Ordinanza cautelare 31 gennaio 2020
Sentenza 18 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 31/01/2020, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2020
N. 00069/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2020, proposto da Sgromo Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mandalari, Clemente Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Stabile Aurea, Bi.Ca.Mis. S.r.l., Calabria Calcestruzzi S.r.l., Mazzei Salvatore S.r.l., Drg S.r.l., Lavori Stradali S.r.l., I.B.R.S. S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della nota ANAS prot. n. 710158 dell’11.12.2019, di comunicazione dell’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la ricorrente Sgromo Costruzioni Srl e relativa motivazione, trasmessa ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016 e pervenuta a mezzo pec in data 12.12.2019, dal lotto n. 18 – Area Compartimentale Calabria (CIG 7783738FC8) della procedura aperta indetta da ANAS Spa e denominata DG 06/19 (“Accordo quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale delle opere d'arte su tutto il territorio nazionale. appalto suddiviso in n. 22 lotti”);
- del verbale di seduta pubblica di estremi e data sconosciuti citato nella predetta nota, nella parte in cui, in esito alle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara, è stata disposta l’impugnata esclusione;
- dell’elenco degli esclusi e degli ammessi pubblicato sul profilo della committente ANAS Spa in data 13.12.2019, comunicato ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 con nota prot. n. 719862 del 16.12.2019;
- ove occorra, del punto 9, pag. 18, del disciplinare della gara de qua, nella parte richiamata nella motivazione dell’esclusione;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, connesso e comunque lesivo per i ricorrenti;
e per la condanna
a risarcire il danno ingiusto cagionato alla ricorrente in forma specifica mediante riammissione alla gara del costituendo RTI con mandataria la Sgromo Costruzioni Srl;
con espressa riserva
di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario qualora non venga disposta la reintegrazione in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che presenti elementi di fondatezza il motivo sub II del ricorso, volto a censurare il mancato ricorso al soccorso istruttorio a fronte dell’omessa dichiarazione della terna dei subappaltatori da parte della società ricorrente;
Ritenuto, infatti, che pur trattandosi di una carenza relativa a un elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara, essa non incida sull’offerta economica o sull’offerta tecnica costituendo, anche in caso di cd. subappalto necessario, una irregolarità suscettibile di essere SA (TAR Brescia, sez. II, 29 dicembre 2016 n. 1790; TAR Catanzaro, sez. I, 6 novembre 2018, n. 1883; TAR Torino, sez. II, 17 gennaio 2018, n. 94);
Ritenuto, nondimeno, di poter compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza di tutela cautelare avanzata dalla società ricorrente e, per l'effetto:
a) sospende l’efficacia della nota dell’ANAS prot. n. 710158 dell’11.12.2019, di comunicazione dell’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la ricorrente Sgromo Costruzioni Srl;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 maggio 2020;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO