Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Nella fattispecie criminosa di cui all'art. 374 bis cod. pen., l'elemento oggettivo si riferisce all'attività di documentazione, risultante da certificati o da atti, di circostanze non rispondenti al vero e richiede che la suddetta attività documentativa sia realizzata con la finalità specifica della destinazione ad essere prodotta all'autorità giudiziaria, perché eventualmente ne possano derivare effetti favorevoli all'interessato. Trattandosi di reato di pericolo, esso si perfeziona, innanzitutto, per la sola formazione della falsa documentazione, qualora la destinazione dell'atto all'autorità giudiziaria risulti in modo specifico ed univoco dal contesto dell'atto medesimo in ragione del suo tenore oggettivo; in tal caso non occorre anche che la documentazione risulti effettivamente presentata all'autorità giudiziaria, ne' che lo scopo della utilizzazione giudiziaria sia quello esclusivo dell'atto, ben potendo il falso documento essere predisposto anche per finalità concorrenti. Qualora, invece, l'utilizzazione giudiziaria non emerga dall'atto in ragione del suo contenuto espresso, ma abbia costituito comunque la finalità che l'autore consapevolmente abbia inteso dare al documento, allo scopo di stabilire se ricorra la prevista destinazione occorre che questa venga ad essere in concreto attuata, mediante il comportamento concludente della produzione all'autorità giudiziaria, quale condotta consequenziale. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione con cui il Tribunale della libertà ha escluso la sussistenza del reato, in quanto una volta ammesso che il ricovero in clinica era stato pretestuosamente ideato, in base ad una insussistente situazione di urgenza, per sottrarsi ad un procedimento penale in corso, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se detta finalità era stata anche prevista e voluta dall'autore del falso e dai concorrenti nel reato, per cui la successiva produzione in giudizio della documentazione veniva a dare concreta rilevanza alla originaria, ancorché non esclusiva, destinazione giudiziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20.5.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1789
3. " NT AT " REGISTRO GENERALE
4. " IO S. AG " N. 2737/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RO nei confronti di RB IO, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del tribunale di RO in data 2 settembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui al capo A;
inammissibilità del ricorso relativamente al reato di cui al capo B);
Udito il difensore Avv.ti Oreste Flamminii Minuto ed Arminio Nigro, i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 26 luglio 1997 il GIP del tribunale di RO disponeva la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di IO RB, persona sottoposta ad indagini in relazione al delitto contestatogli sub A), di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 374 bis c.p., perché, in concorso con IO LL e SI TI, formava certificati attestanti false sue condizioni di salute, tali da costituire impedimento a comparire ad udienza penale in dibattimento, in cui era imputato - nonché in relazione ai delitti contestatigli sub B), di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 48 e 479, 56 e 640 bis c.p. perché, in concorso con gli stessi, attestava falsamente nella documentazione sanitaria che era stato ricoverato d'urgenza, siccome affetto a edema polmonare acuto su base enfisematosa, così inducendo in errore sia il pubblico ufficiale dell'A.S.L. RO G, che autorizzava il ricovero di urgenza, sia il direttore sanitario della Clinica "Villa Luana", che richiedeva, perciò, per l'avvenuto ricovero, l'erogazione alla predetta A.S.L. della contribuzione pubblica di lire 4.258.750, compiendo in tal modo atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire, con suo vantaggio, la somma suddetta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Sulla istanza di riesame dell'indagato il tribunale di RO, con ordinanza del 2 settembre 1997, annullava il provvedimento custodiale ed ordinava la immediata liberazione di IO RB, in quanto riteneva insussistente la gravità del quadro indiziario per il reato di cui all'art. 374 bis c.p. ed escludeva le esigenze cautelari relativamente ai delitti di cui sub B).
Rilevava il tribunale che, per la imputazione di cui all'art.374 bis c.p., non risultava integrata la medesima "materialità del delitto contestato", ad integrare il quale occorre che le dichiarazioni o le attestazioni false siano contenute in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria. Precisava, in proposito, il tribunale che da un lato, non era stata raggiunta la prova che la diagnosi di ingresso in clinica per il RB fosse destinata ad essere prodotta all'autorità giudiziaria, dato che di sicuro essa non era stata prodotta all'autorità giudiziaria di Sassari e doveva, perciò, considerarsi appartenente piuttosto agli atti interni della clinica;
che, d'altro lato, era documentale la dimostrazione che la dichiarazione o l'attestazione effettivamente resa nel contesto della vicenda della pendenza del procedimento penale non conteneva circostanze difformi dal vero quanto alla realtà dell'avvenuto ricovero, degli esami clinici praticati e della operata diagnosi di cisti renale, che, di contro, la circostanza che il ricovero ed il susseguente intervento no fossero urgenti era attinente a condotta o comportamento estranei ai fini del reato, dato che nella dichiarazione destinata all'autorità giudiziaria non si faceva menzione del carattere urgente o meno del ricovero medesimo;
che, infine, rispetto alla norma incriminatrice dell'art. 374 bis c.p., era incongrua la contestazione del reato - formulata nel senso che la falsa attestazione delle condizioni di salute era riferita al fatto che esse erano tali da costituire impedimento a comparire in udienza penale - non contenendo l'addebito l'altra necessaria indicazione che la documentazione era destinata ad essere prodotta all'autorità giudiziaria.
Relativamente alle esigenze cautelari in rapporto ai delitti di falso e tentata truffa - per i quali il giudice di merito riconosceva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nell'accertata fraudolenta diagnosi della urgenza del ricovero, finalizzata ad ottenere la erogazione del contributo sanitario - il tribunale considerava che, in concreto, non poteva essere ravvisato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie;
infatti, se la commissione del delitto di falso era stata teleologicamente indirizzata alla realizzazione della truffa e non sussistevano motivi per argomentare che l'indagato altri falsi avrebbe potuto commettere per sottrarsi ai processi già in corso o successivi, dato che lo stesso non aveva mai addotto ragioni di salute come impedimento a comparire in procedimenti coevi o seguenti al giugno 1996, doveva anche ritenersi che l'eventuale pericolo di reiterazione di reati era stato posto in relazione ad eventi giudiziari di vario tipo e che in tale prospettazione, la contesta tentata truffa veniva ad assumere il carattere di reato occasionalmente commesso.
Avverso la ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il medesimo tribunale, il quale - premesso che l'attestazione della falsa urgenza del ricovero costituisce elemento della condotta del reato ex art. 374 bis c.p. - denuncia, nei motivi, l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il giudice di merito escluso la ipotizzabilità del delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria in base al fatto che gli atti concernenti il ricovero erano "interni" alla casa di cura e rappresentavano circostanze non destinate ad essere portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria e per avere lo stesso giudice negato il pericolo di recidiva circa il reato di falso nonostante la comunanza di esso con l'altro ex art. 374 bis c.p., la cui rilevante gravità, unitamente ad analogo comportamento tenuto dal RB già nell'anno 1988, doveva prevalere sulla circostanza che lo stesso in altre occasioni non si era sottratto alla udienza.
Il P.M. ricorrente lamenta, altresì, che il tribunale erroneamente ha escluso la utilizzabilità del contenuto di intercettazioni telefoniche siccome effettuate in diverso procedimento, benché le indagini in esso svolte fossero connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato oggetto del presente procedimento.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto limitatamente ai motivi concernenti la esclusione dell'elemento oggettivo del delitto ex art. 374 bis c.p.. L'elemento oggettivo, nella fattispecie criminosa di cui all'art. 374 bis c.p., si riferisce alla attività di documentazione, risultante da certificati o da atti, di circostanze non rispondenti al vero (attinenti a condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici e rapporti di lavoro in essere o da instaurare;
relative a soggetti imputati, condannati o sottoposti a procedimento di prevenzione) e richiede che la suddetta attività documentativa sia realizzata con la finalità specifica della destinazione ad essere prodotta all'autorità giudiziaria, perché eventualmente ne possano derivare effetti favorevoli al soggetto interessato. Trattandosi di reato di pericolo, esso di perfeziona, innanzitutto, per la sola formazione della falsa documentazione, qualora la destinazione dell'atto alla utilizzazione giudiziaria risulti in modo specifico ed univoco dal contesto dell'atto medesimo in ragione del suo tenore oggettivo, e non occorre anche, in tal caso, che la documentazione risulti effettivamente presentata all'autorità giudiziaria e che lo scopo della suddetta utilizzazione giudiziaria sia quello esclusivo dell'atto, ben potendo il falso documento essere predisposto anche per finalità concorrenti. Qualora, invece, la prevista e voluta utilizzazione giudiziaria non emerga dall'atto in ragione del suo contenuto espresso, ma abbia costituito, comunque, la finalità, che l'autore consapevolmente abbia inteso dare al documento, allo scopo di stabilire se ricorra la prevista destinazione occorre che questa venga ad essere in concreto attuata, mediante il comportamento concludente della produzione all'autorità giudiziaria, quale condotta conseguenziale. Ai principi di cui innanzi il giudice di merito non si è attenuto, laddove il tribunale, pur riconosciuta la falsità della documentazione espressamente predisposta al fine di fare ottenere al RB il ricovero in clinica in via di urgenza, ha escluso che l'indicato falso documentale potesse venire in rilievo ad integrare la condotta del reato ex art. 374 bis c.p. in quanto si trattava di atti interni alla clinica, che di per sè non denunciavano una prevista utilizzazione giudiziaria, sicché la reiterazione del falso in documentazione successiva, senza la indicazione della specifica destinazione, veniva a sottrarsi all'area di punibilità della norma dell'art. 374 bis c.p. per ricadere in quella diversa prevista dall'art. 481 c.p., in ordine alla quale non era consentita, in ragione della pena edittale stabilità, l'adozione della misura cautelare.
In realtà, una volta ammesso che ricovero era stato pretestuosamente ideato, per sottrarsi ad un procedimento penale in corso, in base ad una inesistente situazione di urgenza, doveva il tribunale accertare se detta finalità era stata anche prevista e voluta dall'autore del falso e dai concorrenti nel reato, per cui la successiva produzione in giudizio della documentazione veniva a dare concreta rilevanza alla originaria, ancorché non esclusiva, destinazione giudiziale.
Al suddetto accertamento dovrà, pertanto, provvedere il giudice del rinvio, in applicazione dei criteri enunciati.
Non è, invece, fondata l'altra censura relativa alla esclusione delle esigenze cautelari quanto ai reati contestati sub B), giacché a riguardo la motivazione del tribunale circa l'assenza del requisito in concreto degli elementi di specifica pericolosità sociale appare idonea, convincente e non contraddittoria.
È, invece, inammissibile in questa sede la censura relativa alla affermata inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, giacché le circostanze di fatto accertate dal giudice di merito a fondamento della sussistenza del descritto quadro indiziario prescindono dalla utilizzazione delle intercettazioni stesse.
P.T.M.
Annulla la impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui al capo A) e rinvia per nuova deliberazione sul punto al tribunale di RO. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in RO, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 1998