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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 04.10.2023, avverso la sentenza emessa in
[...] data 18.04.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato CP_1 all'attribuzione, in favore di , della per un Parte_1 Parte_2 importo pari al valore di € 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 della legge n.
724 del 1994;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna il appellato al pagamento, in favore della CP_1 controparte, della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 1.500,00 per il primo grado e in € 1.650,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi, con distrazione in favore dell'avv.
Marco Dibitonto dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti la residua metà delle suddette spese.
Così deciso in Bari, addì 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 04.10.2023, avverso la sentenza emessa in
[...] data 18.04.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato CP_1 all'attribuzione, in favore di , della per un Parte_1 Parte_2 importo pari al valore di € 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 della legge n.
724 del 1994;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna il appellato al pagamento, in favore della CP_1 controparte, della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 1.500,00 per il primo grado e in € 1.650,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi, con distrazione in favore dell'avv.
Marco Dibitonto dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti la residua metà delle suddette spese.
Così deciso in Bari, addì 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando