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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2
(C.F. ), (c.f.:
[...] P.IVA_1 Parte_1
e (c.f.: ), con C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. PENNESE FRANCESCO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BALDACCI PIERLUIGI,
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BALDACCI PIERLUIGI, P.IVA_3
APPELLATE avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il
06/04/2023 pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che i tabulati ex adversa parte depositati in formato HTML sono inesistenti, inammissibili e privi di valore probatorio per violazione, rilevabile d'Ufficio, dell'art. 13 del Provvedimento del 16 aprile 2014 DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) Ministero Giustizia titolato “specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24” e, per l'effetto, stralciare i suddetti file HTML e in riforma dell'oppugnata sentenza revocare l'avverso decreto ingiuntivo n. 263/2020 per difetto di prova ex art. 2697 c.c.; Contr 2) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che ha immotivatamente rifiutato di entrare effettivamente in mediazione er l'effetto, statuire l'improcedibilità della relativa domanda ex art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010;
3) nel merito, in riforma dell'oppugnata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 263/2020 perché sfornito di prova scritta ex art. 2697 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4) in subordine nel merito, ammettere la chiesta CTU contabile per verificare l'effettiva entità del dare/avere alla luce delle contestazioni e dei rilievi formulati nell'atto di appello nonché delle suddette eccezioni rilevabili anche Parte d'ufficio di (i) nullità per l'artificioso mantenimento in vita di nonostante fosse decotta con conseguente verifica della sua capacità creditizia e ricostruzione dei mutui circolati sul conto corrente de quo i cui tassi d'interesse hanno condizionato il saldo debitore ex adverso rivendicato;
(ii) nullità degli interessi del prestito datato 26/04/2006 negli anni 2006 - 2008 perché legati al tasso Euribor falsato cartello bancario europeo e addebitati sul conto corrente sub iudice condizionandone l'andamento e il saldo finale e (iii) occulta applicazione del regime dell'interesse composto nei prestiti del 26/04/2006 e 08/03/2011 circolati sul conto corrente in esame condizionandone l'andamento e il saldo finale;
5) in ogni caso, condannare parte rivale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
pagina 2 di 26 6) in ogni caso, condannare parte rivale al pagamento di tutte le spese del primo grado di giudizio”.
Contro Per
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: In via principale: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
nonché dai signo
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_2
e contro la Sentenza n.240/2023 emessa dal Tribunale di Prato Parte_2
c , per l'effetto, la sentenza impugnata. In via subordinata: condannare in ogni caso la società Parte_1
nonché i signori
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1 ro, di quella div Parte_2 risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Per : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 per ogni eventuale condanna d
[...] risarcitoria che di natura restitutoria, derivante o che potrebbe derivare da fatti avvenuti ante cessione;
NEL MERITO: In via principale: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
nonché dai signo
[...] Parte_2 Pt_2 Parte_2 Parte_2
3 emessa dal Tribu Parte_2 confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. In via subordinata: condannare in ogni caso la società Parte_1
nonché i signori
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1 ro, di quella div Parte_2 ri ustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Prato Parte_3 emetteva il decreto ingiuntivo n.263/2020 con il quale ingiungeva, alla società ed ai garanti/soci illimitatamente responsabili Parte_4
pagina 3 di 26 e , il pagamento della somma di Euro Parte_1 Parte_2
2.471.896,96, portata dal saldo debitore del conto corrente n.12563,46.
Avverso tale decreto proponevano opposizione tutti e tre i debitori ingiunti, i quali contestavano l'esistenza del credito rivendicato dalla banca, denunciando l'incompletezza della documentazione fornita, vista la parziale produzione degli estratti conto, e la mancanza dei contratti di apertura del conto corrente e delle linee di credito debitamente sottoscritti.
Gli opponenti invocavano l'azzeramento del saldo negativo del primo estratto conto e chiedevano che il conto corrente venisse “depurato da tutte le anomalie a legislazione vigente”, rinviando ad una perizia di parte che evidenziava un saldo finale creditore di € 781.634,08.
Gli attori contestavano altresì il comportamento contrario a buona fede della banca, che aveva prodotto una perizia nella quale si ammetteva che la certificazione ex art. 50 TUB riportava un saldo superiore a quello effettivo di € 420.400,85, con ciò palesando l'inattendibilità della documentazione bancaria, che impediva agli stessi di articolare una corretta difesa.
Inoltre, veniva dedotta la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato e dalla Banca d'Italia. Contr Si costituiva la (di seguito Parte_3 la quale contestava le difese avversarie, provvedendo inoltre a depositare tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa, nonché tutti i contratti di credito che avevano assistito detto conto negli anni.
Alla prima udienza di comparizione il difensore degli opponenti eccepiva che “la documentazione contrattuale e contabile è incompleta, mancano gli estratti conto perché il carteggio relativo alle annualità 2004 e 2005 è pagina 4 di 26 costituito da rigenerazione tabulare con la dicitura “movimenti eliminati” che perciò sono inesistenti e inverificabili, dunque non costituiscono prova scritta e sono privi di firma” e disconosceva “le firme dei contratti
22.08.2007, 20.09.2007, 28.12.2007, 19.03.2008”, e rilevava che il conto corrente 12927.20, connesso al conto corrente per cui è causa, era affetto da usura oggettiva originaria.
Dopo lo scambio delle memorie di rito, veniva disposta una C.T.U. grafologica volta a determinare la paternità o meno delle sottoscrizioni apposte su parte dei contratti di credito.
In corso di causa interveniva inoltre Controparte_2
rappresentando di aver interesse alla partecipazione al giudizio
[...] in quanto titolare del credito in forza di un atto di scissione, stipulato con in data 25 novembre 2020, Parte_3 innanzi al Dott. Mario Zanchi (rep. n.39399 - racc. n.20019).
Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 240/2023, pubblicata il 06/04/2023, il Tribunale di
Prato così statuiva:
“-Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2020, emesso dal
Tribunale di Prato in data 18.02.2020 che pertanto conferma integralmente e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
-Condanna gli attori , Parte_1 Parte_2
e a rimborsare alla
[...] Parte_1 Parte_2 convenuta e all'intervenuta Parte_3
in solido tra di loro, le spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 39.000,00 per onorari, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. e i.v.a.
-Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico degli attori opponenti”. pagina 5 di 26 Nello specifico, il Tribunale osservava che le contestazioni sulla validità dei contratti e sulle firme erano state sollevate solo tardivamente ed in modo generico, senza specifiche domande. Le censure sulla documentazione contrattuale venivano ritenute infondate, poiché non erano stati allegati elementi concreti di invalidità. La mancanza di firma della banca non inficiava la validità dei contratti, secondo la giurisprudenza consolidata, e la consulenza tecnica d'ufficio confermava, con altissima probabilità, la riconducibilità delle firme contestate agli opponenti. Pertanto, i contratti dovevano considerarsi validi ed idonei a fondare la pretesa creditoria della banca.
Quanto alla richiesta di ricalcolo del saldo, il Tribunale rilevava che la banca aveva prodotto tutti gli estratti conto dal 2006 e, per il periodo precedente, dei tabulati “rigenerati”. Tale documentazione veniva ritenuta sufficiente a provare il credito in quanto gli opponenti non avevano contestato nel merito la veridicità delle operazioni registrate, limitandosi ad eccepire l'inidoneità dei prospetti.
In merito alle fideiussioni, il Tribunale richiamava la giurisprudenza secondo cui la nullità era solo parziale e riguardava esclusivamente le clausole ritenute anticoncorrenziali, salvo che fosse provata l'essenzialità di tali clausole per l'intero contratto. Nel caso di specie, gli opponenti non avevano dimostrato che senza quelle clausole non avrebbero prestato la garanzia, per cui era esclusa la nullità dei contratti.
Infine, la domanda di risarcimento per asserita negligenza della banca veniva rigettata, poiché la banca aveva assolto ai propri oneri probatori e non risultava provato alcun danno.
Il Tribunale, quindi, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ponendo le spese a carico degli opponenti.
Il giudizio di appello pagina 6 di 26 Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTE) convenivano in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
e (di seguito
[...] Controparte_2 anche APPELLATE), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) In via pregiudiziale: violazione dell'art. 13 del Provvedimento del
16 aprile 2014 DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati) Ministero Giustizia titolato “specifiche tecniche previste dall'art. 34, c 1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010,
n. 24”.
2) In via pregiudiziale: violazione dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. Contr 28/2010 e improcedibilità della domanda attorea di Omessa rilevazione e difetto di motivazione ex art. 132 comma 2 n. 4.
3) Sui capi 1, 2 e 3 della sentenza: tendenziosa ricostruzione fattuale in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
4) Sui capi 4, 4.1 e 4.2 della Sentenza: errata e falsa ricostruzione processuale e ingiusta applicazione dell'art. 2697 c.c. unitamente agli artt. 50, 117 e 119 TUB, artt. 1283, 1284, 1346 e 1832 c.c., art. 112, 115 e 116 c.p.c. pagina 7 di 26 5) Sui capi 4, 4.1 e 4.2 della Sentenza: difetto di motivazione ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
6) Sui capi 4.1 e 4.3 della Sentenza: ingiusta negazione della CTU contabile in violazione degli artt. 2967 c.c., 61 e 116 c.p.c., violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost., difetto di motivazione ex 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e reiterazione della richiesta di CTU contabile a saldo zero.
7) Sul capo 5 della Sentenza: errata e falsa applicazione degli artt.
1419 e 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. con difetto di motivazione ex 132 comma 2 n. 4 c.p.c. Le fideiussioni sono viziate da nullità totale.
8) Sul capo 6 della Sentenza: errata e falsa applicazione dell'art. 96
c.p.c. con difetto di motivazione ex 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
9) Sui capi 7 e 8 della Sentenza: errata decisone finale.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, entrambe le appellate contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano, per contro, la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 26 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Appare opportuno svolgere una breve premessa sulle regole di ripartizione dell'onere probatorio applicabili alla presente fattispecie, visto che la difesa degli appellanti, sia pure sotto diversi profili, ruota essenzialmente intorno a tale aspetto.
Essendo stato il giudizio introdotto con ricorso monitorio, la banca risulta attrice in senso sostanziale, per cui, in presenza di una contestazione del credito, essa è tenuta a dimostrare la sua esistenza ed entità attraverso la produzione dei contratti, finalizzata a provare le condizioni applicabili, nonché la serie completa degli estratti conto.
Laddove la serie degli estratti conto presenti un saldo iniziale a debito del correntista ed, in presenza di una contestazione, non venga provato come sia sorto tale debito, sarà necessario rideterminare il saldo dare avere azzerando il debito iniziale. Diversamente, laddove il saldo iniziale sia a credito del correntista, questo verrà mantenuto, avendo l'annotazione sull'estratto conto valore confessorio in merito al debito della banca.
Gli opponenti sono invece tenuti ad allegare tempestivamente e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
Una parziale deroga a tale principio è prevista in materia di nullità negoziali in quanto il giudice, chiamato ad accertare l'esistenza del credito invocato, è legittimato a rilevare d'ufficio la nullità di clausole contrattuali che abbiano incidenza sulla quantificazione di esso, a condizione però che i relativi fatti costitutivi emergano dagli atti sulla base delle tempestive allegazioni delle parti. Parimenti, la parte potrà sollevare l'eccezione di nullità in ogni momento, a condizione però che i fatti costitutivi siano già stati acquisiti al processo prima del maturare delle preclusioni assertive. pagina 9 di 26 Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'inammissibilità della produzione dei tabulati relativi agli anni 2004 e 2005, in quanto avvenuta tramite un file formato HTML, in violazione del regolamento che ha fissato le specifiche tecniche del processo telematico. Si afferma, in particolare, che l'utilizzo di tale formato renderebbe inesistenti i documenti, in quanto potrebbero “essere stati preparati ad arte da chiunque”.
A tale riguardo, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tardività del rilievo, formulato solo nel presente giudizio, non può non rilevarsi che la normativa richiamata è una fonte di carattere secondario
(Decreto Ministeriale), deputata a fissare le regole tecniche di funzionamento del sistema informatico.
In nessuna misura, quindi, tale norma regolamentare può modificare le norme codicistiche (di carattere primario) che disciplinano il valore probatorio dei documenti.
Un documento, quindi, una volta portato all'attenzione del giudice, in quanto ritualmente depositato, deve essere valutato per quello che è, a prescindere dal formato utilizzato per salvare i file.
Nel caso in esame i documenti sono chiaramente delle immagini tratte da una stampa cartacea, che in niente differiscono da quelle che potevano essere inserite in un documento in formato pdf, tanto che l'avvocato ben avrebbe potuto modificare l'estensione del file prima dell'invio senza che ne venisse minimamente alterato il contenuto.
La produzione documentale è pertanto certamente ammissibile.
Il formato del file, poi, non incide affatto sull'attendibilità intrinseca del documento, che dovrà comunque essere sempre valutata alla luce dei pagina 10 di 26 principi fissati dagli artt. 2702 e ss. c.c., ed in particolare del disposto dell'art. 2712 c.c.
Nel caso in esame, quindi, non essendo stata contestata tempestivamente, né tanto meno disconosciuta, la conformità agli originali, i documenti risultano del tutto assimilabili all'originale cartaceo in essi riprodotto.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'improcedibilità della Contr domanda avanzata ad per essersi immotivatamente rifiutata di svolgere “effettivamente” il tentativo di mediazione obbligatoria promosso dagli opponenti.
Tale eccezione viene proposta però per la prima volta nel presente giudizio, laddove avrebbe dovuto essere avanzata al più tardi entro la prima udienza del giudizio di primo grado.
In ogni caso, poi, nessuna improcedibilità può derivare dal fatto che la banca, presentatasi davanti all'organismo di mediazione, abbia affermato di non intendere proseguire oltre il primo incontro, non rinvenendo margini di trattativa.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il giudice non abbia debitamente valutato la contestazione da essi mossa rispetto al materiale probatorio messo a disposizione dalla banca, non tenendo conto dell'anomalia derivante dal fatto che la stessa banca aveva decurtato € 420.400,85 dall'importo risultante dal saldaconto ex art. 50
TUB, che a loro giudizio rendeva l'intero credito indimostrato.
A tale riguardo, si osserva che la rettifica di quanto attestato dal direttore della banca nel saldaconto, dal punto di vista processuale, costituisce una mera rinuncia al credito, che non vale di per sé a tacciare di inattendibilità le risultanze degli estratti conto. pagina 11 di 26 Il saldaconto, per di più, ha un suo valore probatorio esclusivamente nell'alveo del procedimento monitorio, dovendo viceversa la prova del credito nel giudizio di merito essere desunta dagli estratti conto nella loro integralità.
La critica non risulta quindi pertinente, incentrandosi su un documento non utilizzato ai fini della decisione.
5. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo viene dedotta, sotto un ulteriore diverso profilo, la mancanza di prova del credito, deducendo che il fatto di avere essi negato di essere debitori imponeva che venisse accertata la legittima formazione del credito ingiunto.
Con riferimento alla prova dei crediti nascenti da un rapporto di conto corrente va osservato che, stante il disposto dell'art. 1832 c.c., il conto trasmesso al correntista si intende approvato, sotto il profilo contabile, se non viene contestato nel termine previsto. Gli errori di scritturazione o calcolo, poi, devono essere oggetto di impugnazione da avanzare nel termine di sei mesi. Una volta approvato il conto i conteggi riportati negli estratti conto si presumono corretti, salvo che il correntista contro il quale viene utilizzato non provi che le annotazioni sono prive di una causa giustificativa.
Nel caso in esame, quindi, risulta corretta la decisione del giudice di valutare gli estratti conto per il loro valore documentale, non essendo mai stati contestati prima del presente giudizio.
Nell'atto di opposizione, poi, non sono stati dedotti fatti estintivi o modificativi, né sono state allegate circostanze dalle quali desumere l'illegittimità delle annotazioni sul conto corrente.
Quanto alla completezza degli estratti conto, poi, al momento della costituzione la banca ha prodotto la serie completa degli stessi a far pagina 12 di 26 data dal primo trimestre 2006, che riporta un saldo iniziale negativo per
€ 804.030,65.
Per l'ultimo trimestre del 2004 e tutto il 2025 sono state invece prodotte le rigenerazioni dell'archivio conti, riportanti l'elenco dei “movimenti eliminati”.
Tali tabulati riportano l'indicazione del conto corrente di cui è causa, con la relativa intestazione e l'indicazione della filiale ove il rapporto era in essere.
Sono poi riportati una serie di movimenti, con saldo iniziale zero e saldo finale negativo al 31.12.2005 di € 804.030,65, esattamente corrispondente al saldo iniziale dell'estratto del primo trimestre 2006.
L'unica contestazione che viene mossa a tali documenti è che la prima porzione del rapporto non sarebbe adeguatamente rappresentata, essendo privi di valore probatorio i tabulati, con conseguente necessità di azzerare il saldo negativo all'1.1.2006.
Al riguardo, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che, in mancanza degli estratti conto che documentino l'andamento del periodo iniziale del rapporto,
“l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda pagina 13 di 26 deve essere respinta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del
02/05/2019).
Nel caso in esame, la prova della movimentazione iniziale del conto viene fornita attraverso la stampa degli archivi rigenerati.
Quanto al valore probatorio di tali documenti, dovendosi escludere come già detto ogni rilevanza al formato informatico utilizzato, ciò che risulta rilevante è che essi, costituiscono la stampa tratta dagli archivi Contr informatici della banca. La provenienza degli stessi da infatti, oltre ad essere desumibile dal loro contenuto, è stata contestata solo tardivamente nel presente giudizio.
I documenti prodotti sono, quindi, tratti dal medesimo sistema informativo utilizzato per stampare gli estratti conto e si distinguono dagli stessi esclusivamente per la veste grafica.
Non vale a sminuirne la valenza probatoria il fatto che siano stati prodotti unilateralmente dalla banca, visto che anche gli estratti conto presentano questa caratteristica.
Ciò che conferisce efficacia probatoria agli estratti conto, poi, non è la loro veste formale, e quindi il fatto di essere contenuti in un documento inviato al cliente, ma la conformità alle scritture contabili dell'istituto di credito.
Né appare condivisibile l'assunto da cui partono gli appellanti, secondo cui il valore probatorio del documento sarebbe conferito dalla sottoscrizione del direttore della banca, che non ha il valore di attestare l'autenticità dei conteggi, come avviene invece per il saldaconto ex art. 50 TUB.
Tali tabulati in nulla differiscono dalla stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, che viene ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, per la quale la
Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “rappresenta una copia pagina 14 di 26 (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs.
n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta
l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)”
(Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024)
A fronte della produzione delle stampe rigenerate, quindi, non era sufficiente una generica contestazione dell'efficacia probatoria, essendo tenuti gli opponenti ad appuntare le loro critiche sulle singole scritturazioni.
Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art. 2719
c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art. 2712
c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti” (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23389 del 16/11/2016).
Con riferimento specifico alla posizione dei garanti, poi, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta pagina 15 di 26 scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori e aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito”.
Deve, pertanto, essere riconosciuto il medesimo valore probatorio proprio degli estratti conto inviati periodicamente al cliente anche alle diverse stampe comunque tratte dai sistemi informativi della banca.
Conseguentemente, va ritenuto che la banca abbia documentato l'intero andamento del rapporto, avendo il primo degli estratti conto un saldo zero, per cui risulta infondata la richiesta di azzeramento del saldo all'1.1.2006.
Gli opponenti deducono poi l'invalidità della pattuizione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, invocando il rilievo ufficioso della nullità.
In particolare, tale vizio deriverebbe dal fatto che “v'è coincidenza tra il
Tasso Annuale Effettivo (TAE) e il Tasso Annuale Nominale (TAN), entrambi pari allo 0,05%”.
Tale rilievo è però infondato, visto che la coincidenza tra i due tassi non denota affatto la capitalizzazione degli interessi, che peraltro nel caso in esame non sarebbe neppure illegittima, essendo stata validamente pattuita.
La sentenza citata dagli appellanti a sostegno della propria tesi (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022), poi, pare essere stata non correttamente interpretata, visto che il principio espresso dalla Corte di
Cassazione non è affatto quello della invalidità della pattuizione perché implicante una indebita capitalizzazione degli interessi, quanto quello della irregolare indicazione contrattuale, in quanto “non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta pagina 16 di 26 dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tale errata indicazione, poi, potrebbe al più generare una responsabilità contrattuale della banca, in relazione alle quale non è stata avanzata alcuna domanda risarcitoria, e non implica l'invocata nullità del contratto.
Inoltre, il solo fatto che Tae e tan siano indicati nella medesima misura non implica affatto che non si sia tenuto conto nel caso concreto degli effetti della capitalizzazione trimestrale. Il tasso creditore indicato nel contratto è infatti pari allo 0,050% su base annua, per cui gli effetti della capitalizzazione trimestrale erano destinati ad essere visibili sui decimali non espressi nel contratto. Il tasso effettivo, infatti, si può evincere tramite l'applicazione della formula di calcolo [TAE =
(((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100], che produce nel caso specifico una differenza matematicamente infinitesimale (0,0500093757812744), non evincibile dalle cifre indicate nel contratto, che si limitano ad esprimere solo i primi tre decimali.
Ancora, gli appellanti deducono che il contratto del 30/12/09 sarebbe
“invalido perché totalmente privo di firme” mentre i contratti datati
04/04/06 e 07/03/07 sarebbero “invalidi perché sottoscritti da un solo socio senza la preventiva autorizzazione del C.d.A.”, invocando il calcolo degli interessi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Quanto ai contratti del 22/08/07, 20/09/07, 28/12/07, 19/03/08 viene poi contestato l'esito della perizia grafologica, in quanto le sigle in esse riportate non sono state raffrontate con sigle comparative.
pagina 17 di 26 Con riferimento al primo contratto, la copia in atti in effetti non riporta alcuna sottoscrizione, ma la critica risulta comunque eccessivamente generica per poter giustificare un ricalcolo, in quanto non viene dedotto in che limiti sia stata utilizzata la linea di credito concessa, che andava a scadere il 10.2.2010, non essendo evincibile tale utilizzo neppure dall'estratto conto relativo al primo trimestre 2010.
Il fatto che il contratto sia stato sottoscritto da un solo socio, poi, non lo rende di per sé invalido, visto che l'assenza dell'autorizzazione del C.d.A.
è questione che al più può comportare una responsabilità dell'amministratore nei confronti dei soci.
Per la verifica delle sigle, inoltre, non è necessaria l'acquisizione di sigle di comparazione, visto che l'attività del perito può essere compiuta attraverso qualunque scritto comparabile.
Nel caso in esame il CTU non ha ritenuto necessario tale elemento, riuscendo a raggiungere risultati scientificamente validi anche con le scritture di comparazione in suo possesso.
Viene dedotta anche l'usura oggettiva originaria e la nullità del mutuo dell'08/03/2011, per quanto neppure tale critica fosse stata espressa nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, invocando l'accertamento della stessa a mezzo di una consulenza tecnica.
A sostegno di tale richiesta affermano gli appellanti: “Difatti,
l'azzeramento del saldo debitore iniziale di € 804.030,65 indicato nel primo estratto conto disponibile del 31/03/2006 avrebbe reso un saldo creditore finale che annulla l'usura (v. seconda memoria ex art. 183
c.p.c. di parte opponente). Viceversa, azzerando il saldo debitore iniziale di € 301.185,48 indicato nell'estratto conto del 31/12/2005, depositato dall'ingiungente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., si avrebbe un saldo debitore finale notevolmente inferiore a quello ingiunto da cui si deve pure espungere l'anatocismo e l'usura”. pagina 18 di 26 L'allegazione risulta anche in questo caso eccessivamente generica, tanto che una eventuale consulenza avrebbe contenuto assolutamente esplorativo.
Come è noto, l'usura oggettiva presuppone il superamento del tasso medio rilevato nel momento della conclusione del contratto, maggiorato della metà, ad opera del tasso di interesse pattuito con il contratto.
Nel caso in esame non viene indicato quale sarebbe il tasso di interesse su cui si è incentrata l'attenzione, né viene precisato quale sarebbe il tasso soglia eventualmente superato.
L'allegazione relativa all'azzeramento o meno del saldo iniziale risulta invece incongrua, non essendo un fatto che possa incidere sul tasso di interesse pattuito.
Non è possibile integrare tale generica allegazione neppure valorizzando il richiamo alla consulenza tecnica di parte, che non affronta il tema dell'usura e per gli altri aspetti risulta affetta da un vizio di fondo, costituito dal fatto che tutti i ricalcoli sono il frutto dell'esame solo parziale della documentazione contrattuale, che non era stata all'epoca messa a disposizione del consulente.
6. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano, nuovamente, difetti della motivazione per il contrasto con l'ordinanza con la quale era stata respinta la provvisoria esecutività del decreto opposto, nella quale era stata rilevata l'inidoneità della documentazione offerta dalla banca, nonché con i principi giurisprudenziali richiamati nella premessa in merito all'onere probatorio gravante su quest'ultima.
Ci si duole poi del fatto che il giudice non abbia preso posizione sui seguenti aspetti:
«(i) del disconosciuto saldaconto ex art. 50 TUB;
(ii) del falso sconto di
€ 420.400,85 confessati addebiti illegittimi;
(iii) della confessata pagina 19 di 26 distruzione delle scritture contabili;
(iv) della carenza di mezzi di prova alternativi agli estratti conto come la copia autentica del libro giornale, assegni ovvero quietanza di pagamento e riscossione;
(v) dell'affermazione di parte rivale secondo cui detti tabulati sarebbero Contr
“prodotti da della cui paternità non possono esservi dubbi».
Con riferimento alla perizia grafologica, invece, gli appellanti lamentano il fatto che «Assente è la valutazione (i) del fatto che la perizia si è svolta senza sigle comparative;
(ii) del fatto che sia il Parte_2 fratello premorto di;
(iii) dell'alta probabilità che Pt_1 Parte_2 abbia apposto le sigle disconosciute;
(iv) del fatto che la letteratura scientifica individua nella consanguineità e nella qualità di socio le probabili cause delle rinvenute “variabili artificiose”».
Infine, sarebbe anomala la «materiale assenza di una spiegazione logico-giuridica circa l'omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in danno della banca sebbene abbia reso molteplici confessioni e della stravagante idea che i contratti di affidamento sarebbero atti di ordinaria amministrazione con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. a vantaggio della banca».
Con riferimento a tali critiche si osserva che l'ordinanza sulla provvisoria esecutività del decreto non poteva mai vincolare la decisione sul merito, in considerazione della sua natura interinale, per cui non può rinvenirsi alcuna contraddittorietà nella decisione. Del pari, come si è già detto, non vi è una contraddizione interna nella motivazione, posto che la valutazione delle prove è pienamente coerente con i principi giurisprudenziali richiamati.
In presenza di una serie completa di estratti conto, era poi del tutto irrilevante disquisire del valore probatorio del saldaconto, come pure non era necessario ricercare ulteriori mezzi di prova. La rinuncia a parte del credito indicato nel saldaconto, inoltre, non implica affatto pagina 20 di 26 l'inattendibilità delle ulteriori annotazioni. Sul valore probatorio degli archivi rigenerati si è poi ampiamente dissertato in precedenza ed il fatto che non fossero disponibili gli estratti conto anteriori al decennio non costituisce affatto una “distruzione” degli originali, essendo coerente con la disciplina in tema di onere di conservazione delle scritture contabili.
Quanto al contenuto della consulenza grafologica, il CTU ha ampiamente e congruamente motivato le ragioni del suo convincimento, prendendo posizione anche sulle osservazioni critiche dei consulenti di parte. Tali conclusioni sono state condivise al giudice, che ben poteva rinviare alle stesse senza dover ripercorrere l'intero percorso logico. La Corte, poi, ritiene condivisibili i risultati raggiunti dal Consulente d'Ufficio, essendo il suo percorso argomentativo esente da vizi logici e conforme alle regole dell'arte.
7. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il sesto motivo gli appellanti si dolgono della mancata ammissione di una consulenza tecnico contabile, indicata come strumento indispensabile per l'accertamento dei loro diritti.
Al riguardo, però, appare condivisibile il rilievo mosso dal giudice di prime cure in ordine al fatto che una simile consulenza avrebbe un valore meramente esplorativo.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è infatti uniformemente orientata nel ritenere che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla pagina 21 di 26 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. per tutte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017).
L'unica eccezione che viene ammessa a tale generale principio è costituita dalla c.d. consulenza percipiente, ovvero quella attraverso la quale viene demandata al CTU l'acquisizione della prova di fatti.
La condizione per l'ammissione di una tale tipologia di consulenza, però,
è che la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).
Pertanto, anche a voler ritenere che in materia bancaria non si possa
“non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” occorre pur sempre che la CTU sia diretta a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. S.U. sentenza n. 3086/2022).
Nel caso in esame nel giudizio di primo grado l'appellante non ha prospettato le ragioni per le quali sarebbe stato necessario l'accertamento tecnico, limitandosi negli scritti difensivi depositati nel rispetto delle preclusioni assertive ad avanzare generiche contestazioni con riferimento alle produzioni documentali ed alla necessità di azzerare il saldo iniziale.
pagina 22 di 26 Per la prima volta nel presente giudizio vengono, invece, prospettati una serie di vizi dei vari contratti di finanziamento, relativi essenzialmente alla pattuizione della CMS ed alla idoneità delle sottoscrizioni.
Per un verso, quindi, il giudice di primo grado certamente non poteva ammettere una consulenza per valutare contestazioni che non erano state prospettate.
Per altro verso, l'allegazione dei vizi è senz'altro tardiva, in quanto nel giudizio di appello non è possibile introdurre fatti costitutivi nuovi rispetto al giudizio di primo grado, neppure a sostegno di pretese nullità le quali, per quanto siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, devono comunque emergere dai fatti tempestivamente acquisiti al processo nel corso del primo giudizio.
La consulenza tecnica, quindi, non può valere a colmare le lacune assertive neppure nel presente giudizio.
8. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il settimo motivo viene criticato il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni conseguente alla conformità del modello applicato allo schema ABI del 04/07/2003.
Gli appellanti prendono atto del fatto che le Sezioni Unite hanno escluso che l'applicazione dello schema dia adito alla nullità dell'intero contratto, modificando pertanto la domanda che era stata avanzata in primo grado in termini di nullità totale.
Viene quindi dedotto per la prima volta nel presente giudizio che “le clausole viziate sono essenziali per ovvie ragioni giuridiche: 1) i soci Parte Contr della godono ex lege del beneficio di escussione che voleva Parte accuratamente eliminare;
2) la era priva di capacità finanziaria e di beni immobili da offrire in garanzia;
3) lo schema ABI è stato utilizzato in maniera integrale, ripetitiva e sistematica;
4) sul conto corrente sono circolati due mutui garantiti da ipoteca che riproducono le suddette pagina 23 di 26 clausole 2, 6 e 8 a ulteriore conferma e dimostrazione dell'uso indiscriminato, metodico e diffuso dello schema ABI datato 04/07/03”.
Tale doglianza, oltre ad essere tardiva, non risulta pertinente, visto che l'essenzialità delle clausole deve essere valutata nell'ottica dell'interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto, dovendo essere dimostrato, ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., che il contratto di fideiussione non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto, ovvero senza le clausole colpite dalla nullità.
Nel caso in esame manca ogni allegazione al riguardo, mentre deve presumersi che il contratto sarebbe stato comunque concluso anche in assenza delle clausole nulle, in quanto per i garanti le condizioni sarebbero state più favorevoli, mentre per la banca la prospettiva di una garanzia più limitata era comunque più favorevole rispetto alla sua totale mancanza.
9. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ottavo motivo gli appellanti si lamentano della mancata condanna della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziando che essa avrebbe avuto una condotta ostruzionistica, non avendo consegnato la documentazione antecedente al decennio, e si sarebbe immotivatamente rifiutata di partecipare alla mediazione.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della parte, laddove nel caso in esame la domanda della banca è stata integralmente accolta. Per di più, è lo stesso art. 119 TUB a limitare il diritto del correntista a ricevere la copia della documentazione bancaria all'ultimo decennio.
10. La nona censura alla sentenza impugnata, con la quale si chiede genericamente la riforma della decisione finale, è assorbita dalle considerazioni che precedono.
pagina 24 di 26 11. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, avuto riguardo agli importi minimi, essendo il valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Tribunale di Prato e
[...] pubblicata il 06/04/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 12.033, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti in capo agli appellanti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente pagina 25 di 26 dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2
(C.F. ), (c.f.:
[...] P.IVA_1 Parte_1
e (c.f.: ), con C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. PENNESE FRANCESCO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BALDACCI PIERLUIGI,
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BALDACCI PIERLUIGI, P.IVA_3
APPELLATE avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il
06/04/2023 pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che i tabulati ex adversa parte depositati in formato HTML sono inesistenti, inammissibili e privi di valore probatorio per violazione, rilevabile d'Ufficio, dell'art. 13 del Provvedimento del 16 aprile 2014 DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) Ministero Giustizia titolato “specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24” e, per l'effetto, stralciare i suddetti file HTML e in riforma dell'oppugnata sentenza revocare l'avverso decreto ingiuntivo n. 263/2020 per difetto di prova ex art. 2697 c.c.; Contr 2) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che ha immotivatamente rifiutato di entrare effettivamente in mediazione er l'effetto, statuire l'improcedibilità della relativa domanda ex art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010;
3) nel merito, in riforma dell'oppugnata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 263/2020 perché sfornito di prova scritta ex art. 2697 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4) in subordine nel merito, ammettere la chiesta CTU contabile per verificare l'effettiva entità del dare/avere alla luce delle contestazioni e dei rilievi formulati nell'atto di appello nonché delle suddette eccezioni rilevabili anche Parte d'ufficio di (i) nullità per l'artificioso mantenimento in vita di nonostante fosse decotta con conseguente verifica della sua capacità creditizia e ricostruzione dei mutui circolati sul conto corrente de quo i cui tassi d'interesse hanno condizionato il saldo debitore ex adverso rivendicato;
(ii) nullità degli interessi del prestito datato 26/04/2006 negli anni 2006 - 2008 perché legati al tasso Euribor falsato cartello bancario europeo e addebitati sul conto corrente sub iudice condizionandone l'andamento e il saldo finale e (iii) occulta applicazione del regime dell'interesse composto nei prestiti del 26/04/2006 e 08/03/2011 circolati sul conto corrente in esame condizionandone l'andamento e il saldo finale;
5) in ogni caso, condannare parte rivale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
pagina 2 di 26 6) in ogni caso, condannare parte rivale al pagamento di tutte le spese del primo grado di giudizio”.
Contro Per
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: In via principale: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
nonché dai signo
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_2
e contro la Sentenza n.240/2023 emessa dal Tribunale di Prato Parte_2
c , per l'effetto, la sentenza impugnata. In via subordinata: condannare in ogni caso la società Parte_1
nonché i signori
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1 ro, di quella div Parte_2 risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Per : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 per ogni eventuale condanna d
[...] risarcitoria che di natura restitutoria, derivante o che potrebbe derivare da fatti avvenuti ante cessione;
NEL MERITO: In via principale: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
nonché dai signo
[...] Parte_2 Pt_2 Parte_2 Parte_2
3 emessa dal Tribu Parte_2 confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. In via subordinata: condannare in ogni caso la società Parte_1
nonché i signori
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1 ro, di quella div Parte_2 ri ustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Prato Parte_3 emetteva il decreto ingiuntivo n.263/2020 con il quale ingiungeva, alla società ed ai garanti/soci illimitatamente responsabili Parte_4
pagina 3 di 26 e , il pagamento della somma di Euro Parte_1 Parte_2
2.471.896,96, portata dal saldo debitore del conto corrente n.12563,46.
Avverso tale decreto proponevano opposizione tutti e tre i debitori ingiunti, i quali contestavano l'esistenza del credito rivendicato dalla banca, denunciando l'incompletezza della documentazione fornita, vista la parziale produzione degli estratti conto, e la mancanza dei contratti di apertura del conto corrente e delle linee di credito debitamente sottoscritti.
Gli opponenti invocavano l'azzeramento del saldo negativo del primo estratto conto e chiedevano che il conto corrente venisse “depurato da tutte le anomalie a legislazione vigente”, rinviando ad una perizia di parte che evidenziava un saldo finale creditore di € 781.634,08.
Gli attori contestavano altresì il comportamento contrario a buona fede della banca, che aveva prodotto una perizia nella quale si ammetteva che la certificazione ex art. 50 TUB riportava un saldo superiore a quello effettivo di € 420.400,85, con ciò palesando l'inattendibilità della documentazione bancaria, che impediva agli stessi di articolare una corretta difesa.
Inoltre, veniva dedotta la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato e dalla Banca d'Italia. Contr Si costituiva la (di seguito Parte_3 la quale contestava le difese avversarie, provvedendo inoltre a depositare tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa, nonché tutti i contratti di credito che avevano assistito detto conto negli anni.
Alla prima udienza di comparizione il difensore degli opponenti eccepiva che “la documentazione contrattuale e contabile è incompleta, mancano gli estratti conto perché il carteggio relativo alle annualità 2004 e 2005 è pagina 4 di 26 costituito da rigenerazione tabulare con la dicitura “movimenti eliminati” che perciò sono inesistenti e inverificabili, dunque non costituiscono prova scritta e sono privi di firma” e disconosceva “le firme dei contratti
22.08.2007, 20.09.2007, 28.12.2007, 19.03.2008”, e rilevava che il conto corrente 12927.20, connesso al conto corrente per cui è causa, era affetto da usura oggettiva originaria.
Dopo lo scambio delle memorie di rito, veniva disposta una C.T.U. grafologica volta a determinare la paternità o meno delle sottoscrizioni apposte su parte dei contratti di credito.
In corso di causa interveniva inoltre Controparte_2
rappresentando di aver interesse alla partecipazione al giudizio
[...] in quanto titolare del credito in forza di un atto di scissione, stipulato con in data 25 novembre 2020, Parte_3 innanzi al Dott. Mario Zanchi (rep. n.39399 - racc. n.20019).
Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 240/2023, pubblicata il 06/04/2023, il Tribunale di
Prato così statuiva:
“-Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2020, emesso dal
Tribunale di Prato in data 18.02.2020 che pertanto conferma integralmente e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
-Condanna gli attori , Parte_1 Parte_2
e a rimborsare alla
[...] Parte_1 Parte_2 convenuta e all'intervenuta Parte_3
in solido tra di loro, le spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 39.000,00 per onorari, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. e i.v.a.
-Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico degli attori opponenti”. pagina 5 di 26 Nello specifico, il Tribunale osservava che le contestazioni sulla validità dei contratti e sulle firme erano state sollevate solo tardivamente ed in modo generico, senza specifiche domande. Le censure sulla documentazione contrattuale venivano ritenute infondate, poiché non erano stati allegati elementi concreti di invalidità. La mancanza di firma della banca non inficiava la validità dei contratti, secondo la giurisprudenza consolidata, e la consulenza tecnica d'ufficio confermava, con altissima probabilità, la riconducibilità delle firme contestate agli opponenti. Pertanto, i contratti dovevano considerarsi validi ed idonei a fondare la pretesa creditoria della banca.
Quanto alla richiesta di ricalcolo del saldo, il Tribunale rilevava che la banca aveva prodotto tutti gli estratti conto dal 2006 e, per il periodo precedente, dei tabulati “rigenerati”. Tale documentazione veniva ritenuta sufficiente a provare il credito in quanto gli opponenti non avevano contestato nel merito la veridicità delle operazioni registrate, limitandosi ad eccepire l'inidoneità dei prospetti.
In merito alle fideiussioni, il Tribunale richiamava la giurisprudenza secondo cui la nullità era solo parziale e riguardava esclusivamente le clausole ritenute anticoncorrenziali, salvo che fosse provata l'essenzialità di tali clausole per l'intero contratto. Nel caso di specie, gli opponenti non avevano dimostrato che senza quelle clausole non avrebbero prestato la garanzia, per cui era esclusa la nullità dei contratti.
Infine, la domanda di risarcimento per asserita negligenza della banca veniva rigettata, poiché la banca aveva assolto ai propri oneri probatori e non risultava provato alcun danno.
Il Tribunale, quindi, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ponendo le spese a carico degli opponenti.
Il giudizio di appello pagina 6 di 26 Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTE) convenivano in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
e (di seguito
[...] Controparte_2 anche APPELLATE), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) In via pregiudiziale: violazione dell'art. 13 del Provvedimento del
16 aprile 2014 DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati) Ministero Giustizia titolato “specifiche tecniche previste dall'art. 34, c 1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010,
n. 24”.
2) In via pregiudiziale: violazione dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. Contr 28/2010 e improcedibilità della domanda attorea di Omessa rilevazione e difetto di motivazione ex art. 132 comma 2 n. 4.
3) Sui capi 1, 2 e 3 della sentenza: tendenziosa ricostruzione fattuale in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
4) Sui capi 4, 4.1 e 4.2 della Sentenza: errata e falsa ricostruzione processuale e ingiusta applicazione dell'art. 2697 c.c. unitamente agli artt. 50, 117 e 119 TUB, artt. 1283, 1284, 1346 e 1832 c.c., art. 112, 115 e 116 c.p.c. pagina 7 di 26 5) Sui capi 4, 4.1 e 4.2 della Sentenza: difetto di motivazione ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
6) Sui capi 4.1 e 4.3 della Sentenza: ingiusta negazione della CTU contabile in violazione degli artt. 2967 c.c., 61 e 116 c.p.c., violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost., difetto di motivazione ex 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e reiterazione della richiesta di CTU contabile a saldo zero.
7) Sul capo 5 della Sentenza: errata e falsa applicazione degli artt.
1419 e 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. con difetto di motivazione ex 132 comma 2 n. 4 c.p.c. Le fideiussioni sono viziate da nullità totale.
8) Sul capo 6 della Sentenza: errata e falsa applicazione dell'art. 96
c.p.c. con difetto di motivazione ex 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
9) Sui capi 7 e 8 della Sentenza: errata decisone finale.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, entrambe le appellate contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano, per contro, la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 26 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Appare opportuno svolgere una breve premessa sulle regole di ripartizione dell'onere probatorio applicabili alla presente fattispecie, visto che la difesa degli appellanti, sia pure sotto diversi profili, ruota essenzialmente intorno a tale aspetto.
Essendo stato il giudizio introdotto con ricorso monitorio, la banca risulta attrice in senso sostanziale, per cui, in presenza di una contestazione del credito, essa è tenuta a dimostrare la sua esistenza ed entità attraverso la produzione dei contratti, finalizzata a provare le condizioni applicabili, nonché la serie completa degli estratti conto.
Laddove la serie degli estratti conto presenti un saldo iniziale a debito del correntista ed, in presenza di una contestazione, non venga provato come sia sorto tale debito, sarà necessario rideterminare il saldo dare avere azzerando il debito iniziale. Diversamente, laddove il saldo iniziale sia a credito del correntista, questo verrà mantenuto, avendo l'annotazione sull'estratto conto valore confessorio in merito al debito della banca.
Gli opponenti sono invece tenuti ad allegare tempestivamente e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
Una parziale deroga a tale principio è prevista in materia di nullità negoziali in quanto il giudice, chiamato ad accertare l'esistenza del credito invocato, è legittimato a rilevare d'ufficio la nullità di clausole contrattuali che abbiano incidenza sulla quantificazione di esso, a condizione però che i relativi fatti costitutivi emergano dagli atti sulla base delle tempestive allegazioni delle parti. Parimenti, la parte potrà sollevare l'eccezione di nullità in ogni momento, a condizione però che i fatti costitutivi siano già stati acquisiti al processo prima del maturare delle preclusioni assertive. pagina 9 di 26 Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'inammissibilità della produzione dei tabulati relativi agli anni 2004 e 2005, in quanto avvenuta tramite un file formato HTML, in violazione del regolamento che ha fissato le specifiche tecniche del processo telematico. Si afferma, in particolare, che l'utilizzo di tale formato renderebbe inesistenti i documenti, in quanto potrebbero “essere stati preparati ad arte da chiunque”.
A tale riguardo, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tardività del rilievo, formulato solo nel presente giudizio, non può non rilevarsi che la normativa richiamata è una fonte di carattere secondario
(Decreto Ministeriale), deputata a fissare le regole tecniche di funzionamento del sistema informatico.
In nessuna misura, quindi, tale norma regolamentare può modificare le norme codicistiche (di carattere primario) che disciplinano il valore probatorio dei documenti.
Un documento, quindi, una volta portato all'attenzione del giudice, in quanto ritualmente depositato, deve essere valutato per quello che è, a prescindere dal formato utilizzato per salvare i file.
Nel caso in esame i documenti sono chiaramente delle immagini tratte da una stampa cartacea, che in niente differiscono da quelle che potevano essere inserite in un documento in formato pdf, tanto che l'avvocato ben avrebbe potuto modificare l'estensione del file prima dell'invio senza che ne venisse minimamente alterato il contenuto.
La produzione documentale è pertanto certamente ammissibile.
Il formato del file, poi, non incide affatto sull'attendibilità intrinseca del documento, che dovrà comunque essere sempre valutata alla luce dei pagina 10 di 26 principi fissati dagli artt. 2702 e ss. c.c., ed in particolare del disposto dell'art. 2712 c.c.
Nel caso in esame, quindi, non essendo stata contestata tempestivamente, né tanto meno disconosciuta, la conformità agli originali, i documenti risultano del tutto assimilabili all'originale cartaceo in essi riprodotto.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'improcedibilità della Contr domanda avanzata ad per essersi immotivatamente rifiutata di svolgere “effettivamente” il tentativo di mediazione obbligatoria promosso dagli opponenti.
Tale eccezione viene proposta però per la prima volta nel presente giudizio, laddove avrebbe dovuto essere avanzata al più tardi entro la prima udienza del giudizio di primo grado.
In ogni caso, poi, nessuna improcedibilità può derivare dal fatto che la banca, presentatasi davanti all'organismo di mediazione, abbia affermato di non intendere proseguire oltre il primo incontro, non rinvenendo margini di trattativa.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il giudice non abbia debitamente valutato la contestazione da essi mossa rispetto al materiale probatorio messo a disposizione dalla banca, non tenendo conto dell'anomalia derivante dal fatto che la stessa banca aveva decurtato € 420.400,85 dall'importo risultante dal saldaconto ex art. 50
TUB, che a loro giudizio rendeva l'intero credito indimostrato.
A tale riguardo, si osserva che la rettifica di quanto attestato dal direttore della banca nel saldaconto, dal punto di vista processuale, costituisce una mera rinuncia al credito, che non vale di per sé a tacciare di inattendibilità le risultanze degli estratti conto. pagina 11 di 26 Il saldaconto, per di più, ha un suo valore probatorio esclusivamente nell'alveo del procedimento monitorio, dovendo viceversa la prova del credito nel giudizio di merito essere desunta dagli estratti conto nella loro integralità.
La critica non risulta quindi pertinente, incentrandosi su un documento non utilizzato ai fini della decisione.
5. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo viene dedotta, sotto un ulteriore diverso profilo, la mancanza di prova del credito, deducendo che il fatto di avere essi negato di essere debitori imponeva che venisse accertata la legittima formazione del credito ingiunto.
Con riferimento alla prova dei crediti nascenti da un rapporto di conto corrente va osservato che, stante il disposto dell'art. 1832 c.c., il conto trasmesso al correntista si intende approvato, sotto il profilo contabile, se non viene contestato nel termine previsto. Gli errori di scritturazione o calcolo, poi, devono essere oggetto di impugnazione da avanzare nel termine di sei mesi. Una volta approvato il conto i conteggi riportati negli estratti conto si presumono corretti, salvo che il correntista contro il quale viene utilizzato non provi che le annotazioni sono prive di una causa giustificativa.
Nel caso in esame, quindi, risulta corretta la decisione del giudice di valutare gli estratti conto per il loro valore documentale, non essendo mai stati contestati prima del presente giudizio.
Nell'atto di opposizione, poi, non sono stati dedotti fatti estintivi o modificativi, né sono state allegate circostanze dalle quali desumere l'illegittimità delle annotazioni sul conto corrente.
Quanto alla completezza degli estratti conto, poi, al momento della costituzione la banca ha prodotto la serie completa degli stessi a far pagina 12 di 26 data dal primo trimestre 2006, che riporta un saldo iniziale negativo per
€ 804.030,65.
Per l'ultimo trimestre del 2004 e tutto il 2025 sono state invece prodotte le rigenerazioni dell'archivio conti, riportanti l'elenco dei “movimenti eliminati”.
Tali tabulati riportano l'indicazione del conto corrente di cui è causa, con la relativa intestazione e l'indicazione della filiale ove il rapporto era in essere.
Sono poi riportati una serie di movimenti, con saldo iniziale zero e saldo finale negativo al 31.12.2005 di € 804.030,65, esattamente corrispondente al saldo iniziale dell'estratto del primo trimestre 2006.
L'unica contestazione che viene mossa a tali documenti è che la prima porzione del rapporto non sarebbe adeguatamente rappresentata, essendo privi di valore probatorio i tabulati, con conseguente necessità di azzerare il saldo negativo all'1.1.2006.
Al riguardo, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che, in mancanza degli estratti conto che documentino l'andamento del periodo iniziale del rapporto,
“l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda pagina 13 di 26 deve essere respinta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del
02/05/2019).
Nel caso in esame, la prova della movimentazione iniziale del conto viene fornita attraverso la stampa degli archivi rigenerati.
Quanto al valore probatorio di tali documenti, dovendosi escludere come già detto ogni rilevanza al formato informatico utilizzato, ciò che risulta rilevante è che essi, costituiscono la stampa tratta dagli archivi Contr informatici della banca. La provenienza degli stessi da infatti, oltre ad essere desumibile dal loro contenuto, è stata contestata solo tardivamente nel presente giudizio.
I documenti prodotti sono, quindi, tratti dal medesimo sistema informativo utilizzato per stampare gli estratti conto e si distinguono dagli stessi esclusivamente per la veste grafica.
Non vale a sminuirne la valenza probatoria il fatto che siano stati prodotti unilateralmente dalla banca, visto che anche gli estratti conto presentano questa caratteristica.
Ciò che conferisce efficacia probatoria agli estratti conto, poi, non è la loro veste formale, e quindi il fatto di essere contenuti in un documento inviato al cliente, ma la conformità alle scritture contabili dell'istituto di credito.
Né appare condivisibile l'assunto da cui partono gli appellanti, secondo cui il valore probatorio del documento sarebbe conferito dalla sottoscrizione del direttore della banca, che non ha il valore di attestare l'autenticità dei conteggi, come avviene invece per il saldaconto ex art. 50 TUB.
Tali tabulati in nulla differiscono dalla stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, che viene ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, per la quale la
Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “rappresenta una copia pagina 14 di 26 (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs.
n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta
l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)”
(Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024)
A fronte della produzione delle stampe rigenerate, quindi, non era sufficiente una generica contestazione dell'efficacia probatoria, essendo tenuti gli opponenti ad appuntare le loro critiche sulle singole scritturazioni.
Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art. 2719
c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art. 2712
c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti” (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23389 del 16/11/2016).
Con riferimento specifico alla posizione dei garanti, poi, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta pagina 15 di 26 scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori e aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito”.
Deve, pertanto, essere riconosciuto il medesimo valore probatorio proprio degli estratti conto inviati periodicamente al cliente anche alle diverse stampe comunque tratte dai sistemi informativi della banca.
Conseguentemente, va ritenuto che la banca abbia documentato l'intero andamento del rapporto, avendo il primo degli estratti conto un saldo zero, per cui risulta infondata la richiesta di azzeramento del saldo all'1.1.2006.
Gli opponenti deducono poi l'invalidità della pattuizione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, invocando il rilievo ufficioso della nullità.
In particolare, tale vizio deriverebbe dal fatto che “v'è coincidenza tra il
Tasso Annuale Effettivo (TAE) e il Tasso Annuale Nominale (TAN), entrambi pari allo 0,05%”.
Tale rilievo è però infondato, visto che la coincidenza tra i due tassi non denota affatto la capitalizzazione degli interessi, che peraltro nel caso in esame non sarebbe neppure illegittima, essendo stata validamente pattuita.
La sentenza citata dagli appellanti a sostegno della propria tesi (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022), poi, pare essere stata non correttamente interpretata, visto che il principio espresso dalla Corte di
Cassazione non è affatto quello della invalidità della pattuizione perché implicante una indebita capitalizzazione degli interessi, quanto quello della irregolare indicazione contrattuale, in quanto “non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta pagina 16 di 26 dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tale errata indicazione, poi, potrebbe al più generare una responsabilità contrattuale della banca, in relazione alle quale non è stata avanzata alcuna domanda risarcitoria, e non implica l'invocata nullità del contratto.
Inoltre, il solo fatto che Tae e tan siano indicati nella medesima misura non implica affatto che non si sia tenuto conto nel caso concreto degli effetti della capitalizzazione trimestrale. Il tasso creditore indicato nel contratto è infatti pari allo 0,050% su base annua, per cui gli effetti della capitalizzazione trimestrale erano destinati ad essere visibili sui decimali non espressi nel contratto. Il tasso effettivo, infatti, si può evincere tramite l'applicazione della formula di calcolo [TAE =
(((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100], che produce nel caso specifico una differenza matematicamente infinitesimale (0,0500093757812744), non evincibile dalle cifre indicate nel contratto, che si limitano ad esprimere solo i primi tre decimali.
Ancora, gli appellanti deducono che il contratto del 30/12/09 sarebbe
“invalido perché totalmente privo di firme” mentre i contratti datati
04/04/06 e 07/03/07 sarebbero “invalidi perché sottoscritti da un solo socio senza la preventiva autorizzazione del C.d.A.”, invocando il calcolo degli interessi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Quanto ai contratti del 22/08/07, 20/09/07, 28/12/07, 19/03/08 viene poi contestato l'esito della perizia grafologica, in quanto le sigle in esse riportate non sono state raffrontate con sigle comparative.
pagina 17 di 26 Con riferimento al primo contratto, la copia in atti in effetti non riporta alcuna sottoscrizione, ma la critica risulta comunque eccessivamente generica per poter giustificare un ricalcolo, in quanto non viene dedotto in che limiti sia stata utilizzata la linea di credito concessa, che andava a scadere il 10.2.2010, non essendo evincibile tale utilizzo neppure dall'estratto conto relativo al primo trimestre 2010.
Il fatto che il contratto sia stato sottoscritto da un solo socio, poi, non lo rende di per sé invalido, visto che l'assenza dell'autorizzazione del C.d.A.
è questione che al più può comportare una responsabilità dell'amministratore nei confronti dei soci.
Per la verifica delle sigle, inoltre, non è necessaria l'acquisizione di sigle di comparazione, visto che l'attività del perito può essere compiuta attraverso qualunque scritto comparabile.
Nel caso in esame il CTU non ha ritenuto necessario tale elemento, riuscendo a raggiungere risultati scientificamente validi anche con le scritture di comparazione in suo possesso.
Viene dedotta anche l'usura oggettiva originaria e la nullità del mutuo dell'08/03/2011, per quanto neppure tale critica fosse stata espressa nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, invocando l'accertamento della stessa a mezzo di una consulenza tecnica.
A sostegno di tale richiesta affermano gli appellanti: “Difatti,
l'azzeramento del saldo debitore iniziale di € 804.030,65 indicato nel primo estratto conto disponibile del 31/03/2006 avrebbe reso un saldo creditore finale che annulla l'usura (v. seconda memoria ex art. 183
c.p.c. di parte opponente). Viceversa, azzerando il saldo debitore iniziale di € 301.185,48 indicato nell'estratto conto del 31/12/2005, depositato dall'ingiungente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., si avrebbe un saldo debitore finale notevolmente inferiore a quello ingiunto da cui si deve pure espungere l'anatocismo e l'usura”. pagina 18 di 26 L'allegazione risulta anche in questo caso eccessivamente generica, tanto che una eventuale consulenza avrebbe contenuto assolutamente esplorativo.
Come è noto, l'usura oggettiva presuppone il superamento del tasso medio rilevato nel momento della conclusione del contratto, maggiorato della metà, ad opera del tasso di interesse pattuito con il contratto.
Nel caso in esame non viene indicato quale sarebbe il tasso di interesse su cui si è incentrata l'attenzione, né viene precisato quale sarebbe il tasso soglia eventualmente superato.
L'allegazione relativa all'azzeramento o meno del saldo iniziale risulta invece incongrua, non essendo un fatto che possa incidere sul tasso di interesse pattuito.
Non è possibile integrare tale generica allegazione neppure valorizzando il richiamo alla consulenza tecnica di parte, che non affronta il tema dell'usura e per gli altri aspetti risulta affetta da un vizio di fondo, costituito dal fatto che tutti i ricalcoli sono il frutto dell'esame solo parziale della documentazione contrattuale, che non era stata all'epoca messa a disposizione del consulente.
6. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano, nuovamente, difetti della motivazione per il contrasto con l'ordinanza con la quale era stata respinta la provvisoria esecutività del decreto opposto, nella quale era stata rilevata l'inidoneità della documentazione offerta dalla banca, nonché con i principi giurisprudenziali richiamati nella premessa in merito all'onere probatorio gravante su quest'ultima.
Ci si duole poi del fatto che il giudice non abbia preso posizione sui seguenti aspetti:
«(i) del disconosciuto saldaconto ex art. 50 TUB;
(ii) del falso sconto di
€ 420.400,85 confessati addebiti illegittimi;
(iii) della confessata pagina 19 di 26 distruzione delle scritture contabili;
(iv) della carenza di mezzi di prova alternativi agli estratti conto come la copia autentica del libro giornale, assegni ovvero quietanza di pagamento e riscossione;
(v) dell'affermazione di parte rivale secondo cui detti tabulati sarebbero Contr
“prodotti da della cui paternità non possono esservi dubbi».
Con riferimento alla perizia grafologica, invece, gli appellanti lamentano il fatto che «Assente è la valutazione (i) del fatto che la perizia si è svolta senza sigle comparative;
(ii) del fatto che sia il Parte_2 fratello premorto di;
(iii) dell'alta probabilità che Pt_1 Parte_2 abbia apposto le sigle disconosciute;
(iv) del fatto che la letteratura scientifica individua nella consanguineità e nella qualità di socio le probabili cause delle rinvenute “variabili artificiose”».
Infine, sarebbe anomala la «materiale assenza di una spiegazione logico-giuridica circa l'omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in danno della banca sebbene abbia reso molteplici confessioni e della stravagante idea che i contratti di affidamento sarebbero atti di ordinaria amministrazione con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. a vantaggio della banca».
Con riferimento a tali critiche si osserva che l'ordinanza sulla provvisoria esecutività del decreto non poteva mai vincolare la decisione sul merito, in considerazione della sua natura interinale, per cui non può rinvenirsi alcuna contraddittorietà nella decisione. Del pari, come si è già detto, non vi è una contraddizione interna nella motivazione, posto che la valutazione delle prove è pienamente coerente con i principi giurisprudenziali richiamati.
In presenza di una serie completa di estratti conto, era poi del tutto irrilevante disquisire del valore probatorio del saldaconto, come pure non era necessario ricercare ulteriori mezzi di prova. La rinuncia a parte del credito indicato nel saldaconto, inoltre, non implica affatto pagina 20 di 26 l'inattendibilità delle ulteriori annotazioni. Sul valore probatorio degli archivi rigenerati si è poi ampiamente dissertato in precedenza ed il fatto che non fossero disponibili gli estratti conto anteriori al decennio non costituisce affatto una “distruzione” degli originali, essendo coerente con la disciplina in tema di onere di conservazione delle scritture contabili.
Quanto al contenuto della consulenza grafologica, il CTU ha ampiamente e congruamente motivato le ragioni del suo convincimento, prendendo posizione anche sulle osservazioni critiche dei consulenti di parte. Tali conclusioni sono state condivise al giudice, che ben poteva rinviare alle stesse senza dover ripercorrere l'intero percorso logico. La Corte, poi, ritiene condivisibili i risultati raggiunti dal Consulente d'Ufficio, essendo il suo percorso argomentativo esente da vizi logici e conforme alle regole dell'arte.
7. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il sesto motivo gli appellanti si dolgono della mancata ammissione di una consulenza tecnico contabile, indicata come strumento indispensabile per l'accertamento dei loro diritti.
Al riguardo, però, appare condivisibile il rilievo mosso dal giudice di prime cure in ordine al fatto che una simile consulenza avrebbe un valore meramente esplorativo.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è infatti uniformemente orientata nel ritenere che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla pagina 21 di 26 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. per tutte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017).
L'unica eccezione che viene ammessa a tale generale principio è costituita dalla c.d. consulenza percipiente, ovvero quella attraverso la quale viene demandata al CTU l'acquisizione della prova di fatti.
La condizione per l'ammissione di una tale tipologia di consulenza, però,
è che la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).
Pertanto, anche a voler ritenere che in materia bancaria non si possa
“non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” occorre pur sempre che la CTU sia diretta a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. S.U. sentenza n. 3086/2022).
Nel caso in esame nel giudizio di primo grado l'appellante non ha prospettato le ragioni per le quali sarebbe stato necessario l'accertamento tecnico, limitandosi negli scritti difensivi depositati nel rispetto delle preclusioni assertive ad avanzare generiche contestazioni con riferimento alle produzioni documentali ed alla necessità di azzerare il saldo iniziale.
pagina 22 di 26 Per la prima volta nel presente giudizio vengono, invece, prospettati una serie di vizi dei vari contratti di finanziamento, relativi essenzialmente alla pattuizione della CMS ed alla idoneità delle sottoscrizioni.
Per un verso, quindi, il giudice di primo grado certamente non poteva ammettere una consulenza per valutare contestazioni che non erano state prospettate.
Per altro verso, l'allegazione dei vizi è senz'altro tardiva, in quanto nel giudizio di appello non è possibile introdurre fatti costitutivi nuovi rispetto al giudizio di primo grado, neppure a sostegno di pretese nullità le quali, per quanto siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, devono comunque emergere dai fatti tempestivamente acquisiti al processo nel corso del primo giudizio.
La consulenza tecnica, quindi, non può valere a colmare le lacune assertive neppure nel presente giudizio.
8. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il settimo motivo viene criticato il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni conseguente alla conformità del modello applicato allo schema ABI del 04/07/2003.
Gli appellanti prendono atto del fatto che le Sezioni Unite hanno escluso che l'applicazione dello schema dia adito alla nullità dell'intero contratto, modificando pertanto la domanda che era stata avanzata in primo grado in termini di nullità totale.
Viene quindi dedotto per la prima volta nel presente giudizio che “le clausole viziate sono essenziali per ovvie ragioni giuridiche: 1) i soci Parte Contr della godono ex lege del beneficio di escussione che voleva Parte accuratamente eliminare;
2) la era priva di capacità finanziaria e di beni immobili da offrire in garanzia;
3) lo schema ABI è stato utilizzato in maniera integrale, ripetitiva e sistematica;
4) sul conto corrente sono circolati due mutui garantiti da ipoteca che riproducono le suddette pagina 23 di 26 clausole 2, 6 e 8 a ulteriore conferma e dimostrazione dell'uso indiscriminato, metodico e diffuso dello schema ABI datato 04/07/03”.
Tale doglianza, oltre ad essere tardiva, non risulta pertinente, visto che l'essenzialità delle clausole deve essere valutata nell'ottica dell'interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto, dovendo essere dimostrato, ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., che il contratto di fideiussione non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto, ovvero senza le clausole colpite dalla nullità.
Nel caso in esame manca ogni allegazione al riguardo, mentre deve presumersi che il contratto sarebbe stato comunque concluso anche in assenza delle clausole nulle, in quanto per i garanti le condizioni sarebbero state più favorevoli, mentre per la banca la prospettiva di una garanzia più limitata era comunque più favorevole rispetto alla sua totale mancanza.
9. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ottavo motivo gli appellanti si lamentano della mancata condanna della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziando che essa avrebbe avuto una condotta ostruzionistica, non avendo consegnato la documentazione antecedente al decennio, e si sarebbe immotivatamente rifiutata di partecipare alla mediazione.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della parte, laddove nel caso in esame la domanda della banca è stata integralmente accolta. Per di più, è lo stesso art. 119 TUB a limitare il diritto del correntista a ricevere la copia della documentazione bancaria all'ultimo decennio.
10. La nona censura alla sentenza impugnata, con la quale si chiede genericamente la riforma della decisione finale, è assorbita dalle considerazioni che precedono.
pagina 24 di 26 11. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, avuto riguardo agli importi minimi, essendo il valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Tribunale di Prato e
[...] pubblicata il 06/04/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 12.033, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti in capo agli appellanti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente pagina 25 di 26 dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
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