CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/11/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 79/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 79/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela n.
391/2021, pubblicata in data 25/08/2021, promossa
DA in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), e per essa la sua mandataria P.IVA_1 Controparte_1 per il tramite di rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 atti, dagli avv. Marco Pesenti e Francesco Concio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Marotta, in Caltanissetta, Via C. Pulci n. 9/C
- appellante -
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_3 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IA Falsone
- appellata –
E CON L'INTERVENTO DI in persona del legale rappresentante (C.F.: Controparte_4 CP_5
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Renata P.IVA_2
TE del Foro di Treviso e TI EL AR del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Padova, Via G. Belzoni n. 65
- terza intervenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) In data 29.02.1988 il Banco di Sicilia S.p.A., Filiale di Gela, ha acceso in favore di il conto corrente di corrispondenza n. CP_3
0713.04I0.02598.45, poi n. 0713.41351 ed infine n. 300228047, alle condizioni regolate nel contratto in atti (si veda il doc. n. 4 del fascicolo monitorio);
2) In data 14.12.2004 il Banco di Sicilia S.p.A. ha concesso sul medesimo conto corrente una scopertura di conto fino ad € 15.000,00 valida fino a revoca, alle condizioni regolate nel contratto in atti (si veda il doc. n. 5 del fascicolo monitorio);
3) In data 28.03.2006 il Banco di Sicilia S.p.A. ha confermato al la CP_3
facoltà di scoperto di € 15.000,00 fino al 30.09.2006 ed ha contemporaneamente concesso una ulteriore facoltà di scoperto di €
30.000,00 valida fino a revoca alle condizioni regolate nei contratti in atti
(si vedano i doc. n. 6 e 7 del fascicolo monitorio): la facoltà di scoperto di
€ 30.000,00 è stata poi confermata con successivo contratto sottoscritto in data 26.03.2009 (si veda il doc. n. 8 del fascicolo monitorio), mentre lo scoperto di € 15.000,00 è stata successivamente prorogata con i contratti sottoscritti il 09.11.2010 e 14.02.2011 (si vedano i doc. n. 9 e 10 del fascicolo monitorio);
4) A garanzia delle obbligazioni assunte con l'istituto di credito
[...]
si è costituita fideiussore solidale di con varie Parte_3 CP_3
dichiarazioni sottoscritte versate in atti fino alla concorrenza di €
125.200,00 (si vedano i doc. da n. 11 a n. 22 del fascicolo monitorio); 5) In data 26.01.2010 il Banco di Sicilia S.p.A. ha altresì acceso all'impresa individuale un mutuo chirografario di € 75.000,00, alle CP_3
condizioni tutte di cui al contratto versato in atti, rimborsabile in 60 rate mensili posticipate e costanti la prima con scadenza al 28.02.2010 e l'ultima con scadenza al 31.01.2015 come da piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dalle parti (si veda il doc. n. 23 del fascicolo monitorio): le vicende del predetto mutuo erano regolate in conto corrente con apposito rapporto bancario avente n. 6713393;
6) Con coeva dichiarazione sottoscritta in data 26.01.2010 Parte_3
si è del pari costituita fideiussore solidale di fino alla CP_3
concorrenza di € 75.000,00 (si veda il doc. n. 24 del fascicolo monitorio);
7) Stante il mancato pagamento del dovuto, la Banca ha dapprima revocato tutti i rapporti in essere con con missiva datata 6 dicembre CP_3
2011 e, successivamente, ha azionato ed ottenuto la tutela monitoria per l'importo di complessivi Euro 95.612,73 di cui Euro 30.629,33 a titolo di scoperto del conto corrente n. 300228047 ed Euro 64.772,01 quale saldo del conto corrente n. 6713393 di appoggio al mutuo chirografario di €
75.000,00, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
8) e hanno impugnato il decreto ingiuntivo CP_3 Parte_3
n. 457/2014 del 03/12/2014 (R.G. n. 1655/2014) emesso dal Tribunale di
Gela non contestando la esistenza dei rapporti giuridici negoziali in essere con l'istituto di credito mutuante ma rilevando la presenza di clausole invalide, di volta in volta convenute con la banca, con cui erano stati pattuiti interessi usurari, illecito anatocismo con capitalizzazione degli interessi per periodi diversi tra le parti, trimestrale per la banca quanto agli interessi passivi ed annuale per il correntista quanto agli interessi attivi, commissioni di massimo scoperto nonché antergazione e postergazione delle valute a loro detrimento, e stigmatizzando indebiti prelievi non pattuiti tra le parti che avevano eroso la provvista sul conto corrente;
9) Si è costituita in giudizio succeduta al Banco di Sicilia Controparte_6
S.p.A., che ha contestato in fatto e diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto dell'opposizione: appare utile evidenziare, come si comprenderà meglio nel prosieguo della trattazione, che in data 11/11/2015 la banca ha depositato nei termini di legge con una prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, gli estratti conto e gli scalari relativi ai contratti di conto corrente n. 300228047 e n.
6713393 salvo, il giorno dopo, depositare una seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, di contenuto pressoché identico alla precedente, dichiarando che “La presente memoria annulla e sostituisce la precedente già depositata”, e ciò al fine di avanzare apposita istanza di mediazione che non era stata menzionata nella memoria depositata il giorno prima;
10) Disposto l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione che si è concluso con esito negativo, è stata espletata c.t.u. econometrica che, sia pur con qualche rilievo in punto applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ante delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e previa espunzione di parte degli interessi passivi maturati sino al 30 giugno
2000, ha sostanzialmente confermato la sussistenza della pretesa creditoria della banca vuoi a titolo di scoperto di conto corrente per Euro 18.925,40 che a titolo di residuo mutuo inevaso per Euro 63.734,38;
11) All'udienza del 18/04/2018, su richiesta degli attori opponenti
[...]
e che avevano contestato la c.t.u. contabile CP_3 Parte_3
affermandone la nullità atteso che il consulente aveva utilizzato, nella redazione e determinazione delle somme, i documenti depositati a corredo della prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, depositata in data 11.11.2015 e successivamente oggetto di rinuncia ad opera della stessa banca il giorno dopo, il Tribunale ha disposto il richiamo del c.t.u. riformulando il quesito e ordinando allo stesso di utilizzare i documenti già prodotti in giudizio dalle parti ad eccezione di quelli prodotti dalla banca in seno alla suddetta prima memoria istruttoria depositata in data 11/11/2015: con tale secondo mandato peritale il c.t.u. nominato ha, in data 26/10/2018, depositato integrazione peritale con la quale, a seguito della mancata utilizzazione dei documenti allegati con la prima memoria ad opera della Banca opposta, ha dichiarato l'impossibilità di ricostruire il saldo finale dei rapporti contrattuali oggetto di contestazione;
12) Nel corso del giudizio è frattanto intervenuta ex art. 111 c.p.c. la
[...]
e per essa, quale procuratrice, la Parte_1 [...]
in qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 CP_6
la quale ha sposato le tesi negoziali della parte cedente originaria
[...]
opposta;
13) Indi il giudizio si è concluso con l'adozione della sentenza n.
391/2021, pubblicata il 25/08/2021, con la quale il Tribunale di Gela ha accolto l'opposizione promossa da e e, CP_3 Parte_3
per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 457/2014 condannando la banca cedente e la cessionaria al pagamento delle Parte_1
spese di lite: a fondamento della decisione il Tribunale ha basato l'assunto secondo cui la banca creditrice non avesse dato prova dei crediti ingiunti, non avendo prodotto né i titoli negoziali a fondamento di essi né la serie continua degli estratti di conto corrente bancario, conseguenza tale ultima affermazione del mancato utilizzo dei documenti prodotti dalla banca con la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, depositata in data 11.11.2015, che era stata oggetto di successiva rinuncia ad opera della stessa banca il giorno dopo;
14) La e per essa la sua mandataria Parte_1 [...]
giusta procura speciale del 02/08/2019 a firma Controparte_1
del Notaio , repertorio n. 27585 e raccolta n. 11657, la Persona_1
quale agiva per il tramite di giusta procura ai Controparte_2
rogiti del Notaio del 30/09/2019, repertorio n. 70137 e Persona_2
raccolta n. 35287, ha impugnato la sentenza di primo grado n. 391/2021 emessa dal Tribunale di Gela sostenendone la erroneità sia nella misura in cui aveva ritenuto inutilizzabili i documenti depositati dalla banca cedente a corredo della prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c., vecchio conio, depositata in data 11.11.2015, considerato che il deposito della nuova stesura della memoria avvenuto il giorno dopo aveva quale unico scopo quello di emendare il testo della memoria con l'aggiunta della richiesta dell'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, poi svoltosi regolarmente, e non certo quello di rinunciare ai documenti già irrefutabilmente versati in seno al fascicolo telematico, sia nella conseguente soluzione adottata di accertamento della omessa prova del credito azionato, senza comunque sottacere come, per il mutuo chirografario di Euro 75.000,00 erogato al , doveva ritenersi CP_3
bastevole di prova la produzione del contratto di finanziamento versato in atti con pedissequo piano di ammortamento sottoscritto dai contraenti nonché il versamento di parte delle rate dovute ad opera del mutuatario
[...]
; CP_3
15) Si sono costituiti nel presente giudizio di appello e CP_3
instando per il rigetto del gravame e per la conferma Parte_3 della sentenza di primo grado: dopo avere messo in dubbio l'ammissibilità dell'appello sia per il fatto che quest'ultimo era stato proposto dalla
[...]
non parte del giudizio di primo grado, sia per il fatto Controparte_2
che la cessionaria del credito aveva nominato quale Parte_1
sua mandataria la che, a propria volta, Controparte_1
aveva nominato quale proprio procuratore speciale la suddetta
[...]
dovendosi a tal uopo verificare se un procuratore Controparte_2
speciale di una società possa a sua volta “delegare, mediante altra procura speciale, il potere speciale che gli è stato conferito dal titolare” (si veda la pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta), e CP_3 [...]
hanno evidenziato la genericità del contenuto Parte_3
dell'impugnazione ribadendo viepiù che non vi era prova in atti del fatto che, in esecuzione del mutuo, la banca avesse in concreto provveduto alla erogazione della somma di Euro 75.000,00 in favore del soggetto finanziato;
16) Radicatosi il contraddittorio, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio la quale cessionaria di crediti in blocco della Controparte_4
sposando la posizione difensiva della parte cedente Parte_1
originaria appellante: indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 25 settembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dalla per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Occorre dapprima fugare ogni dubbio circa l'ammissibilità del gravame azionato dalla quale procuratrice speciale della Controparte_2 [...]
a sua volta mandataria della Controparte_1 Parte_1
ammissibilità messa in forse ad opera della parte appellata vuoi per il fatto che la non era stata parte del giudizio di primo grado, vuoi Controparte_2
per il fatto che quest'ultima era stata nominata procuratore speciale dalla
[...]
la quale a propria volta figurava quale mandataria Controparte_1
della titolare del credito ceduto: ad avviso della Corte Parte_1
entrambi i dubbi palesati non ostano all'ammissibilità del presente appello.
La posizione della è da ritenere del tutto irrilevante Controparte_2
in quanto essa è mera procuratrice speciale della parte titolare del diritto, dovendosi avere a riguardo alla parte che sia effettivamente titolare della posizione giuridica soggettiva sostanziale fatta valere che, nel caso in esame, è stata la la quale ha partecipato sia al giudizio di primo Parte_1
grado, per essere divenuta cessionaria dei crediti per i quali si procedeva giusta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., sia al presente giudizio di appello nelle vesti di parte attrice: in sostanza la sentenza oggetto del presente giudizio è stata impugnata dalla medesima parte che è rimasta soccombente in primo grado, vale a dire dalla che in primo grado era rappresentata dalla Parte_1
ed in grado di appello sempre dalla Controparte_1 [...]
la quale, però, ha proposto appello per il tramite della Controparte_1
sua procuratrice speciale nominata giusta procura Controparte_2
ai rogiti del Notaio del 30/09/2019, repertorio n. 70137 e raccolta Persona_2
n. 35287, di talché non si avuto alcun mutamento di parte sostanziale nei due gradi di giudizio che, come si evince dal ragionamento sopra riportato, è rimasta sempre la stessa.
Quanto al dilemma prospettato dagli appellati concernente il se la
[...]
otesse “delegare, mediante altra procura speciale, il potere Controparte_1
speciale che gli è stato conferito dal titolare” (si veda la pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta) alla a fugare ogni dubbio Controparte_2
soccorre il contenuto della procura ai rogiti del Notaio del Persona_2 30/09/2019, repertorio n. 70137 e raccolta n. 35287 con la quale la
[...]
ha conferito alla il potere di Controparte_1 Controparte_2
gestire il proprio contenzioso civile avanti all'Autorità Giudiziaria prevedendo, ai numeri 12 e 15 dell'elenco ivi contenuto, il potere di promuovere qualsivoglia giudizio nell'interesse della mandante e di conferire a tal uopo procure alle liti: la ha in definitiva validamente instaurato il presente Controparte_2
giudizio essendo stata a tal uopo munita dei poteri gestori atti ad introitarlo per conto della sua mandante.
Occorre poi affrontare l'eccezione di difetto di titolarità attiva nel rapporto controverso della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella Controparte_4
qualità di cessionaria di crediti in blocco della originaria Parte_1
appellante, fatta valere dagli appellati e in sede CP_3 Parte_3
di precisazione delle conclusioni e di memoria di replica: tale eccezione si palesa infondata avendo la versato in atti sia il contratto di cessione Controparte_4
di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. debitamente concluso tra le parti (si vedano i doc. n. 3 e 4 del fascicolo della terza intervenuta , sia la Controparte_4
copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 30 dicembre
2024 (si veda il doc. n. 5 del fascicolo della terza intervenuta CP_4
, laddove, alle pagine 2 e 3, risulta in modo evidente non soltanto la
[...]
sussistenza della vicenda traslativa in virtù della quale la terza intervenuta
[...]
è divenuta titolare del coacervo dei crediti trasferiti ma anche il fatto CP_4
che tali crediti scaturiscono dalla precedente cessione in blocco intercorsa tra ed in data 19 luglio 2019 - il cui relativo Parte_1 Controparte_6
avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, numero 91, in data 3 agosto 2019 (si veda il doc. n. 4 fascicolo parte appellante – nella quale erano ricomprese Parte_1
le due pretese sostanziali fatte valere in origine dalla prima cedente CP_6 con il ricorso monitorio che ha dato la stura al presente giudizio;
in
[...]
sostanza la terza intervenuta ha dato prova di essere Controparte_4
subentrata sia nel credito di cui allo scoperto di conto corrente n. 300228047 che nel credito derivante dal finanziamento chirografario di Euro 75.000,00 rimasto inadempiuto dal mutuatario . CP_3
Se si passa al merito della pretesa, devesi osservare come il presente giudizio tragga origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2014 del 03/12/2014 con il quale, su richiesta di cui poi è subentrata la Controparte_7 Parte_1
cessionaria dei crediti, il Tribunale di Gela ingiungeva a
[...] CP_3
e, in qualità di garante, a di pagare la somma di Euro
[...] Parte_3
95.612,73 (di cui Euro 30.697,31 quale saldo debitore del conto corrente affidato n. 300228047 ed Euro 64.915,42 quale saldo debitore del conto corrente n.
6713393 di appoggio al mutuo chirografario stipulato il 26/01/2010), per due distinti rapporti giuridici dati il primo da uno scoperto di conto corrente affidato sorto nel 1988 ed il secondo da un mutuo chirografario il cui andamento è stato convogliato in un conto apposito: a fondamento della pretesa monitoria la banca ha prodotto i contratti, le fideiussioni nonché le certificazioni ex art. 50 T.U.B., documenti sulla scorta dei quali il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo poi opposto.
Devesi poi rilevare come gli opponenti non abbiano mai contestato l'esistenza dei rapporti giuridici in essere con la banca, sollevando rilievi che presupponevano la sussistenza dei titoli azionati in monitorio quali la presenza di clausole invalide con le quali erano stati pattuiti interessi ritenuti usurari, l'illecito anatocismo con capitalizzazione degli interessi per periodi diversi tra le parti, commissioni di massimo scoperto nonché antergazione e postergazione delle valute a loro detrimento;
quale unica contestazione gli appellati hanno sostenuto la mancata erogazione al della somma di Euro 75.000,00 data a mutuo CP_3 con il finanziamento chirografario del 26.01.2010, contestazione tanto infondata quanto smentita dalle risultanze documentali sol se si va a guardare l'estratto del conto corrente del mese di gennaio 2010 intestato al da cui si evince che, CP_3
con valuta 26 gennaio 2010, è stata versata la somma di Euro 74.343,75 “a saldo
Finanziamento F1000006713393”, somma data dall'importo mutuato al CP_3
di Euro 75.000,00 depurato dalle spese divisate in contratto.
Ciò detto, la Corte rileva come il Giudice di prime cure sia giunto a definire la lite motivando in sentenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta nella veste sostanziale di attrice ex art. 2697 c.c., in quanto, sempre secondo la ricostruzione del giudice, non sarebbero stati prodotti in giudizio gli estratti conto integrali del rapporto del conto corrente affidato n. 300228047 e del conto corrente n.
6713393 di appoggio al mutuo chirografario stipulato il 26/01/2010 intestati a
: il primo giudice ha in particolare ritenuto, a pagina 4 della CP_3
sentenza di primo grado, che “tale prova documentale non è stata fornita, in quanto il creditore odierno opposto ha depositato telematicamente in data
12.11.2015 una memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c., chiedendo espressamente che essa fosse considerata sostitutiva della precedente memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c. depositata telematicamente in data
10.11.2015, che pertanto è stata espunta dal presente fascicolo di causa previa apposita ordinanza istruttoria”, ritenendo che la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. depositata in data 12/11/2015 da parte opposta fosse integralmente sostitutiva della precedente memoria depositata in data 11/11/2015 anche con riguardo ai documenti allegati alla prima memoria di cui, pertanto, non si doveva tener conto ai fini della decisione della lite.
La Corte reputa che la soluzione del Tribunale di non considerare i documenti allegati alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. depositata in data 11/11/2015 ad opera della banca sia del tutto errata, volendo con il secondo deposito la banca emendare soltanto il testo della prima memoria, probabilmente con una dizione poco felice, nella parte in cui non era stata chiesta l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione che, nelle cause bancarie, costituisce condizione di procedibilità della domanda a pena di revoca del decreto ingiuntivo: era intento della banca di rinnovare il contenuto testuale della memoria depositata in data 11/11/2015, ritenuto lacunoso, ma non di revocare il deposito della documentazione ivi allegata che, conseguentemente, era entrata a far parte del fascicolo d'Ufficio e doveva essere posta alla base del giudizio decisorio, avendo la banca nuovamente menzionato nel nuovo deposito i documenti a corredo della memoria depositata in data 11/11/2015 ed avendo scannerizzato nel testo della successiva memoria i file in formato pdf contenenti gli estratti conto integrali del rapporto del conto corrente affidato n. 300228047
e del conto corrente n. 6713393 di appoggio al mutuo chirografario del
26/01/2010 intestati a;
tali ultimi documenti devono essere al CP_3
contrario valorizzati ai fini della prova del credito azionato in via monitoria.
Del tutto correttamente poi la difesa di parte appellante ha evidenziato come le regole tecniche del processo civile telematico concernenti il deposito degli atti e dei documenti non prevedano l'inserimento degli stessi in un apposito fascicolo di parte posto ma presso un unico fascicolo informatico tenuto presso il registro elettronico di Cancelleria che funge da fascicolo d'ufficio cartaceo, e come l'operazione di inserimento nel fascicolo informatico risulti irreversibile, non potendo la parte rimuovere o modificare di propria iniziativa atti e documenti già trasmessi al sistema informatico in uso presso le Cancellerie, documenti che, in definitiva, una vota depositati risultano indefettibilmente fare parte del materiale probatorio a corredo del giudizio. Affermata l'utilizzabilità degli estratti conto integrali del rapporto del conto corrente affidato n. 300228047 e del rapporto di conto corrente n. 6713393 di appoggio al mutuo chirografario del 26/01/2010 intestati a , CP_3
contenuti nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. depositata in data
11/11/2015, è ora possibile vagliare la pretesa monitoria nei termini sotto esposti.
Con riferimento al mutuo chirografario di Euro 75.000,00 rimborsabile in 60 rate mensili, stipulato in data 26 gennaio 2010, devesi rilevare come l'Istituto di
Credito mutuante abbia prodotto a fondamento della relativa pretesa monitoria il contratto intercorso con il , la fideiussione sottoscritta dalla , CP_3 Parte_3
il piano di ammortamento sottoscritto dai contraenti nonché gli estratti conto da cui si evince la erogazione al della somma di Euro 74.343,75 al netto CP_3
delle spese divisate nel contratto di finanziamento: vige nel caso in esame il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697
c.c., in forza del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La perizia della dott.ssa espletata in prime cure ha rilevato, in Persona_3
relazione al contratto di mutuo, che dalla analisi di esso “non sono emerse particolari anomalie in termini di eventuale applicazione di interessi anatocistici
e in relazione a tassi di interessi applicati difformi da quelli pattuiti”, avendo certificato come il mutuatario avesse pagato soltanto 13 rate per CP_3
complessivi Euro 18.073,32 al momento della revoca dei rapporti bancari sì da far residuare le rimanenti 47 rate per un complessivo importo, avuto riguardo unicamente alla sorte capitale residua alla data del 6 dicembre 2011 allorché la banca comunicò la risoluzione del mutuo, di Euro 60.041,81; palese l'inadempimento del mutuatario , quest'ultimo ed il fideiussore CP_3 [...]
devono essere condannati in solido al pagamento, in favore della Parte_3 successiva cessionaria intervenuta nel presente giudizio di appello CP_4
della somma di Euro 60.041,81 oltre interessi convenzionali di mora pari
[...]
al 6,15 % a far data dal 6 dicembre 2011 sino al soddisfo.
La Corte poi condivide l'assunto difensivo della parte appellante che ha sostenuto che al riconoscimento della pretesa monitoria a titolo del predetto mutuo chirografario si sarebbe dovuti pervenire anche nella assurda ipotesi di ritenere irrilevanti gli estratti conto depositati con la più volte menzionata memoria del giorno 11.11.2015, e ciò per il fatto che la prova del finanziamento risulta dal relativo testo negoziale versato in atti con pedissequo piano di ammortamento e dal fatto del parziale pagamento del mutuo per 13 rate, pagamento che il CP_3
non avrebbe certo effettuato in mancanza dell'effettiva erogazione della somma nei termini sopra riferiti: la sussistenza del debito gravante sugli opposti odierni appellati non può minimamente essere messa in dubbio.
Quanto poi al contratto di conto corrente di corrispondenza avente i numeri
0713.04I0.02598.45, poi 0713.41351 ed infine n. 300228047, numeri che sono mutati in considerazione delle vicende societarie che hanno interessato il Banco di Sicilia S.p.A. confluito in la perizia della dott.ssa Controparte_6 Per_3
ha in sostanza acclarato il corretto comportamento dell'Istituto di
[...]
Credito successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9/02/2000, attestando la legittimità degli addebiti degli interessi trimestrali dal 30/06/2020 e la mancanza di qualsivoglia anomalia in termini di usura o di commissioni di massimo scoperto: il perito dell'Ufficio ha espunto la capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 30 giugno 2000, essendosi la banca poi uniformata alla suddetta delibera, avendo accertato un scoperto, alla data del 31 marzo 2014, di Euro
18.925,40, che del pari dovrà essere restituito ad opera del correntista CP_3
in solido con il fideiussore in favore della successiva
[...] Parte_3
cessionaria intervenuta nel presente giudizio di appello oltre Controparte_4 interessi convenzionali a far data dal primo aprile 2014 sino al soddisfo da individuare nel 12,02 % annuo giusta contratto sottoscritto in data 14.02.2011 (si veda il doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
In definitiva la sentenza n. 391/2021 del Tribunale di Gela va riformata e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 457/2014 del 03/12/2014 a seguito della parziale riduzione dell'ammontare del credito ingiunto, gli appellati CP_3
e vanno condannati in solido al pagamento, in favore
[...] Parte_3
della degli importi sopra indicati;
le spese di c.t.u., atteso il Controparte_4
riconoscimento della indebita capitalizzazione degli interessi passivi effettuata dalla banca sino al 30 giugno 2000, vanno poste a carico solidale delle parti di causa in ragione, quanto ai rapporti interni tra condebitori, della metà per ciascuno.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a e nella misura di cui al dispositivo CP_3 Parte_3
avuto riguardo, considerato l'ammontare della pretesa monitoria, ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione per l'odierna fase di appello della fase istruttoria: le spese di primo grado vanno liquidate in favore della parte appellante la mentre quelle del presente Parte_1
giudizio in favore della terza intervenuta. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 457/2014 del 03/12/2014;
2. In parziale accoglimento dell'appello proseguito dalla Controparte_4
ed in riforma della sentenza del Tribunale di Gela n. 391/2021, pubblicata in data 25/08/2021, condanna in solido e CP_3 Parte_3
al pagamento, in favore della della somma di Euro CP_4 CP_4 60.041,81 oltre interessi convenzionali di mora pari al 6,15 % annuo a far data dal 6 dicembre 2011 sino al soddisfo, nonché della somma di Euro
18.925,40, oltre interessi convenzionali di mora pari al 12,02 % annuo a far data dal primo aprile 2014 sino al soddisfo;
3. Condanna in solido e al pagamento delle CP_3 Parte_3
spese di lite sostenute dalla la in primo grado, spese Parte_1
liquidate in Euro 14.103,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro
1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed
Euro 4.253,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Condanna in solido e al pagamento delle CP_3 Parte_3
spese di lite sostenute dalla nel giudizio di appello, Controparte_4
spese liquidate in Euro 9.991,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio,
Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti.
Caltanissetta, 25 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 79/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela n.
391/2021, pubblicata in data 25/08/2021, promossa
DA in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), e per essa la sua mandataria P.IVA_1 Controparte_1 per il tramite di rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 atti, dagli avv. Marco Pesenti e Francesco Concio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Marotta, in Caltanissetta, Via C. Pulci n. 9/C
- appellante -
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_3 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IA Falsone
- appellata –
E CON L'INTERVENTO DI in persona del legale rappresentante (C.F.: Controparte_4 CP_5
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Renata P.IVA_2
TE del Foro di Treviso e TI EL AR del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Padova, Via G. Belzoni n. 65
- terza intervenuta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) In data 29.02.1988 il Banco di Sicilia S.p.A., Filiale di Gela, ha acceso in favore di il conto corrente di corrispondenza n. CP_3
0713.04I0.02598.45, poi n. 0713.41351 ed infine n. 300228047, alle condizioni regolate nel contratto in atti (si veda il doc. n. 4 del fascicolo monitorio);
2) In data 14.12.2004 il Banco di Sicilia S.p.A. ha concesso sul medesimo conto corrente una scopertura di conto fino ad € 15.000,00 valida fino a revoca, alle condizioni regolate nel contratto in atti (si veda il doc. n. 5 del fascicolo monitorio);
3) In data 28.03.2006 il Banco di Sicilia S.p.A. ha confermato al la CP_3
facoltà di scoperto di € 15.000,00 fino al 30.09.2006 ed ha contemporaneamente concesso una ulteriore facoltà di scoperto di €
30.000,00 valida fino a revoca alle condizioni regolate nei contratti in atti
(si vedano i doc. n. 6 e 7 del fascicolo monitorio): la facoltà di scoperto di
€ 30.000,00 è stata poi confermata con successivo contratto sottoscritto in data 26.03.2009 (si veda il doc. n. 8 del fascicolo monitorio), mentre lo scoperto di € 15.000,00 è stata successivamente prorogata con i contratti sottoscritti il 09.11.2010 e 14.02.2011 (si vedano i doc. n. 9 e 10 del fascicolo monitorio);
4) A garanzia delle obbligazioni assunte con l'istituto di credito
[...]
si è costituita fideiussore solidale di con varie Parte_3 CP_3
dichiarazioni sottoscritte versate in atti fino alla concorrenza di €
125.200,00 (si vedano i doc. da n. 11 a n. 22 del fascicolo monitorio); 5) In data 26.01.2010 il Banco di Sicilia S.p.A. ha altresì acceso all'impresa individuale un mutuo chirografario di € 75.000,00, alle CP_3
condizioni tutte di cui al contratto versato in atti, rimborsabile in 60 rate mensili posticipate e costanti la prima con scadenza al 28.02.2010 e l'ultima con scadenza al 31.01.2015 come da piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dalle parti (si veda il doc. n. 23 del fascicolo monitorio): le vicende del predetto mutuo erano regolate in conto corrente con apposito rapporto bancario avente n. 6713393;
6) Con coeva dichiarazione sottoscritta in data 26.01.2010 Parte_3
si è del pari costituita fideiussore solidale di fino alla CP_3
concorrenza di € 75.000,00 (si veda il doc. n. 24 del fascicolo monitorio);
7) Stante il mancato pagamento del dovuto, la Banca ha dapprima revocato tutti i rapporti in essere con con missiva datata 6 dicembre CP_3
2011 e, successivamente, ha azionato ed ottenuto la tutela monitoria per l'importo di complessivi Euro 95.612,73 di cui Euro 30.629,33 a titolo di scoperto del conto corrente n. 300228047 ed Euro 64.772,01 quale saldo del conto corrente n. 6713393 di appoggio al mutuo chirografario di €
75.000,00, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
8) e hanno impugnato il decreto ingiuntivo CP_3 Parte_3
n. 457/2014 del 03/12/2014 (R.G. n. 1655/2014) emesso dal Tribunale di
Gela non contestando la esistenza dei rapporti giuridici negoziali in essere con l'istituto di credito mutuante ma rilevando la presenza di clausole invalide, di volta in volta convenute con la banca, con cui erano stati pattuiti interessi usurari, illecito anatocismo con capitalizzazione degli interessi per periodi diversi tra le parti, trimestrale per la banca quanto agli interessi passivi ed annuale per il correntista quanto agli interessi attivi, commissioni di massimo scoperto nonché antergazione e postergazione delle valute a loro detrimento, e stigmatizzando indebiti prelievi non pattuiti tra le parti che avevano eroso la provvista sul conto corrente;
9) Si è costituita in giudizio succeduta al Banco di Sicilia Controparte_6
S.p.A., che ha contestato in fatto e diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto dell'opposizione: appare utile evidenziare, come si comprenderà meglio nel prosieguo della trattazione, che in data 11/11/2015 la banca ha depositato nei termini di legge con una prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, gli estratti conto e gli scalari relativi ai contratti di conto corrente n. 300228047 e n.
6713393 salvo, il giorno dopo, depositare una seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, di contenuto pressoché identico alla precedente, dichiarando che “La presente memoria annulla e sostituisce la precedente già depositata”, e ciò al fine di avanzare apposita istanza di mediazione che non era stata menzionata nella memoria depositata il giorno prima;
10) Disposto l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione che si è concluso con esito negativo, è stata espletata c.t.u. econometrica che, sia pur con qualche rilievo in punto applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ante delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e previa espunzione di parte degli interessi passivi maturati sino al 30 giugno
2000, ha sostanzialmente confermato la sussistenza della pretesa creditoria della banca vuoi a titolo di scoperto di conto corrente per Euro 18.925,40 che a titolo di residuo mutuo inevaso per Euro 63.734,38;
11) All'udienza del 18/04/2018, su richiesta degli attori opponenti
[...]
e che avevano contestato la c.t.u. contabile CP_3 Parte_3
affermandone la nullità atteso che il consulente aveva utilizzato, nella redazione e determinazione delle somme, i documenti depositati a corredo della prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, depositata in data 11.11.2015 e successivamente oggetto di rinuncia ad opera della stessa banca il giorno dopo, il Tribunale ha disposto il richiamo del c.t.u. riformulando il quesito e ordinando allo stesso di utilizzare i documenti già prodotti in giudizio dalle parti ad eccezione di quelli prodotti dalla banca in seno alla suddetta prima memoria istruttoria depositata in data 11/11/2015: con tale secondo mandato peritale il c.t.u. nominato ha, in data 26/10/2018, depositato integrazione peritale con la quale, a seguito della mancata utilizzazione dei documenti allegati con la prima memoria ad opera della Banca opposta, ha dichiarato l'impossibilità di ricostruire il saldo finale dei rapporti contrattuali oggetto di contestazione;
12) Nel corso del giudizio è frattanto intervenuta ex art. 111 c.p.c. la
[...]
e per essa, quale procuratrice, la Parte_1 [...]
in qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 CP_6
la quale ha sposato le tesi negoziali della parte cedente originaria
[...]
opposta;
13) Indi il giudizio si è concluso con l'adozione della sentenza n.
