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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1966/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Milena Guadagni, c.f. , presso il C.F._3 cui studio in Nola (NA) alla Via dell'amicizia, 46, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto 09.06.2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 18.05.2025, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Aversa (CE) il 14.02.1994, dalla cui Parte_2 unione nascevano i figli: (a Giugliano in Campania (NA) il 20.10.2005), Parte_3
(a Giugliano in Campania (NA) il 17.11.2001) e dedotta una crisi coniugale tale Parte_4 da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita con note scritte, depositate congiuntamente il 22.09.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni modificate nelle note stesse ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, il marito si è già allontanato;
3. i figli divenuti maggiorenni avranno residenza principale presso la madre;
4. il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà ai figli, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e non essendo in contrasto con l'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 in data 28.03.1971 e , nata a [...] in data [...]; ai sensi Parte_2 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui alle note congiunte del 22.09.25 come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 16, p. I. Anno 1994);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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