, conclusasi con archiviazione. L'attore deduceva: che il danno subito andava risarcito in quanto l'evento occorso allo studio era compreso tra i rischi assicurati dalla polizza contratta, che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1182 e ss. c.c., la era obbligata, in virtù di contratto di assicurazione, Controparte_5 a risarcire tutti i danni richiesti, patiti a seguito del sinistro verificatosi il 1/04/2017, atteso che gli stessi erano garantiti dalla citata polizza in quanto trattavasi di danni da acqua condotta nei locali ove il medico svolge la professione, danni alle apparecchiatura elettriche ed elettroniche e a terzi. L'attore concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere la domanda e condannare la al pagamento Controparte_3 della somma di € 10.989,82 comprensivi: della somma riconosciuta dal ctu nonchè Per_2 delle spese di ripristino urgente dello studio odontoiatrico;
riparazione delle sedie odontoiatriche;
spese di liquidazione del ctu p.i. nel procedimento di atp, oltre alle spese sostenute Per_2 per la difesa nel procedimento di opposizione all'archiviazione della querela penale sporta dalla convenuta ed il risarcimento del danno morale, il tutto nei limiti di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. Con Comparsa di costituzione e risposta in data 25/05/2022 si costituiva in giudizio la parte convenuta impugnando e contestando l'avversa domanda, Controparte_5 evidenziando che, nonostante in citazione l'attore avesse fatto riferimento a documenti che, ai sensi dell'art. 163, n° 5 c.p.c., si assumeva offerti in comunicazione, in realtà nessuno dei suddetti allegati fosse stato rinvenuto, risultando depositato il solo atto di citazione, con la procura alle liti;
evidenziando l'esistenza, in relazione ai rischi dedotti in citazione, delle rispettive franchigie, che, per quel che riguardava la garanzia speciale “acqua condotta”, era pari ad €250,00 per singolo sinistro e, quanto alla garanzia facoltativa “fenomeno elettrico”, al 20%, con il minimo di €150,00; evidenziando la perplessità circa la decisione di ricorrere ad un ATP dinanzi ad un Giudice palesemente incompetente per valore, stando alle pretese manifestate in sede pregiudiziale, laddove, attraverso la consegna di preventivi danni e l'interlocuzione avvenuta tra i CTP, si era arrivati ad una quantificazione dei pretesi danni di €116.000,00 e laddove, comunque, in sede di merito, con la domanda giudiziaria, era stata formulata una domanda per
€15.000,00, ampiamente travalicante la competenza per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace adito in sede di ATP;
evidenziando che la controparte, dopo aver richiesto attraverso preventivi la sostituzione delle poltrone odontoiatriche che, in un primo momento si sosteneva essere state irrimediabilmente danneggiate, richiedeva la corresponsione delle non meglio specificate somme pagate per la riparazione del “il riunito odontoiatrico” senza aver dato la possibilità di visionare i beni con i danni in atto e di verificare correttezza e coerenza delle riparazioni effettuate o da effettuarsi e delle richieste avanzate;
che notevole perplessità destava anche la fattura di riparazione di €610,00, considerando che il costo del flessibile di carico danneggiato;
evidenziando che tale flessibile appariva danneggiato dall'esterno e non dall'interno. La parte convenuta concludeva “per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite ed, in via subordinata e salvo gravame, si conclude per il contenimento della domanda nei limiti dei danni che dovessero essere provarti come, effettivamente, riconducibili all'evento dedotto in citazione, e che dovessero risultare coperti dal contratto in essere dalle parti,
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previa adozione di corretti parametri valutativi che tengano conto anche del pregresso stato d'uso delle cose danneggiate, del loro valore residuo alla data dell'evento e dei corretti costi di ripristino, previa in ogni caso, detrazione delle franchigie contrattualmente esistenti, per come innanzi evidenziate, con compensazione totale o parziale delle spese di lite che tenga conto anche della eccessività della domanda proposta.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali. All'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, la contestazione di parte convenuta di mancata allegazione nel fascicolo telematico dei documenti richiamati in citazione appare infondata, potendo la parte provvedere alle produzioni documentali entro il termine ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, vigente ratione temporis, e nel caso specifico avendo provveduto al deposito ancor prima della prima udienza di trattazione (v. prod. fasc. telematico attore del 20/5/2022). Nel merito, occorre premettere, in punto di diritto, che, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (v. ex multis Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656). Nel caso di specie va subito segnalato come sia incontestata tra le parti, e comunque documentata, l'esistenza del contratto di assicurazione (Polizza Officium n. 105134155, v. prod. parte attrice), invocato da parte attrice a fondamento della propria domanda. Nelle condizioni di polizza è dato leggersi che, tra i rischi assicurati, fossero ricompresi, nel Settore incendio, anche gli eventi speciali tra i quali “acqua condotta”. Vi è poi da constatare e sottolineare, con la dovuta rilevanza, come alcuna contestazione sia stata sollevata dalla difesa convenuta in ordine all'operatività temporale della garanzia con riguardo alla data del dedotto evento del 1/04/2017, sicché tale circostanza è da reputarsi come ammessa e pacifica, ex art. 115 c.p.c. Altresì può ritenersi comprovato il verificarsi del fatto storico dedotto da parte attrice. Sotto tale profilo deve farsi richiamo alle deposizioni testimoniali, avendo i testi escussi in corso di causa, e confermato di avere visto, in data 1 aprile Testimone_2 Testimone_1 2017, fuoriuscire acqua dalla porta di ingresso dello studio del dott. e di averlo quindi CP_1 allertato. I testi confermavano altresì che il dott. chiamava il proprio idraulico di fiducia, CP_1
