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Sentenza breve 12 febbraio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00159 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00661/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 661 del 2025, proposto da Rajdeep Kaur, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Paris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Prefetto pro tempore di Bergamo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento allegato e notificato in data 31/03/2025 a parte ricorrente avente ad oggetto il respingimento della richiesta di cittadinanza K10/1081755 presentata in data 17/08/2022 in ragione di pregiudizi di natura penale a carico del coniuge della richiedente, sig. IN AN nato in [...] il [...] N. 00661/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato all'udienza di rinunciare al ricorso in epigrafe, manifestando così la carenza d'interesse alla decisione di merito (art. 84, IV comma, c.p.a.; che non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo IC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00661/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00159 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00661/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 661 del 2025, proposto da Rajdeep Kaur, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Paris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Prefetto pro tempore di Bergamo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento allegato e notificato in data 31/03/2025 a parte ricorrente avente ad oggetto il respingimento della richiesta di cittadinanza K10/1081755 presentata in data 17/08/2022 in ragione di pregiudizi di natura penale a carico del coniuge della richiedente, sig. IN AN nato in [...] il [...] N. 00661/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato all'udienza di rinunciare al ricorso in epigrafe, manifestando così la carenza d'interesse alla decisione di merito (art. 84, IV comma, c.p.a.; che non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo IC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00661/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO