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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12444 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in Italia a Gaeta (LT), in [...] 12 Persona_1 marzo 1861, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all.2). Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della CP_1 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre – Brasile, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
La stessa parte resistente deduceva che a causa dell'elevato numero di domande,
l'eventuale richiesta in via amministrativa comporta un'attesa pluriennale, per cui sussiste l'interesse ad agire dei richiedenti in via giudiziaria.
Tenuto conto della necessità di una pronuncia giudiziale e della mancata opposizione della parte resistente, nonché delle difficoltà notorie del consolato nella gestione di tali richieste, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire
“la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 11.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in Italia a Gaeta (LT), in [...] 12 Persona_1 marzo 1861, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all.2). Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della CP_1 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre – Brasile, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
La stessa parte resistente deduceva che a causa dell'elevato numero di domande,
l'eventuale richiesta in via amministrativa comporta un'attesa pluriennale, per cui sussiste l'interesse ad agire dei richiedenti in via giudiziaria.
Tenuto conto della necessità di una pronuncia giudiziale e della mancata opposizione della parte resistente, nonché delle difficoltà notorie del consolato nella gestione di tali richieste, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire
“la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 11.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò