Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale in certificazione amministrativa (art. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che provveda a creare una targa automobilistica, ancorché riproducente l'originale; detta fattispecie si differenzia da quella prevista dall'art. 100, comma dodicesimo C.d.s. - che sanziona la circolazione con targhe contraffatte - potendo le due condotte concorrere.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2007, n. 46326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46326 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 06/11/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2271
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 18148/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VA nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 20.12.06 dalla Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 8.2.06 il Tribunale di Ragusa dichiarava LO VA responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 c.p., per avere contraffatto la targa di una moto Ape Piaggio apponendovi su questa un foglio di plastica recante la scritta "RG 434505" e lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con pronuncia 20.12.06 avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 64 c.p., n. 4, nonché delle attenuanti generiche ed in ogni caso per omessa riduzione della pena. La Corte osserva:
Con il primo motivo il ricorrente ha rilevato: che non v'era stata contraffazione della targa, essendo stata quella originale sostituita con un pannello riproducente la stessa, che il falso comunque era grossolano;
che il fatto costituiva semplice illecito amministrativo ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 100, comma 12, ovvero quella prevista dall'art. 102 C.d.S., comma 6.
Le censure sono infondate.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, la creazione di una targa automobilistica, sia pure riproducente una originale, costituisce falsità materiale in certificazione amministrativa;
siffatta fattispecie d'altro canto si differenzia da quella di cui all'art. 100 C.d.S., comma 12, che punisce la circolazione con targhe contraffatte, potendo anzi le due condotte concorrere. Nè vale il richiamo all'art. 102 C.d.S., comma 6, che sanziona la circolazione di autoveicoli con pannelli riportante le indicazioni di una targa smarrita, sottratta o distrutta, senza avere provveduto tempestivamente a determinati adempimenti: invero detta disposizione delinea, rispetto a quella di cui al codice penale, una condotta avente specifici presupposti oggettivi attinenti alla situazione della targa originaria (smarrimento, sottrazione o distruzione), i quali nel caso in esame non risultano dimostrati.
Correttamente è stata esclusa la ricorrenza di falso grossolano posto che gli operanti che fermarono il veicolo dovettero esperire ulteriori accertamenti per accertare l'addebitata falsità. Le denuncie sub 2 sono assolutamente generiche.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007