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Articolo 88 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
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Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 88 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Versione
20 settembre 1975
Art. 88.
Gli articoli 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 e 230 del codice civile sono abrogati.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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