Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 594
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Sentenza 17 gennaio 2001

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Il distacco di lavoratori di una cooperativa promossa dalle A.C.L.I. presso l'"organismo madre" configura un'intermediazione illecita di mano d'opera, ove non sia sorretto da un reale interesse (pure non necessariamente economico) idoneo a legittimare un'operazione di "effettivo prestito umano", che - pur potendo coincidere con tutta la durata del rapporto dei lavoratori suddetti - sia realmente ed inequivocabilmente diretta ad assicurare il raggiungimento delle legittime finalità dell'organismo, senza prestarsi a vanificare la tutela dei lavoratori inserendoli in via definitiva nell'organizzazione utilizzatrice con lo scopo di aggirare impedimenti burocratici alla diretta assunzione presso quest'ultima (quale - nella specie - il divieto per una sezione provinciale delle A.C.L.I. di superare un certo numero di dipendenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 594
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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