Articolo 15 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 14Articolo 16
Versione
8 settembre 1974
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Versione
1 gennaio 1985
Art. 15. (Anticipazione di fondi) ((Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende poste telegrafoniche e puo' essere modificato dalla legge finanziaria))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985