Articolo 1 della Legge 8 luglio 1949, n. 463
Versione
19 agosto 1949
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946 n. 622 , e' sostituito dai due comma seguenti:
"E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicita' sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.
Il divieto di pubblicita' previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce".

Entrata in vigore il 19 agosto 1949