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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/10/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT CE ET Presidente dott. EN IG LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1523/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con gli avv. RC Marazza e Parte_1 Parte_2
IC De FE
APPELLANTI
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13
Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
[...] CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, Controparte_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24
e con gli avv. Controparte_25 Controparte_26 CP_27
RC PE e BI PO
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8905/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
Pag. 1 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con più ricorsi, successivamente riuniti, gli odierni appellati convenivano davanti al
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e Parte_1 Pt_2
(già per contestare la legittimità della cessione dei rami di
[...] Controparte_28 azienda cui essi appartenevano intercorsa tra le società indicate e di conseguenza dei rispettivi contratti di lavoro.
Segnatamente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di con diverse Pt_1 anzianità e inquadramenti, deducevano:
• che tra e GL era stato stipulato in data 21 febbraio 2020 un accordo Pt_1 di partnership di 5 anni rinnovabile per altri 5 anni che prevedeva che lo stesso potesse essere conferito ad una società del gruppo a condizione che Pt_1 questa fosse controllata da stessa Pt_1
• che con atto notarile del 9 ottobre 2020 aveva costituito la società Pt_1 [...]
con capitale sociale da essa interamente detenuto e avente ad CP_28 oggetto lo svolgimento di attività inerenti alla progettazione e gestione di servizi di data center, piattaforme informatiche infrastrutturali, applicazioni software e cloud computing
• che con comunicazione del 10 novembre 2020 aveva avviato la Pt_1 procedura di consultazione ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990, comunicando alle organizzazioni sindacali l'intenzione di trasferire alla neocostituita i rami d'azienda denominati “Engineering, Controparte_28
Competence Center & Platform Manager” e “Cloud & Data Center”, comprensivi di 230 unità di personale per il primo ramo di azienda e di 471 unità di personale per il secondo
• che con atto di conferimento del 23 dicembre 2020 era stato trasferito il preteso ramo d'azienda, mediante conferimento in natura da parte di di un ramo Pt_1 denominato “Green”, dietro emissione e contestuale cessione di azioni in favore della società cedente/conferente
• che con e-mail aziendale del 14 gennaio 2021 era stato quindi comunicato al personale coinvolto – compresi i ricorrenti – l'avvenuto passaggio alle dipendenze di con decorrenza dal 1° gennaio 2021, senza soluzione di Controparte_28 continuità ed ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
Pag. 2 di 20 • che dopo l'avvenuta cessione, in data 5 febbraio 2021, con un “atto integrativo di conferimento di ramo d'azienda”, aveva completato il trasferimento Pt_1
• che con decorrenza 8 febbraio 2021 aveva mutato la propria Controparte_28 denominazione in Parte_2
Censurata la validità della cessione per mancanza del requisito della preesistenza del ramo ceduto e della sua autonomia funzionale, concludevano richiedendo di “A) accertare e dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina recata dall'art. 2112 c.c., e pertanto: B) ritenuto illegittimo e nullo e/o inefficace il trasferimento dei contratti di lavoro dei ricorrenti alla , accertare e dichiarare che essi sono rimasti e CP_28 sono tuttora dipendenti della;
C) ordinare alla Controparte_29 CP_29
di reintegrarli nel proprio organico - mediante la reinscrizione nei propri
[...] libri paga e matricola e la riammissione in servizio - e di corrispondere loro la retribuzione”; il tutto, con vittoria di spese.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio con memoria unitaria
[...]
e sostenendo la correttezza e validità del proprio operato e Parte_1 Parte_2 concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma documentale ed espletata consulenza tecnica di stima, la causa era decisa con la sentenza n. 8905/2023, depositata il 5 dicembre 2023, che dichiarava preliminarmente l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione nei confronti del ricorrente;
nel merito, dichiarava l'inefficacia della cessione di ramo Parte_3
d'azienda in esame nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, così ordinando a Parte_1 di provvedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro con costoro a decorrere dal
1° gennaio 2021 e condannando le società in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali.
Con atto depositato il 5 giugno 2024 e impugnavano Parte_1 Parte_2 tempestivamente la sentenza in forza dei motivi che di seguito si ricapitolano succintamente.
Premesse le allegazioni in fatto già esposte nelle memorie difensive depositate in primo grado e riguardanti specificamente
• l'acquisizione di da parte del Gruppo TIM e la creazione della newco CP_28 dedicata ai servizi di cloud ed edge computing (punti 3-7) Controparte_28
Pag. 3 di 20 Con
• il trasferimento da a dei rami “Engineering, Controparte_28
e “Cloud & Data Center” (punti Controparte_30
8-13) Con
• l'autonomia funzionale dei rami ceduti da a (punti 14-34) CP_28
e ricordato che il primo giudice, sebbene avesse ritenuto di disporre una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare l'autonomia e preesistenza o meno dei rami di azienda ceduti, se ne era successivamente discostato senza fornire un'adeguata motivazione, ciò che contrastava con le conclusioni cui erano pervenuti il Tribunale di
Milano e quello di Genova in identici contenziosi, con una prima doglianza lamentavano l'erronea valutazione dei fatti di causa ed in particolare delle risultanze della c.t.u. Si dolevano inoltre della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in ordine alla dimostrazione della preesistenza dei rami di azienda in questione. In particolare, contestavano la ricostruzione secondo la quale la prova dell'assenza della preesistenza Con dei rami ceduti risiederebbe nell'atto di conferimento “in natura” di beni e assets da a tra loro non connessi da un vincolo di funzionalità, che sarebbe stata attribuita CP_28 solo in occasione e a causa del trasferimento. Richiamavano dunque le disposizioni organizzative prodotte agli atti – con particolare riferimento ai documenti n. 12-16, 19 e
20 – dai quali sarebbe emerso che i rami “Engineering, Controparte_30
e “Cloud & Data Center” erano da tempo preesistenti, perimetrati e
[...] operativi presso la cedente ben prima dell'operazione di conferimento degli stessi, avvenuta con atto del 23 dicembre 2020. Quanto alla funzione “Engineering, Competence
Center & Platform Management”, deducevano che essa “quanto meno sin dal 21 febbraio
2020…assicurava il supporto specialistico alle Funzioni Pre Sales di Enterprise Market,
l'ingegneria delle soluzioni informatiche e cloud commercializzate, di networking, di sicurezza, delle soluzioni ICT make e delle soluzioni infrastrutturali di Data Center e di rete LAN, nonché la governance dei relativi processi IT & Digital Solutions” ed inoltre
“la gestione dei processi operativi di assurance (manutenzione) e di delivery (nuova installazione) delle piattaforme abilitanti i servizi ICT ed era articolata in 4 unità organizzative…”. Quanto alla funzione “Cloud & Data Center”, essa “quanto meno dall'8 gennaio 2020…assicurava invece il disegno delle architetture, il demand,
l'ingegneria e lo sviluppo delle soluzioni infrastrutturali in logica cloud;
garantiva
l'engineering, il delivery e la gestione delle Facility degli ambienti adibiti ai Data Center
Pag. 4 di 20 Co di , gli adeguamenti civili ed impiantistici correlati alle sale ospitanti i Data Center nonché la gestione delle relative utility (energia e gas) ed è articolata in 4 unità organizzative…”, ampiamente descrivendo la loro strutturazione e i loro compiti, anche Con quale esito della riorganizzazione interna a della funzione Chief Technology &
Information Office. Affermavano dunque che a decorrere dal gennaio 2020, vale a dire ben 11 mesi prima dell'atto di cessione impugnato, era stata prevista ed attuata una netta divisione tra il settore deputato all'attività applicativa e quello deputato all'attività infrastrutturale, di guisa che i rami ceduti avevano assunto una definitiva conformazione autonoma e che i lavoratori successivamente ceduti a già operavano presso i rami CP_28 trasferiti ben prima dell'operazione traslativa;
precisavano che “a valle dell'operazione Co di trasferimento di ramo da a i settori deputati all'attività infrastrutturale CP_28 sono transitati in Noovle…unitamente a tutti i relativi asset infrastrutturali (tra cui i Data Co Center) mentre in sono rimasti solo i servizi applicativi”. Sostenevano che, al contrario di quanto reputato dal primo giudice, l'atto di conferimento del 23 dicembre
2020 e l'allegata perizia di stima facevano riferimento “…agli assets, materiali e immateriali, già compresi nel perimetro dei rami ceduti e costituiti, come si legge proprio alla pagina 2 dell'atto di conferimento, da “attività, passività e personale dipendente riconducibili: (i) alla erogazione di servizi relativi al business di Cloud ed Edge Co Computing, inclusi i servizi di ICT da fornire a stessa e (ii) all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerto attraverso una rete dedicata di Data Center”, che coincidevano Co precisamente con “i medesimi servizi già offerti in dalle autonome funzioni Cloud &
Data Center e Engineering, . Né la Controparte_30 sussistenza del requisito della preesistenza dei rami ceduti poteva essere posto in discussione dal fatto che l'atto di conferimento aveva previsto la possibilità di una successiva integrazione degli assets inclusi in essi, atteso che l'unico atto di integrazione del conferimento compiuto in seguito aveva riguardato la sola piena proprietà del sito di
CI e dei relativi contratti, differito per via “della definizione di una serie di formalità amministrative”. Ribadivano dunque che la situazione dei rami di azienda in esame non era affatto “provvisoria”, come erroneamente affermato dal Tribunale e come smentito dalla documentazione richiamata. Nemmeno assumeva rilievo in senso contrario la Con circostanza che nel febbraio e nel maggio 2021 avesse sottoscritto con dei CP_28 contratti di fornitura di “servizi attinenti [al]le attività di coordinamento organizzativo,
Pag. 5 di 20 commerciale ed amministrativo” alla luce della giurisprudenza che non richiede che nella singola unità siano riprodotte tutte le strutture organizzative dell'intera azienda, risultando sufficiente la realizzazione di condizioni imprenditoriali tali da esaurire una frazione o un momento del ciclo produttivo. Allo stesso modo, non concorrevano alla qualificazione della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo di azienda i servizi meramente accessori rispetto al ciclo produttivo, funzionali ad una pluralità differenziata di attività economiche, come quelli legali e contabili, oggetto di appositi contratti di fornitura tra le parti, non essendo richiesto che il ramo di azienda debba essere in grado di provvedere senza alcuna integrazione a tutte le attività proprie dell'impresa, in quanto in tal caso costituirebbe un'azienda vera e propria e non già un mero ramo. Ricordavano che tale ricostruzione aveva trovato conferma non solo nella consulenza tecnica di ufficio eseguita nel giudizio di primo grado, che aveva rilevato la chiara preesistenza dei rami ceduti rispetto alla data dell'operazione traslativa, oltre alla piena sovrapponibilità delle Con strutture prima presenti presso rispetto a quelle transitate in ma anche nella CP_28 giurisprudenza di merito ampiamente citata, ciò che avrebbe dovuto portare ad escludere la violazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., specie alla luce della identificabilità delle articolazioni oggetto del trasferimento.
Con il secondo motivo appuntavano le proprie censure sulla affermata carenza di autonomia funzionale dei rami ceduti. Si riportavano dunque alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio stigmatizzando la circostanza che, pur trattandosi di questioni che richiedevano il possesso di ben specifiche competenze tecniche, il Tribunale le avesse illogicamente disattese. Ribadivano l'assoluta autonomia Con dei rami ceduti rispetto alle strutture di nella logica della divisione delle competenze con ove a quest'ultima competeva il governo end to end dei servizi CP_28
Con infrastrutturali relativi alle infrastrutture fisiche e/o cloud, restando riservati a quello dei servizi applicativi. I due profili costituivano, infatti, “momenti distinti e funzionalmente autonomi di un complesso processo produttivo che si risolve nell'offerta al cliente finale di servizi cloud ed edge computing”: Tanto era più vero alla luce del fatto che era diventata “titolare, in via esclusiva, per effetto dell'atto di conferimento, CP_28 dei data center e dei server (fisici e sistemi operativi immateriali) che costituiscono
l'infrastruttura e ne cura, in via del tutto autonoma, la progettazione, la realizzazione, Co l'implementazione, la dismissione ed il monitoraggio” e che essa offriva “a (ed alle
Pag. 6 di 20 altre Società clienti), nell'ambito di un tipico rapporto tra Fornitore e Cliente, tali infrastrutture ove vengono allocati gli applicativi di proprietà della Società cliente”.
Infatti, nell'operazione in esame erano stati ceduti a “tutti gli asset hardware e CP_28 software cd. “infrastrutturali” compresi gli applicativi utili alla gestione degli stessi”, di guisa che essa “attraverso i rami oggetto di conferimento, controlla l'intero processo di gestione delle infrastrutture (fisiche o immateriali/Cloud) e concede, dietro corrispettivo, detti “spazi” alle Società clienti (tra cui le Società del Gruppo TIM ma anche clienti esterni) affinché queste possano “appoggiarvi” i propri applicativi (che sono peculiari e differiscono in base all'attività svolta dalla Società che li detiene)”. In definitiva, CP_28 costituiva “il Fornitore delle Società del Gruppo TIM, e di altre Società esterne, di servizi infrastrutturali e Cloud”, fornendo il contenitore, che i clienti riempiono di contenuto.
Evidenziavano, inoltre, che aveva “la possibilità di siglare contratti diretti di CP_28
Co fornitura dei propri servizi (senza intervento di o della propria funzione commerciale), ad esempio, con operatori OTT, tra cui GL. In questi casi e CP_28
Co GL firmano ordini/contratti diretti e il cliente per è GL non ”, così CP_28 gestendo un portafoglio di circa 7.000 clienti, ad ulteriore conferma della sua autonomia.
Evidenziate in maniera analitica le caratteristiche delle attività di control room (pag. 63 e seguenti), data center (pag. 65 e seguenti), delivery (pag. 67), competence center (pag.
68), settore engineering (pag. 69), deducevano come risultassero irrilevanti, inoltre, i Con servizi accessori acquistati da presso e regolati dal contratto MSA2 CP_28 sottoscritto nel febbraio 2021, “come tutte le aziende del Gruppo TIM”, in quanto estranei all'attività principale dell'azienda, quali a titolo di esempio l'elaborazione delle buste paga o altre attività di gestione del personale, centralizzate presso la capogruppo.
Riepilogavano quindi le risultanze della consulenza di ufficio e quelle della consulenza di parte in ordine alle capacità funzionali e organizzativo-manageriali derivanti dalle risorse organizzative e umane, alle capacità funzionali derivanti dalle risorse fisiche, alle capacità funzionali derivanti dalle risorse economico-finanziarie, alla sostenibilità del business nel medio-lungo periodo, in linea con quanto ritenuto da altra giurisprudenza di merito, ciò che trovava ulteriore conferma nella attuale piena operatività di CP_28
Riproposte le istanze istruttorie restate disattese dal Tribunale, concludevano richiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande proposte in primo grado dai ricorrenti, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Pag. 7 di 20 Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituivano in giudizio i lavoratori appellati concludendo per la conferma della sentenza stante l'infondatezza delle doglianze proposte dalle società.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con altre precedenti decisioni di questa stessa Corte (sent. n. 4284/2024; sent. n. 1836/2025), l'appello va rigettato siccome infondato.
Occorre, in prima battuta, rammentare gli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo (ex multis, Cass. n. 7364/2021; Cass n. 19034/2017).
Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi.
Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).
La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario risultando, quindi, finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83,
Botzen e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, 9 R.G. n.
9732/2017).
La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740/2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta
Pag. 8 di 20 l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Súzen, punto 13; Corte di
Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, punto 30; Corte di Giustizia, 15 Per_1 dicembre 2005; C- 232/04 e C-233/04, e punto 32) e sia Persona_2 Per_3 sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998,
e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 Persona_4 settembre 2007, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C- Per_5
108/10, , punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, Per_6 Persona_7
, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika
[...] Per_8
AE, punto 60).
Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276/2003, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema, diffusamente Cass. n.
11247/2016; tra le successive conformi, Cass. n. 19034/2017; Cass. n. 28593/2018). Tali pronunce sono significative anche nel caso oggetto del presente giudizio perché hanno confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per “la mancata cessione dei programmi
e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo”, sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza
“dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti” (analogamente, in seguito, Cass. n. 1316/2017; Cass. n. 19034/2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).
Si è inoltre sottolineato che il “fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente
e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della
Pag. 9 di 20 speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo”; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito , così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; anche Corte di Giustizia,
13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE).
In un complesso di pronunce assunte in decisione dalla Suprema Corte nel febbraio del
2016 (si allude a Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del
2016), l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente
e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”.
A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”,
(Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).
Pag. 10 di 20 Dunque, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d.lgs. n. 276/2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19842/2003; Cass. n.
8017/2006; Cass. n. 2489/2008; Cass. n. 8757/2014) – pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista – e costantemente ribadito sino all'attualità con innumerevoli sentenze (v. Cass. n. 30667/2019; Cass. n. 6649/2020;
Cass. n. 18954/2020; Cass. n. 20240/2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi.
È proprio la Corte dell'Unione a ribadire costantemente che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre “prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività”, ma “questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (v. Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-509/14,
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, punto 32); si è altresì evidenziato che
“l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi” (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Súzen, punto 18).
Il dato interpretativo di sintesi è quindi che, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, (per tutte, Cass. 17001/2023), l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto deve essere valutato ed apprezzato in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel
Pag. 11 di 20 senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente
e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3). Il requisito dell'autonomia funzionale, in coerenza con la nozione di trasferimento contenuta nella Dir. 2001/23/CE, va quindi verificato anche nella prospettiva della necessaria “preesistenza” del ramo e “l'art. 2112
c.c. non può essere interpretato in modo da consentire ai contraenti nell'operazione societaria di definire come ramo d'azienda, con gli effetti giuridici della disposizione suindicata, quello che non presenti già i connotati di cui all'art. 2055 c.c. Si tratta, ovvero, dell'esigenza che nel negozio di trasferimento le parti identifichino un ramo
d'azienda, nell'ambito di un apparato produttivo già esistente, e non creato ad hoc ai soli fini di ottenere la traslazione di beni e rapporti di lavoro che in precedenza non avevano il carattere di articolazione funzionalmente autonoma nell'attività economica organizzata presso l'impresa cedente” (in tali termini, Cass. n. 6077/2021).
Pertanto, il ramo d'azienda deve essere riconoscibile come tale non in base alla volontà negoziale delle parti, bensì in ragione delle sue caratteristiche oggettive e strutturali, preesistenti e autonome rispetto sia al cedente che al cessionario. Qualsiasi ricostruzione contraria si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e unionale e vanifica le garanzie poste a tutela della continuità del rapporto di lavoro in caso di mutamento del soggetto imprenditoriale.
Da ultimo, il medesimo principio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza
17201/2025 nei seguenti termini: “…. ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con
i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Pag. 12 di 20 L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE,
“implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017
- Cass. n. 22249/2021). In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso,
Cass. n. 11247/2016).”
Alla luce del principio secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.
Le considerazioni di ordine sistematico e giurisprudenziale sopra esposte, ispirate ai principi consolidati in ambito nazionale ed eurounitario, devono ora essere applicate alle specificità del caso oggetto di esame.
Per la Corte di Giustizia, come si è accennato, è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare
(soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda. L'atto di identificazione da parte del cedente – coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte –
Pag. 13 di 20 deve, quindi, avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.
Come già evidenziato, lo strumento giuridico adottato non è stato un contratto di cessione di ramo d'azienda, quanto, piuttosto, un conferimento in natura di aumento del capitale sociale.
Con il verbale del 23 dicembre 2020, , in qualità di socio unico di Pt_1 Parte_2 ha disposto un aumento di capitale di quest'ultima mediante conferimenti in natura consistenti in cessione di contratti, asset tecnologici, asset immobiliari, risorse umane, riconducibili a servizi relativi al business cloud ed edge computing.
Più nel dettaglio, l'aumento di capitale di è stato ottenuto “mediante il CP_28 conferimento del costituito da attività, passività e personale dipendente Parte_4 riconducibili: all'erogazione di servizi relativi al business di Cloud e edge Computing, inclusi i servizi di ICT da fornire a stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, Pt_1 offerto anche attraverso una rete dedicata di Data Center”. Il “Ramo Green” è definito
“quale descritto e valutato nella valutazione (redatta ex art. 1343-ter, c.c.) come sopra allegata al presente atto sotto C”. Si legge, poi, al punto 4 del predetto verbale che “tutti
i diritti e le obbligazioni, relativi al “Ramo Green” conferito, derivanti dall'accordo perfezionato in data 21 febbraio 2020 tra e GL (e/o società da quest'ultima Pt_1 controllate o partecipate), noto alle Parti, proseguiranno in capo a la quale CP_28 opererà come “cloud factory” per a servizio delle attività commerciali di Pt_1
verso il cliente finale e della partnership tra e GL”. Pt_1 Pt_1
Quanto, poi, alla identificazione del ramo ceduto, le parti ne delineano il perimetro facendo riferimento a tutto ciò che è destinato e riconducibile all'erogazione dei servizi relativi al business di cloud ed edge computing, inclusi i servizi di ICT da fornire a stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerti anche attraverso una rete Pt_1 dedicata di data center.
In altri termini, le attività cedute consistono nell'erogazione dei servizi relativi al “cloud
e edge Computing” e ai “Data Center” e, soprattutto, conferitaria di tali attività, CP_28 dovrà operare al servizio di e della partnership tra e GL. Pt_1 Pt_1
Quest'ultimo accordo, che si pone a monte tra le due aziende leader, è, per come si avrà modo di dire anche in seguito, presupposto e ragione stessa della cessione.
Pag. 14 di 20 Ed allora, in primo luogo, le pur suggestive argomentazioni delle due società non sono idonee ad infirmare il rilievo della genericità nella descrizione dei rami ceduti, che rinvia ad una valutazione di stima giurata ex artt. 2464 e 2465 c.c. e dunque non può dirsi specifica.
La stima, a sua volta appare fornire addirittura rilevanti elementi contrari alla tesi impugnatoria, laddove afferma che la opererà come Exclusive Cloud Factory e CP_28 prescrive che la cessionaria non possa avere clienti al di fuori del perimetro . È Pt_1 sempre la stima giurata a garantire a di continuare ad esercitare facoltà Pt_1 decisionali anche su beni trasferiti alla cessionaria, come l'aumento e la dismissione dei server, attraverso le funzioni di Delivery e Un-delivery, consistenti nell'assemblaggio –
e nell'operazione inversa – dell'hardware che deve supportare gli applicativi di . Pt_1
Si tratta di elementi, questi elencati, che viziano l'operazione ab origine a nulla rilevando che, poi, nell'evolvere dell'attività aziendale, possa avere acquisito clienti esterni CP_28 oppure effettuato alcune scelte imprenditoriali in relativa autonomia, come ad esempio dotarsi di un ufficio vendite.
Si legge, infatti, ribadendo quanto già espresso nel verbale di conferimento, che, con riferimento ai Servizi Business “ opererà come “exclusive cloud factory” per Pt_5
(conseguentemente non potrà comprare prodotti e servizi cloud Pt_1 Pt_1 da nessuna parte terza e la non potrà fornire nessun cliente retail/wholesale Pt_5 direttamente)….. venderà i prodotto/servizi erogati da ai clienti finali Pt_1 Pt_5
(conseguentemente manterrà la relazione commerciale e sottoscriverà i Pt_1 contratti con i clienti;
manterrà inoltre, e funzioni sales, marketing, caring e gestione del rischio di credito (v. paragrafo 1.5 Ipotesi e limitazioni) e che il personale trasferito a realizzerà a c.d. Local Region italiana di GL e venderà i relativi servizi di Pt_5 colocation direttamente a GL e che lo stesso approccio potrà essere adottato per altri
OTT operatori che potranno richiedere servizi di colocation a valere sulla Local Pt_1
Region”. Al paragrafo 2.1 (Descrizione e razionale del Conferimento) si chiarisce l'obiettivo del conferimento, il quale “segue-dal punto di vista strettamente industriale – un accordo di collaborazione con GL per la creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, provato e ibrido, per arricchire l'offerta di servizi tecnologici di Pt_1
(“Accordo GL”). Obiettivo di è estendere la propria leadership nei Pt_1 servizi cloud ed edge computing anche attraverso l'apertura delle cd nuove regioni cloud
Pag. 15 di 20 in Italia che, in forza dell'accordo GL, dovrà realizzare e gestire (“Local Pt_5
Region”)”.
Sia dall'analisi del verbale di conferimento che della perizia giurata emerge, in primis, che il citato coincide, né più né meno, con l'organizzazione Parte_4 imprenditoriale della Si aggiunge, poi, nella relazione di stima che Pt_5 Parte_2
“In queste nuove regioni, grazie al citato, accordo strategico i clienti di GL Cloud e di , che operano in Italia, potranno beneficiare di servizi e dati in cloud …forniti Pt_1 dai data center di che saranno appositamente realizzati”. Infine, si legge che Pt_1
“il know how connesso alla gestione di questo nuovo modello di business”, il modello cloud, che sarà gestito da “sarà accresciuto anche grazie all'accordo di Pt_5 collaborazione con GL, player modello del settore”.
Nella Descrizione della Società Conferitaria (paragrafo 2.3) si dice che è CP_28 stata costituita ad ottobre 2020, è integralmente partecipata da ed è soggetta alla Pt_1 attività di direzione e coordinamento di . Mai all'interno di tali documenti Pt_1 risultano nominati i rami d'azienda “Engineering, Controparte_30
e “Cloud & Data Center”, indicazione che sarebbe stata quanto mai di
[...] immediata e facile individuazione se si fosse trattato di unità organizzative e effettivamente preesistenti al trasferimento d'azienda.
La tecnica espositiva adottata è, piuttosto, quella di elencare beni e servizi. Ciò ingenera, già in partenza, il dubbio circa il fatto che le funzioni di “Engineering,
[...]
e “Cloud & Data Center” abbiano assunto la qualifica Controparte_30 di rami d'azienda solo per effetto del conferimento di aumento di capitale, attraverso la definizione operata da contestualmente all'operazione successoria Parte_1 realizzata in favore della cessionaria CP_28
Facendosi specifico riferimento alla perizia di stima di PWC, si ricava, dunque, nitidamente che l'oggetto di questo neocostituito è determinato con Parte_4
l'elencazione statica di risorse, cioè con una sommatoria di beni, ma non col riferimento ad una vera entità e realtà aziendale organizzata, percepibile e individuabile come tale.
Conta poi sottolineare che le due articolazioni che, negli atti di avvio della procedura di consultazione sindacale, erano state individuate e denominate, appunto, “Engineering,
e “Cloud & Data Center” non compaiono Controparte_30
Pag. 16 di 20 più come tali nell'atto di conferimento, nel quale viene realizzata per la prima volta un'operazione di unificazione convenzionale di due strutture distinte tra loro.
Ed allora, se i rami effettivi, reali e preesistenti erano i due indicati, non si spiega come l'atto di cessione e gli atti successivi invece ruotino intorno ad un unico ramo, il c.d.
, mai nominato in precedenza, il che contraddice l'autonomia preesistente Parte_4
e induce a ritenere il ramo come costituito solo al momento del conferimento.
In secondo luogo, sempre in contrasto con la tesi della cessione di rami preesistenti e autonomi, è la stessa a elencare i servizi trattenuti presso di sé e va rilevato che Pt_1 trattasi anche di servizi essenziali al core business di invero, se tale attributo di CP_28 essenzialità può negarsi al servizio di assistenza legale o assicurativa rimasto presso la cedente, l'elencazione di pag. 71 dell'appello include servizi che ineriscono il cuore stesso dell'attività della cessionaria, come l'helpdesk, la gestione dei ticket,
l'autenticazione (che continuava ad effettuare) del personale sui Pt_1 CP_28 software.
Su questo ultimo punto, si inferisce che le attività cedute sono limitate alla realizzazione di prodotti e servizi, mancando, tuttavia, ogni organizzazione funzionale circa “cosa” produrre e su “come” e a “chi” venderlo: viene pertanto ad essere smentita l'affermazione della difesa delle appellanti circa la autonoma capacità di di siglare contratti di CP_28 fornitura dei propri servizi senza l'intervento di e della sua funzione Pt_1 commerciale;
quantomeno, tale era la situazione al momento della cessione.
Del resto, ciò è documentato nell'Accordo Quadro di fornitura Servizi per del 19 CP_28 febbraio 2021 e del 12 maggio 2021: ivi si dispone che eroga nei confronti di Pt_1
i servizi di assistenza per la gestione del personale e per l'accesso alla rete, per il CP_28 censimento delle applicazioni, per la consuntivazione delle attività, per la gestione dei ticket relativi alle problematiche lavorative, per la gestione degli incidenti di sicurezza, per le richieste dati su portali (v. l'elenco degli applicativi rimasti in ). Pt_1 Pt_1
A titolo di esempio, il servizio “E2E” nella configurazione precedente al trasferimento era specificamente un servizio inerente a “Cloud & Data Center” per come risulta dalla Co disposizione organizzativa n. 250 dell'8 gennaio 2020, mentre con la cessione l'attività in questione è rimasta in TIM.
La mancanza di autonomia è dimostrata altresì dal passaggio dell'accordo quadro MSA2 che prescrive un minimum commitment di nell'attività che la svolgerà in Pt_1 CP_28
Pag. 17 di 20 favore di questa;
ed ancora, appare documentale altresì che, in base all'organizational design n. 4 del 28 aprile 2021 alcuni nuovi uffici della vengono coordinati da CP_28
Con personale rimasto in e oggetto di distacco.
Ancora, appare pacifico che i rami ceduti potessero essere, e sono di fatto stati, integrati con ulteriori conferimenti: e non si vede come la circostanza possa ritenersi irrilevante ai fini della valutazione in ordine alla preesistenza dei rami medesimi prima della cessione, essendo dimostrato per tabulas che la situazione del ramo al momento della cessione fosse meramente provvisoria;
la circostanza che l'unica integrazione, costituita dal successivo conferimento della sede di CI con atto del 5 febbraio 2021, fosse stata ritardata da ostacoli burocratici è stata meramente, e assai genericamente, allegata e non provata (“alla data dell'Atto di Conferimento, non poteva prodursi, sotto il profilo formale, l'effetto traslativo, in dipendenza della definizione di una serie di formalità amministrative”): resta che i rami conferiti sono stati integrati ex post con altri beni necessari all'attività aziendale della cessionaria: non soltanto la sede di CI ma sono Con stati integrati anche i contratti facenti capo a , senza alcuna spiegazione del mancato originario completo conferimento nel dicembre del 2020.
Quanto alla questione relativa alla espletata consulenza tecnica, come condivisibilmente posto in evidenza dal primo giudice, la conclusione del consulente – secondo il quale quanto ceduto integrava un ramo di azienda identificabile e oggetto di integrale trasferimento – costituisce una valutazione prettamente aziendalistica che deve essere poi nuovamente vagliata dal punto di vista della qualificazione giuridica. Nel caso di specie, risulta assorbente la considerazione per la quale il viene per la prima volta Parte_4 formalizzato solo nell'atto di conferimento, e non emerga in precedenza quale entità organizzata, ciò che dimostra che l'identificazione operata dalle parti ha natura meramente strumentale e posteriore, in contrasto con i criteri elaborati dalla Corte di
Giustizia UE e dalla giurisprudenza nazionale. Ne consegue che, al di là delle considerazioni dell'ausiliario, non assume particolare rilievo sotto il profilo giuridico la rilevata piena sovrapponibilità e completa rispondenza delle strutture prima e dopo la cessione.
Né è sufficiente escludere l'intento fraudolento per rendere la cessione in parola produttiva degli affermati effetti giuridici.
Pag. 18 di 20 La direttiva 2001/23/CE, nell'ottica di garantire tutela ai lavoratori addetti ai rami oggetto di cessione, impone, per produrre gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., che la cessione possieda appunto i requisiti di preesistenza ed autonomia del ramo dei quali correttamente il Tribunale ha rilevato l'assenza, per cui l'operazione potrebbe non essere apertamente fraudolenta e nondimeno sarebbe vietata ai sensi della Direttiva, nel senso di non produrre l'effetto traslativo dei rapporti di lavoro voluto dalle due entità societarie coinvolte nella cessione.
L'art. 2112 c.c. dispone, invero, che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano, con la responsabilità in solido, tra cedente e cessionario, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Nel suo nucleo portante l'art. 2112 cit., nel prevedere l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, introduce una regula iuris derogatoria rispetto a quanto disposto in linea generale, nel diritto privato, dall'art. 1406 c.c., in forza del quale “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive ... purché l'altra parte vi consenta”.
Pertanto, ove non ricorra il presupposto fondamentale della cessione del ramo d'azienda, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c., ricorrendo un caso di cessione di singoli contratti individuali, ai fini della prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, occorre necessariamente il consenso del dipendente ceduto.
Ed infine, non appare in diritto corretta l'affermazione di parte appellante secondo cui
“ciò che conta è che il ramo trasferito sia idoneo a realizzare, una volta ceduto, un autonomo risultato produttivo suscettibile di essere collocato sul mercato” (pagg. 84 e
85 dell'atto di appello. Al contrario, ciò che conta è proprio che al momento della cessione, come statuito dalla Cassazione, l'assetto risulti “già formato” e ciò nella prospettiva di protezione di valori di rango primario, quali quelli previsti dagli “artt. 4 e
36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori
(sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi”.
In conclusione, l'appello deve respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 19 di 20 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato il 5 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del
[...] lavoro di Roma n. 8905/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna le parti appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 20.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie generali e accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per le parti appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN IG LA IT CE ET
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT CE ET Presidente dott. EN IG LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1523/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con gli avv. RC Marazza e Parte_1 Parte_2
IC De FE
APPELLANTI
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13
Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
[...] CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, Controparte_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24
e con gli avv. Controparte_25 Controparte_26 CP_27
RC PE e BI PO
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8905/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
Pag. 1 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con più ricorsi, successivamente riuniti, gli odierni appellati convenivano davanti al
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e Parte_1 Pt_2
(già per contestare la legittimità della cessione dei rami di
[...] Controparte_28 azienda cui essi appartenevano intercorsa tra le società indicate e di conseguenza dei rispettivi contratti di lavoro.
Segnatamente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di con diverse Pt_1 anzianità e inquadramenti, deducevano:
• che tra e GL era stato stipulato in data 21 febbraio 2020 un accordo Pt_1 di partnership di 5 anni rinnovabile per altri 5 anni che prevedeva che lo stesso potesse essere conferito ad una società del gruppo a condizione che Pt_1 questa fosse controllata da stessa Pt_1
• che con atto notarile del 9 ottobre 2020 aveva costituito la società Pt_1 [...]
con capitale sociale da essa interamente detenuto e avente ad CP_28 oggetto lo svolgimento di attività inerenti alla progettazione e gestione di servizi di data center, piattaforme informatiche infrastrutturali, applicazioni software e cloud computing
• che con comunicazione del 10 novembre 2020 aveva avviato la Pt_1 procedura di consultazione ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990, comunicando alle organizzazioni sindacali l'intenzione di trasferire alla neocostituita i rami d'azienda denominati “Engineering, Controparte_28
Competence Center & Platform Manager” e “Cloud & Data Center”, comprensivi di 230 unità di personale per il primo ramo di azienda e di 471 unità di personale per il secondo
• che con atto di conferimento del 23 dicembre 2020 era stato trasferito il preteso ramo d'azienda, mediante conferimento in natura da parte di di un ramo Pt_1 denominato “Green”, dietro emissione e contestuale cessione di azioni in favore della società cedente/conferente
• che con e-mail aziendale del 14 gennaio 2021 era stato quindi comunicato al personale coinvolto – compresi i ricorrenti – l'avvenuto passaggio alle dipendenze di con decorrenza dal 1° gennaio 2021, senza soluzione di Controparte_28 continuità ed ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
Pag. 2 di 20 • che dopo l'avvenuta cessione, in data 5 febbraio 2021, con un “atto integrativo di conferimento di ramo d'azienda”, aveva completato il trasferimento Pt_1
• che con decorrenza 8 febbraio 2021 aveva mutato la propria Controparte_28 denominazione in Parte_2
Censurata la validità della cessione per mancanza del requisito della preesistenza del ramo ceduto e della sua autonomia funzionale, concludevano richiedendo di “A) accertare e dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina recata dall'art. 2112 c.c., e pertanto: B) ritenuto illegittimo e nullo e/o inefficace il trasferimento dei contratti di lavoro dei ricorrenti alla , accertare e dichiarare che essi sono rimasti e CP_28 sono tuttora dipendenti della;
C) ordinare alla Controparte_29 CP_29
di reintegrarli nel proprio organico - mediante la reinscrizione nei propri
[...] libri paga e matricola e la riammissione in servizio - e di corrispondere loro la retribuzione”; il tutto, con vittoria di spese.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio con memoria unitaria
[...]
e sostenendo la correttezza e validità del proprio operato e Parte_1 Parte_2 concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma documentale ed espletata consulenza tecnica di stima, la causa era decisa con la sentenza n. 8905/2023, depositata il 5 dicembre 2023, che dichiarava preliminarmente l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione nei confronti del ricorrente;
nel merito, dichiarava l'inefficacia della cessione di ramo Parte_3
d'azienda in esame nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, così ordinando a Parte_1 di provvedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro con costoro a decorrere dal
1° gennaio 2021 e condannando le società in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali.
Con atto depositato il 5 giugno 2024 e impugnavano Parte_1 Parte_2 tempestivamente la sentenza in forza dei motivi che di seguito si ricapitolano succintamente.
Premesse le allegazioni in fatto già esposte nelle memorie difensive depositate in primo grado e riguardanti specificamente
• l'acquisizione di da parte del Gruppo TIM e la creazione della newco CP_28 dedicata ai servizi di cloud ed edge computing (punti 3-7) Controparte_28
Pag. 3 di 20 Con
• il trasferimento da a dei rami “Engineering, Controparte_28
e “Cloud & Data Center” (punti Controparte_30
8-13) Con
• l'autonomia funzionale dei rami ceduti da a (punti 14-34) CP_28
e ricordato che il primo giudice, sebbene avesse ritenuto di disporre una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare l'autonomia e preesistenza o meno dei rami di azienda ceduti, se ne era successivamente discostato senza fornire un'adeguata motivazione, ciò che contrastava con le conclusioni cui erano pervenuti il Tribunale di
Milano e quello di Genova in identici contenziosi, con una prima doglianza lamentavano l'erronea valutazione dei fatti di causa ed in particolare delle risultanze della c.t.u. Si dolevano inoltre della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in ordine alla dimostrazione della preesistenza dei rami di azienda in questione. In particolare, contestavano la ricostruzione secondo la quale la prova dell'assenza della preesistenza Con dei rami ceduti risiederebbe nell'atto di conferimento “in natura” di beni e assets da a tra loro non connessi da un vincolo di funzionalità, che sarebbe stata attribuita CP_28 solo in occasione e a causa del trasferimento. Richiamavano dunque le disposizioni organizzative prodotte agli atti – con particolare riferimento ai documenti n. 12-16, 19 e
20 – dai quali sarebbe emerso che i rami “Engineering, Controparte_30
e “Cloud & Data Center” erano da tempo preesistenti, perimetrati e
[...] operativi presso la cedente ben prima dell'operazione di conferimento degli stessi, avvenuta con atto del 23 dicembre 2020. Quanto alla funzione “Engineering, Competence
Center & Platform Management”, deducevano che essa “quanto meno sin dal 21 febbraio
2020…assicurava il supporto specialistico alle Funzioni Pre Sales di Enterprise Market,
l'ingegneria delle soluzioni informatiche e cloud commercializzate, di networking, di sicurezza, delle soluzioni ICT make e delle soluzioni infrastrutturali di Data Center e di rete LAN, nonché la governance dei relativi processi IT & Digital Solutions” ed inoltre
“la gestione dei processi operativi di assurance (manutenzione) e di delivery (nuova installazione) delle piattaforme abilitanti i servizi ICT ed era articolata in 4 unità organizzative…”. Quanto alla funzione “Cloud & Data Center”, essa “quanto meno dall'8 gennaio 2020…assicurava invece il disegno delle architetture, il demand,
l'ingegneria e lo sviluppo delle soluzioni infrastrutturali in logica cloud;
garantiva
l'engineering, il delivery e la gestione delle Facility degli ambienti adibiti ai Data Center
Pag. 4 di 20 Co di , gli adeguamenti civili ed impiantistici correlati alle sale ospitanti i Data Center nonché la gestione delle relative utility (energia e gas) ed è articolata in 4 unità organizzative…”, ampiamente descrivendo la loro strutturazione e i loro compiti, anche Con quale esito della riorganizzazione interna a della funzione Chief Technology &
Information Office. Affermavano dunque che a decorrere dal gennaio 2020, vale a dire ben 11 mesi prima dell'atto di cessione impugnato, era stata prevista ed attuata una netta divisione tra il settore deputato all'attività applicativa e quello deputato all'attività infrastrutturale, di guisa che i rami ceduti avevano assunto una definitiva conformazione autonoma e che i lavoratori successivamente ceduti a già operavano presso i rami CP_28 trasferiti ben prima dell'operazione traslativa;
precisavano che “a valle dell'operazione Co di trasferimento di ramo da a i settori deputati all'attività infrastrutturale CP_28 sono transitati in Noovle…unitamente a tutti i relativi asset infrastrutturali (tra cui i Data Co Center) mentre in sono rimasti solo i servizi applicativi”. Sostenevano che, al contrario di quanto reputato dal primo giudice, l'atto di conferimento del 23 dicembre
2020 e l'allegata perizia di stima facevano riferimento “…agli assets, materiali e immateriali, già compresi nel perimetro dei rami ceduti e costituiti, come si legge proprio alla pagina 2 dell'atto di conferimento, da “attività, passività e personale dipendente riconducibili: (i) alla erogazione di servizi relativi al business di Cloud ed Edge Co Computing, inclusi i servizi di ICT da fornire a stessa e (ii) all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerto attraverso una rete dedicata di Data Center”, che coincidevano Co precisamente con “i medesimi servizi già offerti in dalle autonome funzioni Cloud &
Data Center e Engineering, . Né la Controparte_30 sussistenza del requisito della preesistenza dei rami ceduti poteva essere posto in discussione dal fatto che l'atto di conferimento aveva previsto la possibilità di una successiva integrazione degli assets inclusi in essi, atteso che l'unico atto di integrazione del conferimento compiuto in seguito aveva riguardato la sola piena proprietà del sito di
CI e dei relativi contratti, differito per via “della definizione di una serie di formalità amministrative”. Ribadivano dunque che la situazione dei rami di azienda in esame non era affatto “provvisoria”, come erroneamente affermato dal Tribunale e come smentito dalla documentazione richiamata. Nemmeno assumeva rilievo in senso contrario la Con circostanza che nel febbraio e nel maggio 2021 avesse sottoscritto con dei CP_28 contratti di fornitura di “servizi attinenti [al]le attività di coordinamento organizzativo,
Pag. 5 di 20 commerciale ed amministrativo” alla luce della giurisprudenza che non richiede che nella singola unità siano riprodotte tutte le strutture organizzative dell'intera azienda, risultando sufficiente la realizzazione di condizioni imprenditoriali tali da esaurire una frazione o un momento del ciclo produttivo. Allo stesso modo, non concorrevano alla qualificazione della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo di azienda i servizi meramente accessori rispetto al ciclo produttivo, funzionali ad una pluralità differenziata di attività economiche, come quelli legali e contabili, oggetto di appositi contratti di fornitura tra le parti, non essendo richiesto che il ramo di azienda debba essere in grado di provvedere senza alcuna integrazione a tutte le attività proprie dell'impresa, in quanto in tal caso costituirebbe un'azienda vera e propria e non già un mero ramo. Ricordavano che tale ricostruzione aveva trovato conferma non solo nella consulenza tecnica di ufficio eseguita nel giudizio di primo grado, che aveva rilevato la chiara preesistenza dei rami ceduti rispetto alla data dell'operazione traslativa, oltre alla piena sovrapponibilità delle Con strutture prima presenti presso rispetto a quelle transitate in ma anche nella CP_28 giurisprudenza di merito ampiamente citata, ciò che avrebbe dovuto portare ad escludere la violazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., specie alla luce della identificabilità delle articolazioni oggetto del trasferimento.
Con il secondo motivo appuntavano le proprie censure sulla affermata carenza di autonomia funzionale dei rami ceduti. Si riportavano dunque alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio stigmatizzando la circostanza che, pur trattandosi di questioni che richiedevano il possesso di ben specifiche competenze tecniche, il Tribunale le avesse illogicamente disattese. Ribadivano l'assoluta autonomia Con dei rami ceduti rispetto alle strutture di nella logica della divisione delle competenze con ove a quest'ultima competeva il governo end to end dei servizi CP_28
Con infrastrutturali relativi alle infrastrutture fisiche e/o cloud, restando riservati a quello dei servizi applicativi. I due profili costituivano, infatti, “momenti distinti e funzionalmente autonomi di un complesso processo produttivo che si risolve nell'offerta al cliente finale di servizi cloud ed edge computing”: Tanto era più vero alla luce del fatto che era diventata “titolare, in via esclusiva, per effetto dell'atto di conferimento, CP_28 dei data center e dei server (fisici e sistemi operativi immateriali) che costituiscono
l'infrastruttura e ne cura, in via del tutto autonoma, la progettazione, la realizzazione, Co l'implementazione, la dismissione ed il monitoraggio” e che essa offriva “a (ed alle
Pag. 6 di 20 altre Società clienti), nell'ambito di un tipico rapporto tra Fornitore e Cliente, tali infrastrutture ove vengono allocati gli applicativi di proprietà della Società cliente”.
Infatti, nell'operazione in esame erano stati ceduti a “tutti gli asset hardware e CP_28 software cd. “infrastrutturali” compresi gli applicativi utili alla gestione degli stessi”, di guisa che essa “attraverso i rami oggetto di conferimento, controlla l'intero processo di gestione delle infrastrutture (fisiche o immateriali/Cloud) e concede, dietro corrispettivo, detti “spazi” alle Società clienti (tra cui le Società del Gruppo TIM ma anche clienti esterni) affinché queste possano “appoggiarvi” i propri applicativi (che sono peculiari e differiscono in base all'attività svolta dalla Società che li detiene)”. In definitiva, CP_28 costituiva “il Fornitore delle Società del Gruppo TIM, e di altre Società esterne, di servizi infrastrutturali e Cloud”, fornendo il contenitore, che i clienti riempiono di contenuto.
Evidenziavano, inoltre, che aveva “la possibilità di siglare contratti diretti di CP_28
Co fornitura dei propri servizi (senza intervento di o della propria funzione commerciale), ad esempio, con operatori OTT, tra cui GL. In questi casi e CP_28
Co GL firmano ordini/contratti diretti e il cliente per è GL non ”, così CP_28 gestendo un portafoglio di circa 7.000 clienti, ad ulteriore conferma della sua autonomia.
Evidenziate in maniera analitica le caratteristiche delle attività di control room (pag. 63 e seguenti), data center (pag. 65 e seguenti), delivery (pag. 67), competence center (pag.
68), settore engineering (pag. 69), deducevano come risultassero irrilevanti, inoltre, i Con servizi accessori acquistati da presso e regolati dal contratto MSA2 CP_28 sottoscritto nel febbraio 2021, “come tutte le aziende del Gruppo TIM”, in quanto estranei all'attività principale dell'azienda, quali a titolo di esempio l'elaborazione delle buste paga o altre attività di gestione del personale, centralizzate presso la capogruppo.
Riepilogavano quindi le risultanze della consulenza di ufficio e quelle della consulenza di parte in ordine alle capacità funzionali e organizzativo-manageriali derivanti dalle risorse organizzative e umane, alle capacità funzionali derivanti dalle risorse fisiche, alle capacità funzionali derivanti dalle risorse economico-finanziarie, alla sostenibilità del business nel medio-lungo periodo, in linea con quanto ritenuto da altra giurisprudenza di merito, ciò che trovava ulteriore conferma nella attuale piena operatività di CP_28
Riproposte le istanze istruttorie restate disattese dal Tribunale, concludevano richiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande proposte in primo grado dai ricorrenti, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Pag. 7 di 20 Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituivano in giudizio i lavoratori appellati concludendo per la conferma della sentenza stante l'infondatezza delle doglianze proposte dalle società.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con altre precedenti decisioni di questa stessa Corte (sent. n. 4284/2024; sent. n. 1836/2025), l'appello va rigettato siccome infondato.
Occorre, in prima battuta, rammentare gli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo (ex multis, Cass. n. 7364/2021; Cass n. 19034/2017).
Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi.
Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).
La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario risultando, quindi, finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83,
Botzen e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, 9 R.G. n.
9732/2017).
La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740/2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta
Pag. 8 di 20 l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Súzen, punto 13; Corte di
Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, punto 30; Corte di Giustizia, 15 Per_1 dicembre 2005; C- 232/04 e C-233/04, e punto 32) e sia Persona_2 Per_3 sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998,
e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 Persona_4 settembre 2007, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C- Per_5
108/10, , punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, Per_6 Persona_7
, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika
[...] Per_8
AE, punto 60).
Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276/2003, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema, diffusamente Cass. n.
11247/2016; tra le successive conformi, Cass. n. 19034/2017; Cass. n. 28593/2018). Tali pronunce sono significative anche nel caso oggetto del presente giudizio perché hanno confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per “la mancata cessione dei programmi
e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo”, sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza
“dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti” (analogamente, in seguito, Cass. n. 1316/2017; Cass. n. 19034/2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).
Si è inoltre sottolineato che il “fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente
e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della
Pag. 9 di 20 speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo”; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito , così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; anche Corte di Giustizia,
13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE).
In un complesso di pronunce assunte in decisione dalla Suprema Corte nel febbraio del
2016 (si allude a Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del
2016), l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente
e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”.
A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”,
(Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).
Pag. 10 di 20 Dunque, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d.lgs. n. 276/2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19842/2003; Cass. n.
8017/2006; Cass. n. 2489/2008; Cass. n. 8757/2014) – pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista – e costantemente ribadito sino all'attualità con innumerevoli sentenze (v. Cass. n. 30667/2019; Cass. n. 6649/2020;
Cass. n. 18954/2020; Cass. n. 20240/2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi.
È proprio la Corte dell'Unione a ribadire costantemente che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre “prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività”, ma “questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (v. Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-509/14,
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, punto 32); si è altresì evidenziato che
“l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi” (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Súzen, punto 18).
Il dato interpretativo di sintesi è quindi che, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, (per tutte, Cass. 17001/2023), l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto deve essere valutato ed apprezzato in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel
Pag. 11 di 20 senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente
e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3). Il requisito dell'autonomia funzionale, in coerenza con la nozione di trasferimento contenuta nella Dir. 2001/23/CE, va quindi verificato anche nella prospettiva della necessaria “preesistenza” del ramo e “l'art. 2112
c.c. non può essere interpretato in modo da consentire ai contraenti nell'operazione societaria di definire come ramo d'azienda, con gli effetti giuridici della disposizione suindicata, quello che non presenti già i connotati di cui all'art. 2055 c.c. Si tratta, ovvero, dell'esigenza che nel negozio di trasferimento le parti identifichino un ramo
d'azienda, nell'ambito di un apparato produttivo già esistente, e non creato ad hoc ai soli fini di ottenere la traslazione di beni e rapporti di lavoro che in precedenza non avevano il carattere di articolazione funzionalmente autonoma nell'attività economica organizzata presso l'impresa cedente” (in tali termini, Cass. n. 6077/2021).
Pertanto, il ramo d'azienda deve essere riconoscibile come tale non in base alla volontà negoziale delle parti, bensì in ragione delle sue caratteristiche oggettive e strutturali, preesistenti e autonome rispetto sia al cedente che al cessionario. Qualsiasi ricostruzione contraria si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e unionale e vanifica le garanzie poste a tutela della continuità del rapporto di lavoro in caso di mutamento del soggetto imprenditoriale.
Da ultimo, il medesimo principio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza
17201/2025 nei seguenti termini: “…. ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con
i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Pag. 12 di 20 L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE,
“implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017
- Cass. n. 22249/2021). In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso,
Cass. n. 11247/2016).”
Alla luce del principio secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.
Le considerazioni di ordine sistematico e giurisprudenziale sopra esposte, ispirate ai principi consolidati in ambito nazionale ed eurounitario, devono ora essere applicate alle specificità del caso oggetto di esame.
Per la Corte di Giustizia, come si è accennato, è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare
(soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda. L'atto di identificazione da parte del cedente – coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte –
Pag. 13 di 20 deve, quindi, avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.
Come già evidenziato, lo strumento giuridico adottato non è stato un contratto di cessione di ramo d'azienda, quanto, piuttosto, un conferimento in natura di aumento del capitale sociale.
Con il verbale del 23 dicembre 2020, , in qualità di socio unico di Pt_1 Parte_2 ha disposto un aumento di capitale di quest'ultima mediante conferimenti in natura consistenti in cessione di contratti, asset tecnologici, asset immobiliari, risorse umane, riconducibili a servizi relativi al business cloud ed edge computing.
Più nel dettaglio, l'aumento di capitale di è stato ottenuto “mediante il CP_28 conferimento del costituito da attività, passività e personale dipendente Parte_4 riconducibili: all'erogazione di servizi relativi al business di Cloud e edge Computing, inclusi i servizi di ICT da fornire a stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, Pt_1 offerto anche attraverso una rete dedicata di Data Center”. Il “Ramo Green” è definito
“quale descritto e valutato nella valutazione (redatta ex art. 1343-ter, c.c.) come sopra allegata al presente atto sotto C”. Si legge, poi, al punto 4 del predetto verbale che “tutti
i diritti e le obbligazioni, relativi al “Ramo Green” conferito, derivanti dall'accordo perfezionato in data 21 febbraio 2020 tra e GL (e/o società da quest'ultima Pt_1 controllate o partecipate), noto alle Parti, proseguiranno in capo a la quale CP_28 opererà come “cloud factory” per a servizio delle attività commerciali di Pt_1
verso il cliente finale e della partnership tra e GL”. Pt_1 Pt_1
Quanto, poi, alla identificazione del ramo ceduto, le parti ne delineano il perimetro facendo riferimento a tutto ciò che è destinato e riconducibile all'erogazione dei servizi relativi al business di cloud ed edge computing, inclusi i servizi di ICT da fornire a stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerti anche attraverso una rete Pt_1 dedicata di data center.
In altri termini, le attività cedute consistono nell'erogazione dei servizi relativi al “cloud
e edge Computing” e ai “Data Center” e, soprattutto, conferitaria di tali attività, CP_28 dovrà operare al servizio di e della partnership tra e GL. Pt_1 Pt_1
Quest'ultimo accordo, che si pone a monte tra le due aziende leader, è, per come si avrà modo di dire anche in seguito, presupposto e ragione stessa della cessione.
Pag. 14 di 20 Ed allora, in primo luogo, le pur suggestive argomentazioni delle due società non sono idonee ad infirmare il rilievo della genericità nella descrizione dei rami ceduti, che rinvia ad una valutazione di stima giurata ex artt. 2464 e 2465 c.c. e dunque non può dirsi specifica.
La stima, a sua volta appare fornire addirittura rilevanti elementi contrari alla tesi impugnatoria, laddove afferma che la opererà come Exclusive Cloud Factory e CP_28 prescrive che la cessionaria non possa avere clienti al di fuori del perimetro . È Pt_1 sempre la stima giurata a garantire a di continuare ad esercitare facoltà Pt_1 decisionali anche su beni trasferiti alla cessionaria, come l'aumento e la dismissione dei server, attraverso le funzioni di Delivery e Un-delivery, consistenti nell'assemblaggio –
e nell'operazione inversa – dell'hardware che deve supportare gli applicativi di . Pt_1
Si tratta di elementi, questi elencati, che viziano l'operazione ab origine a nulla rilevando che, poi, nell'evolvere dell'attività aziendale, possa avere acquisito clienti esterni CP_28 oppure effettuato alcune scelte imprenditoriali in relativa autonomia, come ad esempio dotarsi di un ufficio vendite.
Si legge, infatti, ribadendo quanto già espresso nel verbale di conferimento, che, con riferimento ai Servizi Business “ opererà come “exclusive cloud factory” per Pt_5
(conseguentemente non potrà comprare prodotti e servizi cloud Pt_1 Pt_1 da nessuna parte terza e la non potrà fornire nessun cliente retail/wholesale Pt_5 direttamente)….. venderà i prodotto/servizi erogati da ai clienti finali Pt_1 Pt_5
(conseguentemente manterrà la relazione commerciale e sottoscriverà i Pt_1 contratti con i clienti;
manterrà inoltre, e funzioni sales, marketing, caring e gestione del rischio di credito (v. paragrafo 1.5 Ipotesi e limitazioni) e che il personale trasferito a realizzerà a c.d. Local Region italiana di GL e venderà i relativi servizi di Pt_5 colocation direttamente a GL e che lo stesso approccio potrà essere adottato per altri
OTT operatori che potranno richiedere servizi di colocation a valere sulla Local Pt_1
Region”. Al paragrafo 2.1 (Descrizione e razionale del Conferimento) si chiarisce l'obiettivo del conferimento, il quale “segue-dal punto di vista strettamente industriale – un accordo di collaborazione con GL per la creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, provato e ibrido, per arricchire l'offerta di servizi tecnologici di Pt_1
(“Accordo GL”). Obiettivo di è estendere la propria leadership nei Pt_1 servizi cloud ed edge computing anche attraverso l'apertura delle cd nuove regioni cloud
Pag. 15 di 20 in Italia che, in forza dell'accordo GL, dovrà realizzare e gestire (“Local Pt_5
Region”)”.
Sia dall'analisi del verbale di conferimento che della perizia giurata emerge, in primis, che il citato coincide, né più né meno, con l'organizzazione Parte_4 imprenditoriale della Si aggiunge, poi, nella relazione di stima che Pt_5 Parte_2
“In queste nuove regioni, grazie al citato, accordo strategico i clienti di GL Cloud e di , che operano in Italia, potranno beneficiare di servizi e dati in cloud …forniti Pt_1 dai data center di che saranno appositamente realizzati”. Infine, si legge che Pt_1
“il know how connesso alla gestione di questo nuovo modello di business”, il modello cloud, che sarà gestito da “sarà accresciuto anche grazie all'accordo di Pt_5 collaborazione con GL, player modello del settore”.
Nella Descrizione della Società Conferitaria (paragrafo 2.3) si dice che è CP_28 stata costituita ad ottobre 2020, è integralmente partecipata da ed è soggetta alla Pt_1 attività di direzione e coordinamento di . Mai all'interno di tali documenti Pt_1 risultano nominati i rami d'azienda “Engineering, Controparte_30
e “Cloud & Data Center”, indicazione che sarebbe stata quanto mai di
[...] immediata e facile individuazione se si fosse trattato di unità organizzative e effettivamente preesistenti al trasferimento d'azienda.
La tecnica espositiva adottata è, piuttosto, quella di elencare beni e servizi. Ciò ingenera, già in partenza, il dubbio circa il fatto che le funzioni di “Engineering,
[...]
e “Cloud & Data Center” abbiano assunto la qualifica Controparte_30 di rami d'azienda solo per effetto del conferimento di aumento di capitale, attraverso la definizione operata da contestualmente all'operazione successoria Parte_1 realizzata in favore della cessionaria CP_28
Facendosi specifico riferimento alla perizia di stima di PWC, si ricava, dunque, nitidamente che l'oggetto di questo neocostituito è determinato con Parte_4
l'elencazione statica di risorse, cioè con una sommatoria di beni, ma non col riferimento ad una vera entità e realtà aziendale organizzata, percepibile e individuabile come tale.
Conta poi sottolineare che le due articolazioni che, negli atti di avvio della procedura di consultazione sindacale, erano state individuate e denominate, appunto, “Engineering,
e “Cloud & Data Center” non compaiono Controparte_30
Pag. 16 di 20 più come tali nell'atto di conferimento, nel quale viene realizzata per la prima volta un'operazione di unificazione convenzionale di due strutture distinte tra loro.
Ed allora, se i rami effettivi, reali e preesistenti erano i due indicati, non si spiega come l'atto di cessione e gli atti successivi invece ruotino intorno ad un unico ramo, il c.d.
, mai nominato in precedenza, il che contraddice l'autonomia preesistente Parte_4
e induce a ritenere il ramo come costituito solo al momento del conferimento.
In secondo luogo, sempre in contrasto con la tesi della cessione di rami preesistenti e autonomi, è la stessa a elencare i servizi trattenuti presso di sé e va rilevato che Pt_1 trattasi anche di servizi essenziali al core business di invero, se tale attributo di CP_28 essenzialità può negarsi al servizio di assistenza legale o assicurativa rimasto presso la cedente, l'elencazione di pag. 71 dell'appello include servizi che ineriscono il cuore stesso dell'attività della cessionaria, come l'helpdesk, la gestione dei ticket,
l'autenticazione (che continuava ad effettuare) del personale sui Pt_1 CP_28 software.
Su questo ultimo punto, si inferisce che le attività cedute sono limitate alla realizzazione di prodotti e servizi, mancando, tuttavia, ogni organizzazione funzionale circa “cosa” produrre e su “come” e a “chi” venderlo: viene pertanto ad essere smentita l'affermazione della difesa delle appellanti circa la autonoma capacità di di siglare contratti di CP_28 fornitura dei propri servizi senza l'intervento di e della sua funzione Pt_1 commerciale;
quantomeno, tale era la situazione al momento della cessione.
Del resto, ciò è documentato nell'Accordo Quadro di fornitura Servizi per del 19 CP_28 febbraio 2021 e del 12 maggio 2021: ivi si dispone che eroga nei confronti di Pt_1
i servizi di assistenza per la gestione del personale e per l'accesso alla rete, per il CP_28 censimento delle applicazioni, per la consuntivazione delle attività, per la gestione dei ticket relativi alle problematiche lavorative, per la gestione degli incidenti di sicurezza, per le richieste dati su portali (v. l'elenco degli applicativi rimasti in ). Pt_1 Pt_1
A titolo di esempio, il servizio “E2E” nella configurazione precedente al trasferimento era specificamente un servizio inerente a “Cloud & Data Center” per come risulta dalla Co disposizione organizzativa n. 250 dell'8 gennaio 2020, mentre con la cessione l'attività in questione è rimasta in TIM.
La mancanza di autonomia è dimostrata altresì dal passaggio dell'accordo quadro MSA2 che prescrive un minimum commitment di nell'attività che la svolgerà in Pt_1 CP_28
Pag. 17 di 20 favore di questa;
ed ancora, appare documentale altresì che, in base all'organizational design n. 4 del 28 aprile 2021 alcuni nuovi uffici della vengono coordinati da CP_28
Con personale rimasto in e oggetto di distacco.
Ancora, appare pacifico che i rami ceduti potessero essere, e sono di fatto stati, integrati con ulteriori conferimenti: e non si vede come la circostanza possa ritenersi irrilevante ai fini della valutazione in ordine alla preesistenza dei rami medesimi prima della cessione, essendo dimostrato per tabulas che la situazione del ramo al momento della cessione fosse meramente provvisoria;
la circostanza che l'unica integrazione, costituita dal successivo conferimento della sede di CI con atto del 5 febbraio 2021, fosse stata ritardata da ostacoli burocratici è stata meramente, e assai genericamente, allegata e non provata (“alla data dell'Atto di Conferimento, non poteva prodursi, sotto il profilo formale, l'effetto traslativo, in dipendenza della definizione di una serie di formalità amministrative”): resta che i rami conferiti sono stati integrati ex post con altri beni necessari all'attività aziendale della cessionaria: non soltanto la sede di CI ma sono Con stati integrati anche i contratti facenti capo a , senza alcuna spiegazione del mancato originario completo conferimento nel dicembre del 2020.
Quanto alla questione relativa alla espletata consulenza tecnica, come condivisibilmente posto in evidenza dal primo giudice, la conclusione del consulente – secondo il quale quanto ceduto integrava un ramo di azienda identificabile e oggetto di integrale trasferimento – costituisce una valutazione prettamente aziendalistica che deve essere poi nuovamente vagliata dal punto di vista della qualificazione giuridica. Nel caso di specie, risulta assorbente la considerazione per la quale il viene per la prima volta Parte_4 formalizzato solo nell'atto di conferimento, e non emerga in precedenza quale entità organizzata, ciò che dimostra che l'identificazione operata dalle parti ha natura meramente strumentale e posteriore, in contrasto con i criteri elaborati dalla Corte di
Giustizia UE e dalla giurisprudenza nazionale. Ne consegue che, al di là delle considerazioni dell'ausiliario, non assume particolare rilievo sotto il profilo giuridico la rilevata piena sovrapponibilità e completa rispondenza delle strutture prima e dopo la cessione.
Né è sufficiente escludere l'intento fraudolento per rendere la cessione in parola produttiva degli affermati effetti giuridici.
Pag. 18 di 20 La direttiva 2001/23/CE, nell'ottica di garantire tutela ai lavoratori addetti ai rami oggetto di cessione, impone, per produrre gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., che la cessione possieda appunto i requisiti di preesistenza ed autonomia del ramo dei quali correttamente il Tribunale ha rilevato l'assenza, per cui l'operazione potrebbe non essere apertamente fraudolenta e nondimeno sarebbe vietata ai sensi della Direttiva, nel senso di non produrre l'effetto traslativo dei rapporti di lavoro voluto dalle due entità societarie coinvolte nella cessione.
L'art. 2112 c.c. dispone, invero, che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano, con la responsabilità in solido, tra cedente e cessionario, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Nel suo nucleo portante l'art. 2112 cit., nel prevedere l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, introduce una regula iuris derogatoria rispetto a quanto disposto in linea generale, nel diritto privato, dall'art. 1406 c.c., in forza del quale “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive ... purché l'altra parte vi consenta”.
Pertanto, ove non ricorra il presupposto fondamentale della cessione del ramo d'azienda, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c., ricorrendo un caso di cessione di singoli contratti individuali, ai fini della prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, occorre necessariamente il consenso del dipendente ceduto.
Ed infine, non appare in diritto corretta l'affermazione di parte appellante secondo cui
“ciò che conta è che il ramo trasferito sia idoneo a realizzare, una volta ceduto, un autonomo risultato produttivo suscettibile di essere collocato sul mercato” (pagg. 84 e
85 dell'atto di appello. Al contrario, ciò che conta è proprio che al momento della cessione, come statuito dalla Cassazione, l'assetto risulti “già formato” e ciò nella prospettiva di protezione di valori di rango primario, quali quelli previsti dagli “artt. 4 e
36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori
(sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi”.
In conclusione, l'appello deve respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 19 di 20 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato il 5 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del
[...] lavoro di Roma n. 8905/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna le parti appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 20.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie generali e accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per le parti appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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