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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9023/2024 R.G. promosso da
) (avv. CAZZOLETTI FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CAZZOLETTI FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. b) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita a TR (BS) in Via San Valentino n.
2 - Interno 2, al signor che continuerà a vivervi con il figlio . c) Dare atto che la signora Parte_2 Per_1 Pt_1
si è già trasferita a vivere a RA (BS) in Via Giacomo Leopardi n.
7. d) Stabilire che alle esigenze di vita
[...] ordinarie del figlio , maggiorenne ma non del tutto autosufficiente dal punto di vista economico, provvederà Per_1 il padre con lui convivente e che questi percepirà per intero tutte le provvidenze pubbliche previste per il nucleo familiare. Disporre che alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio la madre viceversa contribuirà per quota paritaria unitamente all'altro genitore, con le modalità e in conformità a quanto previsto dal protocollo di codesto Tribunale al riguardo. e) Dare atto che la signora rinuncia alla corresponsione di Pt_1 assegni economici per se stessa. f) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/8/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TO DE (BS) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 1980).
1 Dalla loro unione è nato il figlio (n. 26/11/1984) portatore di handicap in situazione di gravità come Per_1 da certificazione INPS.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. a seguito di decreto assunto dal Tribunale il 18/12/2024,
i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi a legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9023/2024 R.G. promosso da
) (avv. CAZZOLETTI FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CAZZOLETTI FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. b) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita a TR (BS) in Via San Valentino n.
2 - Interno 2, al signor che continuerà a vivervi con il figlio . c) Dare atto che la signora Parte_2 Per_1 Pt_1
si è già trasferita a vivere a RA (BS) in Via Giacomo Leopardi n.
7. d) Stabilire che alle esigenze di vita
[...] ordinarie del figlio , maggiorenne ma non del tutto autosufficiente dal punto di vista economico, provvederà Per_1 il padre con lui convivente e che questi percepirà per intero tutte le provvidenze pubbliche previste per il nucleo familiare. Disporre che alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio la madre viceversa contribuirà per quota paritaria unitamente all'altro genitore, con le modalità e in conformità a quanto previsto dal protocollo di codesto Tribunale al riguardo. e) Dare atto che la signora rinuncia alla corresponsione di Pt_1 assegni economici per se stessa. f) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/8/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TO DE (BS) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 1980).
1 Dalla loro unione è nato il figlio (n. 26/11/1984) portatore di handicap in situazione di gravità come Per_1 da certificazione INPS.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. a seguito di decreto assunto dal Tribunale il 18/12/2024,
i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi a legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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