391/2021, pubblicata il 25/08/2021, con la quale il Tribunale di Gela ha accolto l'opposizione promossa da e e, CP_3 Parte_3
per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 457/2014 condannando la banca cedente e la cessionaria al pagamento delle Parte_1
spese di lite: a fondamento della decisione il Tribunale ha basato l'assunto secondo cui la banca creditrice non avesse dato prova dei crediti ingiunti, non avendo prodotto né i titoli negoziali a fondamento di essi né la serie continua degli estratti di conto corrente bancario, conseguenza tale ultima affermazione del mancato utilizzo dei documenti prodotti dalla banca con la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., vecchio conio, depositata in data 11.11.2015, che era stata oggetto di successiva rinuncia ad opera della stessa banca il giorno dopo;
14) La e per essa la sua mandataria Parte_1 [...]
giusta procura speciale del 02/08/2019 a firma Controparte_1
del Notaio , repertorio n. 27585 e raccolta n. 11657, la Persona_1
quale agiva per il tramite di giusta procura ai Controparte_2
rogiti del Notaio del 30/09/2019, repertorio n. 70137 e Persona_2
raccolta n. 35287, ha impugnato la sentenza di primo grado n. 391/2021 emessa dal Tribunale di Gela sostenendone la erroneità sia nella misura in cui aveva ritenuto inutilizzabili i documenti depositati dalla banca cedente a corredo della prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c., vecchio conio, depositata in data 11.11.2015, considerato che il deposito della nuova stesura della memoria avvenuto il giorno dopo aveva quale unico scopo quello di emendare il testo della memoria con l'aggiunta della richiesta dell'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, poi svoltosi regolarmente, e non certo quello di rinunciare ai documenti già irrefutabilmente versati in seno al fascicolo telematico, sia nella conseguente soluzione adottata di accertamento della omessa prova del credito azionato, senza comunque sottacere come, per il mutuo chirografario di Euro 75.000,00 erogato al , doveva ritenersi CP_3
bastevole di prova la produzione del contratto di finanziamento versato in atti con pedissequo piano di ammortamento sottoscritto dai contraenti nonché il versamento di parte delle rate dovute ad opera del mutuatario
[...]
; CP_3
15) Si sono costituiti nel presente giudizio di appello e CP_3
instando per il rigetto del gravame e per la conferma Parte_3 della sentenza di primo grado: dopo avere messo in dubbio l'ammissibilità dell'appello sia per il fatto che quest'ultimo era stato proposto dalla
[...]
non parte del giudizio di primo grado, sia per il fatto Controparte_2
che la cessionaria del credito aveva nominato quale Parte_1
sua mandataria la che, a propria volta, Controparte_1
aveva nominato quale proprio procuratore speciale la suddetta
[...]
dovendosi a tal uopo verificare se un procuratore Controparte_2
speciale di una società possa a sua volta “delegare, mediante altra procura speciale, il potere speciale che gli è stato conferito dal titolare” (si veda la pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta), e CP_3 [...]
hanno evidenziato la genericità del contenuto Parte_3
dell'impugnazione ribadendo viepiù che non vi era prova in atti del fatto che, in esecuzione del mutuo, la banca avesse in concreto provveduto alla erogazione della somma di Euro 75.000,00 in favore del soggetto finanziato;
16) Radicatosi il contraddittorio, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio la quale cessionaria di crediti in blocco della Controparte_4
sposando la posizione difensiva della parte cedente Parte_1
originaria appellante: indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 25 settembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dalla per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Occorre dapprima fugare ogni dubbio circa l'ammissibilità del gravame azionato dalla quale procuratrice speciale della Controparte_2 [...]
a sua volta mandataria della Controparte_1 Parte_1
ammissibilità messa in forse ad opera della parte appellata vuoi per il fatto che la non era stata parte del giudizio di primo grado, vuoi Controparte_2
per il fatto che quest'ultima era stata nominata procuratore speciale dalla
[...]
la quale a propria volta figurava quale mandataria Controparte_1
della titolare del credito ceduto: ad avviso della Corte Parte_1
entrambi i dubbi palesati non ostano all'ammissibilità del presente appello.
La posizione della è da ritenere del tutto irrilevante Controparte_2
in quanto essa è mera procuratrice speciale della parte titolare del diritto, dovendosi avere a riguardo alla parte che sia effettivamente titolare della posizione giuridica soggettiva sostanziale fatta valere che, nel caso in esame, è stata la la quale ha partecipato sia al giudizio di primo Parte_1
grado, per essere divenuta cessionaria dei crediti per i quali si procedeva giusta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., sia al presente giudizio di appello nelle vesti di parte attrice: in sostanza la sentenza oggetto del presente giudizio è stata impugnata dalla medesima parte che è rimasta soccombente in primo grado, vale a dire dalla che in primo grado era rappresentata dalla Parte_1
ed in grado di appello sempre dalla Controparte_1 [...]
la quale, però, ha proposto appello per il tramite della Controparte_1
sua procuratrice speciale nominata giusta procura Controparte_2
ai rogiti del Notaio del 30/09/2019, repertorio n. 70137 e raccolta Persona_2
n. 35287, di talché non si avuto alcun mutamento di parte sostanziale nei due gradi di giudizio che, come si evince dal ragionamento sopra riportato, è rimasta sempre la stessa.
Quanto al dilemma prospettato dagli appellati concernente il se la
[...]
otesse “delegare, mediante altra procura speciale, il potere Controparte_1
speciale che gli è stato conferito dal titolare” (si veda la pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta) alla a fugare ogni dubbio Controparte_2
soccorre il contenuto della procura ai rogiti del Notaio del Persona_2 30/09/2019, repertorio n. 70137 e raccolta n. 35287 con la quale la
[...]
ha conferito alla il potere di Controparte_1 Controparte_2
gestire il proprio contenzioso civile avanti all'Autorità Giudiziaria prevedendo, ai numeri 12 e 15 dell'elenco ivi contenuto, il potere di promuovere qualsivoglia giudizio nell'interesse della mandante e di conferire a tal uopo procure alle liti: la ha in definitiva validamente instaurato il presente Controparte_2
giudizio essendo stata a tal uopo munita dei poteri gestori atti ad introitarlo per conto della sua mandante.
Occorre poi affrontare l'eccezione di difetto di titolarità attiva nel rapporto controverso della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella Controparte_4
qualità di cessionaria di crediti in blocco della originaria Parte_1
appellante, fatta valere dagli appellati e in sede CP_3 Parte_3
di precisazione delle conclusioni e di memoria di replica: tale eccezione si palesa infondata avendo la versato in atti sia il contratto di cessione Controparte_4
di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. debitamente concluso tra le parti (si vedano i doc. n. 3 e 4 del fascicolo della terza intervenuta , sia la Controparte_4
copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 30 dicembre
2024 (si veda il doc. n. 5 del fascicolo della terza intervenuta CP_4
, laddove, alle pagine 2 e 3, risulta in modo evidente non soltanto la
[...]
sussistenza della vicenda traslativa in virtù della quale la terza intervenuta
[...]
è divenuta titolare del coacervo dei crediti trasferiti ma anche il fatto CP_4
che tali crediti scaturiscono dalla precedente cessione in blocco intercorsa tra ed in data 19 luglio 2019 - il cui relativo Parte_1 Controparte_6
avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, numero 91, in data 3 agosto 2019 (si veda il doc. n. 4 fascicolo parte appellante – nella quale erano ricomprese Parte_1
le due pretese sostanziali fatte valere in origine dalla prima cedente CP_6 con il ricorso monitorio che ha dato la stura al presente giudizio;
in
[...]
sostanza la terza intervenuta ha dato prova di essere Controparte_4
subentrata sia nel credito di cui allo scoperto di conto corrente n. 300228047 che nel credito derivante dal finanziamento chirografario di Euro 75.000,00 rimasto inadempiuto dal mutuatario . CP_3
Se si passa al merito della pretesa, devesi osservare come il presente giudizio tragga origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2014 del 03/12/2014 con il quale, su richiesta di cui poi è subentrata la Controparte_7 Parte_1
cessionaria dei crediti, il Tribunale di Gela ingiungeva a
[...] CP_3
e, in qualità di garante, a di pagare la somma di Euro
[...] Parte_3
95.612,73 (di cui Euro 30.697,31 quale saldo debitore del conto corrente affidato n. 300228047 ed Euro 64.915,42 quale saldo debitore del conto corrente n.
6713393 di appoggio al mutuo chirografario stipulato il 26/01/2010), per due distinti rapporti giuridici dati il primo da uno scoperto di conto corrente affidato sorto nel 1988 ed il secondo da un mutuo chirografario il cui andamento è stato convogliato in un conto apposito: a fondamento della pretesa monitoria la banca ha prodotto i contratti, le fideiussioni nonché le certificazioni ex art. 50 T.U.B., documenti sulla scorta dei quali il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo poi opposto.
Devesi poi rilevare come gli opponenti non abbiano mai contestato l'esistenza dei rapporti giuridici in essere con la banca, sollevando rilievi che presupponevano la sussistenza dei titoli azionati in monitorio quali la presenza di clausole invalide con le quali erano stati pattuiti interessi ritenuti usurari, l'illecito anatocismo con capitalizzazione degli interessi per periodi diversi tra le parti, commissioni di massimo scoperto nonché antergazione e postergazione delle valute a loro detrimento;
quale unica contestazione gli appellati hanno sostenuto la mancata erogazione al della somma di Euro 75.000,00 data a mutuo CP_3 con il finanziamento chirografario del 26.01.2010, contestazione tanto infondata quanto smentita dalle risultanze documentali sol se si va a guardare l'estratto del conto corrente del mese di gennaio 2010 intestato al da cui si evince che, CP_3
con valuta 26 gennaio 2010, è stata versata la somma di Euro 74.343,75 “a saldo
Finanziamento F1000006713393”, somma data dall'importo mutuato al CP_3
di Euro 75.000,00 depurato dalle spese divisate in contratto.
Ciò detto, la Corte rileva come il Giudice di prime cure sia giunto a definire la lite motivando in sentenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta nella veste sostanziale di attrice ex art. 2697 c.c., in quanto, sempre secondo la ricostruzione del giudice, non sarebbero stati prodotti in giudizio gli estratti conto integrali del rapporto del conto corrente affidato n. 300228047 e del conto corrente n.
6713393 di appoggio al mutuo chirografario stipulato il 26/01/2010 intestati a
: il primo giudice ha in particolare ritenuto, a pagina 4 della CP_3
sentenza di primo grado, che “tale prova documentale non è stata fornita, in quanto il creditore odierno opposto ha depositato telematicamente in data
12.11.2015 una memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c., chiedendo espressamente che essa fosse considerata sostitutiva della precedente memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c. depositata telematicamente in data
10.11.2015, che pertanto è stata espunta dal presente fascicolo di causa previa apposita ordinanza istruttoria”, ritenendo che la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. depositata in data 12/11/2015 da parte opposta fosse integralmente sostitutiva della precedente memoria depositata in data 11/11/2015 anche con riguardo ai documenti allegati alla prima memoria di cui, pertanto, non si doveva tener conto ai fini della decisione della lite.
La Corte reputa che la soluzione del Tribunale di non considerare i documenti allegati alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. depositata in data 11/11/2015 ad opera della banca sia del tutto errata, volendo con il secondo deposito la banca emendare soltanto il testo della prima memoria, probabilmente con una dizione poco felice, nella parte in cui non era stata chiesta l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione che, nelle cause bancarie, costituisce condizione di procedibilità della domanda a pena di revoca del decreto ingiuntivo: era intento della banca di rinnovare il contenuto testuale della memoria depositata in data 11/11/2015, ritenuto lacunoso, ma non di revocare il deposito della documentazione ivi allegata che, conseguentemente, era entrata a far parte del fascicolo d'Ufficio e doveva essere posta alla base del giudizio decisorio, avendo la banca nuovamente menzionato nel nuovo deposito i documenti a corredo della memoria depositata in data 11/11/2015 ed avendo scannerizzato nel testo della successiva memoria i file in formato pdf contenenti gli estratti conto integrali del rapporto del conto corrente affidato n. 300228047
e del conto corrente n. 6713393 di appoggio al mutuo chirografario del
26/01/2010 intestati a;
tali ultimi documenti devono essere al CP_3
contrario valorizzati ai fini della prova del credito azionato in via monitoria.
Del tutto correttamente poi la difesa di parte appellante ha evidenziato come le regole tecniche del processo civile telematico concernenti il deposito degli atti e dei documenti non prevedano l'inserimento degli stessi in un apposito fascicolo di parte posto ma presso un unico fascicolo informatico tenuto presso il registro elettronico di Cancelleria che funge da fascicolo d'ufficio cartaceo, e come l'operazione di inserimento nel fascicolo informatico risulti irreversibile, non potendo la parte rimuovere o modificare di propria iniziativa atti e documenti già trasmessi al sistema informatico in uso presso le Cancellerie, documenti che, in definitiva, una vota depositati risultano indefettibilmente fare parte del materiale probatorio a corredo del giudizio. Affermata l'utilizzabilità degli estratti conto integrali del rapporto del conto corrente affidato n. 300228047 e del rapporto di conto corrente n. 6713393 di appoggio al mutuo chirografario del 26/01/2010 intestati a , CP_3
contenuti nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. depositata in data
11/11/2015, è ora possibile vagliare la pretesa monitoria nei termini sotto esposti.
Con riferimento al mutuo chirografario di Euro 75.000,00 rimborsabile in 60 rate mensili, stipulato in data 26 gennaio 2010, devesi rilevare come l'Istituto di
Credito mutuante abbia prodotto a fondamento della relativa pretesa monitoria il contratto intercorso con il , la fideiussione sottoscritta dalla , CP_3 Parte_3
il piano di ammortamento sottoscritto dai contraenti nonché gli estratti conto da cui si evince la erogazione al della somma di Euro 74.343,75 al netto CP_3
delle spese divisate nel contratto di finanziamento: vige nel caso in esame il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697
c.c., in forza del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La perizia della dott.ssa espletata in prime cure ha rilevato, in Persona_3
relazione al contratto di mutuo, che dalla analisi di esso “non sono emerse particolari anomalie in termini di eventuale applicazione di interessi anatocistici
e in relazione a tassi di interessi applicati difformi da quelli pattuiti”, avendo certificato come il mutuatario avesse pagato soltanto 13 rate per CP_3
complessivi Euro 18.073,32 al momento della revoca dei rapporti bancari sì da far residuare le rimanenti 47 rate per un complessivo importo, avuto riguardo unicamente alla sorte capitale residua alla data del 6 dicembre 2011 allorché la banca comunicò la risoluzione del mutuo, di Euro 60.041,81; palese l'inadempimento del mutuatario , quest'ultimo ed il fideiussore CP_3 [...]
devono essere condannati in solido al pagamento, in favore della Parte_3 successiva cessionaria intervenuta nel presente giudizio di appello CP_4
della somma di Euro 60.041,81 oltre interessi convenzionali di mora pari
[...]
al 6,15 % a far data dal 6 dicembre 2011 sino al soddisfo.
La Corte poi condivide l'assunto difensivo della parte appellante che ha sostenuto che al riconoscimento della pretesa monitoria a titolo del predetto mutuo chirografario si sarebbe dovuti pervenire anche nella assurda ipotesi di ritenere irrilevanti gli estratti conto depositati con la più volte menzionata memoria del giorno 11.11.2015, e ciò per il fatto che la prova del finanziamento risulta dal relativo testo negoziale versato in atti con pedissequo piano di ammortamento e dal fatto del parziale pagamento del mutuo per 13 rate, pagamento che il CP_3
non avrebbe certo effettuato in mancanza dell'effettiva erogazione della somma nei termini sopra riferiti: la sussistenza del debito gravante sugli opposti odierni appellati non può minimamente essere messa in dubbio.
Quanto poi al contratto di conto corrente di corrispondenza avente i numeri
0713.04I0.02598.45, poi 0713.41351 ed infine n. 300228047, numeri che sono mutati in considerazione delle vicende societarie che hanno interessato il Banco di Sicilia S.p.A. confluito in la perizia della dott.ssa Controparte_6 Per_3
ha in sostanza acclarato il corretto comportamento dell'Istituto di
[...]
Credito successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9/02/2000, attestando la legittimità degli addebiti degli interessi trimestrali dal 30/06/2020 e la mancanza di qualsivoglia anomalia in termini di usura o di commissioni di massimo scoperto: il perito dell'Ufficio ha espunto la capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 30 giugno 2000, essendosi la banca poi uniformata alla suddetta delibera, avendo accertato un scoperto, alla data del 31 marzo 2014, di Euro
18.925,40, che del pari dovrà essere restituito ad opera del correntista CP_3
in solido con il fideiussore in favore della successiva
[...] Parte_3
cessionaria intervenuta nel presente giudizio di appello oltre Controparte_4 interessi convenzionali a far data dal primo aprile 2014 sino al soddisfo da individuare nel 12,02 % annuo giusta contratto sottoscritto in data 14.02.2011 (si veda il doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
In definitiva la sentenza n. 391/2021 del Tribunale di Gela va riformata e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 457/2014 del 03/12/2014 a seguito della parziale riduzione dell'ammontare del credito ingiunto, gli appellati CP_3
e vanno condannati in solido al pagamento, in favore
[...] Parte_3
della degli importi sopra indicati;
le spese di c.t.u., atteso il Controparte_4
riconoscimento della indebita capitalizzazione degli interessi passivi effettuata dalla banca sino al 30 giugno 2000, vanno poste a carico solidale delle parti di causa in ragione, quanto ai rapporti interni tra condebitori, della metà per ciascuno.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a e nella misura di cui al dispositivo CP_3 Parte_3
avuto riguardo, considerato l'ammontare della pretesa monitoria, ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione per l'odierna fase di appello della fase istruttoria: le spese di primo grado vanno liquidate in favore della parte appellante la mentre quelle del presente Parte_1
giudizio in favore della terza intervenuta. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 457/2014 del 03/12/2014;
2. In parziale accoglimento dell'appello proseguito dalla Controparte_4
ed in riforma della sentenza del Tribunale di Gela n. 391/2021, pubblicata in data 25/08/2021, condanna in solido e CP_3 Parte_3
al pagamento, in favore della della somma di Euro CP_4 CP_4 60.041,81 oltre interessi convenzionali di mora pari al 6,15 % annuo a far data dal 6 dicembre 2011 sino al soddisfo, nonché della somma di Euro
18.925,40, oltre interessi convenzionali di mora pari al 12,02 % annuo a far data dal primo aprile 2014 sino al soddisfo;
3. Condanna in solido e al pagamento delle CP_3 Parte_3
spese di lite sostenute dalla la in primo grado, spese Parte_1
liquidate in Euro 14.103,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro
1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed
Euro 4.253,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Condanna in solido e al pagamento delle CP_3 Parte_3
spese di lite sostenute dalla nel giudizio di appello, Controparte_4
spese liquidate in Euro 9.991,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio,
Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti.
Caltanissetta, 25 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico