Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07206/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7206 del 2021, proposto da Agricola Salone, Società Agricola a r.l, Impianti Biomasse Energia Sostenibile Ibes Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;
entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ex lege domiciliati presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, nella persona del Ministro in carica;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
Prefettura di Roma, nella persona del Prefetto pro tempore ;
Acea Ato 2 S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
Areti S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
Gruppo Ricerca Ecologica Lazio, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
Comitato di Quartiere “Colle Monfortani”, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
Unione dei Comitati del VI Municipio, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. AN AZ, in proprio e quale rappresentante dell’Unione dei Comitati del VI Municipio;
Comitato di Quartiere “Torre Angela”, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. AN AZ, in proprio e quale rappresentante del Comitato di Quartiere “Torre Angela", Comitato di Quartiere “Nuova Ponte di Nona”, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. AR SO, in proprio e quale Presidente del Comitato di Quartiere “Nuova Ponte di Nona”;
Comitato di Quartiere “Belvedere”, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. LV DE, in proprio e quale Presidente del Comitato di Quartiere “Belvedere”;
Associazione di Quartiere “Fontana Candida”, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. RI Paglia, in proprio e quale Presidente dell' Associazione di Quartiere “Fontana Candida”; Comitato di Quartiere “Villaggio Breda”, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Virgilio Consoli, in proprio e quale rappresentante del Comitato di Quartiere “Villaggio Breda”; Associazione Comitato di Quartiere “Case Rosse Dal 2014”, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
tutti intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Verbale della seduta del 29 aprile 2021, conclusiva della seconda fase della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi e aree protette, Area Valutazione di Impatto Ambientale, avente ad oggetto la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis, parte II del D.Lgs.152/06 sul progetto per la realizzazione di un “impianto di riciclo di biomasse e richiesta di connessione alla rete elettrica esistente dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003, proposto dalla Agricola Salone, Società Agricola a r.l.” nella parte in cui l'Area VIA esprime l'incompatibilità ambientale del progetto;
- della relativa Relazione Finale;
- dei Verbali delle sedute precedenti della seconda fase della Conferenza dei Servizi e segnatamente, in ordine temporale risalente:
- il verbale della seduta del 26 aprile 2021;
- il verbale della seduta del 21 aprile 2021;
- il verbale della seduta del 22 marzo 2021;
- il verbale della seduta del 25 gennaio 2021;
- dei Verbali delle sedute della prima fase della Conferenza dei Servizi e segnatamente, in ordine temporale risalente;
- il verbale della seduta dell'11 settembre 2020;
- il verbale della seduta del 1° settembre 2020;
- il verbale della seduta del 16 luglio 2020;
- il verbale della seduta del 25 maggio 2020;
- del Verbale del Tavolo Tecnico del 21 aprile 2021;
- del parere negativo prot. n. QL/716/2020 del 22 maggio 2020, trasmesso con nota prot. QL34755 del 22 maggio 2020 (acquisito al prot.n.453263 del 25 maggio 2020), da parte del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – Servizio “Valutazioni Ambientali” (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.) del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale, nonché dei relativi atti e pareri endoprocedimentali;
- del parere negativo prot. n. QL493 del 19 marzo 2021, acquisito al prot. n. 249190 del 19 marzo 2021, da parte del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – P.O. “Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale, nonché dei relativi atti e pareri endoprocedimentali;
- dell'assenso condizionato con prescrizioni (prot. n. 260856 del 1 aprile 2020) dell'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio; della successiva nota prot. n. 615725 del 10 luglio 2020 con oggetto “Integrazione al parere già espresso con nota n.260856 del 01/04/2020”; della successiva nota prot. n. 768781 dell'8 settembre 2020 con oggetto “Comunicazione relativa alla variazione al procedimento seduta cds 16/07/2020”; del parere favorevole ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs.42/2004, con prescrizioni formulate con prot. n. 232995 del 15 marzo 2021 da parte dell'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Regione Lazio, nella sola parte in cui escludono i rifiuti in ingresso;
- del parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale rilasciato tardivamente nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 29 aprile 2021;
- della Comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 della Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi e aree protette, Area Valutazione di Impatto Ambientale del 26 maggio 2021;
- della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, della Regione Lazio e del Ministero dell'Interno;
Vista la nota dell’8 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
- parte ricorrente, preso atto della documentazione versata in atti dalla Regione Lazio, dichiara - con nota dell’8 gennaio 2026 - che l’interesse, sotteso alla pretesa azionata in giudizio, è da ritenere soddisfatto con il rilascio del titolo autorizzatorio successivamente intervenuto e chiede disporsi la condanna in proprio favore delle spese di giudizio;
- le parti costituite, richiamato integralmente il contenuto degli atti difensivi, nonché dei documenti depositati giudizio, chiedono parimenti l’adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere, nonché la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In considerazione dell’intervenuta attività provvedimentale adottata in senso favorevole alla parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dei documenti depositati in atti e del complessivo andamento della vicenda contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | AR IA |
IL SEGRETARIO