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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 24791/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Alessandro Oddi e Francesco Vaglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via E. Faà di Bruno n.87, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
Controparte_1
Sede di Roma –NOMENTANO in persona del Direttore regionale rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci per procura generale alle liti Notaio di Roma del 01.08.2024, rep. n.93118 e presso Per_1 quest'ultimo elett.te dom.to in Roma Piazza delle Cinque Giornate n.3.
RESISTENTE
all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 8% derivanti dall'infortunio sul lavoro dell'11.8.2022 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
50% delle spese legali, che si liquidano in € 1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 27.6.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito con esito negativo la procedura amministrativa presso l' in relazione all'infortunio sul lavoro CP_1 occorso in data 11.8.2022 e denunciato a (pratica n.51929109 del CP_1
11.8.2022) ) ottenendo solo il riconoscimento di una inabilità assoluta fino al 18.3.2023 e una valutazione percentuale del danno biologico pari al 6% per
“esiti di lesione tendinea trattata chirurgicamente con ipotrofia del quadricipite e deficit articolare del ginocchio sin;
esito cicatrizale chirurgico discromico di circa 15 cm.”, deduceva che da detto infortunio erano derivati postumi permanenti in misura pari al 12% ed adiva pertanto il giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere la rendita pari all'12% ovvero pari alla percentuale accertata nel giudizio con CP_1 la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione CP_1 nella misura accertata in corso di giudizio. Deduceva al riguardo il ricorrente di essere dipendente di e Parte_2 che in data 11.8.2022, mentre si trovava a bordo di un furgone a lui assegnato per la raccolta porta a porta, nel piazzale del deposito AMA di via Zucchelli, all'atto di scendere dal mezzo, metteva un piede in fallo cadendo a terra e sbattendo violentemente il ginocchio sinistro. Deduceva che presso l'Ospedale gli era stata diagnosticata “rottura completa ed inveterata dell'apparato estensore del ginocchio sinistro distacco tendine quadricipite sinistro “ per la quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico per installazione di artroprotesi. Precisava che aveva presentato denuncia all' , (infortunio n. CP_1
51929109 del 11.8.2022.) e che l' aveva riconosciuto una inabilità CP_1 assoluta fino al 18.3.2023 ed una percentuale del danno biologico pari al 6%. Riteneva di aver subito un danno biologico maggiore e avanzava pertanto le richieste sopra richiamate. Si costituiva l' contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento effettuato in sede amministrativa. Veniva disposta CTU medico legale e all'esito la causa veniva discussa alla udienza del 26.6.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. La disposta CTU ha accertato che dall'infortunio occorso alla ricorrente sono residuati postumi permanenti in misura pari all'8%. Il CTU dopo aver descritto tutti gli accertamenti visionati e il quadro clinico del ricorrente ha precisato: “ Dallo studio degli atti sanitari e dalla obiettività clinica risulta che il Sig. Pt_1
di anni 47, a seguito dell'evento traumatico dell'11/08/2022, riportava un trauma
[...] contusivo del ginocchio sinistro con rottura inveterata del tendine quadricipitale sinistro trattata chirurgicamente ed esitata in modesto esito cicatriziale a valenza estetica e modesta limitazione funzionale del gi-nocchio. Tale complesso patologico è da valutarsi, secondo le tabelle del D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva dell'8% (otto percento).” In assenza di contestazioni specifiche alla CTU che è stata depositata nel termine previsto dal giudice le conclusioni della stessa, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire l'indennizzo per i postumi permanenti accertati in misura pari all'8% ex art.13 D.L.vo 23.2.2000 n.38 così come riconosciuti dal CTU per l'infortunio denunciato. L' deve quindi essere condannato al pagamento della citata prestazione, CP_1
(previa decurtazione di quanto già riconosciuto e corrisposto) con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. La parziale reciproca soccombenza, avendo parte ricorrente dedotto di aver diritto all'accertamento di postumi pari al 12%, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CTU) in misura pari al 50% delle stesse con condanna dell' al pagamento della residua quota CP_1 del 50% pari a €1347,75 (2695,50/2) . Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 8% derivanti dall'infortunio sul lavoro dell'11.8.2022 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
50% delle spese legali, che si liquidano in € 1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 24791/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Alessandro Oddi e Francesco Vaglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via E. Faà di Bruno n.87, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
Controparte_1
Sede di Roma –NOMENTANO in persona del Direttore regionale rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci per procura generale alle liti Notaio di Roma del 01.08.2024, rep. n.93118 e presso Per_1 quest'ultimo elett.te dom.to in Roma Piazza delle Cinque Giornate n.3.
RESISTENTE
all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 8% derivanti dall'infortunio sul lavoro dell'11.8.2022 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
50% delle spese legali, che si liquidano in € 1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 27.6.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito con esito negativo la procedura amministrativa presso l' in relazione all'infortunio sul lavoro CP_1 occorso in data 11.8.2022 e denunciato a (pratica n.51929109 del CP_1
11.8.2022) ) ottenendo solo il riconoscimento di una inabilità assoluta fino al 18.3.2023 e una valutazione percentuale del danno biologico pari al 6% per
“esiti di lesione tendinea trattata chirurgicamente con ipotrofia del quadricipite e deficit articolare del ginocchio sin;
esito cicatrizale chirurgico discromico di circa 15 cm.”, deduceva che da detto infortunio erano derivati postumi permanenti in misura pari al 12% ed adiva pertanto il giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere la rendita pari all'12% ovvero pari alla percentuale accertata nel giudizio con CP_1 la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione CP_1 nella misura accertata in corso di giudizio. Deduceva al riguardo il ricorrente di essere dipendente di e Parte_2 che in data 11.8.2022, mentre si trovava a bordo di un furgone a lui assegnato per la raccolta porta a porta, nel piazzale del deposito AMA di via Zucchelli, all'atto di scendere dal mezzo, metteva un piede in fallo cadendo a terra e sbattendo violentemente il ginocchio sinistro. Deduceva che presso l'Ospedale gli era stata diagnosticata “rottura completa ed inveterata dell'apparato estensore del ginocchio sinistro distacco tendine quadricipite sinistro “ per la quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico per installazione di artroprotesi. Precisava che aveva presentato denuncia all' , (infortunio n. CP_1
51929109 del 11.8.2022.) e che l' aveva riconosciuto una inabilità CP_1 assoluta fino al 18.3.2023 ed una percentuale del danno biologico pari al 6%. Riteneva di aver subito un danno biologico maggiore e avanzava pertanto le richieste sopra richiamate. Si costituiva l' contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento effettuato in sede amministrativa. Veniva disposta CTU medico legale e all'esito la causa veniva discussa alla udienza del 26.6.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. La disposta CTU ha accertato che dall'infortunio occorso alla ricorrente sono residuati postumi permanenti in misura pari all'8%. Il CTU dopo aver descritto tutti gli accertamenti visionati e il quadro clinico del ricorrente ha precisato: “ Dallo studio degli atti sanitari e dalla obiettività clinica risulta che il Sig. Pt_1
di anni 47, a seguito dell'evento traumatico dell'11/08/2022, riportava un trauma
[...] contusivo del ginocchio sinistro con rottura inveterata del tendine quadricipitale sinistro trattata chirurgicamente ed esitata in modesto esito cicatriziale a valenza estetica e modesta limitazione funzionale del gi-nocchio. Tale complesso patologico è da valutarsi, secondo le tabelle del D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva dell'8% (otto percento).” In assenza di contestazioni specifiche alla CTU che è stata depositata nel termine previsto dal giudice le conclusioni della stessa, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire l'indennizzo per i postumi permanenti accertati in misura pari all'8% ex art.13 D.L.vo 23.2.2000 n.38 così come riconosciuti dal CTU per l'infortunio denunciato. L' deve quindi essere condannato al pagamento della citata prestazione, CP_1
(previa decurtazione di quanto già riconosciuto e corrisposto) con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. La parziale reciproca soccombenza, avendo parte ricorrente dedotto di aver diritto all'accertamento di postumi pari al 12%, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CTU) in misura pari al 50% delle stesse con condanna dell' al pagamento della residua quota CP_1 del 50% pari a €1347,75 (2695,50/2) . Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 8% derivanti dall'infortunio sul lavoro dell'11.8.2022 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già riconosciuto CP_1
e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
50% delle spese legali, che si liquidano in € 1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso