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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/10/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 163/2025 R.G. Lav. promossa da
Parte_1
Avv. Dario FRASSY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Enrico CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 18.7.2025,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta l' , chiedendo Parte_1 CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000539634 notificata il 18.6.2025; in particolare sosteneva -tra l'altro- che fosse intervenuta decadenza poiché l'atto di accertamento 0.400.30/11/2021.0140613 sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 e comunque oltre il termine di cui all'art. 9 d. lgs. 8/2016;
- che si costituiva tempestivamente l' , chiedendo la reiezione dell'opposizione; CP_2
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, infatti, deve verificarsi se la notifica dell'atto di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta -notifica perfezionatasi pacificamente il 14.12.2021- possa ritenersi tempestiva.
Come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” . L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di
1 pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame la disciplina dettata dagli CP_2 artt. 8 e 9 D.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo
135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
2 Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie -ai sensi CP_2 del D. Lvo 15.1.2016, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali CP_1 casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie: l'avviso di accertamento, infatti, pur se relativi ad illeciti commessi prima della depenalizzazione, è stato formati il 3.8.2017, vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523;
Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR
Lazio 17.2.20 n. 2074).
3 Orbene, anche a tal proposito, la condivisibile giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal lontano CP_2
14.1.2020, come si evince dal documento depositato sub 2 dal ricorrente denominato “lista inadempienze”, trattandosi di documento formato dall' e visibile dal cassetto CP_2 previdenziale,
Anche a voler ritenere che l' fosse venuto a conoscenza dell'illecito lo stesso giorno CP_1
(14.1.2020), è evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 non sia stato rispettato, poiché l'atto di intimazione, come già detto, è stato pacificamente notificato solo il
14.12.2021, vale a dire quasi 2 anni dopo.
Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai parametri minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100 ad euro 5.200) e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000539634 notificata il 18.6.2025 e, per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui all'atto di CP_1 accertamento prot. N. 0.400.30/11/2021.0140613 del 30/11/2021, notificato in data CP_1
14.12.2021;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute da , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 850,00 per onorari ed euro 98,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
(Così deciso in Aosta il 23/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
4
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 163/2025 R.G. Lav. promossa da
Parte_1
Avv. Dario FRASSY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Enrico CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 18.7.2025,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta l' , chiedendo Parte_1 CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000539634 notificata il 18.6.2025; in particolare sosteneva -tra l'altro- che fosse intervenuta decadenza poiché l'atto di accertamento 0.400.30/11/2021.0140613 sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 e comunque oltre il termine di cui all'art. 9 d. lgs. 8/2016;
- che si costituiva tempestivamente l' , chiedendo la reiezione dell'opposizione; CP_2
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, infatti, deve verificarsi se la notifica dell'atto di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta -notifica perfezionatasi pacificamente il 14.12.2021- possa ritenersi tempestiva.
Come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” . L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di
1 pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame la disciplina dettata dagli CP_2 artt. 8 e 9 D.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo
135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
2 Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie -ai sensi CP_2 del D. Lvo 15.1.2016, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali CP_1 casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie: l'avviso di accertamento, infatti, pur se relativi ad illeciti commessi prima della depenalizzazione, è stato formati il 3.8.2017, vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523;
Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR
Lazio 17.2.20 n. 2074).
3 Orbene, anche a tal proposito, la condivisibile giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal lontano CP_2
14.1.2020, come si evince dal documento depositato sub 2 dal ricorrente denominato “lista inadempienze”, trattandosi di documento formato dall' e visibile dal cassetto CP_2 previdenziale,
Anche a voler ritenere che l' fosse venuto a conoscenza dell'illecito lo stesso giorno CP_1
(14.1.2020), è evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 non sia stato rispettato, poiché l'atto di intimazione, come già detto, è stato pacificamente notificato solo il
14.12.2021, vale a dire quasi 2 anni dopo.
Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai parametri minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100 ad euro 5.200) e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000539634 notificata il 18.6.2025 e, per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui all'atto di CP_1 accertamento prot. N. 0.400.30/11/2021.0140613 del 30/11/2021, notificato in data CP_1
14.12.2021;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute da , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 850,00 per onorari ed euro 98,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
(Così deciso in Aosta il 23/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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