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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1656/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROPIERRO MARIA ANTONIA, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Enrico Degli Scrovegni n. 1,
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DELAINI CATERINA e MASCALZONI ANDREA con domicilio eletto presso il loro studio in Verona, Via Augusto Navasa n. 13
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Verona, in funzione di Giudice dell'Appello, disattendendo ogni diversa avversaria pretesa:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1398/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Verona, pubblicata il 02.09.2023, pronunciata nella causa iscritta al n. RG 4644/2021, condannare il
pagina 1 di 10 convenuto, ai sensi dell'art 2043 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura complessiva di € 5.000,00= ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia il Tribunale di Verona, contrariis reiectis:
- nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla signora e rigettare Parte_1
tutte le domande formulate dalla signora nei confronti di Avv. Parte_1 Controparte_1
- in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Premessa.
Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Verona l'odierna appellante, , ha Parte_1 convenuto l'appellato, Avv. perché venisse accertato che nelle missive indirizzate ai Controparte_1
di lei difensori, dapprima nella veste di difensore della sorella e, in un secondo momento, del CP_2
fratello erano contenuti frasi e riferimenti ingiuriosi e diffamatori nei suoi confronti, Parte_2
Per l'effetto ne ha chiesto la condanna ex art. 2043 C.C, al pagamento della somma di €. 5.000,00, o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
L'odierna appellante, a sostegno delle proprie ragioni, contesta all'appellato una serie di asseriti comportamenti illeciti e diffamatori, in violazione della normativa eurounitaria (art. 10 GDPR ) e nazionale (art. 2 octies Codice Privacy) sul trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché in violazione dei doveri deontologici connessi alla professione di Avvocato, quali, in sintesi:
1) l'invio di una diffida di data 21 maggio 2020 (doc. 1 fascicolo attrice primo grado), trasmessa per conoscenza anche al fratello (all'epoca non ancora suo cliente), in cui si menzionava Parte_2
e rendeva nota l'esistenza di una precedente condanna penale a carico stessa;
Parte_1
2) per avere qualificato, nella corrispondenza con i legali di controparte, quale Parte_1
"donna vestita con scarsa cura, con i capelli raffazzonati alla meglio, che indossava improponibili ciabatte e definendola "energumena", e, comunque, per avere utilizzato, riferendosi alla medesima, espressioni denigratorie e diffamatorie (sul punto, per brevità, ci si richiama agli atti), come da documenti depositati nel fascicolo attoreo di primo grado;
pagina 2 di 10 3) per aver minacciato la presentazione di una denuncia per fatti di cui all'art. 612 bis c.p., e di aver comunicato di avere ricevuto mandato dai propri clienti per accelerare la fissazione del processo d'appello nei confronti dell'appellante, a seguito della precedente condanna penale di primo grado;
4) per avere affermato nelle note in data 3.3.2021 e 22.3.2021 dirette ai legali di controparte che fosse persona bisognosa di cure neurologiche o psichiatriche definendola "persona Parte_1
squilibrata".
Si è costituito nel giudizio di primo grado l'Avv. il quale ha contestato anche nel Controparte_1
merito la domanda dell'attrice/odierna appellante, precisando che la corrispondenza prodotta - in quanto scambiata nell'ambito di una complessa trattativa stragiudiziale - era da considerarsi “riservata” ai sensi della legge professionale e del Codice deontologico, e che, comunque, non sussistevano le violazioni di legge ex adverso contestate, né un suo intento offensivo.
Con sentenza n. 1398/2023 (RG n. 4644/2021) la Giudice di Pace di Verona ha rigettato la domanda dell'attrice, odierna appellante.
Con atto di appello notificato in data 01.03.2024 ha quindi convenuto in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Verona, l'Avv. chiedendo la totale riforma dell'impugnata Controparte_1
sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado dalla Giudice di Pace di Verona.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 30/05/2024, contestando le pretese avversarie in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'appello.
A seguito del deposito della precisazione delle conclusioni e del deposito degli scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
OSSERVA
1) Primo motivo di appello
L'appellante contesta il capo della sentenza impugnata laddove esclude la lesività della condotta del convenuto/odierno appellato, consistita nella comunicazione indirizzata per conoscenza anche al fratello di , che all'epoca non aveva ancora conferito mandato al difensore, Parte_1 Pt_2
della condanna penale in primo grado della stessa.
L'appellante evidenzia come il ragionamento logico-deduttivo del giudice di prime cure sia viziato, in particolare, alla luce della normativa nazionale ed europea in tema di privacy che prevede una tutela
“rafforzata” dei dati relativi alle condanne penali. In sintesi, l'appellante rileva che la comunicazione a terzi, attraverso un atto extraprocessuale quale è una diffida, peraltro diretta ad altri, di dati relativi a pagina 3 di 10 condanne/procedimenti penali costituisce un trattamento illecito, che fonda l'istanza risarcitoria.
L'appellato, di contro, oltre a richiamare le difese già svolte sul punto in primo grado, evidenzia come il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto abbia archiviato l'esposto presentato contro di lui dall'odierna appellante, affrontando espressamente anche la censura relativa alla comunicazione della sentenza penale di condanna, e si richiama in particolare alla relazione del Consigliere istruttore.
La sentenza impugnata sul punto osserva che la pronuncia di condanna indicata nella diffida comunque sia pubblica, perché emessa nel nome del popolo, nel nome del quale è altresì amministrata la giustizia, oltre che adempiere ad una funzione nomofilattica. Rileva inoltre che il riferimento all'intervenuta sentenza, di cui alla diffida, è circostanza vera, priva di finalità diffamatorie, a nulla rilevando il fatto che la sentenza stessa fosse stata appellata.
Giova rilevare, come indicato anche dal giudice di prime cure in sentenza (pag. 2), che, stando all'attrice, il convenuto “… andava oltre, travalicando, i limiti di copertura della non punibilità di cui all'art. 598 c.p.c, perché non erano riferibili all'oggetto della causa e non afferenti ad alcuna finalità difensiva”, ma che non era meglio descritto il contenuto del contenzioso (“peraltro, non precisava
l'oggetto della causa”). È comunque deducibile dal complessivo contenuto degli atti e dei documenti acquisiti la sussistenza – da tempo – di difficoltà relazionali tra i fratelli , difficoltà che Pt_1
riguardano anche la loro madre, in un contesto abitativo che li vede frequentare e vivere, a quanto emerge, un medesimo stabile, sia pure in spazi tendenzialmente separati.
Due i profili di rilievo da affrontare in ordine al primo motivo di appello, con assorbimento di ogni altra valutazione, che, valutati insieme, si ritengono dirimenti: se effettivamente Parte_2
potesse considerarsi del tutto estraneo alla vicenda di cui alla diffida ed anche al pregresso procedimento penale;
l'effettiva offensività dei riferimenti alla sentenza penale di condanna di primo grado.
Quanto al primo aspetto, dalla lettura degli atti e dei documenti (anche del documento 1 attoreo) emerge come lo stesso viva (o vivesse all'epoca dei fatti) nel medesimo stabile delle Parte_2
sorelle e della madre. Nella missiva si fa riferimento proprio alla frequentazione da parte sua della madre, anche contro l'asserita contrarietà della signora . Non appare, quindi, che Parte_1 possa considerarsi in concreto persona “estranea” alle vicende fattuali che avevano Parte_2
coinvolto fino ad allora quanto meno le sorelle. Oltretutto la spiegazione fornita dall'appellato, ossia di avere inviato la missiva per conoscenza al fratello della sua assistita, in quanto lo stesso aveva già manifestato l'intenzione di conferirgli il mandato, ha trovato un riscontro, sia pure ex post, nella procura rilasciatagli di lì a breve. pagina 4 di 10 Quanto al secondo profilo, è da ritenersi che il signor fosse già a conoscenza del Parte_2
procedimento penale a carico della sorella, relativo all'ipotesi di reato ex art. 572 c.p. ai danni della madre, in cui era anche stato chiamato a deporre come testimone (fatti tutti non contestati dall'appellante/attrice). È da ritenersi che egli fosse anche a conoscenza dell'esito del procedimento penale, visto, appunto, il diretto coinvolgimento della madre quale persona offesa e il dato di fatto che i fratelli, oltre che la madre, frequentano/vivono (o frequentavano/vivevano all'epoca dei fatti) il medesimo stabile. D'altro canto l'illecito invocato va inquadrato nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sì che – si ritiene – parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il fratello (che, come detto, non è un estraneo) non fosse già a conoscenza dell'intervenuta condanna in primo grado.
Resta quindi non dimostrata l'effettiva offensività della condotta ascritta al convenuto/appellato in ordine alla comunicazione della diffida del 21 maggio 2020 anche ad . Parte_2
A tali conclusioni si perviene indipendentemente dall'archiviazione disposta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto nei confronti dell'odierno appellato e dal contenuto della relazione del
Consigliere Istruttore, posta la piena autonomia delle valutazioni spettanti al giudice civile rispetto a quelle espresse su contestazioni e fatti analoghi dall'organo forense, competente per la valutazione di eventuali profili disciplinari. Si riscontra, comunque, che sulla specifica tematica relativa alla violazione della privacy, vi è convergenza di valutazione finale.
Si precisa al riguardo che la documentazione prodotta nelle fasi conclusive del procedimento di primo grado dal convenuto, relativa all'archiviazione del procedimento avanti al Consiglio Distrettuale di
Disciplina del Veneto nei confronti dell'odierno appellato, è utilizzabile, trattandosi di documentazione sopravvenuta.
La prima censura dell'appellante va quindi respinta.
2) Secondo motivo di appello: riservatezza della corrispondenza tra procuratori delle parti ex art. 48 Codice deontologico forense
L'appellante contesta che il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato la corrispondenza scambiata tra le parti come “riservata” sulla base dell'art. 48 del Codice deontologico, rilevando che solo la corrispondenza qualificata come tale ovvero contenente proposte transattive possa rientrare nel canone deontologico del citato art. 48 e argomentando che le missive, oggetto del presente giudizio, non avessero tali caratteristiche.
Sul punto si dà atto come anche il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, adito su esposto dell'appellante, abbia evidenziato quanto segue: “è emerso chiaramente come la Sig.ra Pt_1
pagina 5 di 10 fosse in possesso di corrispondenza intercorsa tra colleghi, dal contenuto palesemente Pt_1
riservato”, tanto da ipotizzare a carico dei suoi precedenti difensori la violazione dell'art. 48 c.d.f.
Si ritiene che la corrispondenza de qua sia stata scambiata tra i legali nell'ambito di una più ampia e complessa trattativa che vede contrapposti da una parte l'odierna appellante e dall'altra i suoi due fratelli. Le comunicazioni depositate da parte attrice/appellante, che per lo più sono quelle inviate dall'odierno appellato, per quanto non siano acquisite le risposte inoltrate dai difensori dell'attrice, lette nel loro insieme, danno comunque conto di un'interlocuzione tra legali, tesa – sia pure ferme restando le divergenze e le differenti interpretazioni – a trovare una composizione stragiudiziale tra le persone coinvolte.
La ratio dell'art. 48 c.d.f. è proprio quella di favorire un clima di apertura e dialogo tra le parti con la possibilità di potersi esprimere, tutelando il decoro e la lealtà professionale del professionista ed entro, comunque, i limiti di legge e quelli posti dal codice deontologico medesimo.
Si ritiene che le comunicazioni di cui si tratta nel presente procedimento, in quanto, come già detto, rientranti nell'ambito di una trattativa (lato sensu intesa) stragiudiziale tra professionisti, ricadano nell'ambito del canone dell'art. 48 c.d.f. e pertanto siano da ritenersi di contenuto riservato.
3) Terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta l'omessa e/o errata valutazione delle prove in relazione agli art. 52 e 9 del Codice Deontologico Forense, e, in sostanza, circa – in ogni caso – la valutazione della valenza offensiva, diffamatoria e denigratoria delle espressioni utilizzate nella predetta corrispondenza nei riguardi della signora . Parte_1
In particolare, l'appellante censura come il Giudice di prime cure abbia inteso come “descrittive” e non diffamatorie alcune affermazioni (già citate in epigrafe e, comunque, riportate in atti) contenute nella corrispondenza scambiata tra i procuratori.
Ora occorre esaminare il complessivo contesto in cui tali espressioni sono state usate.
Si tratta senz'altro di un contesto altamente conflittuale in ambito familiare tra le parti direttamente coinvolte, anche per le ragioni di vicinanza logistica tra le persone, contesto che vede anche uno scambio di posizioni e di vedute tra gli stessi difensori dai toni talora “forti” (anche se, come anticipato, in giudizio sono prodotte per lo più missive dell'avv. e, a quanto consta, non degli allora CP_1
difensori dell'odierna appellata, esse contengono anche repliche o puntualizzazioni rispetto a risposte – non contestate, provenienti dagli altri difensori). In tale contesto di forte dialettica si collocano le espressioni contestate dalla parte attrice/appellante, estrapolabili da un compendio documentale pagina 6 di 10 piuttosto copioso, qual è il documento 1 di parte attrice. Da quanto emerge – si tratta di allegazione del convenuto e non consta che il fatto in sé e per sé sia contestato – in occasione di una visita presso la propria cliente, è sopravvenuta l'odierna appellata.
Quanto, in particolare, all'affermazione “donna vestita con scarsa cura, con i capelli raffazzonati alla meglio, che indossava improbabili ciabatte” (sub doc 2. lettera del 03.06.2020), trattasi di comunicazione in cui si parla di tale incontro: l'avv. descrive un colloquio a casa della sua CP_1 cliente improvvisamente interrotto dall'arrivo della sig. , la quale Persona_1 Parte_1 inveendo contro l'avvocato con toni sgarbati e volgari (coinvolgendo anche la sua famiglia di origine) costringeva l'avv. ad abbandonare l'abitazione della sua cliente. CP_1
L'utilizzo di termini per così dire “descrittivamente forti/coloriti” (donna vestita con scarsa cura, capelli raffazzonati, improbabili ciabatte) va rapportato al contesto di un colloquio intercorso dai toni accesi, in cui la descrizione – necessariamente frutto di un punto di vista soggettivo, ossia di chi riferisce dell'incontro – non pare tesa ad offendere o dileggiare la signora , ma a dare conto Pt_1
anche ai suoi difensori delle circostanze dell'incontro medesimo, svoltosi proprio nell'ambiente domestico ove i fratelli vivevano, da loro frequentato e teatro della conflittualità familiare già Pt_1
da tempo (si ricorda che la sentenza di condanna penale di primo grado è del 2018). Nell'ambito dell'ampio carteggio prodotto, le espressioni utilizzate, anche in altre parti della corrispondenza, non paiono integrare gli estremi per accogliere l'appello.
Il Giudice di Pace pertanto ha ben argomentato sul punto ritenendo le affermazioni di cui sopra inidonee ad integrare un'offensività in quanto descrittive di un quadro rappresentativo del contesto di cui si discute.
Pari considerazioni si possono svolgere quanto al termine “energumena” (sempre in lettera del
03.06.2020) associato dall'appellato all'appellante. Anche tale termine, per quanto “forte” e “acceso”, come riportato nella sentenza impugnata, appare descrittivo di un accesso d'ira dell'appellante in occasione dell'incontro con l'avv. privo di connotati denigratori o di dileggio, fermo restando CP_1
che trattasi di espressione, come detto, “forte”.
Si ribadisce che si tratta di affermazioni contenute in uno scambio epistolare tra avvocati nell'ambito, si ripete, di una complessa vicenda caratterizzata da elementi di alta tensione e conflittualità familiare, elemento questo che contiene l'offensività delle affermazioni stesse, tese, come detto a darne – sia pure in una prospettiva di parte – una descrizione a fini di trovare o di cercare di trovare una composizione.
L'espressione «…da questa situazione non se ne esce se la Vostra Assistita non si obbliga a fare
pagina 7 di 10 ricorso a un neurologo o psichiatra, conseguentemente sottoponendosi alla terapia medica consigliata» non supera i limiti della continenza sostanziale, in quanto si riferisce — con linguaggio discutibile ma non ingiurioso — a una presunta difficoltà nel proseguire le trattative per condotte o situazioni soggettive ascritte all'odierna appellante. Non si coglie intenzione di ledere gratuitamente la reputazione della medesima, né risulta che l'affermazione fosse destinata a terzi, in quanto circoscritta allo scambio epistolare tra difensori. Il riferimento, poi, ad una indimostrata pericolosità in capo all'appellante non sembra persuasivo, tanto più che, sia pure in primo grado, risulta comunque emessa una pronuncia di condanna ex art. 572 c.p.
Le altre affermazioni citate dall'appellante (che, peraltro, paiono di per sé di minor potenziale offensivo) e asseritamente lesive del suo onore, decoro e reputazione (di cui alle missive di data
08.06.2020 e 16.06.2020 sub. doc. 4 e 9) richiamate qui per relationem (pag. 18 citazione d'appello) e che, a parere dell'appellante, non sono state nemmeno prese in considerazione dal Giudice di primo grado, non possono parimenti considerarsi né offensive né sconvenienti, ma lecite all'interno di una dialettica, a volte anche dura, tra gli stessi professionisti.
In particolare non può essere considerata sconveniente o offensiva, o costituire un comportamento illecito, la prospettazione di future denunce o altre azioni legali, posto che tali attività rientrano nell'ambito della professione forense. Analogamente è a dirsi quanto all'istanza di sollecito nel procedimento penale pendente avanti alla Corte di Appello.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 52 del Codice Deontologico Forense, deve osservarsi che la norma deontologica sanziona le espressioni sconvenienti che degenerano in ingiurie o offese gratuite e non quelle che, per quanto inappropriate, risultano comunque ancorate alla dinamica della vicenda trattata. Nel caso in esame, le espressioni utilizzate appaiono, prima facie, poco rispettose e inopportune, ma non risultano connotate da intenzionalità offensiva tale da integrare una condotta rilevante sul piano disciplinare o civile. Sul punto si prende ulteriormente atto – ferma l'autonomia delle valutazioni – che il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, adito su esposto dell'appellante, non ha riscontrato alcun illecito deontologico nelle espressioni di cui trattasi non rinvenendo “elementi per ritenere che l'attinto abbia usato espressioni sconvenienti né che abbia minacciato alcuno di alcunché: in alcuni casi, peraltro sporadici, egli in effetti ha utilizzato delle espressioni colorite, ma che non ritiene raggiungano un livello tale da farle ritenere sconvenienti, anche alla luce del contesto e delle situazioni in cui dette espressioni sono state utilizzate”.
Ad abundantiam, parte appellante non ha fornito prova concreta del danno lamentato, né sotto il profilo patrimoniale né sotto quello non patrimoniale. pagina 8 di 10 La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2018, n. 11269; Cass. 20269/2024; Cass. 8861/2021).
L'appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
4) Spese di lite del secondo grado
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (DM 55/2014), tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività processuale svolta (nulla per l'attività istruttoria), nei valori medi per le altre fasi del procedimento.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento
– a carico della parte appellante – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 1398/2023
(RG n. 4644/2021) pubblicata il 02.09.2023;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie in misura del
15%, oltre CPA ed IVA, come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento
– a carico della parte appellante – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti connessi all'ultimo punto del dispositivo.
pagina 9 di 10 Verona, 21 maggio 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 10 di 10