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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3426/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239013279871000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008210460000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014342602000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020683982000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – OS, all'Agenzia delle Entrate ed alla CCIAA Messina in data 07.04.2025, depositato il 07.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520239013279871/000, notificata in data 05.02.2025, emessa per il complessivo importo di Euro 25.801,38, ma impugnata per € 1.930,61, pretesi per tributi erariali 2013, 2014
e 2015, già richiesti con le seguenti cartelle:
1. Cartella n. 29520180008210460000:
Tributo: Diritto annuale Camera di commercio
Anno d'imposta: 2013
Data di notifica: 10/06/2018
2. Cartella n. 29520180014342602000:
Tributo: Diritto annuale Camera di commercio
Anno d'imposta: 2014
Data di notifica: 14/11/2018
3. Cartella n. 29520180020683982000:
Tributo:
Nominativo_1 d'imposta: 2015
Data di notifica: 08/02/2019
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte, di cui si è chiesta l'esibizione;
2. Prescrizione;
3. Prescrizione di interessi e sanzioni. In data 21.07.2025 si è costituita l'AE che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività successive alla consegna del ruolo ed in ogni caso la infondatezza del ricorso.
In data 22.09.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando l'intervenuta notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione stante la normativa emergenziale.
In data 21.01.2025 il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha eccepito la violazione del comma5bis dell'art. 25bis D.Lgs. n. 546/92 e, in subordine, ha controdedotto sulla produzione documentale avversa.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, conformemente all'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria, sussiste violazione del disposto di cui all'art 25 bis, comma 5bis, decreto legislativo 546/92 (ora art. 72, comma 6, D. Lgs. n. 175/24) in relazione alla produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione inutilizzabile ai fini della presente decisione a mente della norma citata che infatti così recita: “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Effetto sostanziale è la fondatezza del ricorso, difettando la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, che determina invalidità derivata dell'intimazione medesima, oltre alla maturata prescrizione di tributi ed accessori.
Le spese seguono la soccombenza ma si compensano per AE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AdER al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1200,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3426/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239013279871000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008210460000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014342602000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020683982000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – OS, all'Agenzia delle Entrate ed alla CCIAA Messina in data 07.04.2025, depositato il 07.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520239013279871/000, notificata in data 05.02.2025, emessa per il complessivo importo di Euro 25.801,38, ma impugnata per € 1.930,61, pretesi per tributi erariali 2013, 2014
e 2015, già richiesti con le seguenti cartelle:
1. Cartella n. 29520180008210460000:
Tributo: Diritto annuale Camera di commercio
Anno d'imposta: 2013
Data di notifica: 10/06/2018
2. Cartella n. 29520180014342602000:
Tributo: Diritto annuale Camera di commercio
Anno d'imposta: 2014
Data di notifica: 14/11/2018
3. Cartella n. 29520180020683982000:
Tributo:
Nominativo_1 d'imposta: 2015
Data di notifica: 08/02/2019
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte, di cui si è chiesta l'esibizione;
2. Prescrizione;
3. Prescrizione di interessi e sanzioni. In data 21.07.2025 si è costituita l'AE che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività successive alla consegna del ruolo ed in ogni caso la infondatezza del ricorso.
In data 22.09.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando l'intervenuta notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione stante la normativa emergenziale.
In data 21.01.2025 il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha eccepito la violazione del comma5bis dell'art. 25bis D.Lgs. n. 546/92 e, in subordine, ha controdedotto sulla produzione documentale avversa.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, conformemente all'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria, sussiste violazione del disposto di cui all'art 25 bis, comma 5bis, decreto legislativo 546/92 (ora art. 72, comma 6, D. Lgs. n. 175/24) in relazione alla produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione inutilizzabile ai fini della presente decisione a mente della norma citata che infatti così recita: “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Effetto sostanziale è la fondatezza del ricorso, difettando la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, che determina invalidità derivata dell'intimazione medesima, oltre alla maturata prescrizione di tributi ed accessori.
Le spese seguono la soccombenza ma si compensano per AE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AdER al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1200,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.