, il quale, giunto nei locali allagati, chiudeva subito l'impianto idrico generale Controparte_6 dello studio e di avere collaborato ad eliminare l'acqua; confermavano, altresì, che i locali venivano subito liberati dall'acqua, fatta defluire parte all'esterno e parte nel pozzetto di scarico del bagno, e poi ripuliti e prosciugati, anche per il tramite di una ditta appositamente chiamata;
confermavano che l'idraulico, effettuando una verifica dell'impianto idrico, accertava che l'acqua, origine dell'allagamento, era fuoriuscita dal flessibile del lavello posto al servizio del gabinetto dentistico e provvedeva alla sua sostituzione e in proposito la teste Testimone_1 riferiva “tanto era stato appurato anche da me appena entrata nella prima stanza dello studio dove accanto alla finestra è posizionato il lavandino da cui fuoriusciva acqua dal flessibile. Preciso che l'appartamento è formato da due stanze comunicanti in una delle quali vi era il lavabo di cui ho detto. Poi ci sono altre tre stanze e infine un'altra stanza situata a un livello più basso di circa 10 cm. Tutto l'appartamento era allagato e soprattutto la stanza situata più in basso”. I testi confermavano, altresì, che l'acqua aveva danneggiato il rivestimento in linoleum del pavimento e le pareti, fino all'altezza di circa 15-20 cm al di sopra del battiscopa di una stanza e in proposito il teste riferiva “Ho notato che il linoleum si staccava e Testimone_2
l'umidità saliva sulle pareti”. I testimoni confermavano, altresì, che l'acqua fuoriuscita dal flessibile aveva danneggiato la poltrona odontoiatrica posta nella stanza in cui si era verificata la
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perdita e altre 3 poltrone situate nelle altre stanze, in proposito la teste riferiva “le CP_1 poltrone danneggiate si trovavano nelle stanze comunicanti dell'appartamento”. La medesima teste confermava che lo studio fosse stato chiuso per circa un mese e confermava che, CP_1 successivamente, dopo un'accurata revisione, tre poltrone odontoiatriche fossero state rimesse in funzione, riferendo “dopo molto tempo sono state rimesse in funzione solo tre poltrone in quanto una era completamente irreparabile. Delle tre poltrone una è stata riparata da un tecnico mentre le altre due sono state rimesse in funzione dallo stesso dott. che ha sostituito i CP_1 pezzi di ricambio”; confermava che fosse stato impossibile riattivare la poltrona odontoiatrica posta nella stanza in cui si era verificata la perdita e che la poltrona in questione fosse stata sostituita da una poltrona nuova, come si evinceva dalla fattura allegata, riferendo “ la poltrona sostituita però è stata acquistata usata” (v. Verbale udienza del 4 aprile 2024). Il teste , padre dell'attore e dipendente come assistente di poltrona e Testimone_3 odontotecnico, confermava i fatti e riferiva che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'Atto di citazione, al proprio arrivo allo studio, l'acqua ancora zampillava dal flessibile sotto il lavandino della prima stanza e finiva proprio sul “riunito”, che vennero quindi chiamati un idraulico, un elettricista ed una ditta di pulizie e l'acqua venne fatta defluire anche da lui stesso e da e dal marito di questa e che veniva constatato che le prese di corrente Testimone_1 delle poltrone che erano in basso fossero state coperte dall'acqua e che le quattro poltrone non funzionassero più. Riferiva, quindi, che i tecnici incaricati, dopo una settimana dal primo intervento, sistemavano i pezzi di ricambio, ma una sola poltrona veniva rimessa in funzione, mentre per le altre poltrone erano necessari altri pezzi di ricambio, intervento avvenuto dopo altri dieci giorni, mentre non era stato possibile riparare la poltrona che si trovava nella stanza ove era avvenuta la perdita di acqua, per cui il figlio ne aveva acquistato una nuova;
riferiva altresì che l'acqua avesse fatto sollevare il linoleum del pavimento (v. Verbale di udienza del 6/04/2023). Non sono emersi specifici motivi per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dai testi menzionati, attesa la diretta percezione dei fatti narrati, per esserne testimoni oculari e la coerenza delle narrazioni. Dalle circostanze narrate è emersa, dunque, conferma del fatto e della sua dinamica. L'Assicurazione convenuta ha eccepito l'applicabilità del disposto contrattuale di cui all'art. 85 del contratto di polizza stipulato, che contempla la perdita del diritto all'indennizzo per l'ipotesi di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno. Ebbene, premesso che la predetta clausola non risulta specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., va comunque rilevato come non sia stata fornita la prova dell'elemento soggettivo, ovvero del “dolo” in capo all'attore, dovendosi tenere conto anche della archiviazione intervenuta in sede penale in ordine al reato ipotizzato a suo carico di cui all'art. 642 c.p. e dovendosi comunque rammentare che, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (v. ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), onere non assolto, nel caso di specie, circa il dedotto elemento soggettivo, ovvero l'intenzionale esagerazione da parte del contraente del valore assicurato. Occorre ora verificare il quantum indennizzabile. In considerazione delle circostanze emerse dalla prova testimoniale e della documentazione versata in atti, risultano comprovate e eziologicamente riferibili al sinistro de quo: la spesa per l'intervento dell'idraulico come da allegata fattura per €610,00 (v. prod. parte attrice copia conforme di fattura n. 4 del 7/04/2017), rispetto alla quale la doglianza di parte convenuta di eccessività non pare tener conto che la prestazione resa non risultava avere ad oggetto la mera sostituzione di un flessibile, quanto piuttosto una “opera di ripristino provvisorio in seguito ad allegamento per rottura accidentale condotta idrica”; e la spesa per il ripristino del
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“riunito”, indicato la fattura n. 127 emessa in data 20/4/2017 da Medical Engineer per €402,60 (v. doc. 12 prod. attrice). Di contro, quanto alla spesa di cui alla fattura emessa dalla Ditta IN LL per N BUONE CONDIZIONI E RESI FUNZIONALI. RIUNITO USATO Parte_2 PHASE /K 1998 MATR. N° SN71560938 REVISIONATO E COLLAUDATO, COMPLETO DI ACCESSORI CON GARANZIA 6 MESI DA DATA FATTURA”, “2 APPARECCHI NUOVI: TERMOSIGILLATRICE FARO SL”, “3 APPARECCHI USATI IN BUONE CONDIZIONI E RIGENERATI . MC FARO MATR. N° 15ST007513 CP_7 REVISIONATA E FUNZIONALE” (v. doc. 13 prod. attrice), vi è da constatare come il documento non sia intestato all'odierno attore, ma alla società estranea Controparte_4 all'odierna causa e della quale non è stata documentalmente dimostrata alcuna riconducibilità al primo, sicché tale spesa non può essere indennizzabile in suo favore. Parimenti la spesa per
“prosciugamento locali” risulta da fattura emessa da Eco Global System con destinatario il e non l'odierno attore (v. doc. 4 prod. attrice), sicché, non essendo stato Parte_3 dimostrato che trattasi di esborso direttamente imputabile e/o richiesto da terzi all'attore o da questi corrisposto, lo stesso non può essere indennizzato in suo favore. Va poi rilevato che risulta versata atti da parte attrice la Consulenza Tecnica d'Ufficio, svolta nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente procedimento e nel quale l'odierna convenuta veniva ritualmente convenuta, Controparte_5 rimanendo contumace. Tale Relazione, in quanto tempestivamente allegata agli atti del giudizio dalla difesa attrice, è pertanto utilizzabile ai fini della decisione. In proposito, in punto di diritto, è sufficientemente rammentare che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 24/03/2023, n. 8496). La quantificazione dei danni alle opere murarie, alla pavimentazione e all'impianto elettrico è stata effettuata dal CTU in sede di ATP nella misura di €4.331,00 già comprensivi di IVA al 22% (v. pag. 11 Relazione CTU, prod. parte attrice). In tale importo risulta, tuttavia, inserita anche una voce di spesa a titolo di “revisione, controllo e prova funzionamento della poltrona odontoiatrica e di tutto l'apparato elettrico a servizio della poltrona” per €350,00 a corpo. Trattandosi di duplicazione di voce di danno rispetto alla già valorizzata fattura emessa da Medical Engineer, la stessa va scomputata dal dovuto, che pertanto va quantificato nell'importo di €3.200,00 per “opere murarie e da pittore”, oltre IVA al 22%, per un totale di
€3.904,00. La parte attrice ha, altresì, richiesto il riconoscimento delle spese sostenute per la difesa nel procedimento di opposizione all'archiviazione della querela penale sporta dalla convenuta. In disparte la non riconducibilità di tale parte di domanda al contratto di assicurazione invocato a fondamento dell'odierna azione, avente ad oggetto indennizzo assicurativo, vi è pure da rilevare come non vi sia in atti alcuna documentazione attestante tale voce di spesa, nemmeno specificamente quantificata e quindi generica già in punto di allegazione e che, come tale, va rigettata. Parimenti va rigettata la richiesta di risarcimento di “danno morale”, trattandosi di istanza palesemente generica, già in punto di allegazione, e niente affatto dimostrata o comprovata in alcun modo.
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Infine, la domanda di risarcimento “per mala gestio” del contratto di assicurazione stipulato con la Compagnia per tutti i danni subiti dal mancato tempestivo Controparte_5 indennizzo, in quanto proposta solo nella prima memoria istruttoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc, è da intendersi come inammissibile, in quanto del tutto nuova. In definitiva il danno indennizzabile sarebbe pari €4.916,60 al quale va sottratta la soglia di franchigia prevista dalla Polizza per €250,00. A tale espresso riguardo, va ricordato, anche al fine di superare i rilievi attorei, che la franchigia, o scoperto di polizza, è quella parte di danno che deve restare a carico dell'assicurato e che la Suprema Corte (v. Cass. 12.6.2020 n. 21283 e 22.11. 2019 n. 30524) ha reiteratamente affermato che "la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva". Consegue la declaratoria di limitazione dell'indennizzo da corrispondere alla somma di
€4.666,66 importo per il quale va disposta condanna della parte convenuta al versamento. Non si provvede alla rivalutazione delle somme, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, va adottato come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi devono calcolarsi dal momento del sinistro, sull'importo liquidato svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1 aprile, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, sono poi dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Per la restante parte la domanda attorea va rigettata.
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, attesa la rilevanza decisiva delle esposte argomentazioni.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Anzitutto, essendo stata svolta espressa domanda sul punto, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (v. Cass. civile sez. II, 07/06/2019, n.15492 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.”).
Nel caso di specie, le spese per l'espletamento della CTU nel giudizio di ATP, liquidate come da decreto emesso in tale procedimento (v. prod. parte attrice) si pongono, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna nella misura della metà.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese possono essere compensate per la metà. La restante metà si pone a carico della parte convenuta parzialmente soccombente e si liquida d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto e delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
8 R.G. n. 796/2022
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, CP_1 condanna la parte convenuta in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_5 pagamento, in favore dell'attore, della somma di €4.666,66 oltre interessi come indicato in parte motiva. B. Rigetta, per la restante parte, la domanda proposta da parte attrice. C. Compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna la parte convenuta in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento della Controparte_5 restante metà, che si liquida in €143,00 per esborsi e €1.276,00 per compensi professionali forensi oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Bergamino e dell'Avv. Cristina Di Nicolò, per dichiarato anticipo. D. Pone definitivamente le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di ATP a carico delle parti nella misura della metà ciascuno. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 12 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 796/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 12 novembre 2025 E' presente l'Avv. Luigi Bergamino anche per delega dell'Avv. Cristina Di Nicolò per parte attrice. La difesa del Dott. riportandosi integralmente a tutti i CP_1 propri atti e scritti difensivi, insiste per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione, ampiamente dimostrate nel corso del giudizio, in quanto fondate in fatto e in diritto, e per la reiezione di ogni avversa difesa. Come dimostrato in corso di causa, dalla CTU in sede di ATP e dalla prova testimoniale, il 1° aprile 2017, lo studio dentistico del Dott. sito in ET, subiva l'allagamento a causa CP_1 della rottura del flessibile di uno dei lavelli, evento che rientra pacificamente nella nozione di "danno da acqua condotta", rischio espressamente coperto dalla polizza " " n. 105134155, stipulata dall'attore con la convenuta CP_2 Controparte_3
Nonostante il chiaro quadro fattuale, la fin dall'inizio ha opposto un
[...] CP_3 netto rifiuto ad ogni relazione ed ha proposto denuncia-querela contro il Dott. CP_1 accusandolo del reato di frode, da cui è stato assolto. La denuncia della compagnia è stata vagliata e respinta in sede penale, ma in questa sede è stata riproposta la stessa accusa, con palese abuso del processo e con dimostrazione della pervicace volontà di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali. Infondata è anche l'eccezione di esagerazione dolosa del danno, che doveva, peraltro, essere provata dalla Compagnia, tenuto anche conto che l'attore si è prodigato per ridurre l'entità del danno iniziale, basato all'inizio su preventivi, ed ha chiesto la collaborazione della Compagnia, che non è mai comparsa, nè in sede di ATP, per accertare i fatti e il danno in contraddittorio, e neppure nella mediazione. Tale condotta integra un vero e proprio inadempimento qualificato, o "mala gestio" impropria, per aver negato l'indennizzo sulla base di argomentazioni pretestuose e infondate, costringendo l'assicurato a un lungo e dispendioso percorso giudiziario per ottenere quanto contrattualmente dovuto. Si impugnano le tante altre eccezioni sollevate pretestuosamente nel corso del presente giudizio, compresa l'ultima, avanzata in sede conclusionale, concernente l'intestazione della fattura del riunito, intestata alla società che, come chiarito dalla teste è stata costituita Controparte_4 Testimone_1 nelle more del giudizio dallo stesso Dott. di cui è socio e amministratore unico. CP_1
L'intestazione è un mero formalismo, essendo pacifico che il bene è stato acquistato per lo studio professionale dell'attore e che il costo è stato da lui sostenuto. I danni subiti dallo studio dentistico a causa dell'allagamento dovuto alla rottura del flessibile CP_1 di uno dei lavelli sono pari ad € 10.989,82, di cui € 3.600,00 per costo riunito usato;
€ 402,00 per riparazione altro riunito;
€ 4.331,00 per i danni all'ambulatorio come calcolati e valutati dal CTU nel giudizio di Accertamento tecnico Preventivo ed € 952,82 per iva 22%; € 753,00 per onorari e spese liquidate dal G.d.P. al Consulente nominato nell'ATP, oltre iva;
€ 48,80 per spese di mediazione. Le spese di lite, comprese quelle di iscrizione a ruolo, vanno, invece, liquidate ai sottoscritti avvocati anticipatari. Per quanto innanzi,
1 R.G. n. 796/2022
si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Accertare e dichiarare l'obbligo di
[...]
in forza della polizza n. 105134155, a tenere indenne e a risarcire Controparte_3 il Dott. per tutti i danni, diretti e indiretti, subiti in conseguenza del sinistro CP_1 del 1° aprile 2017. Per l'effetto, condannare al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 10.989,82, o della diversa maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare, comprensiva dei danni materiali all'immobile e alle attrezzature, delle spese di riparazione e ripristino, delle spese sostenute per il procedimento di ATP, delle spese di difesa nel procedimento penale e del risarcimento del danno morale da lite temeraria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. E', altresì, comparso, per l'avv. Giuseppe Transirico, il quale si riporta a tutte Controparte_5 le difese ed eccezioni proposte in atti di causa, ed in particolare reitera l'eccezione di inoperatività della polizza per esagerazione dolosa del danno. In ogni caso, evidenzia che la quantificazione del danno è del tutto eccessiva e che è indimostrato il danneggiamento di ben quattro riuniti che si assumono essere stati presenti nello studio attoreo e che risultano indimostrati. Reitera l'impugnativa dell'avverso dedotto e prodotto ed impugna le note relative alla presente udienza che appaiono essere quasi una conclusionale fuori termine. Chiede decidersi la vertenza. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 796/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
(c.f. – P.iva ), nato ad [...] il 7 CP_1 C.F._1 P.IVA_1 luglio 1977 e res.te in ET (Av), via Degli Astronauti n. 45, elett.te dom.to in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 81 presso e nello studio dell'avv. Luigi Bergamino (cf.
2 R.G. n. 796/2022
) e dell'Avv. Cristina Di Nicolò (C.F. che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù del mandato in calce all'Atto di citazione;
- ATTORE – E
(C.F. e n° di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma: Controparte_5
), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, atto per notar P.IVA_2 [...] del 12/05/2021, rep. n° 90561, raccolta n° 26619, dall' avv. Giuseppe Persona_1 Transirico ( C.F. ) e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Avellino, alla Via C.F._4 F.lli Bisogno, n° 41/D;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva questo Tribunale CP_1 esponendo, in sintesi: di svolgere la professione nel proprio studio medico dentistico sito in ET (AV), alla Via degli Astronauti n. 45, censito in Catasto Urbano di ET al fg. 9 p.lla n. 689/62, concesso in comodato gratuito dalla proprietaria;
Parte_1 che, in data 1 aprile 2017, egli, accedendo all'immobile, accertava la presenza di acqua nello studio, per cui allertava immediatamente il proprio idraulico di fiducia, , il Controparte_6 quale, giunto nei locali allagati, chiudeva l'impianto idrico generale dello studio;
l'intero studio veniva, poi, liberato dall'acqua, che veniva fatta defluire parte all'esterno e parte nel pozzetto di scarico del bagno;
l'idraulico, effettuando una verifica dell'impianto idrico, accertava che l'acqua, origine dell'allagamento, era fuoriuscita dal flessibile del lavello posto al servizio del gabinetto dentistico e provvedeva alla sua sostituzione;
i locali venivano subito liberati dall'acqua, fatta defluire parte all'esterno e parte nel pozzetto di scarico del bagno, e poi ripuliti e prosciugati nel miglior modo possibile al fine di poterli utilizzare nel più breve tempo, anche per limitare l'aggravarsi del danno;
il successivo sommario esame dello studio evidenziava che l'acqua aveva danneggiato la poltrona odontoiatrica posta nella stanza in cui si era verificata la perdita e altre tre poltrone situate nelle altre stanze, evidenziava, inoltre, che l'acqua aveva danneggiato il rivestimento in linoleum del pavimento e le pareti, fino all'altezza di circa 15-20 cm al di sopra del battiscopa di una stanza, evidenziava, altresì, che era penetrata anche nel garage sottostante, di proprietà di terzi;
in ragione di ciò, in data 3 aprile 2017, egli denunciava il sinistro alla Compagnia di avendo con quest'ultima stipulato la Controparte_3 polizza n. 105134155, alla quale chiedeva il risarcimento dei danni;
che, in data CP_2 10/04/2017, egli denunciava il sinistro anche all'Agenzia Assicurativa presso la quale aveva stipulato la detta polizza – Vallese Sas Agenzia di Avellino Via De Renzi n. 28; che, al fine di poter accertare la causa dell'evento e l'entità dei danni e poter ripristinare completamente lo studio dentistico, egli presentava al Giudice di Pace di Avellino ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo, iscritto con rg.n. 3020/2018, il ctu depositava l'elaborato peritale in data
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27/08/2018 rappresentando che l'evento si era verificato a causa della rottura del flessibile posto a servizio del lavello di un gabinetto dentistico, con conseguente allagamento dei locali e che i danni riscontrati erano compatibili con sinistro, rimetteva ad altro tecnico qualificato la quantificazione dei danni relativi alle apparecchiature odontoiatriche e quantificava i danni ritenuti di sua competenza in €4.331,00, oltre iva;
che egli faceva riparare dapprima in via d'urgenza dalla ditta Medical Engineer il cd. riunito odontoiatrico e successivamente da una ditta specializzata le sedie odontoiatriche danneggiate;
che seguiva vicenda penale, in seguito alla presentazione da parte della in data 14/11/2017 di denuncia-querela nei propri CP_3 confronti ipotizzando la natura fraudolenta del sinistro, conclusasi con archiviazione. L'attore deduceva: che il danno subito andava risarcito in quanto l'evento occorso allo studio era compreso tra i rischi assicurati dalla polizza contratta, che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1182 e ss. c.c., la era obbligata, in virtù di contratto di assicurazione, Controparte_5 a risarcire tutti i danni richiesti, patiti a seguito del sinistro verificatosi il 1/04/2017, atteso che gli stessi erano garantiti dalla citata polizza in quanto trattavasi di danni da acqua condotta nei locali ove il medico svolge la professione, danni alle apparecchiatura elettriche ed elettroniche e a terzi. L'attore concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere la domanda e condannare la al pagamento Controparte_3 della somma di € 10.989,82 comprensivi: della somma riconosciuta dal ctu nonchè Per_2 delle spese di ripristino urgente dello studio odontoiatrico;
riparazione delle sedie odontoiatriche;
spese di liquidazione del ctu p.i. nel procedimento di atp, oltre alle spese sostenute Per_2 per la difesa nel procedimento di opposizione all'archiviazione della querela penale sporta dalla convenuta ed il risarcimento del danno morale, il tutto nei limiti di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. Con Comparsa di costituzione e risposta in data 25/05/2022 si costituiva in giudizio la parte convenuta impugnando e contestando l'avversa domanda, Controparte_5 evidenziando che, nonostante in citazione l'attore avesse fatto riferimento a documenti che, ai sensi dell'art. 163, n° 5 c.p.c., si assumeva offerti in comunicazione, in realtà nessuno dei suddetti allegati fosse stato rinvenuto, risultando depositato il solo atto di citazione, con la procura alle liti;
evidenziando l'esistenza, in relazione ai rischi dedotti in citazione, delle rispettive franchigie, che, per quel che riguardava la garanzia speciale “acqua condotta”, era pari ad €250,00 per singolo sinistro e, quanto alla garanzia facoltativa “fenomeno elettrico”, al 20%, con il minimo di €150,00; evidenziando la perplessità circa la decisione di ricorrere ad un ATP dinanzi ad un Giudice palesemente incompetente per valore, stando alle pretese manifestate in sede pregiudiziale, laddove, attraverso la consegna di preventivi danni e l'interlocuzione avvenuta tra i CTP, si era arrivati ad una quantificazione dei pretesi danni di €116.000,00 e laddove, comunque, in sede di merito, con la domanda giudiziaria, era stata formulata una domanda per
€15.000,00, ampiamente travalicante la competenza per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace adito in sede di ATP;
evidenziando che la controparte, dopo aver richiesto attraverso preventivi la sostituzione delle poltrone odontoiatriche che, in un primo momento si sosteneva essere state irrimediabilmente danneggiate, richiedeva la corresponsione delle non meglio specificate somme pagate per la riparazione del “il riunito odontoiatrico” senza aver dato la possibilità di visionare i beni con i danni in atto e di verificare correttezza e coerenza delle riparazioni effettuate o da effettuarsi e delle richieste avanzate;
che notevole perplessità destava anche la fattura di riparazione di €610,00, considerando che il costo del flessibile di carico danneggiato;
evidenziando che tale flessibile appariva danneggiato dall'esterno e non dall'interno. La parte convenuta concludeva “per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite ed, in via subordinata e salvo gravame, si conclude per il contenimento della domanda nei limiti dei danni che dovessero essere provarti come, effettivamente, riconducibili all'evento dedotto in citazione, e che dovessero risultare coperti dal contratto in essere dalle parti,
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previa adozione di corretti parametri valutativi che tengano conto anche del pregresso stato d'uso delle cose danneggiate, del loro valore residuo alla data dell'evento e dei corretti costi di ripristino, previa in ogni caso, detrazione delle franchigie contrattualmente esistenti, per come innanzi evidenziate, con compensazione totale o parziale delle spese di lite che tenga conto anche della eccessività della domanda proposta.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali. All'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, la contestazione di parte convenuta di mancata allegazione nel fascicolo telematico dei documenti richiamati in citazione appare infondata, potendo la parte provvedere alle produzioni documentali entro il termine ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, vigente ratione temporis, e nel caso specifico avendo provveduto al deposito ancor prima della prima udienza di trattazione (v. prod. fasc. telematico attore del 20/5/2022). Nel merito, occorre premettere, in punto di diritto, che, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (v. ex multis Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656). Nel caso di specie va subito segnalato come sia incontestata tra le parti, e comunque documentata, l'esistenza del contratto di assicurazione (Polizza Officium n. 105134155, v. prod. parte attrice), invocato da parte attrice a fondamento della propria domanda. Nelle condizioni di polizza è dato leggersi che, tra i rischi assicurati, fossero ricompresi, nel Settore incendio, anche gli eventi speciali tra i quali “acqua condotta”. Vi è poi da constatare e sottolineare, con la dovuta rilevanza, come alcuna contestazione sia stata sollevata dalla difesa convenuta in ordine all'operatività temporale della garanzia con riguardo alla data del dedotto evento del 1/04/2017, sicché tale circostanza è da reputarsi come ammessa e pacifica, ex art. 115 c.p.c. Altresì può ritenersi comprovato il verificarsi del fatto storico dedotto da parte attrice. Sotto tale profilo deve farsi richiamo alle deposizioni testimoniali, avendo i testi escussi in corso di causa, e confermato di avere visto, in data 1 aprile Testimone_2 Testimone_1 2017, fuoriuscire acqua dalla porta di ingresso dello studio del dott. e di averlo quindi CP_1 allertato. I testi confermavano altresì che il dott. chiamava il proprio idraulico di fiducia, CP_1
, il quale, giunto nei locali allagati, chiudeva subito l'impianto idrico generale Controparte_6 dello studio e di avere collaborato ad eliminare l'acqua; confermavano, altresì, che i locali venivano subito liberati dall'acqua, fatta defluire parte all'esterno e parte nel pozzetto di scarico del bagno, e poi ripuliti e prosciugati, anche per il tramite di una ditta appositamente chiamata;
confermavano che l'idraulico, effettuando una verifica dell'impianto idrico, accertava che l'acqua, origine dell'allagamento, era fuoriuscita dal flessibile del lavello posto al servizio del gabinetto dentistico e provvedeva alla sua sostituzione e in proposito la teste Testimone_1 riferiva “tanto era stato appurato anche da me appena entrata nella prima stanza dello studio dove accanto alla finestra è posizionato il lavandino da cui fuoriusciva acqua dal flessibile. Preciso che l'appartamento è formato da due stanze comunicanti in una delle quali vi era il lavabo di cui ho detto. Poi ci sono altre tre stanze e infine un'altra stanza situata a un livello più basso di circa 10 cm. Tutto l'appartamento era allagato e soprattutto la stanza situata più in basso”. I testi confermavano, altresì, che l'acqua aveva danneggiato il rivestimento in linoleum del pavimento e le pareti, fino all'altezza di circa 15-20 cm al di sopra del battiscopa di una stanza e in proposito il teste riferiva “Ho notato che il linoleum si staccava e Testimone_2
l'umidità saliva sulle pareti”. I testimoni confermavano, altresì, che l'acqua fuoriuscita dal flessibile aveva danneggiato la poltrona odontoiatrica posta nella stanza in cui si era verificata la
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perdita e altre 3 poltrone situate nelle altre stanze, in proposito la teste riferiva “le CP_1 poltrone danneggiate si trovavano nelle stanze comunicanti dell'appartamento”. La medesima teste confermava che lo studio fosse stato chiuso per circa un mese e confermava che, CP_1 successivamente, dopo un'accurata revisione, tre poltrone odontoiatriche fossero state rimesse in funzione, riferendo “dopo molto tempo sono state rimesse in funzione solo tre poltrone in quanto una era completamente irreparabile. Delle tre poltrone una è stata riparata da un tecnico mentre le altre due sono state rimesse in funzione dallo stesso dott. che ha sostituito i CP_1 pezzi di ricambio”; confermava che fosse stato impossibile riattivare la poltrona odontoiatrica posta nella stanza in cui si era verificata la perdita e che la poltrona in questione fosse stata sostituita da una poltrona nuova, come si evinceva dalla fattura allegata, riferendo “ la poltrona sostituita però è stata acquistata usata” (v. Verbale udienza del 4 aprile 2024). Il teste , padre dell'attore e dipendente come assistente di poltrona e Testimone_3 odontotecnico, confermava i fatti e riferiva che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'Atto di citazione, al proprio arrivo allo studio, l'acqua ancora zampillava dal flessibile sotto il lavandino della prima stanza e finiva proprio sul “riunito”, che vennero quindi chiamati un idraulico, un elettricista ed una ditta di pulizie e l'acqua venne fatta defluire anche da lui stesso e da e dal marito di questa e che veniva constatato che le prese di corrente Testimone_1 delle poltrone che erano in basso fossero state coperte dall'acqua e che le quattro poltrone non funzionassero più. Riferiva, quindi, che i tecnici incaricati, dopo una settimana dal primo intervento, sistemavano i pezzi di ricambio, ma una sola poltrona veniva rimessa in funzione, mentre per le altre poltrone erano necessari altri pezzi di ricambio, intervento avvenuto dopo altri dieci giorni, mentre non era stato possibile riparare la poltrona che si trovava nella stanza ove era avvenuta la perdita di acqua, per cui il figlio ne aveva acquistato una nuova;
riferiva altresì che l'acqua avesse fatto sollevare il linoleum del pavimento (v. Verbale di udienza del 6/04/2023). Non sono emersi specifici motivi per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dai testi menzionati, attesa la diretta percezione dei fatti narrati, per esserne testimoni oculari e la coerenza delle narrazioni. Dalle circostanze narrate è emersa, dunque, conferma del fatto e della sua dinamica. L'Assicurazione convenuta ha eccepito l'applicabilità del disposto contrattuale di cui all'art. 85 del contratto di polizza stipulato, che contempla la perdita del diritto all'indennizzo per l'ipotesi di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno. Ebbene, premesso che la predetta clausola non risulta specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., va comunque rilevato come non sia stata fornita la prova dell'elemento soggettivo, ovvero del “dolo” in capo all'attore, dovendosi tenere conto anche della archiviazione intervenuta in sede penale in ordine al reato ipotizzato a suo carico di cui all'art. 642 c.p. e dovendosi comunque rammentare che, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (v. ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), onere non assolto, nel caso di specie, circa il dedotto elemento soggettivo, ovvero l'intenzionale esagerazione da parte del contraente del valore assicurato. Occorre ora verificare il quantum indennizzabile. In considerazione delle circostanze emerse dalla prova testimoniale e della documentazione versata in atti, risultano comprovate e eziologicamente riferibili al sinistro de quo: la spesa per l'intervento dell'idraulico come da allegata fattura per €610,00 (v. prod. parte attrice copia conforme di fattura n. 4 del 7/04/2017), rispetto alla quale la doglianza di parte convenuta di eccessività non pare tener conto che la prestazione resa non risultava avere ad oggetto la mera sostituzione di un flessibile, quanto piuttosto una “opera di ripristino provvisorio in seguito ad allegamento per rottura accidentale condotta idrica”; e la spesa per il ripristino del
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“riunito”, indicato la fattura n. 127 emessa in data 20/4/2017 da Medical Engineer per €402,60 (v. doc. 12 prod. attrice). Di contro, quanto alla spesa di cui alla fattura emessa dalla Ditta IN LL per N BUONE CONDIZIONI E RESI FUNZIONALI. RIUNITO USATO Parte_2 PHASE /K 1998 MATR. N° SN71560938 REVISIONATO E COLLAUDATO, COMPLETO DI ACCESSORI CON GARANZIA 6 MESI DA DATA FATTURA”, “2 APPARECCHI NUOVI: TERMOSIGILLATRICE FARO SL”, “3 APPARECCHI USATI IN BUONE CONDIZIONI E RIGENERATI . MC FARO MATR. N° 15ST007513 CP_7 REVISIONATA E FUNZIONALE” (v. doc. 13 prod. attrice), vi è da constatare come il documento non sia intestato all'odierno attore, ma alla società estranea Controparte_4 all'odierna causa e della quale non è stata documentalmente dimostrata alcuna riconducibilità al primo, sicché tale spesa non può essere indennizzabile in suo favore. Parimenti la spesa per
“prosciugamento locali” risulta da fattura emessa da Eco Global System con destinatario il e non l'odierno attore (v. doc. 4 prod. attrice), sicché, non essendo stato Parte_3 dimostrato che trattasi di esborso direttamente imputabile e/o richiesto da terzi all'attore o da questi corrisposto, lo stesso non può essere indennizzato in suo favore. Va poi rilevato che risulta versata atti da parte attrice la Consulenza Tecnica d'Ufficio, svolta nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente procedimento e nel quale l'odierna convenuta veniva ritualmente convenuta, Controparte_5 rimanendo contumace. Tale Relazione, in quanto tempestivamente allegata agli atti del giudizio dalla difesa attrice, è pertanto utilizzabile ai fini della decisione. In proposito, in punto di diritto, è sufficientemente rammentare che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 24/03/2023, n. 8496). La quantificazione dei danni alle opere murarie, alla pavimentazione e all'impianto elettrico è stata effettuata dal CTU in sede di ATP nella misura di €4.331,00 già comprensivi di IVA al 22% (v. pag. 11 Relazione CTU, prod. parte attrice). In tale importo risulta, tuttavia, inserita anche una voce di spesa a titolo di “revisione, controllo e prova funzionamento della poltrona odontoiatrica e di tutto l'apparato elettrico a servizio della poltrona” per €350,00 a corpo. Trattandosi di duplicazione di voce di danno rispetto alla già valorizzata fattura emessa da Medical Engineer, la stessa va scomputata dal dovuto, che pertanto va quantificato nell'importo di €3.200,00 per “opere murarie e da pittore”, oltre IVA al 22%, per un totale di
€3.904,00. La parte attrice ha, altresì, richiesto il riconoscimento delle spese sostenute per la difesa nel procedimento di opposizione all'archiviazione della querela penale sporta dalla convenuta. In disparte la non riconducibilità di tale parte di domanda al contratto di assicurazione invocato a fondamento dell'odierna azione, avente ad oggetto indennizzo assicurativo, vi è pure da rilevare come non vi sia in atti alcuna documentazione attestante tale voce di spesa, nemmeno specificamente quantificata e quindi generica già in punto di allegazione e che, come tale, va rigettata. Parimenti va rigettata la richiesta di risarcimento di “danno morale”, trattandosi di istanza palesemente generica, già in punto di allegazione, e niente affatto dimostrata o comprovata in alcun modo.
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Infine, la domanda di risarcimento “per mala gestio” del contratto di assicurazione stipulato con la Compagnia per tutti i danni subiti dal mancato tempestivo Controparte_5 indennizzo, in quanto proposta solo nella prima memoria istruttoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc, è da intendersi come inammissibile, in quanto del tutto nuova. In definitiva il danno indennizzabile sarebbe pari €4.916,60 al quale va sottratta la soglia di franchigia prevista dalla Polizza per €250,00. A tale espresso riguardo, va ricordato, anche al fine di superare i rilievi attorei, che la franchigia, o scoperto di polizza, è quella parte di danno che deve restare a carico dell'assicurato e che la Suprema Corte (v. Cass. 12.6.2020 n. 21283 e 22.11. 2019 n. 30524) ha reiteratamente affermato che "la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva". Consegue la declaratoria di limitazione dell'indennizzo da corrispondere alla somma di
€4.666,66 importo per il quale va disposta condanna della parte convenuta al versamento. Non si provvede alla rivalutazione delle somme, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, va adottato come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi devono calcolarsi dal momento del sinistro, sull'importo liquidato svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1 aprile, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, sono poi dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Per la restante parte la domanda attorea va rigettata.
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, attesa la rilevanza decisiva delle esposte argomentazioni.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Anzitutto, essendo stata svolta espressa domanda sul punto, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (v. Cass. civile sez. II, 07/06/2019, n.15492 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.”).
Nel caso di specie, le spese per l'espletamento della CTU nel giudizio di ATP, liquidate come da decreto emesso in tale procedimento (v. prod. parte attrice) si pongono, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna nella misura della metà.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese possono essere compensate per la metà. La restante metà si pone a carico della parte convenuta parzialmente soccombente e si liquida d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto e delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, CP_1 condanna la parte convenuta in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_5 pagamento, in favore dell'attore, della somma di €4.666,66 oltre interessi come indicato in parte motiva. B. Rigetta, per la restante parte, la domanda proposta da parte attrice. C. Compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna la parte convenuta in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento della Controparte_5 restante metà, che si liquida in €143,00 per esborsi e €1.276,00 per compensi professionali forensi oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Bergamino e dell'Avv. Cristina Di Nicolò, per dichiarato anticipo. D. Pone definitivamente le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di ATP a carico delle parti nella misura della metà ciascuno. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 12 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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