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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 6438/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g. 438/2019, vertente tra
, in proprio e quale cessionaria dei diritti di Parte_1
, , E Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'Avv. S. Martella
Appellanti- appellati incidentali e
, in proprio e quale procuratore speciale di Controparte_1 [...]
, in proprio e quale esercente la potestà CP_2 Controparte_3 sul minore Persona_1
Appellati incidentali contumaci E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
(avv. M. Di Libero) appellata E Controparte_5
(avv. M. Di Libero)
Appellata- appellante incidentale
Pagina 1 e
in proprio e quale erede di nonché quale Controparte_6 Per_2 titolare dell'Azienda Agricola Rossanese “Donna Rita” di RO PE (avv. R Berardi)
appellato E
(già , società per azioni Controparte_7 Controparte_8
(" ) di diritto tedesco, in persona del suo legale rappresentante Controparte_9 appellata
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 14165/2019, il tribunale di Roma sulle domande oggetto di causa ha così statuito, in fatto e diritto:
“Con atto di citazione notificato ed iscritto a Ruolo nel 2014 Parte_1
, in proprio e quale cessionaria del diritto di credito di
[...] Parte_2
, e , in relazione all'evento
[...] Parte_3 Parte_4 dannoso mortale avvenuto il 24.11.2012 ore 17,30 che aveva visto il decesso del loro familiare - LL, padre, madre e LL – Persona_3 trasportato sull'auto Fiat Doblò unitamente ad altri soggetti, anch'essi deceduti, condotto da e di proprietà della de cuius agivano in CP_10 Per_2 giudizio nei confronti della , di Controparte_11
e degli , chiedendone la condanna in Controparte_6 Parte_5 solido o secondo le rispettive responsabilità al risarcimento dei danni patiti: - danno da perdita del rapporto parentale;
- danno economico da perdita di contribuzioni da parte del loro familiare lavoratore in Italia. Con spese di lite distratte in favore del difensore in quanto dichiaratosi anticipante. Detto veicolo era stato travolto dal transito di un treno in corrispondenza di un passaggio a livello privato. Allegavano l'esistenza della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nei confronti del e della in quanto costei (proprietaria del furgone) aveva il possesso CP_6 Per_2 delle chiavi del passaggio a livello privato lungo la linea ferroviaria Metaponto – Reggio Calabria che attraversava una strada privata giusta contratto del gennaio 2000 stipulato con;
il aveva consegnato le chiavi di Controparte_11 CP_6 accesso al cancello del passaggio a livello ai propri dipendenti dell'azienda agricola senza fornire adeguate informazioni sulle modalità ed i limiti d'uso di detto passaggio privato costituente una servitù. Sussisteva altresì responsabilità ex art. 2049 cod. civ. in quanto il era il datore di lavoro dei cinque braccianti CP_6 agricoli che erano all'interno dell'auto travolta dal treno e non aveva istruito
Pagina 2 opportunamente detti dipendenti circa le cautele e le modalità d'uso del passaggio a livello. Sussisteva anche responsabilità della Controparte_11 per omissioni e difetto di cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica nella gestione del passaggio a livello privato, come emerso in sede ispettiva da parte del Ministero delle Infrastrutture. Argomentavano diffusamente in merito ai profili di merito e di diritto ritenuti rilevanti. Si costituiva , in proprio e quale unico erede di , Controparte_6 Per_2 contestando ogni sua responsabilità nonché quella della Curia;
[… ] Interveniva volontariamente in giudizio la soc. precisando che dal 1 CP_4 giugno 2000 gestiva il servizio di trasporto in precedenza gestito dalla soc.
[...]
alla quale era rimasta la gestione dell'infrastruttura ferroviaria. CP_11
[…] Nel merito contestava ogni responsabilità nascente dallo stato di manutenzione del treno e dalla condotta del macchinista in quanto nessuna carenza manutentiva o di colpa del macchinista sussistevano nel caso di specie.
[…] Si costituiva volontariamente in giudizio con atto del novembre 2014 – poi nuovamente nel 2015 - la quale soggetto Controparte_12 succeduto alla facendo propria la posizione Controparte_11 sostanziale e processuale di detta s.p.a. predetta e sostenendo l'assenza di ogni responsabilità nella gestione del passaggio a livello privato e la responsabilità esclusiva di e degli eredi di nella causazione dell'evento CP_6 Per_2 dannoso. Allegava che tale bracciante agricolo dipendente della CP_10
Azienda agricola di RO PE, era stato addetto alla conduzione del veicolo Fiat Doblò di proprietà di (madre di ed utilizzatrice dal 1999 Per_2 CP_6 del passaggio a livello privato in questione) venuto in collisione con il treno regionale diretto a Reggio Calabria. I Carabinieri intervenuti avevano raccolto la dichiarazione di tale che aveva proceduto all'apertura dei cancelli Persona_4
e che da terra aveva autorizzato l'incedere del furgone sulla linea ferroviaria.
--- Chiedeva chiamarsi in causa gli eredi della e rispetto alla Per_2 Controparte_6 domanda ed alle difese svolte. Si costituivano e allegando di aver CP_13 Controparte_14 rinunciato all'eredità di per cui sussisteva loro difetto di legittimazione Per_2 passiva. Si costituiva in giudizio la soc. Controparte_15
– rappresentanza generale per la sede secondaria in Italia –
[...] quale assicuratore del veicolo Fiat eccependo la pendenza presso il Tribunale di Milano di causa n. 78190\2013 promossa dalla medesima ne ripercorreva Pt_1
l'iter esistente. Nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'evento dannoso si era verificato su area privata e non su area destinata al
Pagina 3 pubblico transito sicchè non era operante la r.c.a. per come prevista e disciplinata dalla legge sull'assicurazione per la responsabilità civile.
[…] A maggio 2015 intervenivano in giudizio volontariamente CP_1 in proprio e quale procuratore speciale di
[...] CP_2
(minore sottoposto alla Controparte_3 Controparte_16 potestà), quali familiari di trasportata sul furgone e Persona_5 deceduta nell'accorso; essi erano padre madre e fratelli). Invocavano la responsabilità sia del sia della soc. Rete Ferroviaria Italiana ex art. 2051 CP_6 cod. civ. diffusamente su dette responsabilità ponendo l'accento sul Parte_6 fatto che al tempo dell'evento il fondo non era più intercluso per cui il passaggio a livello andava soppresso e che comunque sussisteva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed art. 2049 cod. civ. dei vari convenuti. Chiedevano il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del loro familiare e del danno patrimoniale da perdita di contribuzioni economiche da parte del loro familiare deceduto all'età di anni 18.
[…] M O T I V I 1. Le domande sono fondate nei termini di cui ora si dirà. Ed invero, preso atto che le parti principali coinvolte nel presente processo hanno allegato dedotto ed argomentato con dovizia ed arguzia le rispettive posizioni sostanziali, va osservato che dalla consulenza tecnica svolta dall'ing. per Per_6 conto della Procura della Repubblica, dalla relazione dell'ing. svolta Persona_7 per il Ministero Infrastrutture e Trasporti e dalle “osservazioni tecniche” svolte dalla soc. inviate l'8.3.2016 all'Avv. Di Libero (quest'ultima Parte_7 doc. E della memoria 183\2 c.p.c. dep. dall'Avv. Di Libero si traggono molti utili elementi di conoscenza della complessa situazione di fatto e di diritto rilevante nel caso di specie idonei a condurre alla selezione delle rispettive condotte ed alla individuazione di quelle sostanzianti la responsabilità civile. Gli attori e gli intervenuti sono familiari di due soggetti deceduti nel tragico scontro tra il treno e l'autoveicolo, soggetti trasportati su detto veicolo privi di ogni responsabilità nella causazione di detto scontro. Va altresì esclusa l'esistenza del caso fortuito stanti le concrete modalità con cui si è verificato l'evento dannoso. Ciò posto va rilevato che sussiste responsabilità di Controparte_12 quale gestore della infrastruttura ferroviaria complessiva predisposta per l'utilizzo da parte dei treni – nel caso di specie del passaggio a livello privato – subentrata alla odierna al tempo gestore di dette Controparte_11 infrastrutture;
tale ultima soc. pertanto non è più parte del presente processo essendo stata la relativa posizione sostanziale assorbita dalla soc. subentrante. Dalla documentazione prodotta e dai relativi allegati, tenuto conto delle rispettive argomentazioni svolte, emerge che il contratto – autorizzazione con il quale è stata concessa alla Curia l'attraversamento della linea F.S. tramite passaggio a livello privato stipulato nel 1999 con consegna delle chiavi nel 2000 ha previsto tale autorizzazione pur presentando la zona in questione situazione di concreto rischio in ragione: - della limitata estensione del rettilineo in uscita da un curva rispetto alla
Pagina 4 velocità tenuta dal treno (( 467 metri (lato Rossano) \ 120 kmh – percorribile dal treno in circa 14 secondi)) ; - della fortemente limitata (se non proprio insussistente, come sembra ipotizzarsi nella detta consulenza Pascale) tempistica della fase di attraversamento da parte dell'autoveicolo necessaria allo stesso per poterla eseguire in condizioni di sicurezza idonee (tempistica oggettivamente insufficiente o comunque ai limiti tra possibile percezione dell'arrivo del treno ed esecuzione della manovra di attraversamento;
tempistica limitata a pochi secondi). Il contratto stipulato di autorizzazione non mostra esser stato preceduto da dette valutazioni che avrebbero imposto o il diniego di autorizzazione oppure il rilascio dell'autorizzazione previa corrispondente opportuna predisposizione di cautele nel transito dei treni, autorizzati invece a viaggiare a ben 140 kmh in quel tratto;
nel caso in esame è risultato che l'automotrice procedeva a 119 – 120 kmh. E' risultata la presenza di segnale F prevedente l'emissione di un fischio moderatamente prolungato da parte del treno, cartello posto però 416 metri prima del passaggio a livello privato. Alla velocità di 120 kmh il treno percorreva 33 metri al secondo. In sei secondi il treno percorreva circa 200 metri. Riguardando la situazione sostanziale dalla parte dell'utilizzatore del passaggio a livello va rilevato che egli è palesemente estraneo ed ignaro delle modalità organizzative della circolazione ferroviaria. Dall'istituzione della linea ferroviaria nel 1870 e dal primo atto di costituzione del passaggio a livello privato siano sopraggiunte significative novità sia in termini di aumento della velocità dei treni (passati da vapore a diesel) e della loro frequenza sia in termini di attuale interclusione o meno del fondo (e dunque di possibilità di abolizione del detto passaggio a livello). Approfondendo la valutazione della posizione dell'utilizzatore va rilevato che nel contratto è stato autorizzato il passaggio anche da parte di soggetti ulteriori oltre il contraente con la precisazione di un obbligo di informazione ed istruzione da parte dell'utilizzatore. Nel contratto è stato altresì indicato in via generale che in caso di buio o in presenza di altre circostanze limitative della visibilità detto passaggio a livello il suo attraversamento era sconsigliato se non proprio vietato. Ciò posto va osservato che tali criteri costituiscono criteri generali percepibili dall'uomo medio e come tali non necessitanti di particolari addestramenti o istruzioni da impartirsi da parte della e dal valutabili ex art. 2049 cod. civ. Per_2 CP_6
Neppure appaiono emergere concreti profili di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. atteso che l'evento dannoso non vede coinvolta “la cosa in custodia” in termini di cura, manutenzione, difetti vari, modalità di uso. Venendo alle modalità di attraversamento da parte del veicolo neppure appaiono emergere profili di responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo ( prima, quale suo erede poi). La manovra appare esser stata eseguita Per_2 CP_6 con ordinaria diligenza, con un soggetto che al di fuori del veicolo ha aperto i cancelli, ha controllato ed ha dato il via libera al conducente del veicolo. L'assenza di responsabilità porta con sé come conseguenza l'assenza di obbligo da parte dell'assicuratore del veicolo. Al riguardo va precisato che l'assicuratore ha dedotto che la normativa sulla r.c.a. esclude di regola le aree private dall'ambito di una
Pagina 5 siffatta polizza, ma non ha svolto eccezione in concreto riferita alla polizza in essere tra le parti né ha prodotto la polizza in essere tra le parti (il cui frontespizio è stato prodotto dal . CP_6
Ugualmente vanno respinte le domande nei confronti di in quanto a CP_4 tale società spetta solo il compito di svolgere l'attività di trasporto;
non sono emerse irregolarità nel funzionamento del treno, in particolare nei freni risultati in piena efficienza;
peraltro l'automotrice era stata sottoposta a controlli manutentivi poco tempo prima dell'evento dannoso. Sono stati controllati i dati contenuti nella c.d. scatola nera. Non vi è prova che i fari fossero spenti. La velocità di 120 kmh rientrava nel limite previsto in quel tratto e non sussisteva alcuna ragione speciale o particolare regolamentare prevista per imporre che si procedesse alla ridotta velocità di 30 kmh. Il macchinista azionò la c.d. rapida per frenare l'automotrice alcuni secondi prima dell'impatto. In definitiva valutati tutti gli elementi fattuali e probatori si ritiene che la causa unica determinante l'evento dannoso è da rinvenirsi nella inadeguata autorizzazione alla percorrenza del treno alla velocità predetta in presenza di un passaggio a livello privato senza approntamento di idonee cautele, limiti, informazioni specifiche all'utente in relazione alla concreta situazione complessiva morfologica e di sviluppo della tragitto ferroviario e nella carente valutazione preventiva prima di concedere o negare l'autorizzazione del 1999. Ogni altro elemento appare causalmente non determinante e\o di incerta valutazione circa la concreta inferenza causale;
tipo la presenza di canne arboree lungo la tratta del passaggio a livello che potrebbero aver parzialmente ostruito la completa visuale da parte del macchinista del treno e del conducente del veicolo , l'utilizzo o meno del faro centrale nel “punto singolare della linea” costituito dalla presenza del passaggio privato, la presenza a bordo del veicolo di sei persone in luogo delle cinque abilitate dalla carta di circolazione, la intervenuta modifica del sistema di chiusura del passaggio a livello da catene a cancelli metallici”.
Sul quantum, il tribunale – ritenuto sussistente il danno da perdita del rapporto parentale anche richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia - ha applicato le tabelle di Roma e, in ragione della età del deceduto, di ciascuno dei familiari e della non convivenza, e ha diminuito di un quarto le somme risultanti, per la presenza di altri familiari, e ha così statuito:
in favore di in proprio e quale cessionaria Parte_1 del diritto di credito di , , Parte_2 Parte_3
, danno liquidato in euro 90.938 a , euro Parte_4 Pt_2
90.938 a , euro 54.562 a ed euro 54.562 ad;
Pt_3 Pt_1 Parte_4 nonché in favore di in proprio e quale Controparte_1 procuratore speciale di CP_2 Controparte_3
(minore sottoposto alla potestà), danno Persona_1 liquidato in euro 58.200 ad - euro 98.213 a - euro 98.213 a CP_1 CP_2
; - euro 61.838 a oltre per tutti i danneggiati lucro CP_3 Persona_1 cessante come indicato nella sentenza.
Pagina 6 Ha poi ritenuto che “Nulla va risarcito a titolo di dedotto danno patrimoniale da perdita di contribuzioni familiari;
ed invero non sussiste alcuna prova concreta del fatto della detta contribuzione;
non sussiste prova del reddito positivo o negativo percepito da tutti i familiari agenti in giudizio. Non vi è prova idonea concernente esborsi per spese funebri”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello: 1. ) “in proprio e Parte_8 CP_17
n.q. di cessionaria del credito dei diritti di credito di Parte_9
, , , deducendo la erroneità Parte_3 Parte_4 della sentenza in ordine alla quantificazione del risarcimento, per i motivi indicati nell'atto di appello, cui si rinvia da intendersi ivi richiamati e trascritti e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda di risarcimento dei danni nella misura di euro 300.7000 per Pt_9
e (genitori), ed euro 184.300 ciascuno per
[...] Parte_3 CP_17
e ( LL e LO ), detratti euro 291.000 già corrisposti;
Parte_4
2. deducendo la erroneità della Controparte_12 Contr sentenza per aver ritenuto la responsabilità esclusiva di essa appellante nella determinazione del sinistro, per i motivi indicati nell'atto di appello incidentale, deducendo la erroneità della sentenza : a) Per aver ritenuto l'esclusiva responsabilità di a fronte di un contratto lecito, che poneva specifici obblighi di cautela in capo al detentore delle chiavi, oltre che obblighi di prudenza e diligenza, tutti nel caso di specie violati, sia dal detentore delle chiavi ( ), sia che da colui che aveva autorizzato il Per_2 transito incautamente ( , senza avvedersi del sopraggiungere del CP_6 treno, il cui comportamento avrebbe interrotto ogni nesso causale rispetto alla Contr condotta di b) Per aver disposto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ( per il decesso Parte_8 CP_17 di , senza avere adeguatamente accertato l'esistenza Persona_3 della relazione affettiva, e richiamando la comparsa conclusionale nella quale aveva rilevato : “Non risulta provato il legame parentale in essere tra l'attrice e il deceduto , del quale costei si è limitata Parte_10 Persona_8 ad affermare di essere LL. Né vi è alcun certificato ad attestare – con il presupposto grado di effettività – i legami parentali in essere tra il medesimo deceduto sig. e i signori , Persona_8 Parte_9 Pt_3
ed (cedenti dei debiti alla stessa si.ra ,
[...] Parte_4 Parte_10
c) Per aver disposto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso di nei confronti di , che “si Persona_9 Controparte_1
è limitato a provare il vincolo parentale in essere tra sé medesimo e la defunta,
Pagina 7 nonché tra i congiunti che gli avevano conferito la procura speciale ad agire e la defunta stessa”, “senza offrire la prova dell'effettiva esistenza dei vincoli affettivi che non possono essere meramente presunti, ovvero fatti discendere, in quanto non in re ipsa, da quelli di ascendenza e collateralità”.
Ha quindi così concluso:
-Accogliere i motivi d'impugnazione proposti in via incidentale nei confronti di
( e nei confronti di Controparte_18 CP_17
(in proprio e n.q. di procuratore speciale di Controparte_1 [...]
e quelli CP_2 Controparte_3 Persona_1 proposti in via incidentale trasversale nei confronti di (in Controparte_6 proprio e nella qualità di erede universale di ) e riformare, in Per_2 conformità, la sentenza impugnata (n. 14165/2019) pronunciata dal Tribunale Civile di Roma.
-Accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione per la chiamata in causa (giudizio di primo grado) di e nelle qualità Per_2 Controparte_6 specificate.
-Rigettare l'appello proposto da . Controparte_18
-Rigettare le domande proposte in primo grado dalla (già) attrice principale e dall'attore intervenuto, condannandoli alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado, puntualmente documentate in atti.
-Rigettare ogni altra domanda proposta nei suoi diretti confronti e le tesi difensive offerte dalle parti costituite.
-Con condanna al pagamento delle spese”. Il tutto, oltre al rigetto dell'appello principale, in quanto infondato. Si sono costituiti:
- chiedendo : Accertare e dichiarare l'esistenza di un Controparte_4 giudicato interno relativamente alla sentenza n. 14165/2019, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, nel giudizio iscritto al n. 40226/2014 R.G., nella parte in cui ha esclusa qualsivoglia responsabilità di Controparte_4 in relazione al sinistro per cui è causa. In ogni caso e comunque, confermare i capi della sentenza di prime cure n. 14165/2019 nelle parti in cui è stata esclusa la responsabilità di in relazione al sinistro per cui è Controparte_4 causa, rigettando per quanto di ragione l'appello proposto da
[...] ed, allo stesso modo, ogni Parte_11 eventuale domanda proposta dalle parti evocate in giudizio dall'appellante. Con condanna al pagamento delle spese, compenso professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge”;
- in proprio e nella qualità di erede universale Controparte_6 della defunta , che ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale, Per_2 con condanna al pagamento delle spese, compenso professionale, oltre spese
Pagina 8 generali, CPA ed IVA, come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario,
- quale cessionaria di ramo d'azienda di Controparte_8 [...]
, assicuratrice del veicolo Controparte_15 coinvolto, chiedendo: In via principale: A) Confermare integralmente la sentenza impugnata n. 14165/2014 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile iscritto al n. RG 40226/2014. B) Confermare comunque la sentenza impugnata n. 14165/2014, emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile iscritto al n. RG 40226/2014, nella parte relativa all'accertamento della responsabilità nel sinistro. C) In ogni caso, rigettare l'appello proposto, così come, ogni eventuale altra e diversa domanda e pretesa proposta dalle altre parti del giudizio, anche con eventuale appello incidentale. In subordine, e nella sola denegata e non creduta ipotesi di una riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata:
Nel merito, in via principale, preso atto della mancanza di alcun appello incidentale, né diretto né trasversale, nei confronti della Compagnia esponente, in ogni caso, rigettare comunque integralmente, anche per i suesposti motivi, ogni avversa pretesa, in quanto non provata, e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, assolvendo, in ogni caso, l'appellata , CP_8 già . Controparte_15
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo di di manlevare il Sig. – nonostante il CP_15 Controparte_6 difetto di domanda sul punto, per qualsivoglia ipotetica somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare in favore dell'attrice a seguito del sinistro oggetto del presente giudizio, accertare l'eventuale concorso di colpa del Sig. nella determinazione del sinistro oggetto Persona_3 del presente giudizio e condannare, per i suesposti motivi, la parte terza chiamata al pagamento solamente della somma che risulterà in corso di causa, calcolata, in ogni caso, sulla scorta delle risultanze delle espletande CTU richieste in atti”. In via istruttoria, eventuale CTU volta a determinare il grado di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel sinistro occorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali, del grado di giudizio.
Non si è costituito (intervenuto in primo grado in Controparte_1 proprio e n.q. di procuratore speciale di , CP_2 Controparte_3
. L'appello incidentale è stato a costui notificato, nei Persona_1 confronti del procuratore costituito in primo grado Avv. Martina.
Pagina 9 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
1. Sull'appello incidentale di CP_5
Per ragioni di ordine logico, avendo esso ad oggetto l'accertamento dell'an del diritto azionato nel primo grado nei confronti di esso appellante incidentale, deve essere preliminarmente esaminato l'appello di ritenuta dal primo giudice CP_5 esclusiva responsabile del sinistro.
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che detto appellante incidentale ha prodotto in sede di precisazione delle conclusioni la trascrizione dell'esame testimoniale del consulente del PM, formata in data 28 aprile 2023 nell'udienza celebrata in pari data nel procedimento penale pendente a carico di ed altri, per gli stessi fatti, in Controparte_6 quanto sopravvenuta in corso di causa: la documentazione deve essere dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. previgente, in quanto di formazione successiva ai termini per le istanze istruttorie (Cass. 12574/2019 tra le varie), e tuttavia essa non può essere utilizzata per modificare sulla base della stessa i motivi specifici di appello: dal confronto tra l'atto di citazione introduttivo dell'appello incidentale , e la comparsa conclusionale appare evidente la modifica dei motivi di appello, atteso che nell'atto di appello si censura la sentenza per non aver ritenuto sussistente il caso fortuito, consistito nell'inadempimento della agli obblighi della Convenzione e Per_2 alla inopinata consegna della chiavi a terzi estranei al rapporto contrattuale, e senza l'osservanza della cautele ivi previste, nonché nella condotta de che le aveva CP_6 messe a disposizione di altri;
non è in alcun modo introdotta alcuna specifica censura sulla valutazione del primo giudice fondata sulla consulenza del PM, per cui la conformazione dello stato dei luoghi e la velocità del treno non avrebbe consentito in alcun caso l'attraversamento dei binari in condizioni di sicurezza, né alcuna delle censure sul calcolo dei tempi di attraversamento e quant'altro indicate solo nella comparsa conclusionale, le quali tutte sono pertanto nuove e inammissibili.
E' parimenti ammissibile in quanto sopravvenuta e trattandosi comunque di giurisprudenza la sentenza del tribunale di Castrovillari avente ad oggetto il medesimo sinistro, tra parti solo parzialmente coincidenti con le parti della causa in oggetto, e fondata su diversa causa petendi, oggetto di appello e non vincolante nella causa in esame.
Posto dunque che deve essere confermata la ritenuta incidenza della indicata circostanza (impossibilità di attraversamento dei binari in sicurezza) - ritenuta dal primo giudice sulla scorta delle risultanze processuali indicate e congruamente motivata - sulla determinazione del sinistro, reputa la Corte che il motivo di appello sulla mancata valutazione , in termini di efficienza causale sul sinistro, della condotta
Pagina 10 colposa della titolare della convenzione e detentrice delle chiavi del passaggio a livello (la , e per essa in questa sede il nella qualità di erede), Per_2 CP_6 nonché del (figlio) per aver messo a disposizione di altri indifferenziati CP_6 soggetti le chiavi in suo possesso per mezzo della madre, appare fondato.
Va premesso infatti che è documentale (contratto del 10.12.1999; atto del 18.1.2000 sulla consegna delle chiavi) che era custode delle chiavi del passaggio a Per_2 livello privato, con l'assunzione dell'obbligo di controllare i rischi, le modalità di uso e di conservazione delle medesime;
ed è documentale che con detto atti assumeva l'obbligo di custodire le chiavi e di valersene sotto la propria responsabilità (il che Contr peraltro non esclude la responsabilità di per quanto detto sopra, circa la adeguatezza del sistema da essa controllato a garantirne la utilizzabilità in sicurezza). Il contratto intervenuto tra e - in ragione del quale era stato Per_2 CP_5 possibile aprire il passaggio a livello - definisce infatti all'art. 2, l'Utente nella persona di stessa;
l'art. 5 afferma che l'Utente non può cedere ad altri Per_2
l'uso del passaggio a livello. Va poi rilevato che la dedotta violazione da parte della alla obbligazione Per_2 contrattuale di adeguata custodia della chiavi e agli altri obblighi di informazione e raccomandazioni ai terzi, e di controllo sulla utilizzazione, nonché la violazione delle più elementari regole di prudenza e diligenza da parte del che ha messo a CP_6 disposizione di terzi inopinatamente le chiavi che sua madre gli consegnava (come dallo stesso ammesso nella comparsa di costituzione per cui la madre “le Per_2 consegnava al figlio solo se doveva passare qualcuno per necessità lavorative per l'azienda agricola per il carico o lo scarico di merce”), risulta confermato dalla dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti da al Nucleo Op. Persona_4 dei CC di Rossano Calabro, che si riportano:
“Svolgo attività di bracciante agricolo alle dipendenze di tale … Controparte_6
l'accesso all'abitazione di proprietà di dove io e i miei Controparte_6 connazionali abitiamo è consentito anche mediante strada privata, che per raggiungerla dalla statale ionica deve necessariamente attraversare la linea ferroviaria. Per permettere il passaggio in prossimità della linea ferrata vi sono due cancelli metallici. Quello posto al limite tra la proprietà della e la linea Per_2 ferroviaria è sempre aperto, mentre l'altro posto tra la linea ferroviaria e la SS 106 è chiuso mediante un lucchetto, di cui io e gli altri miei connazionali possediamo le chiavi che ci sono state consegnate dal … questo pomeriggio sei Persona_10 miei connazionali che abitano nella mia stessa abitazione qui a Rossano dovevano recarsi a … per tale motivo al fine di farli uscire dalla proprietà Persona_11 prendevo le chiavi del predetto cancello per aprirlo e far passare la macchina punto. Dopo aver aperto il primo cancello nel primo di lucchetto mi sono assicurato che non sopraggiungesse nessun treno quindi ho attraversato i binari e sono giunto al secondo cancello e con le chiavi ho aperto il lucchetto, dopo aver eseguito tale operazione sono tornato indietro e quindi ho riattraversato i binari sempre dopo aver accertato che non arrivasse nessun treno … le chiavi del passaggio a livello come ho già detto ci sono state consegnate dal e tutti noi avevamo la Persona_10
Pagina 11 disponibilità nel senso che quando qualcuno doveva entrare e uscire dalla proprietà chiunque era presente in casa correva ed andava ad aprire”. In tale contesto, ritenuta la particolare attendibilità del teste sia perché rese nella immediatezza dei fatti sia perché qualificata dal fatto di essere stato egli stesso ad aprire il cancello quindi in grado di riferire sulle ragioni del possesso delle chiavi, è evidente che le stesse fossero state poste nella disponibilità di terzi senza alcuna cautela da parte del (tutti i lavoratori vi avevano accesso), e anche in CP_6 violazione come detto di obblighi contrattuali quanto alla Per_2
Va poi rilevato che anche a tale condotta – cui il primo giudice ha negato efficacia causale - deve attribuirsi un concorso causale rispetto al sinistro occorso, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse“: Cass. Sentenza n. 25236 del 30/11/2009; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008 : “ In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”).
Nel caso in esame, se è vero che lo stato dei luoghi e la velocità dei treni sulla linea non consentivano l'attraversamento in sicurezza dei binari da parte dell'automobile Contr (per responsabilità del soggetto addetto tra l'altro al controllo di sicurezza della linea ferroviaria), è altresì evidente che la condotta di (artt. 2051 e 2043 c.c.) e Per_2
(art. 2043, espressamente richiamato tra gli altri nella domanda di primo CP_6 Contr grado da nei confronti di e quindi nelle conclusioni di appello), che CP_6 hanno consentito a terzi indifferenziati la disponibilità delle chiavi, ha inciso sulla determinazione del sinistro, essendo la apertura dei cancelli (resa possibile dalla disponibilità delle chiavi) un antecedente causale logico ed efficiente del sinistro, che non è tuttavia idonea a costituire causa efficiente esclusiva, stante la accertata
Pagina 12 difficoltà di superamento del passaggio a livello in condizioni di sicurezza, cui era tenuta come detto CP_5
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello incidentale deve essere dichiarata la responsabilità solidale di e in proprio e quale erede CP_5 Controparte_6 della prima, per il sinistro oggetto di causa. Non deve precedersi alla eventuale gradazione delle rispettive colpe, atteso che “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7332 del 19/03/2025, Cass. sent. n. 10042/2006), e tali domande non risultano nel caso in esame. Deve quindi essere accolto l'appello incidentale di nei confronti di CP_5 in proprio e n.q di erede di e, in riforma della Controparte_6 Per_2 sentenza impugnata, sul punto, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità di questi in proprio e quale erede di , unitamente con Per_2 per il sinistro oggetto di causa. CP_5
2. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Si esaminano congiuntamente i motivi di appello incidentale e principale sul punto, in quanto connessi.
Gi appellanti principali (padre madre sorelle del defunto Persona_3
) deducono la erronea quantificazione del danno alla luce delle tabelle
[...] applicate, in quanto assolutamente incongrua rispetto alle stesse e immotivatamente riduttivo. Rileva parte appellante che “trattandosi di una famiglia rumena emigrata tutta assieme in , non poteva che essere considerata particolarmente unita”, e CP_8 che i rapporti familiari erano particolarmente intensi, frequentandosi i familiari
“assiduamente nell'arco delle giornate”.
Censurano inoltre la riduzione effettuata dal primo giudice di un quarto per la presenza di altri familiari “idonea a lenire in maggior misura la perdita del loro familiare”, rilevando che le tabelle romane applicate prevedono l'aumento in caso di assenza di altro familiari, ma non la riduzione in caso di presenza. Hanno chiesto quindi, anche in applicazione delle stesse tabelle di Roma, la rideterminazione del risarcimento dei danni non patrimoniali come indicato nell'atto di citazione.
Pagina 13 In merito ai danni patrimoniali, hanno censurato la sentenza che ha ritenuto non vi fosse prova adeguata del reddito percepito, né prova delle spese funebri, , rilevando che sotto il primo profilo, il familiare deceduto lavorava come bracciante agricolo presso l'azienda agricola del e destinava 200 euro mensili a sostentamento CP_6 dei familiari, mentre le spese funebri sono “una voce di danno ineliminabile” e devono essere pertanto liquidate anche in mancanza di prova sul relativo specifico esborso, considerato anche l'avvenuto trasferimento della salma dall'Italia in Romania.
Censurano ancora la statuizione sul calcolo del lucro cessante, in quanto asseritamente incomprensibile.
L'appellante incidentale contesta le deduzioni avverse quanto alla entità del risarcimento, rilevando che: non vi è prova del fatto che la intera famiglia fosse emigrata insieme in , né la ragione per cui il vincolo familiare dovesse essere CP_8 considerato particolarmente stretto e la frequentazione assidua, deducendo anche che “ il difetto di unità della famiglia è provato anche dal contenzioso civile in Romania, insorto tra l'appellante e tutti i congiunti che le avevano ceduto i crediti da costei azionati in questo giudizio); non vi è prova delle spese funerarie, né del danno patrimoniale dedotto, su cui la sentenza impugnata ha già statuito.
Deduce anche che il calcolo del primo giudice sul lucro cessante emerge dalla sentenza, essendo le somme già rivalutate al momento della decisione, e rileva che peraltro il procuratore costituito degli appellanti ha comunicato il 18.9.2019 di aver Contr accettato il conteggio del lucro cessante di essa er l'esecuzione della sentenza
, come “satisfattivo rispetto quanto statuito con la sentenza del tribunale di Roma”, il che renderebbe inammissibile il motivo di appello.
L'appellante incidentale impugna poi anch'essa autonomamente la CP_5 statuizione sul quantum, deducendo che “il danno patrimoniale per la perdita del congiunto non è in re ipsa e non esiste un c.d. minimo garantito”, e che non è dato prescindere dalla esistenza o meno della relazione affettiva: nel caso di specie, non sussisterebbe prova del legame affettivo, e anche i vincoli di ascendenza e collateralità sono rimasto molto dubbi. Invece il primo giudice “ha assunto i legami affettivi quale diretta conseguenza dei vincoli parentali”.
Inoltre rileva che “sia l'attrice principale che l'attore intervenuto, hanno omesso l'allegazione dello stato di convivenza in essere tra i deceduti (
[...]
e ) ed i congiunti ed, Persona_3 Persona_5 allo stesso modo, dell'intensità dei loro (eventuali) legami affettivi intercorsi con i primi”.
Pagina 14 Deve essere esaminato l'appello incidentale sull'an del danno non patrimoniale, che l'appellante contesta in quanto le parti si sarebbero limitate ad allegare il rapporto parentale, laddove il danno da perdita dello stesso non può considerarsi in re ipsa, dovendo essere oggetto di prova la relazione affettiva.
La censura non appare fondata.
In primo luogo, il rapporto parentale non risulta espressamente contestato nel primo grado di giudizio se non - come dedotto dall'appellante stesso - nella comparsa conclusionale, per cui il rapporto parentale deve ritenersi non contestato, non potendo con la comparsa introdursi nuove eccezioni, sulle quali non sia quindi stato instaurato il contraddittorio.
Posto quindi che gli attori (odierni appellanti) hanno agito nella qualità di padre, madre e sorelle della vittima del sinistro, di anni 22 all'epoca del decesso, e gli intervenuti nel primo grado di giudizio (in questa sede invece contumaci)
[...]
- in proprio e quale procuratore speciale di CP_1 [...]
(minore CP_2 Controparte_3 Controparte_16 sottoposto alla potestà) – per il danno di padre, madre, fratelli di Persona_5 pure deceduti nel sinistro, rileva la Corte che il giudice di prime cure ha
[...] correttamente e ampiamente motivato, anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità richiamata, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, che il legame familiare costituisse elemento idoneo a far ritenere in via presuntiva e in mancanza di prova contraria la sofferenza conseguente alla cessazione violenta della relazione di vita affettiva.
Ed invero, anche di recente la S.C: ha statuito che (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 : “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”).
Né sussiste alcuna prova contraria idonea a far venir meno tale presunzione, in particolare non essendo rilevante la dedotta esistenza di una causa in corso tra le parti superstiti (che non rileva nel rapporto invece con il familiare deceduto).
Pagina 15 Dunque l'appello incidentale di sull'an del danno non patrimoniale è CP_5 infondato.
Per lo stesso motivo, va respinto l'appello incidentale nei confronti del TU , e ai suoi rappresentati, in ordine al Controparte_19 riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni dei congiunti, riconosciuto come detto in ragione del vincolo familiare, che fa presumere la sofferenza della perdita del congiunto.
In ordine al quantum, l'appello principale dei congiunti di Persona_3
è fondato nei limiti che seguono.
[...]
Quanto al criterio di calcolo adottato dal giudice di prime cure, si rileva preliminarmente che non è oggetto di specifica impugnazione l'utilizzazione delle tabelle del tribunale di Roma, motivata dal primo giudice, e comunque consentita anche secondo nota giurisprudenza di legittimità (Cass. 13540/2023, tra le varie).
Tanto premesso, rileva la Corte che sussiste l'errata valutazione del primo giudice nel calcolo del sistema a punti – pur ritenuto applicabile dal primo giudice - previsto da dette tabelle, e quanto alla errata applicazione delle decurtazione di un quarto applicata per la presenza di altri parenti, in quanto, per questo aspetto, come rileva l'appellante, le tabelle prevedono come causa di diminuzione la assenza di altri parenti, ma non come causa di diminuzione la presenza di altri parenti.
Ed infatti, il danno risarcibile, quanto agli appellanti – congiunti di
[...]
, risulta, alla luce della tabelle del 2018 e della età dei genitori Persona_3
(51 e 52 anni) e della età del danneggiato (22 anni), così determinabile :
18 punti per il rapporto di parentela
4 punti per età del figlio deceduto
3 punti per età del genitore nessuna aumento per la convivenza (non provata) ;
totale 25 punti che - moltiplicati per la somma di euro 9.700, stabilita nelle tabelle per ciascun punto - corrispondono ad un totale di euro 242.500.
Pagina 16 Si reputa poi di dimezzare detta somma, come previsto nelle tabelle, in ragione della non (provata) convivenza, per cui il danno risarcibile è pari ad euro 121.250, in luogo di euro 90.938,00 calcolati dal tribunale.
Non è poi prevista tabellarmente la diminuzione ulteriore per la presenza di altri familiari, applicata dal giudice di prime cure.
Per la LL di anni 27 e la LL (anni 32) – nella Parte_4 CP_17 stessa fascia di età prevista dalle tabelle - il calcolo risulta il seguente:
7 punti per rapporto di parentela,
4 punti per età della vittima
4 punti per età del congiunto,
totale 15 punti.
nessuna aumento per la convivenza (non provata) ;
totale 15 punti che - moltiplicati per la somma di euro 9.700, stabilita nelle tabelle per ciascun punto - corrispondono ad un totale di euro 145.500.
Applicata la stessa riduzione di cui sopra per la non (provata) convivenza, la somma dovuta è pari ad euro 72.250, in luogo di euro 54.562,00, liquidati dal tribunale.
Sul lucro cessante, l'appello è pure fondato in quanto la sentenza, pur avendo richiamato la nota sent. Cass. s.u. 1712/1995, non pare aver applicato il criterio ivi indicato, che va pertanto in tal senso corretto: sulle somme dovute deve essere risarcito anche il danno da lucro cessante, determinato applicando gli interessi legali sulle somme devalutate al momento del sinistro e via via annualmente rivalutate.
Quanto alla circostanza dedotta dall'appellante incidentale, secondo cui vi sarebbe un accordo stragiudiziale quanto al calcolo del lucro cessante, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado cui ha adempiuto essa a prescindere dal CP_5 fatto che esso può riguardare nel caso solo la somma (minore) liquidata dal primo
Pagina 17 giudice, non vi è in questa sede alcuna espressa rinuncia della parte appellante alla relativa domanda, che pertanto deve essere – come è stata - esaminata.
La sentenza va invece confermata quanto alla mancanza di prova del danno patrimoniale, in quanto né per il pagamento delle spese funebri - il cui pagamento va comunque documentato, ben potendo l'esborso essere stato effettuato da soggetto diverso dagli attuali appellanti - né per il reddito percepito e il contributo asseritamente versato ai familiari mensilmente sono stati in questa sede allegati oggettivi elementi di prova eventualmente trascurati in primo grado.
In definitiva, sul danno, deve essere respinto l'appello incidentale e accolto parzialmente l'appello principale, rideterminando nel modo indicato le somme dovute.
Tenuto conto che è pacifico che parte appellante ha dedotto di avere già versato delle somme in esecuzione della sentenza impugnata, dalle somme liquidate in questa sede vanno detratte le somme già percepite, calcolando quelle ancora dovute secondo i noti criteri della S.C., per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023, per tutte).
Sulle spese: tenuto conto della ritenuta concorrente responsabilità di e CP_5
entrambe queste parti devono essere condannate al pagamento Controparte_6 delle spese, del doppio grado nei confronti degli attori odierni appellanti, e solo del primo grado di giudizio nei confronti degli attori rappresentati da Controparte_1
, non costituiti nel presente grado.
[...]
Le spese del doppio grado tra le altre parti del giudizio – già compensate nel primo grado di giudizio – sono compensate anche per il presente grado, tenuto conto che nessuna domanda è stata proposta nei loro confronti in questa sede di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, sull'appello principale di
[...]
, in proprio e quale cessionaria dei diritti di Parte_1 Parte_2
, , E ,
[...] Parte_3 Parte_4
Pagina 18 e sull'appello incidentale di Controparte_12
così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. accoglie l'appello incidentale nei confronti di in proprio e Controparte_6 quale erede di e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Per_2 dichiara la concorrente responsabilità di in proprio e quale Controparte_6 CP_1 erede di e nella determinazione del Per_2 Controparte_12 sinistro occorso il 24.11.2012; respinge per il resto l'appello incidentale nei confronti delle altre parti;
2. accoglie l'appello principale per quanto di ragione e , in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e in Controparte_12 Controparte_6 proprio e nella qualità di erede di al risarcimento dei danni in favore Per_2 di , in proprio e quale cessionaria del credito di Parte_1 sull'appello principale di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
liquidati in:
[...]
euro 121.250 quanto , Parte_1
euro 21.250,00 quanto a , Parte_2
euro 72.250,00 quanto a , Parte_3
euro 72.250,00 quanto a , Parte_4
oltre interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del sinistro e annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT nonché dalla presente pronuncia sino al soddisfo, come in parte motiva, e detratti gli acconti eventualmente pagati come in parte motiva,
3. condanna e in proprio e n.q. Controparte_12 Controparte_6 di erede di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Per_2 liquidate come nella sentenza impugnata, nei confronti degli appellanti principali, con distrazione in favore dell'avv. Silvano Martella, condanna e in proprio e n.q. Controparte_12 Controparte_6 di erede di al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Per_2 euro 15.000,00, oltre accessori di legge,
4. compensa le spese del secondo grado di giudizio tra le restanti parti.
Roma, 23 ottobre 2025
La Cons. rel. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g. 438/2019, vertente tra
, in proprio e quale cessionaria dei diritti di Parte_1
, , E Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'Avv. S. Martella
Appellanti- appellati incidentali e
, in proprio e quale procuratore speciale di Controparte_1 [...]
, in proprio e quale esercente la potestà CP_2 Controparte_3 sul minore Persona_1
Appellati incidentali contumaci E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
(avv. M. Di Libero) appellata E Controparte_5
(avv. M. Di Libero)
Appellata- appellante incidentale
Pagina 1 e
in proprio e quale erede di nonché quale Controparte_6 Per_2 titolare dell'Azienda Agricola Rossanese “Donna Rita” di RO PE (avv. R Berardi)
appellato E
(già , società per azioni Controparte_7 Controparte_8
(" ) di diritto tedesco, in persona del suo legale rappresentante Controparte_9 appellata
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 14165/2019, il tribunale di Roma sulle domande oggetto di causa ha così statuito, in fatto e diritto:
“Con atto di citazione notificato ed iscritto a Ruolo nel 2014 Parte_1
, in proprio e quale cessionaria del diritto di credito di
[...] Parte_2
, e , in relazione all'evento
[...] Parte_3 Parte_4 dannoso mortale avvenuto il 24.11.2012 ore 17,30 che aveva visto il decesso del loro familiare - LL, padre, madre e LL – Persona_3 trasportato sull'auto Fiat Doblò unitamente ad altri soggetti, anch'essi deceduti, condotto da e di proprietà della de cuius agivano in CP_10 Per_2 giudizio nei confronti della , di Controparte_11
e degli , chiedendone la condanna in Controparte_6 Parte_5 solido o secondo le rispettive responsabilità al risarcimento dei danni patiti: - danno da perdita del rapporto parentale;
- danno economico da perdita di contribuzioni da parte del loro familiare lavoratore in Italia. Con spese di lite distratte in favore del difensore in quanto dichiaratosi anticipante. Detto veicolo era stato travolto dal transito di un treno in corrispondenza di un passaggio a livello privato. Allegavano l'esistenza della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nei confronti del e della in quanto costei (proprietaria del furgone) aveva il possesso CP_6 Per_2 delle chiavi del passaggio a livello privato lungo la linea ferroviaria Metaponto – Reggio Calabria che attraversava una strada privata giusta contratto del gennaio 2000 stipulato con;
il aveva consegnato le chiavi di Controparte_11 CP_6 accesso al cancello del passaggio a livello ai propri dipendenti dell'azienda agricola senza fornire adeguate informazioni sulle modalità ed i limiti d'uso di detto passaggio privato costituente una servitù. Sussisteva altresì responsabilità ex art. 2049 cod. civ. in quanto il era il datore di lavoro dei cinque braccianti CP_6 agricoli che erano all'interno dell'auto travolta dal treno e non aveva istruito
Pagina 2 opportunamente detti dipendenti circa le cautele e le modalità d'uso del passaggio a livello. Sussisteva anche responsabilità della Controparte_11 per omissioni e difetto di cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica nella gestione del passaggio a livello privato, come emerso in sede ispettiva da parte del Ministero delle Infrastrutture. Argomentavano diffusamente in merito ai profili di merito e di diritto ritenuti rilevanti. Si costituiva , in proprio e quale unico erede di , Controparte_6 Per_2 contestando ogni sua responsabilità nonché quella della Curia;
[… ] Interveniva volontariamente in giudizio la soc. precisando che dal 1 CP_4 giugno 2000 gestiva il servizio di trasporto in precedenza gestito dalla soc.
[...]
alla quale era rimasta la gestione dell'infrastruttura ferroviaria. CP_11
[…] Nel merito contestava ogni responsabilità nascente dallo stato di manutenzione del treno e dalla condotta del macchinista in quanto nessuna carenza manutentiva o di colpa del macchinista sussistevano nel caso di specie.
[…] Si costituiva volontariamente in giudizio con atto del novembre 2014 – poi nuovamente nel 2015 - la quale soggetto Controparte_12 succeduto alla facendo propria la posizione Controparte_11 sostanziale e processuale di detta s.p.a. predetta e sostenendo l'assenza di ogni responsabilità nella gestione del passaggio a livello privato e la responsabilità esclusiva di e degli eredi di nella causazione dell'evento CP_6 Per_2 dannoso. Allegava che tale bracciante agricolo dipendente della CP_10
Azienda agricola di RO PE, era stato addetto alla conduzione del veicolo Fiat Doblò di proprietà di (madre di ed utilizzatrice dal 1999 Per_2 CP_6 del passaggio a livello privato in questione) venuto in collisione con il treno regionale diretto a Reggio Calabria. I Carabinieri intervenuti avevano raccolto la dichiarazione di tale che aveva proceduto all'apertura dei cancelli Persona_4
e che da terra aveva autorizzato l'incedere del furgone sulla linea ferroviaria.
--- Chiedeva chiamarsi in causa gli eredi della e rispetto alla Per_2 Controparte_6 domanda ed alle difese svolte. Si costituivano e allegando di aver CP_13 Controparte_14 rinunciato all'eredità di per cui sussisteva loro difetto di legittimazione Per_2 passiva. Si costituiva in giudizio la soc. Controparte_15
– rappresentanza generale per la sede secondaria in Italia –
[...] quale assicuratore del veicolo Fiat eccependo la pendenza presso il Tribunale di Milano di causa n. 78190\2013 promossa dalla medesima ne ripercorreva Pt_1
l'iter esistente. Nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'evento dannoso si era verificato su area privata e non su area destinata al
Pagina 3 pubblico transito sicchè non era operante la r.c.a. per come prevista e disciplinata dalla legge sull'assicurazione per la responsabilità civile.
[…] A maggio 2015 intervenivano in giudizio volontariamente CP_1 in proprio e quale procuratore speciale di
[...] CP_2
(minore sottoposto alla Controparte_3 Controparte_16 potestà), quali familiari di trasportata sul furgone e Persona_5 deceduta nell'accorso; essi erano padre madre e fratelli). Invocavano la responsabilità sia del sia della soc. Rete Ferroviaria Italiana ex art. 2051 CP_6 cod. civ. diffusamente su dette responsabilità ponendo l'accento sul Parte_6 fatto che al tempo dell'evento il fondo non era più intercluso per cui il passaggio a livello andava soppresso e che comunque sussisteva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed art. 2049 cod. civ. dei vari convenuti. Chiedevano il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del loro familiare e del danno patrimoniale da perdita di contribuzioni economiche da parte del loro familiare deceduto all'età di anni 18.
[…] M O T I V I 1. Le domande sono fondate nei termini di cui ora si dirà. Ed invero, preso atto che le parti principali coinvolte nel presente processo hanno allegato dedotto ed argomentato con dovizia ed arguzia le rispettive posizioni sostanziali, va osservato che dalla consulenza tecnica svolta dall'ing. per Per_6 conto della Procura della Repubblica, dalla relazione dell'ing. svolta Persona_7 per il Ministero Infrastrutture e Trasporti e dalle “osservazioni tecniche” svolte dalla soc. inviate l'8.3.2016 all'Avv. Di Libero (quest'ultima Parte_7 doc. E della memoria 183\2 c.p.c. dep. dall'Avv. Di Libero si traggono molti utili elementi di conoscenza della complessa situazione di fatto e di diritto rilevante nel caso di specie idonei a condurre alla selezione delle rispettive condotte ed alla individuazione di quelle sostanzianti la responsabilità civile. Gli attori e gli intervenuti sono familiari di due soggetti deceduti nel tragico scontro tra il treno e l'autoveicolo, soggetti trasportati su detto veicolo privi di ogni responsabilità nella causazione di detto scontro. Va altresì esclusa l'esistenza del caso fortuito stanti le concrete modalità con cui si è verificato l'evento dannoso. Ciò posto va rilevato che sussiste responsabilità di Controparte_12 quale gestore della infrastruttura ferroviaria complessiva predisposta per l'utilizzo da parte dei treni – nel caso di specie del passaggio a livello privato – subentrata alla odierna al tempo gestore di dette Controparte_11 infrastrutture;
tale ultima soc. pertanto non è più parte del presente processo essendo stata la relativa posizione sostanziale assorbita dalla soc. subentrante. Dalla documentazione prodotta e dai relativi allegati, tenuto conto delle rispettive argomentazioni svolte, emerge che il contratto – autorizzazione con il quale è stata concessa alla Curia l'attraversamento della linea F.S. tramite passaggio a livello privato stipulato nel 1999 con consegna delle chiavi nel 2000 ha previsto tale autorizzazione pur presentando la zona in questione situazione di concreto rischio in ragione: - della limitata estensione del rettilineo in uscita da un curva rispetto alla
Pagina 4 velocità tenuta dal treno (( 467 metri (lato Rossano) \ 120 kmh – percorribile dal treno in circa 14 secondi)) ; - della fortemente limitata (se non proprio insussistente, come sembra ipotizzarsi nella detta consulenza Pascale) tempistica della fase di attraversamento da parte dell'autoveicolo necessaria allo stesso per poterla eseguire in condizioni di sicurezza idonee (tempistica oggettivamente insufficiente o comunque ai limiti tra possibile percezione dell'arrivo del treno ed esecuzione della manovra di attraversamento;
tempistica limitata a pochi secondi). Il contratto stipulato di autorizzazione non mostra esser stato preceduto da dette valutazioni che avrebbero imposto o il diniego di autorizzazione oppure il rilascio dell'autorizzazione previa corrispondente opportuna predisposizione di cautele nel transito dei treni, autorizzati invece a viaggiare a ben 140 kmh in quel tratto;
nel caso in esame è risultato che l'automotrice procedeva a 119 – 120 kmh. E' risultata la presenza di segnale F prevedente l'emissione di un fischio moderatamente prolungato da parte del treno, cartello posto però 416 metri prima del passaggio a livello privato. Alla velocità di 120 kmh il treno percorreva 33 metri al secondo. In sei secondi il treno percorreva circa 200 metri. Riguardando la situazione sostanziale dalla parte dell'utilizzatore del passaggio a livello va rilevato che egli è palesemente estraneo ed ignaro delle modalità organizzative della circolazione ferroviaria. Dall'istituzione della linea ferroviaria nel 1870 e dal primo atto di costituzione del passaggio a livello privato siano sopraggiunte significative novità sia in termini di aumento della velocità dei treni (passati da vapore a diesel) e della loro frequenza sia in termini di attuale interclusione o meno del fondo (e dunque di possibilità di abolizione del detto passaggio a livello). Approfondendo la valutazione della posizione dell'utilizzatore va rilevato che nel contratto è stato autorizzato il passaggio anche da parte di soggetti ulteriori oltre il contraente con la precisazione di un obbligo di informazione ed istruzione da parte dell'utilizzatore. Nel contratto è stato altresì indicato in via generale che in caso di buio o in presenza di altre circostanze limitative della visibilità detto passaggio a livello il suo attraversamento era sconsigliato se non proprio vietato. Ciò posto va osservato che tali criteri costituiscono criteri generali percepibili dall'uomo medio e come tali non necessitanti di particolari addestramenti o istruzioni da impartirsi da parte della e dal valutabili ex art. 2049 cod. civ. Per_2 CP_6
Neppure appaiono emergere concreti profili di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. atteso che l'evento dannoso non vede coinvolta “la cosa in custodia” in termini di cura, manutenzione, difetti vari, modalità di uso. Venendo alle modalità di attraversamento da parte del veicolo neppure appaiono emergere profili di responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo ( prima, quale suo erede poi). La manovra appare esser stata eseguita Per_2 CP_6 con ordinaria diligenza, con un soggetto che al di fuori del veicolo ha aperto i cancelli, ha controllato ed ha dato il via libera al conducente del veicolo. L'assenza di responsabilità porta con sé come conseguenza l'assenza di obbligo da parte dell'assicuratore del veicolo. Al riguardo va precisato che l'assicuratore ha dedotto che la normativa sulla r.c.a. esclude di regola le aree private dall'ambito di una
Pagina 5 siffatta polizza, ma non ha svolto eccezione in concreto riferita alla polizza in essere tra le parti né ha prodotto la polizza in essere tra le parti (il cui frontespizio è stato prodotto dal . CP_6
Ugualmente vanno respinte le domande nei confronti di in quanto a CP_4 tale società spetta solo il compito di svolgere l'attività di trasporto;
non sono emerse irregolarità nel funzionamento del treno, in particolare nei freni risultati in piena efficienza;
peraltro l'automotrice era stata sottoposta a controlli manutentivi poco tempo prima dell'evento dannoso. Sono stati controllati i dati contenuti nella c.d. scatola nera. Non vi è prova che i fari fossero spenti. La velocità di 120 kmh rientrava nel limite previsto in quel tratto e non sussisteva alcuna ragione speciale o particolare regolamentare prevista per imporre che si procedesse alla ridotta velocità di 30 kmh. Il macchinista azionò la c.d. rapida per frenare l'automotrice alcuni secondi prima dell'impatto. In definitiva valutati tutti gli elementi fattuali e probatori si ritiene che la causa unica determinante l'evento dannoso è da rinvenirsi nella inadeguata autorizzazione alla percorrenza del treno alla velocità predetta in presenza di un passaggio a livello privato senza approntamento di idonee cautele, limiti, informazioni specifiche all'utente in relazione alla concreta situazione complessiva morfologica e di sviluppo della tragitto ferroviario e nella carente valutazione preventiva prima di concedere o negare l'autorizzazione del 1999. Ogni altro elemento appare causalmente non determinante e\o di incerta valutazione circa la concreta inferenza causale;
tipo la presenza di canne arboree lungo la tratta del passaggio a livello che potrebbero aver parzialmente ostruito la completa visuale da parte del macchinista del treno e del conducente del veicolo , l'utilizzo o meno del faro centrale nel “punto singolare della linea” costituito dalla presenza del passaggio privato, la presenza a bordo del veicolo di sei persone in luogo delle cinque abilitate dalla carta di circolazione, la intervenuta modifica del sistema di chiusura del passaggio a livello da catene a cancelli metallici”.
Sul quantum, il tribunale – ritenuto sussistente il danno da perdita del rapporto parentale anche richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia - ha applicato le tabelle di Roma e, in ragione della età del deceduto, di ciascuno dei familiari e della non convivenza, e ha diminuito di un quarto le somme risultanti, per la presenza di altri familiari, e ha così statuito:
in favore di in proprio e quale cessionaria Parte_1 del diritto di credito di , , Parte_2 Parte_3
, danno liquidato in euro 90.938 a , euro Parte_4 Pt_2
90.938 a , euro 54.562 a ed euro 54.562 ad;
Pt_3 Pt_1 Parte_4 nonché in favore di in proprio e quale Controparte_1 procuratore speciale di CP_2 Controparte_3
(minore sottoposto alla potestà), danno Persona_1 liquidato in euro 58.200 ad - euro 98.213 a - euro 98.213 a CP_1 CP_2
; - euro 61.838 a oltre per tutti i danneggiati lucro CP_3 Persona_1 cessante come indicato nella sentenza.
Pagina 6 Ha poi ritenuto che “Nulla va risarcito a titolo di dedotto danno patrimoniale da perdita di contribuzioni familiari;
ed invero non sussiste alcuna prova concreta del fatto della detta contribuzione;
non sussiste prova del reddito positivo o negativo percepito da tutti i familiari agenti in giudizio. Non vi è prova idonea concernente esborsi per spese funebri”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello: 1. ) “in proprio e Parte_8 CP_17
n.q. di cessionaria del credito dei diritti di credito di Parte_9
, , , deducendo la erroneità Parte_3 Parte_4 della sentenza in ordine alla quantificazione del risarcimento, per i motivi indicati nell'atto di appello, cui si rinvia da intendersi ivi richiamati e trascritti e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda di risarcimento dei danni nella misura di euro 300.7000 per Pt_9
e (genitori), ed euro 184.300 ciascuno per
[...] Parte_3 CP_17
e ( LL e LO ), detratti euro 291.000 già corrisposti;
Parte_4
2. deducendo la erroneità della Controparte_12 Contr sentenza per aver ritenuto la responsabilità esclusiva di essa appellante nella determinazione del sinistro, per i motivi indicati nell'atto di appello incidentale, deducendo la erroneità della sentenza : a) Per aver ritenuto l'esclusiva responsabilità di a fronte di un contratto lecito, che poneva specifici obblighi di cautela in capo al detentore delle chiavi, oltre che obblighi di prudenza e diligenza, tutti nel caso di specie violati, sia dal detentore delle chiavi ( ), sia che da colui che aveva autorizzato il Per_2 transito incautamente ( , senza avvedersi del sopraggiungere del CP_6 treno, il cui comportamento avrebbe interrotto ogni nesso causale rispetto alla Contr condotta di b) Per aver disposto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ( per il decesso Parte_8 CP_17 di , senza avere adeguatamente accertato l'esistenza Persona_3 della relazione affettiva, e richiamando la comparsa conclusionale nella quale aveva rilevato : “Non risulta provato il legame parentale in essere tra l'attrice e il deceduto , del quale costei si è limitata Parte_10 Persona_8 ad affermare di essere LL. Né vi è alcun certificato ad attestare – con il presupposto grado di effettività – i legami parentali in essere tra il medesimo deceduto sig. e i signori , Persona_8 Parte_9 Pt_3
ed (cedenti dei debiti alla stessa si.ra ,
[...] Parte_4 Parte_10
c) Per aver disposto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso di nei confronti di , che “si Persona_9 Controparte_1
è limitato a provare il vincolo parentale in essere tra sé medesimo e la defunta,
Pagina 7 nonché tra i congiunti che gli avevano conferito la procura speciale ad agire e la defunta stessa”, “senza offrire la prova dell'effettiva esistenza dei vincoli affettivi che non possono essere meramente presunti, ovvero fatti discendere, in quanto non in re ipsa, da quelli di ascendenza e collateralità”.
Ha quindi così concluso:
-Accogliere i motivi d'impugnazione proposti in via incidentale nei confronti di
( e nei confronti di Controparte_18 CP_17
(in proprio e n.q. di procuratore speciale di Controparte_1 [...]
e quelli CP_2 Controparte_3 Persona_1 proposti in via incidentale trasversale nei confronti di (in Controparte_6 proprio e nella qualità di erede universale di ) e riformare, in Per_2 conformità, la sentenza impugnata (n. 14165/2019) pronunciata dal Tribunale Civile di Roma.
-Accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione per la chiamata in causa (giudizio di primo grado) di e nelle qualità Per_2 Controparte_6 specificate.
-Rigettare l'appello proposto da . Controparte_18
-Rigettare le domande proposte in primo grado dalla (già) attrice principale e dall'attore intervenuto, condannandoli alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado, puntualmente documentate in atti.
-Rigettare ogni altra domanda proposta nei suoi diretti confronti e le tesi difensive offerte dalle parti costituite.
-Con condanna al pagamento delle spese”. Il tutto, oltre al rigetto dell'appello principale, in quanto infondato. Si sono costituiti:
- chiedendo : Accertare e dichiarare l'esistenza di un Controparte_4 giudicato interno relativamente alla sentenza n. 14165/2019, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, nel giudizio iscritto al n. 40226/2014 R.G., nella parte in cui ha esclusa qualsivoglia responsabilità di Controparte_4 in relazione al sinistro per cui è causa. In ogni caso e comunque, confermare i capi della sentenza di prime cure n. 14165/2019 nelle parti in cui è stata esclusa la responsabilità di in relazione al sinistro per cui è Controparte_4 causa, rigettando per quanto di ragione l'appello proposto da
[...] ed, allo stesso modo, ogni Parte_11 eventuale domanda proposta dalle parti evocate in giudizio dall'appellante. Con condanna al pagamento delle spese, compenso professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge”;
- in proprio e nella qualità di erede universale Controparte_6 della defunta , che ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale, Per_2 con condanna al pagamento delle spese, compenso professionale, oltre spese
Pagina 8 generali, CPA ed IVA, come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario,
- quale cessionaria di ramo d'azienda di Controparte_8 [...]
, assicuratrice del veicolo Controparte_15 coinvolto, chiedendo: In via principale: A) Confermare integralmente la sentenza impugnata n. 14165/2014 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile iscritto al n. RG 40226/2014. B) Confermare comunque la sentenza impugnata n. 14165/2014, emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile iscritto al n. RG 40226/2014, nella parte relativa all'accertamento della responsabilità nel sinistro. C) In ogni caso, rigettare l'appello proposto, così come, ogni eventuale altra e diversa domanda e pretesa proposta dalle altre parti del giudizio, anche con eventuale appello incidentale. In subordine, e nella sola denegata e non creduta ipotesi di una riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata:
Nel merito, in via principale, preso atto della mancanza di alcun appello incidentale, né diretto né trasversale, nei confronti della Compagnia esponente, in ogni caso, rigettare comunque integralmente, anche per i suesposti motivi, ogni avversa pretesa, in quanto non provata, e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, assolvendo, in ogni caso, l'appellata , CP_8 già . Controparte_15
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo di di manlevare il Sig. – nonostante il CP_15 Controparte_6 difetto di domanda sul punto, per qualsivoglia ipotetica somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare in favore dell'attrice a seguito del sinistro oggetto del presente giudizio, accertare l'eventuale concorso di colpa del Sig. nella determinazione del sinistro oggetto Persona_3 del presente giudizio e condannare, per i suesposti motivi, la parte terza chiamata al pagamento solamente della somma che risulterà in corso di causa, calcolata, in ogni caso, sulla scorta delle risultanze delle espletande CTU richieste in atti”. In via istruttoria, eventuale CTU volta a determinare il grado di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel sinistro occorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali, del grado di giudizio.
Non si è costituito (intervenuto in primo grado in Controparte_1 proprio e n.q. di procuratore speciale di , CP_2 Controparte_3
. L'appello incidentale è stato a costui notificato, nei Persona_1 confronti del procuratore costituito in primo grado Avv. Martina.
Pagina 9 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
1. Sull'appello incidentale di CP_5
Per ragioni di ordine logico, avendo esso ad oggetto l'accertamento dell'an del diritto azionato nel primo grado nei confronti di esso appellante incidentale, deve essere preliminarmente esaminato l'appello di ritenuta dal primo giudice CP_5 esclusiva responsabile del sinistro.
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che detto appellante incidentale ha prodotto in sede di precisazione delle conclusioni la trascrizione dell'esame testimoniale del consulente del PM, formata in data 28 aprile 2023 nell'udienza celebrata in pari data nel procedimento penale pendente a carico di ed altri, per gli stessi fatti, in Controparte_6 quanto sopravvenuta in corso di causa: la documentazione deve essere dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. previgente, in quanto di formazione successiva ai termini per le istanze istruttorie (Cass. 12574/2019 tra le varie), e tuttavia essa non può essere utilizzata per modificare sulla base della stessa i motivi specifici di appello: dal confronto tra l'atto di citazione introduttivo dell'appello incidentale , e la comparsa conclusionale appare evidente la modifica dei motivi di appello, atteso che nell'atto di appello si censura la sentenza per non aver ritenuto sussistente il caso fortuito, consistito nell'inadempimento della agli obblighi della Convenzione e Per_2 alla inopinata consegna della chiavi a terzi estranei al rapporto contrattuale, e senza l'osservanza della cautele ivi previste, nonché nella condotta de che le aveva CP_6 messe a disposizione di altri;
non è in alcun modo introdotta alcuna specifica censura sulla valutazione del primo giudice fondata sulla consulenza del PM, per cui la conformazione dello stato dei luoghi e la velocità del treno non avrebbe consentito in alcun caso l'attraversamento dei binari in condizioni di sicurezza, né alcuna delle censure sul calcolo dei tempi di attraversamento e quant'altro indicate solo nella comparsa conclusionale, le quali tutte sono pertanto nuove e inammissibili.
E' parimenti ammissibile in quanto sopravvenuta e trattandosi comunque di giurisprudenza la sentenza del tribunale di Castrovillari avente ad oggetto il medesimo sinistro, tra parti solo parzialmente coincidenti con le parti della causa in oggetto, e fondata su diversa causa petendi, oggetto di appello e non vincolante nella causa in esame.
Posto dunque che deve essere confermata la ritenuta incidenza della indicata circostanza (impossibilità di attraversamento dei binari in sicurezza) - ritenuta dal primo giudice sulla scorta delle risultanze processuali indicate e congruamente motivata - sulla determinazione del sinistro, reputa la Corte che il motivo di appello sulla mancata valutazione , in termini di efficienza causale sul sinistro, della condotta
Pagina 10 colposa della titolare della convenzione e detentrice delle chiavi del passaggio a livello (la , e per essa in questa sede il nella qualità di erede), Per_2 CP_6 nonché del (figlio) per aver messo a disposizione di altri indifferenziati CP_6 soggetti le chiavi in suo possesso per mezzo della madre, appare fondato.
Va premesso infatti che è documentale (contratto del 10.12.1999; atto del 18.1.2000 sulla consegna delle chiavi) che era custode delle chiavi del passaggio a Per_2 livello privato, con l'assunzione dell'obbligo di controllare i rischi, le modalità di uso e di conservazione delle medesime;
ed è documentale che con detto atti assumeva l'obbligo di custodire le chiavi e di valersene sotto la propria responsabilità (il che Contr peraltro non esclude la responsabilità di per quanto detto sopra, circa la adeguatezza del sistema da essa controllato a garantirne la utilizzabilità in sicurezza). Il contratto intervenuto tra e - in ragione del quale era stato Per_2 CP_5 possibile aprire il passaggio a livello - definisce infatti all'art. 2, l'Utente nella persona di stessa;
l'art. 5 afferma che l'Utente non può cedere ad altri Per_2
l'uso del passaggio a livello. Va poi rilevato che la dedotta violazione da parte della alla obbligazione Per_2 contrattuale di adeguata custodia della chiavi e agli altri obblighi di informazione e raccomandazioni ai terzi, e di controllo sulla utilizzazione, nonché la violazione delle più elementari regole di prudenza e diligenza da parte del che ha messo a CP_6 disposizione di terzi inopinatamente le chiavi che sua madre gli consegnava (come dallo stesso ammesso nella comparsa di costituzione per cui la madre “le Per_2 consegnava al figlio solo se doveva passare qualcuno per necessità lavorative per l'azienda agricola per il carico o lo scarico di merce”), risulta confermato dalla dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti da al Nucleo Op. Persona_4 dei CC di Rossano Calabro, che si riportano:
“Svolgo attività di bracciante agricolo alle dipendenze di tale … Controparte_6
l'accesso all'abitazione di proprietà di dove io e i miei Controparte_6 connazionali abitiamo è consentito anche mediante strada privata, che per raggiungerla dalla statale ionica deve necessariamente attraversare la linea ferroviaria. Per permettere il passaggio in prossimità della linea ferrata vi sono due cancelli metallici. Quello posto al limite tra la proprietà della e la linea Per_2 ferroviaria è sempre aperto, mentre l'altro posto tra la linea ferroviaria e la SS 106 è chiuso mediante un lucchetto, di cui io e gli altri miei connazionali possediamo le chiavi che ci sono state consegnate dal … questo pomeriggio sei Persona_10 miei connazionali che abitano nella mia stessa abitazione qui a Rossano dovevano recarsi a … per tale motivo al fine di farli uscire dalla proprietà Persona_11 prendevo le chiavi del predetto cancello per aprirlo e far passare la macchina punto. Dopo aver aperto il primo cancello nel primo di lucchetto mi sono assicurato che non sopraggiungesse nessun treno quindi ho attraversato i binari e sono giunto al secondo cancello e con le chiavi ho aperto il lucchetto, dopo aver eseguito tale operazione sono tornato indietro e quindi ho riattraversato i binari sempre dopo aver accertato che non arrivasse nessun treno … le chiavi del passaggio a livello come ho già detto ci sono state consegnate dal e tutti noi avevamo la Persona_10
Pagina 11 disponibilità nel senso che quando qualcuno doveva entrare e uscire dalla proprietà chiunque era presente in casa correva ed andava ad aprire”. In tale contesto, ritenuta la particolare attendibilità del teste sia perché rese nella immediatezza dei fatti sia perché qualificata dal fatto di essere stato egli stesso ad aprire il cancello quindi in grado di riferire sulle ragioni del possesso delle chiavi, è evidente che le stesse fossero state poste nella disponibilità di terzi senza alcuna cautela da parte del (tutti i lavoratori vi avevano accesso), e anche in CP_6 violazione come detto di obblighi contrattuali quanto alla Per_2
Va poi rilevato che anche a tale condotta – cui il primo giudice ha negato efficacia causale - deve attribuirsi un concorso causale rispetto al sinistro occorso, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse“: Cass. Sentenza n. 25236 del 30/11/2009; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008 : “ In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”).
Nel caso in esame, se è vero che lo stato dei luoghi e la velocità dei treni sulla linea non consentivano l'attraversamento in sicurezza dei binari da parte dell'automobile Contr (per responsabilità del soggetto addetto tra l'altro al controllo di sicurezza della linea ferroviaria), è altresì evidente che la condotta di (artt. 2051 e 2043 c.c.) e Per_2
(art. 2043, espressamente richiamato tra gli altri nella domanda di primo CP_6 Contr grado da nei confronti di e quindi nelle conclusioni di appello), che CP_6 hanno consentito a terzi indifferenziati la disponibilità delle chiavi, ha inciso sulla determinazione del sinistro, essendo la apertura dei cancelli (resa possibile dalla disponibilità delle chiavi) un antecedente causale logico ed efficiente del sinistro, che non è tuttavia idonea a costituire causa efficiente esclusiva, stante la accertata
Pagina 12 difficoltà di superamento del passaggio a livello in condizioni di sicurezza, cui era tenuta come detto CP_5
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello incidentale deve essere dichiarata la responsabilità solidale di e in proprio e quale erede CP_5 Controparte_6 della prima, per il sinistro oggetto di causa. Non deve precedersi alla eventuale gradazione delle rispettive colpe, atteso che “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7332 del 19/03/2025, Cass. sent. n. 10042/2006), e tali domande non risultano nel caso in esame. Deve quindi essere accolto l'appello incidentale di nei confronti di CP_5 in proprio e n.q di erede di e, in riforma della Controparte_6 Per_2 sentenza impugnata, sul punto, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità di questi in proprio e quale erede di , unitamente con Per_2 per il sinistro oggetto di causa. CP_5
2. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Si esaminano congiuntamente i motivi di appello incidentale e principale sul punto, in quanto connessi.
Gi appellanti principali (padre madre sorelle del defunto Persona_3
) deducono la erronea quantificazione del danno alla luce delle tabelle
[...] applicate, in quanto assolutamente incongrua rispetto alle stesse e immotivatamente riduttivo. Rileva parte appellante che “trattandosi di una famiglia rumena emigrata tutta assieme in , non poteva che essere considerata particolarmente unita”, e CP_8 che i rapporti familiari erano particolarmente intensi, frequentandosi i familiari
“assiduamente nell'arco delle giornate”.
Censurano inoltre la riduzione effettuata dal primo giudice di un quarto per la presenza di altri familiari “idonea a lenire in maggior misura la perdita del loro familiare”, rilevando che le tabelle romane applicate prevedono l'aumento in caso di assenza di altro familiari, ma non la riduzione in caso di presenza. Hanno chiesto quindi, anche in applicazione delle stesse tabelle di Roma, la rideterminazione del risarcimento dei danni non patrimoniali come indicato nell'atto di citazione.
Pagina 13 In merito ai danni patrimoniali, hanno censurato la sentenza che ha ritenuto non vi fosse prova adeguata del reddito percepito, né prova delle spese funebri, , rilevando che sotto il primo profilo, il familiare deceduto lavorava come bracciante agricolo presso l'azienda agricola del e destinava 200 euro mensili a sostentamento CP_6 dei familiari, mentre le spese funebri sono “una voce di danno ineliminabile” e devono essere pertanto liquidate anche in mancanza di prova sul relativo specifico esborso, considerato anche l'avvenuto trasferimento della salma dall'Italia in Romania.
Censurano ancora la statuizione sul calcolo del lucro cessante, in quanto asseritamente incomprensibile.
L'appellante incidentale contesta le deduzioni avverse quanto alla entità del risarcimento, rilevando che: non vi è prova del fatto che la intera famiglia fosse emigrata insieme in , né la ragione per cui il vincolo familiare dovesse essere CP_8 considerato particolarmente stretto e la frequentazione assidua, deducendo anche che “ il difetto di unità della famiglia è provato anche dal contenzioso civile in Romania, insorto tra l'appellante e tutti i congiunti che le avevano ceduto i crediti da costei azionati in questo giudizio); non vi è prova delle spese funerarie, né del danno patrimoniale dedotto, su cui la sentenza impugnata ha già statuito.
Deduce anche che il calcolo del primo giudice sul lucro cessante emerge dalla sentenza, essendo le somme già rivalutate al momento della decisione, e rileva che peraltro il procuratore costituito degli appellanti ha comunicato il 18.9.2019 di aver Contr accettato il conteggio del lucro cessante di essa er l'esecuzione della sentenza
, come “satisfattivo rispetto quanto statuito con la sentenza del tribunale di Roma”, il che renderebbe inammissibile il motivo di appello.
L'appellante incidentale impugna poi anch'essa autonomamente la CP_5 statuizione sul quantum, deducendo che “il danno patrimoniale per la perdita del congiunto non è in re ipsa e non esiste un c.d. minimo garantito”, e che non è dato prescindere dalla esistenza o meno della relazione affettiva: nel caso di specie, non sussisterebbe prova del legame affettivo, e anche i vincoli di ascendenza e collateralità sono rimasto molto dubbi. Invece il primo giudice “ha assunto i legami affettivi quale diretta conseguenza dei vincoli parentali”.
Inoltre rileva che “sia l'attrice principale che l'attore intervenuto, hanno omesso l'allegazione dello stato di convivenza in essere tra i deceduti (
[...]
e ) ed i congiunti ed, Persona_3 Persona_5 allo stesso modo, dell'intensità dei loro (eventuali) legami affettivi intercorsi con i primi”.
Pagina 14 Deve essere esaminato l'appello incidentale sull'an del danno non patrimoniale, che l'appellante contesta in quanto le parti si sarebbero limitate ad allegare il rapporto parentale, laddove il danno da perdita dello stesso non può considerarsi in re ipsa, dovendo essere oggetto di prova la relazione affettiva.
La censura non appare fondata.
In primo luogo, il rapporto parentale non risulta espressamente contestato nel primo grado di giudizio se non - come dedotto dall'appellante stesso - nella comparsa conclusionale, per cui il rapporto parentale deve ritenersi non contestato, non potendo con la comparsa introdursi nuove eccezioni, sulle quali non sia quindi stato instaurato il contraddittorio.
Posto quindi che gli attori (odierni appellanti) hanno agito nella qualità di padre, madre e sorelle della vittima del sinistro, di anni 22 all'epoca del decesso, e gli intervenuti nel primo grado di giudizio (in questa sede invece contumaci)
[...]
- in proprio e quale procuratore speciale di CP_1 [...]
(minore CP_2 Controparte_3 Controparte_16 sottoposto alla potestà) – per il danno di padre, madre, fratelli di Persona_5 pure deceduti nel sinistro, rileva la Corte che il giudice di prime cure ha
[...] correttamente e ampiamente motivato, anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità richiamata, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, che il legame familiare costituisse elemento idoneo a far ritenere in via presuntiva e in mancanza di prova contraria la sofferenza conseguente alla cessazione violenta della relazione di vita affettiva.
Ed invero, anche di recente la S.C: ha statuito che (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 : “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”).
Né sussiste alcuna prova contraria idonea a far venir meno tale presunzione, in particolare non essendo rilevante la dedotta esistenza di una causa in corso tra le parti superstiti (che non rileva nel rapporto invece con il familiare deceduto).
Pagina 15 Dunque l'appello incidentale di sull'an del danno non patrimoniale è CP_5 infondato.
Per lo stesso motivo, va respinto l'appello incidentale nei confronti del TU , e ai suoi rappresentati, in ordine al Controparte_19 riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni dei congiunti, riconosciuto come detto in ragione del vincolo familiare, che fa presumere la sofferenza della perdita del congiunto.
In ordine al quantum, l'appello principale dei congiunti di Persona_3
è fondato nei limiti che seguono.
[...]
Quanto al criterio di calcolo adottato dal giudice di prime cure, si rileva preliminarmente che non è oggetto di specifica impugnazione l'utilizzazione delle tabelle del tribunale di Roma, motivata dal primo giudice, e comunque consentita anche secondo nota giurisprudenza di legittimità (Cass. 13540/2023, tra le varie).
Tanto premesso, rileva la Corte che sussiste l'errata valutazione del primo giudice nel calcolo del sistema a punti – pur ritenuto applicabile dal primo giudice - previsto da dette tabelle, e quanto alla errata applicazione delle decurtazione di un quarto applicata per la presenza di altri parenti, in quanto, per questo aspetto, come rileva l'appellante, le tabelle prevedono come causa di diminuzione la assenza di altri parenti, ma non come causa di diminuzione la presenza di altri parenti.
Ed infatti, il danno risarcibile, quanto agli appellanti – congiunti di
[...]
, risulta, alla luce della tabelle del 2018 e della età dei genitori Persona_3
(51 e 52 anni) e della età del danneggiato (22 anni), così determinabile :
18 punti per il rapporto di parentela
4 punti per età del figlio deceduto
3 punti per età del genitore nessuna aumento per la convivenza (non provata) ;
totale 25 punti che - moltiplicati per la somma di euro 9.700, stabilita nelle tabelle per ciascun punto - corrispondono ad un totale di euro 242.500.
Pagina 16 Si reputa poi di dimezzare detta somma, come previsto nelle tabelle, in ragione della non (provata) convivenza, per cui il danno risarcibile è pari ad euro 121.250, in luogo di euro 90.938,00 calcolati dal tribunale.
Non è poi prevista tabellarmente la diminuzione ulteriore per la presenza di altri familiari, applicata dal giudice di prime cure.
Per la LL di anni 27 e la LL (anni 32) – nella Parte_4 CP_17 stessa fascia di età prevista dalle tabelle - il calcolo risulta il seguente:
7 punti per rapporto di parentela,
4 punti per età della vittima
4 punti per età del congiunto,
totale 15 punti.
nessuna aumento per la convivenza (non provata) ;
totale 15 punti che - moltiplicati per la somma di euro 9.700, stabilita nelle tabelle per ciascun punto - corrispondono ad un totale di euro 145.500.
Applicata la stessa riduzione di cui sopra per la non (provata) convivenza, la somma dovuta è pari ad euro 72.250, in luogo di euro 54.562,00, liquidati dal tribunale.
Sul lucro cessante, l'appello è pure fondato in quanto la sentenza, pur avendo richiamato la nota sent. Cass. s.u. 1712/1995, non pare aver applicato il criterio ivi indicato, che va pertanto in tal senso corretto: sulle somme dovute deve essere risarcito anche il danno da lucro cessante, determinato applicando gli interessi legali sulle somme devalutate al momento del sinistro e via via annualmente rivalutate.
Quanto alla circostanza dedotta dall'appellante incidentale, secondo cui vi sarebbe un accordo stragiudiziale quanto al calcolo del lucro cessante, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado cui ha adempiuto essa a prescindere dal CP_5 fatto che esso può riguardare nel caso solo la somma (minore) liquidata dal primo
Pagina 17 giudice, non vi è in questa sede alcuna espressa rinuncia della parte appellante alla relativa domanda, che pertanto deve essere – come è stata - esaminata.
La sentenza va invece confermata quanto alla mancanza di prova del danno patrimoniale, in quanto né per il pagamento delle spese funebri - il cui pagamento va comunque documentato, ben potendo l'esborso essere stato effettuato da soggetto diverso dagli attuali appellanti - né per il reddito percepito e il contributo asseritamente versato ai familiari mensilmente sono stati in questa sede allegati oggettivi elementi di prova eventualmente trascurati in primo grado.
In definitiva, sul danno, deve essere respinto l'appello incidentale e accolto parzialmente l'appello principale, rideterminando nel modo indicato le somme dovute.
Tenuto conto che è pacifico che parte appellante ha dedotto di avere già versato delle somme in esecuzione della sentenza impugnata, dalle somme liquidate in questa sede vanno detratte le somme già percepite, calcolando quelle ancora dovute secondo i noti criteri della S.C., per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023, per tutte).
Sulle spese: tenuto conto della ritenuta concorrente responsabilità di e CP_5
entrambe queste parti devono essere condannate al pagamento Controparte_6 delle spese, del doppio grado nei confronti degli attori odierni appellanti, e solo del primo grado di giudizio nei confronti degli attori rappresentati da Controparte_1
, non costituiti nel presente grado.
[...]
Le spese del doppio grado tra le altre parti del giudizio – già compensate nel primo grado di giudizio – sono compensate anche per il presente grado, tenuto conto che nessuna domanda è stata proposta nei loro confronti in questa sede di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, sull'appello principale di
[...]
, in proprio e quale cessionaria dei diritti di Parte_1 Parte_2
, , E ,
[...] Parte_3 Parte_4
Pagina 18 e sull'appello incidentale di Controparte_12
così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. accoglie l'appello incidentale nei confronti di in proprio e Controparte_6 quale erede di e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Per_2 dichiara la concorrente responsabilità di in proprio e quale Controparte_6 CP_1 erede di e nella determinazione del Per_2 Controparte_12 sinistro occorso il 24.11.2012; respinge per il resto l'appello incidentale nei confronti delle altre parti;
2. accoglie l'appello principale per quanto di ragione e , in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e in Controparte_12 Controparte_6 proprio e nella qualità di erede di al risarcimento dei danni in favore Per_2 di , in proprio e quale cessionaria del credito di Parte_1 sull'appello principale di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
liquidati in:
[...]
euro 121.250 quanto , Parte_1
euro 21.250,00 quanto a , Parte_2
euro 72.250,00 quanto a , Parte_3
euro 72.250,00 quanto a , Parte_4
oltre interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del sinistro e annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT nonché dalla presente pronuncia sino al soddisfo, come in parte motiva, e detratti gli acconti eventualmente pagati come in parte motiva,
3. condanna e in proprio e n.q. Controparte_12 Controparte_6 di erede di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Per_2 liquidate come nella sentenza impugnata, nei confronti degli appellanti principali, con distrazione in favore dell'avv. Silvano Martella, condanna e in proprio e n.q. Controparte_12 Controparte_6 di erede di al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Per_2 euro 15.000,00, oltre accessori di legge,
4. compensa le spese del secondo grado di giudizio tra le restanti parti.
Roma, 23 ottobre 2025
La Cons. rel. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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