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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2023 (cui è riunito il n.r.g.172/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 139/2023 promossa da:
, , in proprio ex art.86 c.p.c. e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv.PE NO
, , , quali Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, con il patrocinio degli Avv.ti e Parte_5 Parte_1
PE NO
ATTORI in riassunzione (e convenuti in riassunzione nel giudizio n. 172/2023) contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Paolo Naldi, Massimo Rutigliano, dell'Avv. Prof. CP_1
BR VA e dell'Avv. Stefania Volontiero
CONVENUTO in riassunzione (e attore in riassunzione nel giudizio n. 172/2023) nonché contro
, contumace. Controparte_2
Oggetto: Risarcimento del danno per inadempimento del contratto preliminare di vendita immobiliare.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 Per , ed : “Voglia la Parte_1 Parte_2 Parte_5
Corte d'Appello di Bologna, quale giudice della riassunzione, preso atto del disposto della sentenza n. 31797/22 depositata il 27/10/2022 della Corte di Cassazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, rigettare in quanto inammissibile, infondato, non provato o come meglio l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1535/2013 del Tribunale di Parma CP_1 pronunciata nelle cause riunite RG.1495/06 e RG. 3394/2010 ed ogni domanda da questi proposta nei confronti di , e , in quanto Parte_5 Parte_2 Parte_1 infondata, non provata o come meglio. Con condanna di al rimborso delle spese e dei CP_1 compensi di avvocato per il presente giudizio e per il precedente giudizio in Cassazione. Il presente atto è di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione ed è di valore indeterminabile.”
Per RA MA: “Voglia la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, in applicazione dei principii di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 31797/2022 del 27 ottobre 2022, accogliere le seguenti conclusioni: rigettare le domande e le istanze formulate in questa sede di rinvio da ora in persona dei suoi eredi costituiti Parte_5 Parte_1
e da e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 condannare ora in persona dei suoi Controparte_2 Parte_5 eredi costituiti e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_1
in via tra loro solidale o nella rispettiva misura che il l'Ecc.ma Corte vorrà Parte_2 determinare, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del mancato CP_1 perfezionamento dei trasferimenti immobiliari previsti dai contratti preliminari da lui stipulati con in data 24 dicembre 2001, nella misura che risulterà accertata, ovvero Controparte_2 equitativamente liquidata da codesta Corte;
in ogni caso, con il favore delle spese anche per il grado di cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due contratti preliminari stipulati in data 24.12.2001, entrambi trascritti, Controparte_2 si impegnava a vendere a per il prezzo complessivo di £ 1.067.000,00, le
[...] CP_1 quote pari ad un terzo di otto unità immobiliari e l'intera proprietà di due unità immobiliari site in
Parma, provenienti dall'eredità della nonna . Persona_1
I due preliminari venivano notificati a zia della promittente venditrice, Parte_5 nonché coerede e titolare della residua quota pari ai due terzi delle predette unità immobiliari.
Con atto notificato in data 14.2.2002, conveniva in giudizio la nipote Parte_5
e domandando l'accertamento del proprio diritto di Controparte_2 CP_1 prelazione, ai sensi dell'art. 732 c.c., su tutti i beni promessi in vendita, contestando, peraltro, la congruità dei corrispettivi pattuiti e deducendone la simulazione.
Si costituiva in giudizio contestando la titolarità del diritto di prelazione;
Controparte_2 si associava a tale contestazione e proponeva, contestualmente, la domanda di CP_1 esecuzione in forma specifica del secondo preliminare, chiedendo, altresì, in caso di accoglimento della pagina 2 di 20 domanda, la condanna della promittente venditrice alla restituzione del doppio delle caparre versate per l'uno e l'altro compendio.
Con sentenza del 18.6.2007, il Tribunale di Parma rigettava tutte le domande, sia quelle proposte dall'attrice, sia quella proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 2932 c.c. essendo state accertate “alcune difformità urbanistico-edilizie nei due immobili appartenenti in via esclusiva a Controparte_3 che impedivano il trasferimento della proprietà, se non sanate ed eliminate”.
[...]
Tale sentenza era appellata sia dall'attrice che dal convenuto. Il giudizio veniva quindi definito dalla
Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 793/2013, passata in giudicato, che per un verso dichiarava la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo in merito alla divisione del compendio ereditario e alla successiva vendita della proprietà delle quote e dei beni controversi e, per altro verso, confermava il rigetto delle domande proposte da in ragione dell'estinzione CP_1 degli effetti della trascrizione della domanda e per l'intervenuta dismissione dei beni controversi.
2 Nelle more di tale procedimento, con atto di citazione notificato in data Controparte_2
20.2.2006, conveniva in giudizio chiedendo l'annullamento dei due contratti CP_1 preliminari per dolo del convenuto, ai sensi dell'art. 1439 c.c. e, in subordine, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c.
Il convenuto si costituiva anche in tale diverso giudizio (Rg 1495/2006), chiedendo, in via riconvenzionale, la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. ai fini del trasferimento dei due immobili in piena proprietà della promittente venditrice, promessi in vendita con il secondo preliminare.
In pendenza dei due procedimenti di cui sopra, le quote e i beni oggetto dei contratti preliminari, previa divisione tra le coeredi con atto del 5.12.2007, erano trasferiti con atti del 22.4.2008 in parte a
[...]
e, in altra parte, a e Parte_5 Parte_1 Parte_2
4. Con atto di citazione notificato in data 27.5.2010, introduceva il presente giudizio CP_1
(RG 3394/2010) nei confronti di Controparte_2 Parte_5
e chiedendo l'accertamento della nullità e dell'inefficacia, ovvero la Parte_1 Parte_2 pronuncia della revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. degli atti dispostivi sopra descritti, nonché la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, la condanna delle parti convenute, per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione degli acconti e della caparra e al risarcimento del danno. si costituiva in giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande Controparte_2 proposte nei suoi confronti. Si costituivano in giudizio anche con il Parte_5 patrocinio del figlio, Avv. nonché, in proprio, quest'ultimo e la moglie, Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 20 in qualità di acquirenti dei beni indicati, formulando le medesime conclusioni e cioè, tra Pt_2
l'altro, il rigetto delle domande proposte da CP_1
Riuniti i giudizi (rg n.1495/2006 e 3394/2010), il Tribunale di Parma, con sentenza n.1535/2013 del
4.12.2013 statuiva quanto segue: per quanto riguarda il primo giudizio azionato da Controparte_2 contro rigettava la domanda proposta dall'attrice e, in parziale accoglimento
[...] CP_1 della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannava l'attrice al pagamento, in favore del promissario acquirente, della somma di euro 39.823,78, oltre interessi;
per quanto attiene al secondo giudizio, respingeva tutte le domande proposte da nei confronti delle parti CP_1 convenute.
5. proponeva appello avverso tale sentenza, riproponendo le conclusioni già formulate CP_1 in primo grado, non insistendo, però, sulla domanda di esecuzione in forma specifica relativamente ai beni oggetto di comproprietà tra e la zia, che dunque limitava Controparte_2 esclusivamente ai beni di proprietà esclusiva della promittente venditrice al momento della conclusione del preliminare del 24.12.2001.
Gli odierni attori in riassunzione si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, invocando, tra l'altro, il giudicato costituito dalla sentenza del
2013 della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo in merito alla divisione del compendio ereditario e aveva statuito, in via definitiva, il rigetto delle domande proposte dal i sensi dell'art. 2932 c.c. CP_1
La Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello proposto da condannandolo alla rifusione CP_1 delle spese del grado, con sentenza n.1037/2017.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di rinvio, la Corte “sulla stregua di quanto fin qui osservato” riteneva del tutto assorbito il motivo d'appello concernente l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti al mancato acquisto delle unità immobiliari, formulate dal nella misura del doppio della caparra ovvero, in subordine, nel semplice importo CP_1 della caparra stessa.
6. Avverso la sentenza n.1037/2017 ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone CP_1
l'annullamento per otto motivi. Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria Parte_1
e nonché mentre
[...] Parte_2 Parte_5 Controparte_2
è rimasta intimata.
Con sentenza n.31797/2022 del 29.9.2022, depositata il 27.10.2022, la Corte di Cassazione ha accolto l'ottavo motivo di ricorso, così statuendo: “respinti o assorbiti tutti gli altri;
cassa, in relazione al pagina 4 di 20 motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla corte di appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio”.
7. La causa è stata riassunta in data 18.1.2023 (RG 139/2023) da , , Parte_1 Parte_2
che, preso atto del disposto della sentenza n. 31797/22 depositata il Parte_5
27/10/2022 dalla Corte di Cassazione, hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza n. 1535/2013 del Tribunale di Parma pronunciata nelle cause riunite RG.1495/06 e
RG. 3394/2010 e di ogni domanda da questi proposta nei confronti di , Parte_5
e , in quanto infondata e non provata, con condanna di Parte_2 Parte_1 CP_1
al rimborso delle spese e dei compensi di avvocato per il presente giudizio di rinvio e per il
[...] precedente giudizio in Cassazione.
Anche ha riassunto il procedimento con atto di citazione in riassunzione notificato il CP_1
24/01/2023 nel procedimento iscritto al n. 172/2023 di R.G., concludendo come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 18.7.2023 la Corte ha disposto la riunione della causa R.G. 172/2023 a quella anteriormente instaurata, iscritta al NRG 139/2023.
A seguito del decesso in data 23.9.2023 di gli unici eredi e figli Parte_5
, e hanno proseguito il procedimento, Parte_1 Parte_4 Parte_3 costituendosi in giudizio in data 7.5.2025 e riportandosi alle conclusioni già rassegnate dalla madre.
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, con ordinanza del 28.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.190
c.p.c. per la comparsa conclusionale e le memorie di repliche.
8. Il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto esclusivamente l'esame delle domande svolte da in primo grado e al punto f) dell'appello, di condanna di al CP_1 Controparte_2 risarcimento, a favore del promissario acquirente, dei danni a lui causati a seguito dell'inadempimento ex art.1218 c.c. agli obblighi contrattuali assunti nei due contratti preliminari di vendita immobiliare del 24.12.2001, nonché di accertamento della violazione del principio generale del neminem laedere da parte di e dei coniugi e , avendo i Parte_5 Parte_1 Parte_2 predetti indotto a disattendere, a loro esclusivo ed illecito vantaggio, i suoi Controparte_2 obblighi nei confronti di con conseguente responsabilità extracontrattuale ex art.2043 CP_1
c.c. e condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato, in solido tra loro e con Controparte_2 ai sensi dell'art. 2055 c.c..
[...]
La domanda è stata rigettata in primo grado e, come dianzi ricordato, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato assorbito il motivo di impugnazione sull'omessa pronuncia (rectius sulla pronuncia di pagina 5 di 20 rigetto) del tribunale in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti all'eventuale mancato acquisto delle unità immobiliari suddette in termini di risarcimento del danno.
con l'ottavo motivo del ricorso per cassazione, “lamentando l'omessa pronuncia sulla CP_1 domanda di risarcimento dei danni proposta dal predetto nel giudizio di merito, in relazione agli artt.360 n.4 e 112 c.p.c. e, in alternativa, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218 e 2043
c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda che come emerge dalle CP_1 conclusioni esposte nell'atto di appello e dalle argomentazioni ivi svolte, aveva proposto per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento della promittente venditrice ai contratti preliminari e dell'induzione a tale inadempimento da parte di e dei Parte_5 coniugi ritenendo assorbito il relativo motivo di appello, senza, tuttavia considerare Controparte_4 che, in realtà, una volta riconosciuto il diritto alla restituzione della caparra, la corte di appello ha accertato anche l'inadempimento di per cui, almeno nei confronti di Controparte_2 quest'ultima ha omesso di pronunciarsi sulla predetta domanda risarcitoria in violazione dell'art.112
c.p.c. e/o dell'art.1218 c.c., nello stesso modo in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande risarcitorie proposte dal nei confronti delle altre parti convenute e appellate per la rispettiva CP_1 opera di induzione all'inadempimento della promittente venditrice dei suoi obblighi contrattuali”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, osservando che “la Corte d'appello, infatti, ha ritenuto 'del tutto assorbito' il motivo con il quale l'appellante aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale 'in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti al …mancato acquisto delle unità immobiliari', sul rilievo che le predette pretese erano state determinate dall'attore 'nella misura del doppio della caparra ovvero, in subordine, nel semplice importo della caparra” stessa e che la relativa domanda doveva ritenersi, pertanto, assorbita dalla condanna, in precedenza statuita, della promittente venditrice alla restituzione, in favore del proprio delle somme che lo stesso aveva CP_1 versato a tale titolo. La sentenza impugnata, tuttavia, così facendo, ha del tutto omesso di considerare che il promissario acquirente, a fronte del dedotto inadempimento agli obblighi assunti da
[...] nei contratti preliminari stipulati con lo stesso il 24.12.2001 e della mancata Controparte_2 esecuzione in forma specifica degli stessi ex art. 2932 c.c., aveva, in realtà, proposto (come emerge dagli atti del giudizio di merito pag.44 ricorso), tanto nel processo di primo grado (v.sentenza di primo grado pag.6 ss.), quanto nel processo di appello (vedi atto di appello p.38-40 e relative conclusioni pag.48 sub f) una domanda ben più ampia. in effetti, oltre alla restituzione degli CP_1 acconti e/o delle caparre ricevute da per l'ipotesi di mancato Controparte_2 accoglimento delle domande ex art.2932 c.c. (vedi atto di appello pag.40-44 e pag.47 sub e), aveva pagina 6 di 20 espressamente chiesto la condanna della promittente venditrice e (in solido con la stessa e nella rispettiva misura) degli altri convenuti ( e Parte_5 Parte_1 Pt_2
al risarcimento dei danni (asseritamente subiti) in conseguenza tanto dell'inadempimento
[...] della promittente venditrice (artt. 1218, 1453 co. 1 e 1385 co. 3 c.c.) in ragione del mancato acquisto dei beni promessi in vendita (v. atto di appello pag.38), quanto della consapevole induzione di quest'ultima in tale inadempimento asseritamente operata dalle altre parti (v. atto di appello pag.39-
40), da quantificare 'nella misura che risulterà accertata, ovvero equitativamente liquidata' (v. conclusioni dell'atto di appello, pag.48 sub f), per un importo che, a fronte dell'impossibilità o
l'estrema difficoltà di determinare la loro effettiva entità, era “equo” determinare in una somma pari
(ma solo nel quantum) al doppio della caparra o, in subordine, all'importo della stessa così come dall'appellante (e non dalla Corte d'Appello) 'calcolata' (v. atto di appello pag.38). La corte
d'appello, pertanto, [omissis] lì dove ha considerato assorbito il motivo articolato dall'appellante 'in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti al mancato acquisto delle unità immobiliari' “non ha evidentemente, tenuto conto dell'esatta dimensione oggettiva e soggettiva delle censure ivi formulate, ed ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulle stesse domande che, per il loro tramite, l'appellante aveva riproposto nl giudizio di secondo grado, esponendosi, in tal modo, ai rilievi critici correttamente formulati sul punto dal ricorrente”. In effetti, come questa Corte ha di recente e convincentemente affermato, l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in un'omessa pronuncia e può essere, come tale, censurata in sede di legittimità ai sensi degli artt.112 e 360 n.4 c.p.c.”.
In ossequio ai principi sanciti dalla sentenza n. 31797/2022 della Corte di Cassazione, la Corte di
Appello, in sede di rinvio, è chiamata ad un “nuovo esame” di tale domanda risarcitoria, tenendo
“conto dell'esatta dimensione oggettiva e soggettiva delle censure” formulate sul punto da CP_1 avverso la sentenza n.1535/2013 pronunciata il 4.12.2013 dal Tribunale di Parma nelle cause
[...] riunite 1495/2006 e 3394/2010.
9. Ciò chiarito, con riferimento alla domanda svolta nei confronti di questa Controparte_2
Corte osserva che è intervenuto il giudicato in ordine all'accertamento dell'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1218 c.c. della promittente venditrice, che non ha ottemperato all'obbligo assunto con i due contratti preliminari del 24.12.2001 di stipulare i rispettivi contratti definitivi con il promissario acquirente aventi ad oggetto due porzioni immobiliari di sua esclusiva proprietà e le quote pari ad un terzo di otto unità immobiliari in Parma, provenienti dall'eredità della nonna . Persona_1
Già con sentenza n.793/2013 pronunciata il 21 maggio 2013 la Corte di Appello di Bologna ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ai sensi dell'art.2932 c.c. sia per pagina 7 di 20 l'estinzione degli effetti della trascrizione della domanda sia per la decisiva ragione che la promittente venditrice non era più proprietaria dei beni promessi in vendita a seguito Controparte_2 degli atti di divisione ereditaria del 5.12.2007 (stipulato con e delle Parte_5 compravendite immobiliari del 22.4.2008 a favore di di Parte_5 Parte_1
e di .
[...] Parte_2
Tale assunto è stato ribadito dalla sentenza del Tribunale di Parma n.1535/2013 del 4.12.2013 – oggetto del presente gravame – che, proprio in ragione dell'inadempimento contrattuale della promittente venditrice, ha riconosciuto il diritto di di ottenere la ripetizione della caparra CP_1 confirmatoria corrisposta a in relazione ai predetti due accordi negoziali Controparte_2 non eseguiti.
L'accertamento dell'inadempimento contrattuale di è stato dunque Controparte_2 accertato con statuizione passata in giudicato.
Del resto, è consolidato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto” (Cass. n.20251/2016), come verificatosi nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio n.31797/2022, ha sottolineato che
– oltre alla restituzione degli acconti e/o caparre ricevute dalla promittente alienante CP_1 per l'ipotesi di mancato accoglimento delle domande ex art.2932 c.c. – ben poteva e può chiedere anche il risarcimento del danno - conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di quest'ultima.
In tal senso, prosegue la Suprema Corte, depone il combinato disposto degli artt.1218, 1453 comma 1 e
1385 comma 3 c.c., secondo cui “il risarcimento del danno può essere “in ogni caso” richiesto secondo “le norme generali” dalla parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto e prescinde, quindi, pur a fronte del versamento di una caparra al momento della sua conclusione, dalla previa necessità tanto della risoluzione del contratto, quanto dal recesso dello stesso (cfr.rispettivamente, Cass.n.11348 del 2020; Cass. n. 17923 del 2007)”.
Ed invero, la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cod. civ. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, come nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'"an" e nel "quantum" (Cass.Sez. 2, n. 17923 del 23/08/2007, che, applicando tale pagina 8 di 20 principio, ha cassato la sentenza di merito che, una volta accertato l'inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, aveva ritenuto la parte non inadempiente legittimata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria senza alcuna prova del danno subito).
In tal caso, infatti, “poiché la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvale dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, “la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e
l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.” (Cass. Sez. 2 - ,
n. 8571 del 27/03/2019).
Dall'accertato inadempimento di consegue dunque il diritto del promissario Controparte_2 acquirente al risarcimento del danno ma solo in quanto sia provato nell'an e nel quantum, tenuto conto che ha preferito agire per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento del danno CP_1 secondo le norme generali.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre
l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa
e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza
e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16370 del 17/06/2025).
Il quantum risarcitorio nel contratto di compravendita, non adempiuto per colpa del promittente venditore, può infatti individuarsi “nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo pattuito”, come affermato in plurime occasioni dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 2, 30/6/2021, n. 18496; Cass., Sez. 2, 28/11/2017, n. 28375;
Cass., Sez. 3, 11/11/2015, n. 22979; Cass., Sez. 3, 10/10/2008, n. 25016; Cass.Sez.2 n.16370 del
17.6.2025), “dovendo la prevedibilità del danno risarcibile essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il
pagina 9 di 20 creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente” (Cass., Sez. 2, 30/6/2021, n.
18496; Cass., Sez. 6-3, 17/11/2020, n. 26042; Cass.Sez. 16370/2025).
Tuttavia, come costantemente chiarito dalla Corte di Cassazione, “tali criteri, che attengono alla quantificazione del danno, postulano comunque che sia data la prova della loro esistenza”. Infatti,
“mentre l'azione proposta dal promittente venditore per l'inadempimento del promissario acquirente implica che il danno, dovuto per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, sussista in re ipsa e non necessita, quindi, di prova (Cass. Sez. 2, 10/03/2016, n. 4713;
Cass. Sez. 3, 03/12/2009, n. 25411), l'azione risarcitoria proposta dal promissario acquirente per
l'inadempimento del promittente venditore, implica che i danni richiesti, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, spettino soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e possono esser liquidati esclusivamente se il medesimo promissario acquirente, che si assume danneggiato, fornisca la prova della loro effettiva esistenza (Cass., Sez. 2, 31/5/2017, n. 13792; Cass.
Sez. 3, 08/01/2016, n. 127; Cass., Sez. 2, 10/3/2016, n. 4713; Cass. Sez. 2, 19/05/2003, n. 7829; Cass.
Sez. 2, 30/07/1999, n. 8278; Cass. Sez.2 n.16370/2025). ha escluso di poter determinare l'effettiva entità del danno “anche considerando che le CP_1 modalità di trasferimento adottate dalle controparti rendono impossibile anche un calcolo basato sulla differenza tra il valore commerciale dei beni al momento dei preliminari ed il prezzo pattuito per il loro trasferimento tra le stesse” (cfr.atti difensivi appellante), di tal che fin dall'instaurazione del giudizio di primo grado ha indicato “una possibile modalità di determinazione del relativo risarcimento equiparando il danno per ciascuna della unità immobiliari o delle quote di comproprietà
“non trasferite”, ai sensi ed in applicazione analogica dell'art. 1385, 2° comma, c.c., al doppio della caparra che, in base alle dichiarazioni rese da al notaio che rogò i due Controparte_2 preliminari, erano state pari ad Lit. 237.100.000 (€ 122.451,93) per il primo preliminare (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e a Lit. 240.000.000 (€ 123.949,66) per il secondo (doc. 2 del fascicolo di primo grado), oltre agli interessi legali dal 31 marzo 2002 (data prevista nei preliminari per la stipulazione del rogito) al saldo”.
Nel presente giudizio di riassunzione egli ha specificamente allegato, quale voce di danno, i seguenti esborsi “connessi alla operazione immobiliare di cui si tratta e dei quali ebbe ad avvantaggiarsi
: Persona_2
- Lit. 100.000.000 furono consensualmente oggetto di compensazione con l'equivalente debito di per altro titolo (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte Controparte_2 CP_1 giudizio R.G. 1495/2006, doc. E del presente giudizio);
pagina 10 di 20 - Lit. 63.000.000 consegnati da a mediante assegni CP_1 Controparte_2 bancari (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte doc. F); CP_1
- Lit. 14.109.679 pagati per estinguere alcuni debiti della promittente venditrice (anche verso l'avv. (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte doc. H), come Parte_1 CP_1 confermato dal teste sia nel verbale di assunzione della sua prova testimoniale Testimone_1 all'udienza del 12.5.2009 nel procedimento di primo grado R.G. 1495/2006 (doc. I), sia all'udienza di assunzione della sua testimonianza del 28.2.2012 nella causa R.G. 3394/2010
(doc. L);
- Lit. 300.000.000 che si era accollato, estinguendo effettivamente i debiti di CP_1 verso istituti bancari (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte Controparte_2
doc. G). CP_1
Ha sottolineato come la somma dei sopra esposti addendi (Lit. 477.109.679) coincida esattamente con quella delle caparre (Lit. 477.100.000) del cui versamento si dava atto nei contratti preliminari.
Ha poi evidenziato, per la prima volta in tale sede e dunque ex novo, che l'operazione tra
[...]
e era stata posta in essere dall'appellante nella sua qualità di Controparte_2 CP_1 imprenditore edile e non di privato, sicché il danno da lui subito riguardava la perdita di immobili che la sua impresa avrebbe acquistato con la finalità di ottenere un cospicuo margine di guadagno dalla rivendita di immobili (che, tra l'altro, avrebbe direttamente ristrutturato, senza sopportare i costi di un appalto a terzi) di pregio, vincolati ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali n. 42/2004 e siti nel centro storico di Parma. L'allegazione difensiva trovava, a suo dire, riscontro probatorio nella lettera da lui sottoscritta su carta intestata della sua impresa di costruzioni, allegata al verbale nella causa R.G.
1465/2006 e sub doc. M.
Gli attori in riassunzione hanno contestato tale ricostruzione anche alla luce di quanto già accertato sul punto, con statuizione passata in giudicato, dal Tribunale di Parma nella sentenza 1535/2013, dalla
Corte di appello nella pronuncia 1037/2017 e dalla Suprema Corte con la sentenza 31797/2022.
Orbene, il Collegio osserva che gli esborsi indicati nel presente giudizio di rinvio da CP_1 come voci di danno, invero, erano stati già allegati dallo stesso nelle pregresse fasi del procedimento al fine di provare l'avvenuto pagamento, in data antecedente alla stipula del contratto preliminare, della caparra confirmatoria negli importi indicati nei due atti notarili e di ottenere conseguentemente la restituzione di lire 237.100.000 (€ 122.451,93) per il primo preliminare (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e di lire 240.000.000 (€ 123.949,66) per il secondo.
Su tali esborsi si era già pronunciato - sia pure al fine di determinare l'esatta quantificazione della caparra confirmatoria oggetto di restituzione in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale pagina 11 di 20 di - il Tribunale di Parma che aveva ritenuto provato e documentato Controparte_2 esclusivamente il pagamento di euro 39.823,78.
Sul punto, il giudice di prime cure sottolineava che, se è documentale che “nei preliminari intervenuti si dà atto della avvenuta corresponsione, prima della stipula degli atti, da parte del titolo di CP_1 caparra confirmatoria della somma di lire 237.100.000 per il preliminare 85414 rep. e di quella di lire
240 milioni per il preliminare 85415 rep. e quindi complessivamente della somma di lire
477.100.000”, è altrettanto vero “che è lo stesso a negare la circostanza, facendo riferimento CP_1
a somme comunque diverse ed inferiori, affermando in sede di interrogatorio formale di avere corrisposto alla la somma di lire 63.000.000 (ora euro 32.536,78) in Controparte_2 contanti e lire 100.000.000 “come compensazione con pari somma che la stessa doveva in relazione ad un preliminare di acquisto con il quale la si era obbligata ad acquistare Controparte_2 due appartamenti…preliminare che prevedeva appunto la caparra di lire 100 milioni” da lui trattenuta
a seguito della rinuncia della stessa all'acquisto” (pag.7 sentenza). “Sempre in sede di interrogatorio, il aveva dichiarato di aver corrisposto a la somma di lire 250 CP_1 Controparte_2 milioni, utilizzata per l'accollo dei debiti nei confronti dei vari istituti di credito”.
La Corte di Appello di Bologna nella sentenza 1037/2017 precisava poi che “anche a voler ritenere che le quietanze di pagamento contenute nei contratti preliminari costituiscano confessione stragiudiziale resa da alla parte (il e non al notaio, l'ammissione di fatti contra Controparte_2 CP_1 sé effettuata dal nel giudizio civile relativo alla specifica controversia deve ritenersi CP_1 prevalente”.
Sia il giudice di prime cure sia la Corte di Appello di Bologna ritenevano documentalmente provato solo il pagamento di 63 milioni di lire (euro 32.536,78), oggetto di confessione, in quanto comprovato dalla produzione di due assegni bancari (doc.10 fascicolo con firma per ricevuta di CP_1 [...]
; analogamente, vi era la prova dell'ulteriore esborso di lire 14.109.679 (euro Controparte_2
7.287,00), avendo provveduto al pagamento dei debiti per tale importo che CP_1 [...]
aveva nei confronti di SEIT e Arte Legno, per Controparte_2 Parte_5 come risultante sia dalla documentazione in atti sia dalle dichiarazioni rese sul punto dal dr.
[...]
, commercialista di che si era occupato dei contratti preliminari per cui è causa. Tes_1 CP_1
Proprio alla luce di tali risultanze istruttorie, il Tribunale di Parma, imputando la dazione di tali somme a titolo di caparra confirmatoria, come richiesto dallo stesso condannava CP_1 [...] alla restituzione, a favore del promissario acquirente, dell'unico importo provato e Controparte_2 documentato di euro 39.823,78 oltre accessori.
pagina 12 di 20 Tale statuizione è passata in giudicato, in quanto confermata prima dalla Corte di Appello con sentenza
1037/2017 e successivamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31797/2022, di tal che i due predetti esborsi non possono nuovamente essere riconosciuti all'appellante a titolo risarcitorio, essendo stati già valutati ed accertati ai fini della condanna alla restituzione della caparra confirmatoria.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori esborsi, ritenuti non provati nelle pregresse fasi di giudizio, ma oggi nuovamente allegati dall'appellante a titolo di danno risarcibile.
In particolare, come espressamente osservato dal giudice di prime cure, la somma di lire 100.000.000, per espressa ammissione di non era mai stata corrisposta, essendo oggetto di CP_1 compensazione con l'equivalente debito di a titolo di restituzione della Controparte_2 caparra confirmatoria da quest'ultima versata al per l'acquisto dell'immobile sito in Ghiare di CP_1
TO al quale la stessa aveva poi rinunciato (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte CP_1 giudizio R.G. 1495/2006, doc. E del presente giudizio). Con tale somma le parti avevano regolarizzato i loro reciproci rapporti economici.
Circa gli asseriti pagamenti di lire 300.000.000 corrisposti agli istituti di credito al fine di estinguere le passività in quota gravanti sull'eredità non vi è in atti alcun Controparte_2 Persona_1 idoneo riscontro probatorio né documentale né testimoniale posto che il documento 5 del fascicolo di primo grado (doc. G attesta unicamente l'impegno del promissario acquirente di accollarsi i CP_1 debiti della promittente venditrice nei confronti delle banche, ma non anche un effettivo esborso conseguente a tale accollo, invero non provato neppure dalle deposizioni rese dai funzionari delle banche indicate.
Tali conclusioni, cui è pervenuto il giudice di prime cure, sia pure sempre con riferimento alla quantificazione dell'importo della caparra confirmatoria, sono state confermate anche in appello e in
Cassazione e precludono un nuovo esame.
A nulla rileva la loro deduzione in questa sede come autonome voci di danno risarcibile e non come caparra confirmatoria, posto che risulta accertato con sentenza passata in giudicato sul punto che difetta la prova documentale e testimoniale in ordine al loro effettivo esborso da parte di CP_1
Invero, sotto il profilo del danno emergente, l'unico danno documentato e provato da è CP_1 il pagamento della somma di euro 39.823,78 che tuttavia è stata già riconosciuta (con conseguente condanna alla restituzione a favore dell'appellante) a titolo di corresponsione della caparra confirmatoria.
Parimenti, non ha assolto all'onere sul medesimo incombente di provare l'effettiva CP_1 esistenza e il quantum del lucro cessante, avendo allegato del tutto tardivamente e solo nell'atto di pagina 13 di 20 citazione in riassunzione di aver stipulato i due contratti preliminari di vendita al fine di realizzare un'operazione contrattuale e commerciale quale titolare di un'impresa edile.
Del resto, tale allegazione difensiva è infondata anche nel merito in quanto smentita dagli stessi contratti preliminari di vendita (cfr doc. 3 sub 5 e 7 – pag. 1) nei quali si legge il “sig. CP_1 che promette di acquistare in proprio”.
Il danno da lucro cessante è inoltre rimasto privo di riscontro probatorio anche sull' an e sul quantum, in mancanza di una specifica allegazione concernente il progetto economico edilizio di CP_1 la quantificazione degli esborsi e dei potenziali ricavi della rivendita e di produzione finanche della stessa visura camerale e dei bilanci di esercizio della sua attività.
In mancanza di tali specifiche allegazioni e dei predetti documenti, a nulla rileva la produzione - sub lettera M - di una lettera sottoscritta da su carta intestata della sua impresa di CP_1 costruzioni, ove egli assumeva di dover partire per Praga per ragioni lavorative (lettera allegata al verbale della causa Tribunale di Parma RG 1465/2006) che – come correttamente osservato dagli attori in riassunzione – rappresentava non una produzione documentale (dalla quale all'udienza del 24/1/2009 la parte era già decaduta) ma un documento finalizzato a giustificare la propria assenza all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte, all'esito del nuovo esame demandato dalla Corte di
Cassazione sul punto, ritiene che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti di posto che, pur essendo CP_1 Controparte_2 risultato accertato l'inadempimento contrattuale della predetta, il promissario acquirente non ha assolto all'onere di provare l'effettiva esistenza del pregiudizio economico subito (diverso dalla corresponsione della caparra confirmatoria) e del suo ammontare.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affiché
l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. pagina 14 di 20 Sez. 2, n. 16202 del 18/11/2002; Cass. Sez.
3 - n. 13515 del 29/04/2022 (Rv. 664639 - 01), onere probatorio non assolto nel caso di specie da CP_1
10. Dal difetto di prova del danno risarcibile sia nell' an sia nel quantum discende il rigetto anche dell'ulteriore domanda risarcitoria svolta dall'appellante nei confronti di Parte_5
di e pure rinviata a questa Corte dalla Corte di Cassazione
[...] Parte_2 Parte_1 per un nuovo esame.
L'appellante ha infatti dedotto che dopo aver validamente promesso in Controparte_2 vendita a gli immobili identificati con i due contratti preliminari del 24 dicembre 2001, CP_1 si era spogliata della proprietà di quei medesimi beni attraverso un atto di divisione stipulato in data 5 dicembre 2007 con la zia (doc. 17), un atto di vendita stipulato in data Parte_5
22 aprile 2008 con (doc. 18) e due altri atti di vendita, entrambi del 22 Parte_5 aprile 2008 (doc. 19 e 20), stipulati con il cugino e la di lui moglie Parte_1 Parte_2 tali atti dispositivi erano avvenuti nella indubitabile piena consapevolezza della lesione dei diritti del promissario acquirente, in quanto a tale data era ancora pendente, in grado di appello, la causa promossa nel 2002 da nei confronti di e Parte_5 Controparte_2
e nella quale quest'ultimo aveva proposto in via riconvenzionale la domanda di CP_1 trasferimento in proprio favore, ex art. 2932 c.c., di tutti gli immobili di cui ai noti contratti preliminari, ma era anche pendente un'altra causa promossa nel 2010 da nei confronti Controparte_2 di che ivi pure aveva proposto in via riconvenzionale domanda ex art 2932 c.c. in CP_1 relazione ai medesimi preliminari di vendita;
zia di , era Parte_5 CP_2 soggetto direttamente interessato ad ottenere la proprietà dei beni a suo tempo promessi dalla nipote a ella, dunque, violando le ragioni creditorie dell'appellante, aveva ottenuto il CP_2 CP_1 proprio scopo inducendo la nipote a concludere un accordo di divisione e un atto di CP_2 compravendita che le aveva assicurato una cospicua parte dei beni immobili de quibus;
Parte_1
figlio di e suo difensore nei giudizi sopra indicati, che lo avevano reso pertanto
[...] Parte_5 perfettamente consapevole della posizione e dei diritti vantati da nonché cugino di CP_1
aveva poi, con la moglie e socia di studio completato il Controparte_2 Persona_3
“piano familiare” di appropriazione di tutti i beni immobili di ivi compresi Controparte_2 quelli promessi al acquistando da quest'ultima gli ultimi beni dell'asse ereditario di CP_1 Per_1
; sia sia i coniugi e avevano scientemente
[...] Parte_5 Pt_1 Pt_2 violato il principio generale del neminem laedere , di tal che erano responsabili, in solido tra loro e con ai sensi dell'art. 2055 c.c. ed in ogni caso ciascuno per il proprio titolo. Controparte_2
pagina 15 di 20 Gli attori in riassunzione hanno eccepito il difetto di prova degli elementi costitutivi di tale responsabilità extracontrattuale.
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario acquirente la relativa prova giusta l'art. 2697 c.c.” (Cass. n.20251/2016). non ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria CP_1 di cui all'art.2043 c.c..
Premesso che la Corte di Cassazione nella sentenza 31797/2022 ha escluso “ogni rilievo preclusivo all'accertato difetto di consilium fraudis, operato dalla sentenza appellata a pag.12, se non altro perché riferito solo ai condividenti e, quindi, all'atto di divisione e non anche ai successivi atti di vendita, come in precedenza descritti, intercorsi nel 2008 tra i diversi convenuti”, risulta tuttavia documentalmente accertato che:
- quanto all'atto di divisione ereditaria del 5.12.2007, già nel contratto preliminare del 24.12.2001
n.85414 avente ad oggetto la quota di comproprietà indivisa di pari Controparte_2 ad un terzo di alcuni immobili facenti parte del , dichiarava “di CP_5 CP_1 essere a conoscenza della causa civile pendente avanti al Tribunale di Parma, avente ad oggetto la divisione dei beni ereditari comuni con iscritta al Parte_5
n.1412/1997 RG” ed il notaio rogante precisava che “trattandosi di immobili facenti parte di comunione ereditaria” avrebbe notificato alla predetta coerede il contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell'art.732 c.c. (doc.1 fasc.appellante);
[...]
quantomeno in relazione agli immobili in comproprietà con la nipote Parte_5
, vantava un diritto di prelazione ex art.732 c.c. e non aveva certo agito all'insaputa del CP_2 che era a conoscenza della situazione ingenerata dall'apertura dell'eredità di CP_1 Per_1
, come si evince dalla natura dei rapporti tra le parti in causa e dalla stessa ammissione in
[...] sede di interrogatorio formale nel corso del giudizio di primo grado, nonché della seria intenzione di procedere alla divisione ereditaria del patrimonio;
- con riferimento alle compravendite immobiliari del 22.4.2008, è pur vero che CP_1 nel giudizio instaurato da con atto di citazione notificato il Parte_5
14.2.2002 aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari di compravendita immobiliare ai sensi dell'art.2932 c.c., ma tale domanda – alla data della divisione ereditaria del 5.12.2007 e dei successivi contratti di compravendita immobiliare del
22.4.2008 – era stata già rigettata dal Tribunale di Parma con sentenza 880 del 18.6.2007, pagina 16 di 20 essendo state accertate “alcune difformità urbanistico-edilizie nei due immobili appartenenti in via esclusiva a che impediscono il trasferimento della proprietà, se Controparte_3 non sanate ed eliminate”;
- inoltre, come precisato dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 793/2013, passata in giudicato, al momento in cui gli attori in riassunzione avevano stipulato gli atti dispositivi ritenuti da sintomatici della cosciente cooperazione all'induzione CP_1 all'inadempimento, l'azione ex art.2932 c.c. proposta da quest'ultimo non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento “per la cessazione dell'effetto prenotativo dei contratti preliminari conseguito all'inosservanza dell'art.2645 bis c.c., non essendosi verificato, entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo ed in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare alcuno degli eventi previsti dalla norma, ossia la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare stesso o della domanda giudiziale di cui all'art.2652 primo comma numero 2)”;
- gli attori in riassunzione, estranei alla stipula dei contratti preliminari n. 85.414 e n. 85.415 (cfr. doc. 3 sub 5 e 7) tra e , dunque, pur essendo a Controparte_2 CP_1 conoscenza dell'esistenza di tali accordi negoziali, erano altresì consapevoli che in data 28 dicembre 2002 le relative trascrizioni avevano perduto efficacia, ex art. 2645 bis cod. civ. e che, pertanto, ogni effetto prenotativo era venuto meno per fatto imputabile al solo che, CP_1 anche successivamente, non aveva mai provveduto neppure alla trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. in ben due gradi di giudizio (sia nella causa Tribunale di Parma RG 694/2002 sia nella successiva causa d'appello proposta - Corte d'Appello Bologna RG 1376/07);
- proprio sulla base di tale considerazione, la Corte di Appello di Bologna nella sentenza
1037/2017, con statuizione passata in giudicato, ha affermato che “la mancata rinnovazione della trascrizione del contratto preliminare ha fatto sì che il diritto del bbia perso la sua CP_1 natura reale acquisendo soltanto efficacia obbligatoria”, di tal che gli atti di trasferimento degli immobili oggetto di causa dovevano considerarsi del tutto legittimi, “non sussistendo al momento della loro stipulazione alcun ostacolo giuridico che ne impedisse il perfezionamento.
Questa è anche l'impostazione data dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza n.793/2013” (sentenza Corte di Appello Bologna 1037/2017 pag.7).
E' dunque evidente che gli attori in riassunzione abbiano disposto dei beni, in precedenza promessi in vendita da a quando essi erano liberamente cedibili, in Controparte_2 CP_1 quanto il promissario acquirente non si era avvalso degli strumenti giuridici offertigli dall'ordinamento per impedire la vendita a terzi dei predetti immobili o per far sì che il suo diritto alla stipula del pagina 17 di 20 contratto definitivo conservasse natura reale e non meramente obbligatoria ed, in ogni caso, allorquando la domanda ex art.2932 c.c. proposta dal promissario acquirente era stata già rigettata dal giudice di prime cure per difformità edilizie che ne precludevano la commerciabilità e CP_1 aveva rinunciato all'adempimento del contratto preliminare delle otto unità immobiliare in comproprietà tra e CP_2 Parte_5
Tali considerazioni inducono ad escludere la sussistenza del fatto illecito lesivo delle ragioni creditorie dell'appellante.
Analogamente, non ha assolto all'onere di provare l'elemento soggettivo della CP_1 cosciente cooperazione degli attori in riassunzione all'inadempimento di Controparte_2 non avendo neppure allegato specificamente né comunque dimostrato che quest'ultima non si fosse determinata liberamente a contrarre ma fosse stata indotta dai primi a spogliarsi dei suoi beni con l'atto di divisione ereditaria e di trasferimento immobiliare, in frode alle ragioni del promissario acquirente.
Al contrario, è documentale (in quanto chiaramente espresso nel contratto preliminare di vendita della quota indivisa) che fosse a conoscenza della domanda di divisione ereditaria svolta fin CP_1 dal 1997 da e del suo diritto di prelazione ai sensi dell'art.732 c.c., di Parte_5 tal che l'atto di divisione ereditaria del 5.12.2007 rappresentava la concreta e prevedibile attuazione di quanto richiesto dalla coerede a fin da epoca antecedente ai due contratti Controparte_2 preliminari in esame (doc. 3 sub 13 e 14); successivamente alla intervenuta divisione tra le eredi,
, in esecuzione all'obbligazione assunta, vendeva i beni immobili costituenti Controparte_2 la sua quota ereditaria alla zia che, essendosi obbligata all'acquisto Parte_5 dell'intera quota, si era riservata di acquistarli in parte direttamente (doc. 3 sub 15) ed in parte a favore del proprio figlio, e della nuora, (doc.3 sub 16 e 17); i due Parte_1 Parte_2 trasferimenti immobiliari del 22.4.2008 venivano dunque stipulati una volta definita la divisione ereditaria ed accertato che i beni erano liberi da ostacoli giuridici e che il Tribunale di Parma aveva rigettato la domanda svolta dal ai sensi dell'art.2932 c.c.; le unità immobiliari erano vendute CP_1 per un corrispettivo corrispondente al valore di stima indicato dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di divisione ereditaria.
Del resto, anche la Corte di Appello di Bologna nella sentenza 793/2013, passata in giudicato, dava atto della natura transattiva di tali atti dispositivi, evidentemente ritenuti espressione della piena autonomia contrattuale di tutte le parti.
Condivisibile, pertanto, è l'assunto contenuto nella sentenza n. 1535/2013 del Tribunale di Parma, oggetto di impugnazione, che rigettando la stessa domanda di aveva così motivato: CP_1
“dovendosi invece rigettare ogni ulteriore domanda risarcitoria e/o ripetitoria svolta dal nei CP_1
pagina 18 di 20 confronti (anche) dei convenuti di cui alla causa 3394/2010 R.G. perché prive di fondamento in linea di principio e comunque di ogni elemento di riscontro.
Dal “nuovo esame” correttamente imposto dalla Corte di Cassazione in conseguenza dell'omessa pronuncia della Corte di Appello nella sentenza 1037/2017 sul motivo di impugnazione formulato da con riferimento alla domanda risarcitoria rigettata dal Tribunale di Parma nella CP_1 sentenza 1535/2013 discende la conferma di tale statuizione di rigetto, non avendo l'appellante provato l' an ed il quantum del danno risarcibile – conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento di né gli elementi costitutivi ex art.2043 c.c. della Controparte_2 responsabilità extracontrattuale di di e di Parte_5 Parte_1 Parte_2
.
[...]
11. Con riguardo, infine, alle spese di lite, la Corte, premesso che “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (Cass., n. 3798/2022), alla luce dell'andamento e dell'esito complessivo del contenzioso ed, in particolare, tenuto conto della reciproca soccombenza nei rapporti tra e e dell'integrale Controparte_2 CP_1 soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. di nei confronti di CP_1 Parte_5
(ora eredi), di e di , ritiene equo compensare integralmente le
[...] Parte_1 Parte_2 spese di lite tra e e condannare alla Controparte_2 CP_1 CP_1 rifusione in favore di (ora eredi), di e di Parte_5 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 alla stregua dei
[...] valori medi dello scaglione di riferimento.
12. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con sentenza n. 31797/2022 della Suprema Corte, rigetta la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
, , di , , (eredi Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 di;
Parte_5 dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra e Controparte_2
CP_1
pagina 19 di 20 condanna alla rifusione in favore di (ora eredi CP_1 Parte_5 Parte_1
, , ), nonché di e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2 delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida:
- quanto al primo grado nella somma di euro 7.500,00 a favore di Parte_5
(ora eredi , , ) ed euro 9000,00 a
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 favore di e;
per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese Parte_1 Parte_2 forfettarie ed oltre accessori di legge;
- quanto al secondo grado di giudizio iscritto al n.209/2014 nella somma di euro 18.000,00 per compenso a favore di e;
nella somma di euro 13.000,00 per Parte_1 Parte_2 compenso a favore di (ora eredi , Parte_5 Parte_1 [...]
, ); per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese forfettarie ed oltre Parte_3 Parte_4 accessori di legge;
- quanto al giudizio di legittimità, nella somma di euro 10.773,00 per compenso a favore di e ed in euro 10.773,00 per compenso a favore degli eredi di Parte_1 Parte_2
( , , ); Parte_5 Parte_1 Pt_1 Parte_3 Parte_4 per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio n.139/2023 (riunito il n.172/2023) nella somma di euro
14.239,00 per compenso a favore di e e nella somma di euro Parte_1 Parte_2
14.239,00 per compenso a favore degli eredi di ( Parte_5 Parte_1
, , ); per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese
[...] Parte_3 Parte_4 forfettarie ed oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello in data 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 139/2023 promossa da:
, , in proprio ex art.86 c.p.c. e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv.PE NO
, , , quali Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, con il patrocinio degli Avv.ti e Parte_5 Parte_1
PE NO
ATTORI in riassunzione (e convenuti in riassunzione nel giudizio n. 172/2023) contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Paolo Naldi, Massimo Rutigliano, dell'Avv. Prof. CP_1
BR VA e dell'Avv. Stefania Volontiero
CONVENUTO in riassunzione (e attore in riassunzione nel giudizio n. 172/2023) nonché contro
, contumace. Controparte_2
Oggetto: Risarcimento del danno per inadempimento del contratto preliminare di vendita immobiliare.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 Per , ed : “Voglia la Parte_1 Parte_2 Parte_5
Corte d'Appello di Bologna, quale giudice della riassunzione, preso atto del disposto della sentenza n. 31797/22 depositata il 27/10/2022 della Corte di Cassazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, rigettare in quanto inammissibile, infondato, non provato o come meglio l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1535/2013 del Tribunale di Parma CP_1 pronunciata nelle cause riunite RG.1495/06 e RG. 3394/2010 ed ogni domanda da questi proposta nei confronti di , e , in quanto Parte_5 Parte_2 Parte_1 infondata, non provata o come meglio. Con condanna di al rimborso delle spese e dei CP_1 compensi di avvocato per il presente giudizio e per il precedente giudizio in Cassazione. Il presente atto è di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione ed è di valore indeterminabile.”
Per RA MA: “Voglia la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, in applicazione dei principii di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 31797/2022 del 27 ottobre 2022, accogliere le seguenti conclusioni: rigettare le domande e le istanze formulate in questa sede di rinvio da ora in persona dei suoi eredi costituiti Parte_5 Parte_1
e da e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 condannare ora in persona dei suoi Controparte_2 Parte_5 eredi costituiti e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_1
in via tra loro solidale o nella rispettiva misura che il l'Ecc.ma Corte vorrà Parte_2 determinare, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del mancato CP_1 perfezionamento dei trasferimenti immobiliari previsti dai contratti preliminari da lui stipulati con in data 24 dicembre 2001, nella misura che risulterà accertata, ovvero Controparte_2 equitativamente liquidata da codesta Corte;
in ogni caso, con il favore delle spese anche per il grado di cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due contratti preliminari stipulati in data 24.12.2001, entrambi trascritti, Controparte_2 si impegnava a vendere a per il prezzo complessivo di £ 1.067.000,00, le
[...] CP_1 quote pari ad un terzo di otto unità immobiliari e l'intera proprietà di due unità immobiliari site in
Parma, provenienti dall'eredità della nonna . Persona_1
I due preliminari venivano notificati a zia della promittente venditrice, Parte_5 nonché coerede e titolare della residua quota pari ai due terzi delle predette unità immobiliari.
Con atto notificato in data 14.2.2002, conveniva in giudizio la nipote Parte_5
e domandando l'accertamento del proprio diritto di Controparte_2 CP_1 prelazione, ai sensi dell'art. 732 c.c., su tutti i beni promessi in vendita, contestando, peraltro, la congruità dei corrispettivi pattuiti e deducendone la simulazione.
Si costituiva in giudizio contestando la titolarità del diritto di prelazione;
Controparte_2 si associava a tale contestazione e proponeva, contestualmente, la domanda di CP_1 esecuzione in forma specifica del secondo preliminare, chiedendo, altresì, in caso di accoglimento della pagina 2 di 20 domanda, la condanna della promittente venditrice alla restituzione del doppio delle caparre versate per l'uno e l'altro compendio.
Con sentenza del 18.6.2007, il Tribunale di Parma rigettava tutte le domande, sia quelle proposte dall'attrice, sia quella proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 2932 c.c. essendo state accertate “alcune difformità urbanistico-edilizie nei due immobili appartenenti in via esclusiva a Controparte_3 che impedivano il trasferimento della proprietà, se non sanate ed eliminate”.
[...]
Tale sentenza era appellata sia dall'attrice che dal convenuto. Il giudizio veniva quindi definito dalla
Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 793/2013, passata in giudicato, che per un verso dichiarava la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo in merito alla divisione del compendio ereditario e alla successiva vendita della proprietà delle quote e dei beni controversi e, per altro verso, confermava il rigetto delle domande proposte da in ragione dell'estinzione CP_1 degli effetti della trascrizione della domanda e per l'intervenuta dismissione dei beni controversi.
2 Nelle more di tale procedimento, con atto di citazione notificato in data Controparte_2
20.2.2006, conveniva in giudizio chiedendo l'annullamento dei due contratti CP_1 preliminari per dolo del convenuto, ai sensi dell'art. 1439 c.c. e, in subordine, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c.
Il convenuto si costituiva anche in tale diverso giudizio (Rg 1495/2006), chiedendo, in via riconvenzionale, la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. ai fini del trasferimento dei due immobili in piena proprietà della promittente venditrice, promessi in vendita con il secondo preliminare.
In pendenza dei due procedimenti di cui sopra, le quote e i beni oggetto dei contratti preliminari, previa divisione tra le coeredi con atto del 5.12.2007, erano trasferiti con atti del 22.4.2008 in parte a
[...]
e, in altra parte, a e Parte_5 Parte_1 Parte_2
4. Con atto di citazione notificato in data 27.5.2010, introduceva il presente giudizio CP_1
(RG 3394/2010) nei confronti di Controparte_2 Parte_5
e chiedendo l'accertamento della nullità e dell'inefficacia, ovvero la Parte_1 Parte_2 pronuncia della revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. degli atti dispostivi sopra descritti, nonché la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, la condanna delle parti convenute, per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione degli acconti e della caparra e al risarcimento del danno. si costituiva in giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande Controparte_2 proposte nei suoi confronti. Si costituivano in giudizio anche con il Parte_5 patrocinio del figlio, Avv. nonché, in proprio, quest'ultimo e la moglie, Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 20 in qualità di acquirenti dei beni indicati, formulando le medesime conclusioni e cioè, tra Pt_2
l'altro, il rigetto delle domande proposte da CP_1
Riuniti i giudizi (rg n.1495/2006 e 3394/2010), il Tribunale di Parma, con sentenza n.1535/2013 del
4.12.2013 statuiva quanto segue: per quanto riguarda il primo giudizio azionato da Controparte_2 contro rigettava la domanda proposta dall'attrice e, in parziale accoglimento
[...] CP_1 della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannava l'attrice al pagamento, in favore del promissario acquirente, della somma di euro 39.823,78, oltre interessi;
per quanto attiene al secondo giudizio, respingeva tutte le domande proposte da nei confronti delle parti CP_1 convenute.
5. proponeva appello avverso tale sentenza, riproponendo le conclusioni già formulate CP_1 in primo grado, non insistendo, però, sulla domanda di esecuzione in forma specifica relativamente ai beni oggetto di comproprietà tra e la zia, che dunque limitava Controparte_2 esclusivamente ai beni di proprietà esclusiva della promittente venditrice al momento della conclusione del preliminare del 24.12.2001.
Gli odierni attori in riassunzione si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, invocando, tra l'altro, il giudicato costituito dalla sentenza del
2013 della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo in merito alla divisione del compendio ereditario e aveva statuito, in via definitiva, il rigetto delle domande proposte dal i sensi dell'art. 2932 c.c. CP_1
La Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello proposto da condannandolo alla rifusione CP_1 delle spese del grado, con sentenza n.1037/2017.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di rinvio, la Corte “sulla stregua di quanto fin qui osservato” riteneva del tutto assorbito il motivo d'appello concernente l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti al mancato acquisto delle unità immobiliari, formulate dal nella misura del doppio della caparra ovvero, in subordine, nel semplice importo CP_1 della caparra stessa.
6. Avverso la sentenza n.1037/2017 ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone CP_1
l'annullamento per otto motivi. Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria Parte_1
e nonché mentre
[...] Parte_2 Parte_5 Controparte_2
è rimasta intimata.
Con sentenza n.31797/2022 del 29.9.2022, depositata il 27.10.2022, la Corte di Cassazione ha accolto l'ottavo motivo di ricorso, così statuendo: “respinti o assorbiti tutti gli altri;
cassa, in relazione al pagina 4 di 20 motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla corte di appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio”.
7. La causa è stata riassunta in data 18.1.2023 (RG 139/2023) da , , Parte_1 Parte_2
che, preso atto del disposto della sentenza n. 31797/22 depositata il Parte_5
27/10/2022 dalla Corte di Cassazione, hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza n. 1535/2013 del Tribunale di Parma pronunciata nelle cause riunite RG.1495/06 e
RG. 3394/2010 e di ogni domanda da questi proposta nei confronti di , Parte_5
e , in quanto infondata e non provata, con condanna di Parte_2 Parte_1 CP_1
al rimborso delle spese e dei compensi di avvocato per il presente giudizio di rinvio e per il
[...] precedente giudizio in Cassazione.
Anche ha riassunto il procedimento con atto di citazione in riassunzione notificato il CP_1
24/01/2023 nel procedimento iscritto al n. 172/2023 di R.G., concludendo come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 18.7.2023 la Corte ha disposto la riunione della causa R.G. 172/2023 a quella anteriormente instaurata, iscritta al NRG 139/2023.
A seguito del decesso in data 23.9.2023 di gli unici eredi e figli Parte_5
, e hanno proseguito il procedimento, Parte_1 Parte_4 Parte_3 costituendosi in giudizio in data 7.5.2025 e riportandosi alle conclusioni già rassegnate dalla madre.
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, con ordinanza del 28.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.190
c.p.c. per la comparsa conclusionale e le memorie di repliche.
8. Il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto esclusivamente l'esame delle domande svolte da in primo grado e al punto f) dell'appello, di condanna di al CP_1 Controparte_2 risarcimento, a favore del promissario acquirente, dei danni a lui causati a seguito dell'inadempimento ex art.1218 c.c. agli obblighi contrattuali assunti nei due contratti preliminari di vendita immobiliare del 24.12.2001, nonché di accertamento della violazione del principio generale del neminem laedere da parte di e dei coniugi e , avendo i Parte_5 Parte_1 Parte_2 predetti indotto a disattendere, a loro esclusivo ed illecito vantaggio, i suoi Controparte_2 obblighi nei confronti di con conseguente responsabilità extracontrattuale ex art.2043 CP_1
c.c. e condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato, in solido tra loro e con Controparte_2 ai sensi dell'art. 2055 c.c..
[...]
La domanda è stata rigettata in primo grado e, come dianzi ricordato, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato assorbito il motivo di impugnazione sull'omessa pronuncia (rectius sulla pronuncia di pagina 5 di 20 rigetto) del tribunale in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti all'eventuale mancato acquisto delle unità immobiliari suddette in termini di risarcimento del danno.
con l'ottavo motivo del ricorso per cassazione, “lamentando l'omessa pronuncia sulla CP_1 domanda di risarcimento dei danni proposta dal predetto nel giudizio di merito, in relazione agli artt.360 n.4 e 112 c.p.c. e, in alternativa, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218 e 2043
c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda che come emerge dalle CP_1 conclusioni esposte nell'atto di appello e dalle argomentazioni ivi svolte, aveva proposto per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento della promittente venditrice ai contratti preliminari e dell'induzione a tale inadempimento da parte di e dei Parte_5 coniugi ritenendo assorbito il relativo motivo di appello, senza, tuttavia considerare Controparte_4 che, in realtà, una volta riconosciuto il diritto alla restituzione della caparra, la corte di appello ha accertato anche l'inadempimento di per cui, almeno nei confronti di Controparte_2 quest'ultima ha omesso di pronunciarsi sulla predetta domanda risarcitoria in violazione dell'art.112
c.p.c. e/o dell'art.1218 c.c., nello stesso modo in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande risarcitorie proposte dal nei confronti delle altre parti convenute e appellate per la rispettiva CP_1 opera di induzione all'inadempimento della promittente venditrice dei suoi obblighi contrattuali”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, osservando che “la Corte d'appello, infatti, ha ritenuto 'del tutto assorbito' il motivo con il quale l'appellante aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale 'in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti al …mancato acquisto delle unità immobiliari', sul rilievo che le predette pretese erano state determinate dall'attore 'nella misura del doppio della caparra ovvero, in subordine, nel semplice importo della caparra” stessa e che la relativa domanda doveva ritenersi, pertanto, assorbita dalla condanna, in precedenza statuita, della promittente venditrice alla restituzione, in favore del proprio delle somme che lo stesso aveva CP_1 versato a tale titolo. La sentenza impugnata, tuttavia, così facendo, ha del tutto omesso di considerare che il promissario acquirente, a fronte del dedotto inadempimento agli obblighi assunti da
[...] nei contratti preliminari stipulati con lo stesso il 24.12.2001 e della mancata Controparte_2 esecuzione in forma specifica degli stessi ex art. 2932 c.c., aveva, in realtà, proposto (come emerge dagli atti del giudizio di merito pag.44 ricorso), tanto nel processo di primo grado (v.sentenza di primo grado pag.6 ss.), quanto nel processo di appello (vedi atto di appello p.38-40 e relative conclusioni pag.48 sub f) una domanda ben più ampia. in effetti, oltre alla restituzione degli CP_1 acconti e/o delle caparre ricevute da per l'ipotesi di mancato Controparte_2 accoglimento delle domande ex art.2932 c.c. (vedi atto di appello pag.40-44 e pag.47 sub e), aveva pagina 6 di 20 espressamente chiesto la condanna della promittente venditrice e (in solido con la stessa e nella rispettiva misura) degli altri convenuti ( e Parte_5 Parte_1 Pt_2
al risarcimento dei danni (asseritamente subiti) in conseguenza tanto dell'inadempimento
[...] della promittente venditrice (artt. 1218, 1453 co. 1 e 1385 co. 3 c.c.) in ragione del mancato acquisto dei beni promessi in vendita (v. atto di appello pag.38), quanto della consapevole induzione di quest'ultima in tale inadempimento asseritamente operata dalle altre parti (v. atto di appello pag.39-
40), da quantificare 'nella misura che risulterà accertata, ovvero equitativamente liquidata' (v. conclusioni dell'atto di appello, pag.48 sub f), per un importo che, a fronte dell'impossibilità o
l'estrema difficoltà di determinare la loro effettiva entità, era “equo” determinare in una somma pari
(ma solo nel quantum) al doppio della caparra o, in subordine, all'importo della stessa così come dall'appellante (e non dalla Corte d'Appello) 'calcolata' (v. atto di appello pag.38). La corte
d'appello, pertanto, [omissis] lì dove ha considerato assorbito il motivo articolato dall'appellante 'in merito alle ragioni risarcitorie conseguenti al mancato acquisto delle unità immobiliari' “non ha evidentemente, tenuto conto dell'esatta dimensione oggettiva e soggettiva delle censure ivi formulate, ed ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulle stesse domande che, per il loro tramite, l'appellante aveva riproposto nl giudizio di secondo grado, esponendosi, in tal modo, ai rilievi critici correttamente formulati sul punto dal ricorrente”. In effetti, come questa Corte ha di recente e convincentemente affermato, l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in un'omessa pronuncia e può essere, come tale, censurata in sede di legittimità ai sensi degli artt.112 e 360 n.4 c.p.c.”.
In ossequio ai principi sanciti dalla sentenza n. 31797/2022 della Corte di Cassazione, la Corte di
Appello, in sede di rinvio, è chiamata ad un “nuovo esame” di tale domanda risarcitoria, tenendo
“conto dell'esatta dimensione oggettiva e soggettiva delle censure” formulate sul punto da CP_1 avverso la sentenza n.1535/2013 pronunciata il 4.12.2013 dal Tribunale di Parma nelle cause
[...] riunite 1495/2006 e 3394/2010.
9. Ciò chiarito, con riferimento alla domanda svolta nei confronti di questa Controparte_2
Corte osserva che è intervenuto il giudicato in ordine all'accertamento dell'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1218 c.c. della promittente venditrice, che non ha ottemperato all'obbligo assunto con i due contratti preliminari del 24.12.2001 di stipulare i rispettivi contratti definitivi con il promissario acquirente aventi ad oggetto due porzioni immobiliari di sua esclusiva proprietà e le quote pari ad un terzo di otto unità immobiliari in Parma, provenienti dall'eredità della nonna . Persona_1
Già con sentenza n.793/2013 pronunciata il 21 maggio 2013 la Corte di Appello di Bologna ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ai sensi dell'art.2932 c.c. sia per pagina 7 di 20 l'estinzione degli effetti della trascrizione della domanda sia per la decisiva ragione che la promittente venditrice non era più proprietaria dei beni promessi in vendita a seguito Controparte_2 degli atti di divisione ereditaria del 5.12.2007 (stipulato con e delle Parte_5 compravendite immobiliari del 22.4.2008 a favore di di Parte_5 Parte_1
e di .
[...] Parte_2
Tale assunto è stato ribadito dalla sentenza del Tribunale di Parma n.1535/2013 del 4.12.2013 – oggetto del presente gravame – che, proprio in ragione dell'inadempimento contrattuale della promittente venditrice, ha riconosciuto il diritto di di ottenere la ripetizione della caparra CP_1 confirmatoria corrisposta a in relazione ai predetti due accordi negoziali Controparte_2 non eseguiti.
L'accertamento dell'inadempimento contrattuale di è stato dunque Controparte_2 accertato con statuizione passata in giudicato.
Del resto, è consolidato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto” (Cass. n.20251/2016), come verificatosi nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio n.31797/2022, ha sottolineato che
– oltre alla restituzione degli acconti e/o caparre ricevute dalla promittente alienante CP_1 per l'ipotesi di mancato accoglimento delle domande ex art.2932 c.c. – ben poteva e può chiedere anche il risarcimento del danno - conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di quest'ultima.
In tal senso, prosegue la Suprema Corte, depone il combinato disposto degli artt.1218, 1453 comma 1 e
1385 comma 3 c.c., secondo cui “il risarcimento del danno può essere “in ogni caso” richiesto secondo “le norme generali” dalla parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto e prescinde, quindi, pur a fronte del versamento di una caparra al momento della sua conclusione, dalla previa necessità tanto della risoluzione del contratto, quanto dal recesso dello stesso (cfr.rispettivamente, Cass.n.11348 del 2020; Cass. n. 17923 del 2007)”.
Ed invero, la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cod. civ. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, come nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'"an" e nel "quantum" (Cass.Sez. 2, n. 17923 del 23/08/2007, che, applicando tale pagina 8 di 20 principio, ha cassato la sentenza di merito che, una volta accertato l'inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, aveva ritenuto la parte non inadempiente legittimata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria senza alcuna prova del danno subito).
In tal caso, infatti, “poiché la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvale dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, “la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e
l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.” (Cass. Sez. 2 - ,
n. 8571 del 27/03/2019).
Dall'accertato inadempimento di consegue dunque il diritto del promissario Controparte_2 acquirente al risarcimento del danno ma solo in quanto sia provato nell'an e nel quantum, tenuto conto che ha preferito agire per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento del danno CP_1 secondo le norme generali.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre
l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa
e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza
e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16370 del 17/06/2025).
Il quantum risarcitorio nel contratto di compravendita, non adempiuto per colpa del promittente venditore, può infatti individuarsi “nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo pattuito”, come affermato in plurime occasioni dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 2, 30/6/2021, n. 18496; Cass., Sez. 2, 28/11/2017, n. 28375;
Cass., Sez. 3, 11/11/2015, n. 22979; Cass., Sez. 3, 10/10/2008, n. 25016; Cass.Sez.2 n.16370 del
17.6.2025), “dovendo la prevedibilità del danno risarcibile essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il
pagina 9 di 20 creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente” (Cass., Sez. 2, 30/6/2021, n.
18496; Cass., Sez. 6-3, 17/11/2020, n. 26042; Cass.Sez. 16370/2025).
Tuttavia, come costantemente chiarito dalla Corte di Cassazione, “tali criteri, che attengono alla quantificazione del danno, postulano comunque che sia data la prova della loro esistenza”. Infatti,
“mentre l'azione proposta dal promittente venditore per l'inadempimento del promissario acquirente implica che il danno, dovuto per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, sussista in re ipsa e non necessita, quindi, di prova (Cass. Sez. 2, 10/03/2016, n. 4713;
Cass. Sez. 3, 03/12/2009, n. 25411), l'azione risarcitoria proposta dal promissario acquirente per
l'inadempimento del promittente venditore, implica che i danni richiesti, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, spettino soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e possono esser liquidati esclusivamente se il medesimo promissario acquirente, che si assume danneggiato, fornisca la prova della loro effettiva esistenza (Cass., Sez. 2, 31/5/2017, n. 13792; Cass.
Sez. 3, 08/01/2016, n. 127; Cass., Sez. 2, 10/3/2016, n. 4713; Cass. Sez. 2, 19/05/2003, n. 7829; Cass.
Sez. 2, 30/07/1999, n. 8278; Cass. Sez.2 n.16370/2025). ha escluso di poter determinare l'effettiva entità del danno “anche considerando che le CP_1 modalità di trasferimento adottate dalle controparti rendono impossibile anche un calcolo basato sulla differenza tra il valore commerciale dei beni al momento dei preliminari ed il prezzo pattuito per il loro trasferimento tra le stesse” (cfr.atti difensivi appellante), di tal che fin dall'instaurazione del giudizio di primo grado ha indicato “una possibile modalità di determinazione del relativo risarcimento equiparando il danno per ciascuna della unità immobiliari o delle quote di comproprietà
“non trasferite”, ai sensi ed in applicazione analogica dell'art. 1385, 2° comma, c.c., al doppio della caparra che, in base alle dichiarazioni rese da al notaio che rogò i due Controparte_2 preliminari, erano state pari ad Lit. 237.100.000 (€ 122.451,93) per il primo preliminare (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e a Lit. 240.000.000 (€ 123.949,66) per il secondo (doc. 2 del fascicolo di primo grado), oltre agli interessi legali dal 31 marzo 2002 (data prevista nei preliminari per la stipulazione del rogito) al saldo”.
Nel presente giudizio di riassunzione egli ha specificamente allegato, quale voce di danno, i seguenti esborsi “connessi alla operazione immobiliare di cui si tratta e dei quali ebbe ad avvantaggiarsi
: Persona_2
- Lit. 100.000.000 furono consensualmente oggetto di compensazione con l'equivalente debito di per altro titolo (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte Controparte_2 CP_1 giudizio R.G. 1495/2006, doc. E del presente giudizio);
pagina 10 di 20 - Lit. 63.000.000 consegnati da a mediante assegni CP_1 Controparte_2 bancari (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte doc. F); CP_1
- Lit. 14.109.679 pagati per estinguere alcuni debiti della promittente venditrice (anche verso l'avv. (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte doc. H), come Parte_1 CP_1 confermato dal teste sia nel verbale di assunzione della sua prova testimoniale Testimone_1 all'udienza del 12.5.2009 nel procedimento di primo grado R.G. 1495/2006 (doc. I), sia all'udienza di assunzione della sua testimonianza del 28.2.2012 nella causa R.G. 3394/2010
(doc. L);
- Lit. 300.000.000 che si era accollato, estinguendo effettivamente i debiti di CP_1 verso istituti bancari (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte Controparte_2
doc. G). CP_1
Ha sottolineato come la somma dei sopra esposti addendi (Lit. 477.109.679) coincida esattamente con quella delle caparre (Lit. 477.100.000) del cui versamento si dava atto nei contratti preliminari.
Ha poi evidenziato, per la prima volta in tale sede e dunque ex novo, che l'operazione tra
[...]
e era stata posta in essere dall'appellante nella sua qualità di Controparte_2 CP_1 imprenditore edile e non di privato, sicché il danno da lui subito riguardava la perdita di immobili che la sua impresa avrebbe acquistato con la finalità di ottenere un cospicuo margine di guadagno dalla rivendita di immobili (che, tra l'altro, avrebbe direttamente ristrutturato, senza sopportare i costi di un appalto a terzi) di pregio, vincolati ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali n. 42/2004 e siti nel centro storico di Parma. L'allegazione difensiva trovava, a suo dire, riscontro probatorio nella lettera da lui sottoscritta su carta intestata della sua impresa di costruzioni, allegata al verbale nella causa R.G.
1465/2006 e sub doc. M.
Gli attori in riassunzione hanno contestato tale ricostruzione anche alla luce di quanto già accertato sul punto, con statuizione passata in giudicato, dal Tribunale di Parma nella sentenza 1535/2013, dalla
Corte di appello nella pronuncia 1037/2017 e dalla Suprema Corte con la sentenza 31797/2022.
Orbene, il Collegio osserva che gli esborsi indicati nel presente giudizio di rinvio da CP_1 come voci di danno, invero, erano stati già allegati dallo stesso nelle pregresse fasi del procedimento al fine di provare l'avvenuto pagamento, in data antecedente alla stipula del contratto preliminare, della caparra confirmatoria negli importi indicati nei due atti notarili e di ottenere conseguentemente la restituzione di lire 237.100.000 (€ 122.451,93) per il primo preliminare (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e di lire 240.000.000 (€ 123.949,66) per il secondo.
Su tali esborsi si era già pronunciato - sia pure al fine di determinare l'esatta quantificazione della caparra confirmatoria oggetto di restituzione in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale pagina 11 di 20 di - il Tribunale di Parma che aveva ritenuto provato e documentato Controparte_2 esclusivamente il pagamento di euro 39.823,78.
Sul punto, il giudice di prime cure sottolineava che, se è documentale che “nei preliminari intervenuti si dà atto della avvenuta corresponsione, prima della stipula degli atti, da parte del titolo di CP_1 caparra confirmatoria della somma di lire 237.100.000 per il preliminare 85414 rep. e di quella di lire
240 milioni per il preliminare 85415 rep. e quindi complessivamente della somma di lire
477.100.000”, è altrettanto vero “che è lo stesso a negare la circostanza, facendo riferimento CP_1
a somme comunque diverse ed inferiori, affermando in sede di interrogatorio formale di avere corrisposto alla la somma di lire 63.000.000 (ora euro 32.536,78) in Controparte_2 contanti e lire 100.000.000 “come compensazione con pari somma che la stessa doveva in relazione ad un preliminare di acquisto con il quale la si era obbligata ad acquistare Controparte_2 due appartamenti…preliminare che prevedeva appunto la caparra di lire 100 milioni” da lui trattenuta
a seguito della rinuncia della stessa all'acquisto” (pag.7 sentenza). “Sempre in sede di interrogatorio, il aveva dichiarato di aver corrisposto a la somma di lire 250 CP_1 Controparte_2 milioni, utilizzata per l'accollo dei debiti nei confronti dei vari istituti di credito”.
La Corte di Appello di Bologna nella sentenza 1037/2017 precisava poi che “anche a voler ritenere che le quietanze di pagamento contenute nei contratti preliminari costituiscano confessione stragiudiziale resa da alla parte (il e non al notaio, l'ammissione di fatti contra Controparte_2 CP_1 sé effettuata dal nel giudizio civile relativo alla specifica controversia deve ritenersi CP_1 prevalente”.
Sia il giudice di prime cure sia la Corte di Appello di Bologna ritenevano documentalmente provato solo il pagamento di 63 milioni di lire (euro 32.536,78), oggetto di confessione, in quanto comprovato dalla produzione di due assegni bancari (doc.10 fascicolo con firma per ricevuta di CP_1 [...]
; analogamente, vi era la prova dell'ulteriore esborso di lire 14.109.679 (euro Controparte_2
7.287,00), avendo provveduto al pagamento dei debiti per tale importo che CP_1 [...]
aveva nei confronti di SEIT e Arte Legno, per Controparte_2 Parte_5 come risultante sia dalla documentazione in atti sia dalle dichiarazioni rese sul punto dal dr.
[...]
, commercialista di che si era occupato dei contratti preliminari per cui è causa. Tes_1 CP_1
Proprio alla luce di tali risultanze istruttorie, il Tribunale di Parma, imputando la dazione di tali somme a titolo di caparra confirmatoria, come richiesto dallo stesso condannava CP_1 [...] alla restituzione, a favore del promissario acquirente, dell'unico importo provato e Controparte_2 documentato di euro 39.823,78 oltre accessori.
pagina 12 di 20 Tale statuizione è passata in giudicato, in quanto confermata prima dalla Corte di Appello con sentenza
1037/2017 e successivamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31797/2022, di tal che i due predetti esborsi non possono nuovamente essere riconosciuti all'appellante a titolo risarcitorio, essendo stati già valutati ed accertati ai fini della condanna alla restituzione della caparra confirmatoria.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori esborsi, ritenuti non provati nelle pregresse fasi di giudizio, ma oggi nuovamente allegati dall'appellante a titolo di danno risarcibile.
In particolare, come espressamente osservato dal giudice di prime cure, la somma di lire 100.000.000, per espressa ammissione di non era mai stata corrisposta, essendo oggetto di CP_1 compensazione con l'equivalente debito di a titolo di restituzione della Controparte_2 caparra confirmatoria da quest'ultima versata al per l'acquisto dell'immobile sito in Ghiare di CP_1
TO al quale la stessa aveva poi rinunciato (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte CP_1 giudizio R.G. 1495/2006, doc. E del presente giudizio). Con tale somma le parti avevano regolarizzato i loro reciproci rapporti economici.
Circa gli asseriti pagamenti di lire 300.000.000 corrisposti agli istituti di credito al fine di estinguere le passività in quota gravanti sull'eredità non vi è in atti alcun Controparte_2 Persona_1 idoneo riscontro probatorio né documentale né testimoniale posto che il documento 5 del fascicolo di primo grado (doc. G attesta unicamente l'impegno del promissario acquirente di accollarsi i CP_1 debiti della promittente venditrice nei confronti delle banche, ma non anche un effettivo esborso conseguente a tale accollo, invero non provato neppure dalle deposizioni rese dai funzionari delle banche indicate.
Tali conclusioni, cui è pervenuto il giudice di prime cure, sia pure sempre con riferimento alla quantificazione dell'importo della caparra confirmatoria, sono state confermate anche in appello e in
Cassazione e precludono un nuovo esame.
A nulla rileva la loro deduzione in questa sede come autonome voci di danno risarcibile e non come caparra confirmatoria, posto che risulta accertato con sentenza passata in giudicato sul punto che difetta la prova documentale e testimoniale in ordine al loro effettivo esborso da parte di CP_1
Invero, sotto il profilo del danno emergente, l'unico danno documentato e provato da è CP_1 il pagamento della somma di euro 39.823,78 che tuttavia è stata già riconosciuta (con conseguente condanna alla restituzione a favore dell'appellante) a titolo di corresponsione della caparra confirmatoria.
Parimenti, non ha assolto all'onere sul medesimo incombente di provare l'effettiva CP_1 esistenza e il quantum del lucro cessante, avendo allegato del tutto tardivamente e solo nell'atto di pagina 13 di 20 citazione in riassunzione di aver stipulato i due contratti preliminari di vendita al fine di realizzare un'operazione contrattuale e commerciale quale titolare di un'impresa edile.
Del resto, tale allegazione difensiva è infondata anche nel merito in quanto smentita dagli stessi contratti preliminari di vendita (cfr doc. 3 sub 5 e 7 – pag. 1) nei quali si legge il “sig. CP_1 che promette di acquistare in proprio”.
Il danno da lucro cessante è inoltre rimasto privo di riscontro probatorio anche sull' an e sul quantum, in mancanza di una specifica allegazione concernente il progetto economico edilizio di CP_1 la quantificazione degli esborsi e dei potenziali ricavi della rivendita e di produzione finanche della stessa visura camerale e dei bilanci di esercizio della sua attività.
In mancanza di tali specifiche allegazioni e dei predetti documenti, a nulla rileva la produzione - sub lettera M - di una lettera sottoscritta da su carta intestata della sua impresa di CP_1 costruzioni, ove egli assumeva di dover partire per Praga per ragioni lavorative (lettera allegata al verbale della causa Tribunale di Parma RG 1465/2006) che – come correttamente osservato dagli attori in riassunzione – rappresentava non una produzione documentale (dalla quale all'udienza del 24/1/2009 la parte era già decaduta) ma un documento finalizzato a giustificare la propria assenza all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte, all'esito del nuovo esame demandato dalla Corte di
Cassazione sul punto, ritiene che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti di posto che, pur essendo CP_1 Controparte_2 risultato accertato l'inadempimento contrattuale della predetta, il promissario acquirente non ha assolto all'onere di provare l'effettiva esistenza del pregiudizio economico subito (diverso dalla corresponsione della caparra confirmatoria) e del suo ammontare.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affiché
l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. pagina 14 di 20 Sez. 2, n. 16202 del 18/11/2002; Cass. Sez.
3 - n. 13515 del 29/04/2022 (Rv. 664639 - 01), onere probatorio non assolto nel caso di specie da CP_1
10. Dal difetto di prova del danno risarcibile sia nell' an sia nel quantum discende il rigetto anche dell'ulteriore domanda risarcitoria svolta dall'appellante nei confronti di Parte_5
di e pure rinviata a questa Corte dalla Corte di Cassazione
[...] Parte_2 Parte_1 per un nuovo esame.
L'appellante ha infatti dedotto che dopo aver validamente promesso in Controparte_2 vendita a gli immobili identificati con i due contratti preliminari del 24 dicembre 2001, CP_1 si era spogliata della proprietà di quei medesimi beni attraverso un atto di divisione stipulato in data 5 dicembre 2007 con la zia (doc. 17), un atto di vendita stipulato in data Parte_5
22 aprile 2008 con (doc. 18) e due altri atti di vendita, entrambi del 22 Parte_5 aprile 2008 (doc. 19 e 20), stipulati con il cugino e la di lui moglie Parte_1 Parte_2 tali atti dispositivi erano avvenuti nella indubitabile piena consapevolezza della lesione dei diritti del promissario acquirente, in quanto a tale data era ancora pendente, in grado di appello, la causa promossa nel 2002 da nei confronti di e Parte_5 Controparte_2
e nella quale quest'ultimo aveva proposto in via riconvenzionale la domanda di CP_1 trasferimento in proprio favore, ex art. 2932 c.c., di tutti gli immobili di cui ai noti contratti preliminari, ma era anche pendente un'altra causa promossa nel 2010 da nei confronti Controparte_2 di che ivi pure aveva proposto in via riconvenzionale domanda ex art 2932 c.c. in CP_1 relazione ai medesimi preliminari di vendita;
zia di , era Parte_5 CP_2 soggetto direttamente interessato ad ottenere la proprietà dei beni a suo tempo promessi dalla nipote a ella, dunque, violando le ragioni creditorie dell'appellante, aveva ottenuto il CP_2 CP_1 proprio scopo inducendo la nipote a concludere un accordo di divisione e un atto di CP_2 compravendita che le aveva assicurato una cospicua parte dei beni immobili de quibus;
Parte_1
figlio di e suo difensore nei giudizi sopra indicati, che lo avevano reso pertanto
[...] Parte_5 perfettamente consapevole della posizione e dei diritti vantati da nonché cugino di CP_1
aveva poi, con la moglie e socia di studio completato il Controparte_2 Persona_3
“piano familiare” di appropriazione di tutti i beni immobili di ivi compresi Controparte_2 quelli promessi al acquistando da quest'ultima gli ultimi beni dell'asse ereditario di CP_1 Per_1
; sia sia i coniugi e avevano scientemente
[...] Parte_5 Pt_1 Pt_2 violato il principio generale del neminem laedere , di tal che erano responsabili, in solido tra loro e con ai sensi dell'art. 2055 c.c. ed in ogni caso ciascuno per il proprio titolo. Controparte_2
pagina 15 di 20 Gli attori in riassunzione hanno eccepito il difetto di prova degli elementi costitutivi di tale responsabilità extracontrattuale.
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario acquirente la relativa prova giusta l'art. 2697 c.c.” (Cass. n.20251/2016). non ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria CP_1 di cui all'art.2043 c.c..
Premesso che la Corte di Cassazione nella sentenza 31797/2022 ha escluso “ogni rilievo preclusivo all'accertato difetto di consilium fraudis, operato dalla sentenza appellata a pag.12, se non altro perché riferito solo ai condividenti e, quindi, all'atto di divisione e non anche ai successivi atti di vendita, come in precedenza descritti, intercorsi nel 2008 tra i diversi convenuti”, risulta tuttavia documentalmente accertato che:
- quanto all'atto di divisione ereditaria del 5.12.2007, già nel contratto preliminare del 24.12.2001
n.85414 avente ad oggetto la quota di comproprietà indivisa di pari Controparte_2 ad un terzo di alcuni immobili facenti parte del , dichiarava “di CP_5 CP_1 essere a conoscenza della causa civile pendente avanti al Tribunale di Parma, avente ad oggetto la divisione dei beni ereditari comuni con iscritta al Parte_5
n.1412/1997 RG” ed il notaio rogante precisava che “trattandosi di immobili facenti parte di comunione ereditaria” avrebbe notificato alla predetta coerede il contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell'art.732 c.c. (doc.1 fasc.appellante);
[...]
quantomeno in relazione agli immobili in comproprietà con la nipote Parte_5
, vantava un diritto di prelazione ex art.732 c.c. e non aveva certo agito all'insaputa del CP_2 che era a conoscenza della situazione ingenerata dall'apertura dell'eredità di CP_1 Per_1
, come si evince dalla natura dei rapporti tra le parti in causa e dalla stessa ammissione in
[...] sede di interrogatorio formale nel corso del giudizio di primo grado, nonché della seria intenzione di procedere alla divisione ereditaria del patrimonio;
- con riferimento alle compravendite immobiliari del 22.4.2008, è pur vero che CP_1 nel giudizio instaurato da con atto di citazione notificato il Parte_5
14.2.2002 aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari di compravendita immobiliare ai sensi dell'art.2932 c.c., ma tale domanda – alla data della divisione ereditaria del 5.12.2007 e dei successivi contratti di compravendita immobiliare del
22.4.2008 – era stata già rigettata dal Tribunale di Parma con sentenza 880 del 18.6.2007, pagina 16 di 20 essendo state accertate “alcune difformità urbanistico-edilizie nei due immobili appartenenti in via esclusiva a che impediscono il trasferimento della proprietà, se Controparte_3 non sanate ed eliminate”;
- inoltre, come precisato dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 793/2013, passata in giudicato, al momento in cui gli attori in riassunzione avevano stipulato gli atti dispositivi ritenuti da sintomatici della cosciente cooperazione all'induzione CP_1 all'inadempimento, l'azione ex art.2932 c.c. proposta da quest'ultimo non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento “per la cessazione dell'effetto prenotativo dei contratti preliminari conseguito all'inosservanza dell'art.2645 bis c.c., non essendosi verificato, entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo ed in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare alcuno degli eventi previsti dalla norma, ossia la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare stesso o della domanda giudiziale di cui all'art.2652 primo comma numero 2)”;
- gli attori in riassunzione, estranei alla stipula dei contratti preliminari n. 85.414 e n. 85.415 (cfr. doc. 3 sub 5 e 7) tra e , dunque, pur essendo a Controparte_2 CP_1 conoscenza dell'esistenza di tali accordi negoziali, erano altresì consapevoli che in data 28 dicembre 2002 le relative trascrizioni avevano perduto efficacia, ex art. 2645 bis cod. civ. e che, pertanto, ogni effetto prenotativo era venuto meno per fatto imputabile al solo che, CP_1 anche successivamente, non aveva mai provveduto neppure alla trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. in ben due gradi di giudizio (sia nella causa Tribunale di Parma RG 694/2002 sia nella successiva causa d'appello proposta - Corte d'Appello Bologna RG 1376/07);
- proprio sulla base di tale considerazione, la Corte di Appello di Bologna nella sentenza
1037/2017, con statuizione passata in giudicato, ha affermato che “la mancata rinnovazione della trascrizione del contratto preliminare ha fatto sì che il diritto del bbia perso la sua CP_1 natura reale acquisendo soltanto efficacia obbligatoria”, di tal che gli atti di trasferimento degli immobili oggetto di causa dovevano considerarsi del tutto legittimi, “non sussistendo al momento della loro stipulazione alcun ostacolo giuridico che ne impedisse il perfezionamento.
Questa è anche l'impostazione data dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza n.793/2013” (sentenza Corte di Appello Bologna 1037/2017 pag.7).
E' dunque evidente che gli attori in riassunzione abbiano disposto dei beni, in precedenza promessi in vendita da a quando essi erano liberamente cedibili, in Controparte_2 CP_1 quanto il promissario acquirente non si era avvalso degli strumenti giuridici offertigli dall'ordinamento per impedire la vendita a terzi dei predetti immobili o per far sì che il suo diritto alla stipula del pagina 17 di 20 contratto definitivo conservasse natura reale e non meramente obbligatoria ed, in ogni caso, allorquando la domanda ex art.2932 c.c. proposta dal promissario acquirente era stata già rigettata dal giudice di prime cure per difformità edilizie che ne precludevano la commerciabilità e CP_1 aveva rinunciato all'adempimento del contratto preliminare delle otto unità immobiliare in comproprietà tra e CP_2 Parte_5
Tali considerazioni inducono ad escludere la sussistenza del fatto illecito lesivo delle ragioni creditorie dell'appellante.
Analogamente, non ha assolto all'onere di provare l'elemento soggettivo della CP_1 cosciente cooperazione degli attori in riassunzione all'inadempimento di Controparte_2 non avendo neppure allegato specificamente né comunque dimostrato che quest'ultima non si fosse determinata liberamente a contrarre ma fosse stata indotta dai primi a spogliarsi dei suoi beni con l'atto di divisione ereditaria e di trasferimento immobiliare, in frode alle ragioni del promissario acquirente.
Al contrario, è documentale (in quanto chiaramente espresso nel contratto preliminare di vendita della quota indivisa) che fosse a conoscenza della domanda di divisione ereditaria svolta fin CP_1 dal 1997 da e del suo diritto di prelazione ai sensi dell'art.732 c.c., di Parte_5 tal che l'atto di divisione ereditaria del 5.12.2007 rappresentava la concreta e prevedibile attuazione di quanto richiesto dalla coerede a fin da epoca antecedente ai due contratti Controparte_2 preliminari in esame (doc. 3 sub 13 e 14); successivamente alla intervenuta divisione tra le eredi,
, in esecuzione all'obbligazione assunta, vendeva i beni immobili costituenti Controparte_2 la sua quota ereditaria alla zia che, essendosi obbligata all'acquisto Parte_5 dell'intera quota, si era riservata di acquistarli in parte direttamente (doc. 3 sub 15) ed in parte a favore del proprio figlio, e della nuora, (doc.3 sub 16 e 17); i due Parte_1 Parte_2 trasferimenti immobiliari del 22.4.2008 venivano dunque stipulati una volta definita la divisione ereditaria ed accertato che i beni erano liberi da ostacoli giuridici e che il Tribunale di Parma aveva rigettato la domanda svolta dal ai sensi dell'art.2932 c.c.; le unità immobiliari erano vendute CP_1 per un corrispettivo corrispondente al valore di stima indicato dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di divisione ereditaria.
Del resto, anche la Corte di Appello di Bologna nella sentenza 793/2013, passata in giudicato, dava atto della natura transattiva di tali atti dispositivi, evidentemente ritenuti espressione della piena autonomia contrattuale di tutte le parti.
Condivisibile, pertanto, è l'assunto contenuto nella sentenza n. 1535/2013 del Tribunale di Parma, oggetto di impugnazione, che rigettando la stessa domanda di aveva così motivato: CP_1
“dovendosi invece rigettare ogni ulteriore domanda risarcitoria e/o ripetitoria svolta dal nei CP_1
pagina 18 di 20 confronti (anche) dei convenuti di cui alla causa 3394/2010 R.G. perché prive di fondamento in linea di principio e comunque di ogni elemento di riscontro.
Dal “nuovo esame” correttamente imposto dalla Corte di Cassazione in conseguenza dell'omessa pronuncia della Corte di Appello nella sentenza 1037/2017 sul motivo di impugnazione formulato da con riferimento alla domanda risarcitoria rigettata dal Tribunale di Parma nella CP_1 sentenza 1535/2013 discende la conferma di tale statuizione di rigetto, non avendo l'appellante provato l' an ed il quantum del danno risarcibile – conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento di né gli elementi costitutivi ex art.2043 c.c. della Controparte_2 responsabilità extracontrattuale di di e di Parte_5 Parte_1 Parte_2
.
[...]
11. Con riguardo, infine, alle spese di lite, la Corte, premesso che “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (Cass., n. 3798/2022), alla luce dell'andamento e dell'esito complessivo del contenzioso ed, in particolare, tenuto conto della reciproca soccombenza nei rapporti tra e e dell'integrale Controparte_2 CP_1 soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. di nei confronti di CP_1 Parte_5
(ora eredi), di e di , ritiene equo compensare integralmente le
[...] Parte_1 Parte_2 spese di lite tra e e condannare alla Controparte_2 CP_1 CP_1 rifusione in favore di (ora eredi), di e di Parte_5 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 alla stregua dei
[...] valori medi dello scaglione di riferimento.
12. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con sentenza n. 31797/2022 della Suprema Corte, rigetta la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
, , di , , (eredi Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 di;
Parte_5 dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra e Controparte_2
CP_1
pagina 19 di 20 condanna alla rifusione in favore di (ora eredi CP_1 Parte_5 Parte_1
, , ), nonché di e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2 delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida:
- quanto al primo grado nella somma di euro 7.500,00 a favore di Parte_5
(ora eredi , , ) ed euro 9000,00 a
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 favore di e;
per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese Parte_1 Parte_2 forfettarie ed oltre accessori di legge;
- quanto al secondo grado di giudizio iscritto al n.209/2014 nella somma di euro 18.000,00 per compenso a favore di e;
nella somma di euro 13.000,00 per Parte_1 Parte_2 compenso a favore di (ora eredi , Parte_5 Parte_1 [...]
, ); per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese forfettarie ed oltre Parte_3 Parte_4 accessori di legge;
- quanto al giudizio di legittimità, nella somma di euro 10.773,00 per compenso a favore di e ed in euro 10.773,00 per compenso a favore degli eredi di Parte_1 Parte_2
( , , ); Parte_5 Parte_1 Pt_1 Parte_3 Parte_4 per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio n.139/2023 (riunito il n.172/2023) nella somma di euro
14.239,00 per compenso a favore di e e nella somma di euro Parte_1 Parte_2
14.239,00 per compenso a favore degli eredi di ( Parte_5 Parte_1
, , ); per tutte le parti, oltre al 15 % delle spese
[...] Parte_3 Parte_4 forfettarie ed oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello in data 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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