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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1427/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE SIMONA e presso lo studio Parte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCHETTI CHIARA e presso lo studio Controparte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 01.07.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01/06/2015 in SCAFATI, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 24 del 2015, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SCAFATI.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 17.03.2022), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse del figlio, , nato a [...] il giorno 01.07.2019 ed evidenziato che i patti Parte_2 di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01/06/2015 in SCAFATI (di cui all'atto di matrimonio n. 24 del 2015, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SCAFATI) tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 07/08/1980 Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“- Affidare il piccolo in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione Parte_2 presso la madre. | genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- disporsi la collocazione del piccolo presso la madre con diritto di visita Parte_2 del padre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.00 (orario in cui nei giorni feriali andrà a prenderlo all'asilo) fino alle ore 20.30 nonché tutti i sabato dalle ore 12.00 alle ore 20.30. Il padre potrà tenere con sé il minore nelle festività in modo annuale alternato - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per l'anno 2024 il 24 dicembre con il padre e 25 dicembre con la madre, il 31 dicembre con la madre e il gennaio 2025 con il padre;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni iniziando dalla madre per il 2025 e con il padre per il 2026 e così proseguendo;
il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di lunedì dell'Angelo 2024 con il padre. Il padre potrà tenere con sé il minore in occasione dell'annuale Festa del papà. La madre potrà tenere con sé il minore in occasione dell'annuale Festa della Mamma. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore la prima e l'ultima settimana di agosto, mentre la madre terrà con sé il minore la seconda e terza settimana di agosto. Nel caso il signor non riuscisse ad avere le ferie per la prima CP_1 settimana di agosto potrà tenere con sé il minore la quarta settimana di agosto e la prima di settembre. Il minore dovrà durante il periodo estivo assegnato, pernottare presso il padre.
- Assegnare la casa coniugale in affitto sita in Scafati (SA) alla via Paolo VI, n. 9 Parco Di.Va con la precisazione che gli arredi e gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, sono lasciati, nell'interesse del minore, in uso alla signora fintanto che ella vivrà Pt_1 nella casa coniugale mentre nell'ipotesi di rilascio dell'immobile dovranno essere alienati (salvo quelli di comprovata necessità per il minore) e il ricavato destinato al minore e alle Sue esigenze;
- il signor corrisponderà la somma di € 350,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio , oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo Parte_2 della vita a mezzo bonifico da versarsi nella prima settimana di ciascun mese;
- l'assegno unico viene percepito per la metà da entrambi i coniugi;
- entrambi i coniugi concorreranno nella misura della metà per le spese mediche, di studio/scolastiche e straordinarie necessarie, documentate, relative al figlio con la precisazione che salvo necessità urgenti, tali spese andranno concordate…. “ Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“- i libretti di risparmio intestati al minore saranno gestiti esclusivamente Parte_2 dalla signora sino alla maggiore età del predetto;
Parte_1
- i signori e concordano e pattuiscono che tutte le somme prelevate dal libretto n. Pt_1 CP_1
000052685393 sul quale viene versata l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento saranno, periodicamente spostate e versate sul libretto denominato “lO CRESCO” con numero 97200435 e non saranno prelevate per nessun motivo sino al compimento della maggiore età del minore, intendendo le stesse costituire un accantonamento di risparmio per Parte_2
;
[...]
-le parti stabiliscono che soltanto in caso di grave necessità e urgenza le somme accantonate presenti sui libretti, come sopra identificati, potranno essere prelevate previo accordo tra loro.
-la signora farà tenere al signor , con cadenza trimestrale, Parte_1 Controparte_1
l'estratto conto relativo ai due libretti di risparmio con i relativi giustificativi;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1427/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE SIMONA e presso lo studio Parte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCHETTI CHIARA e presso lo studio Controparte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 01.07.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01/06/2015 in SCAFATI, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 24 del 2015, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SCAFATI.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 17.03.2022), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse del figlio, , nato a [...] il giorno 01.07.2019 ed evidenziato che i patti Parte_2 di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01/06/2015 in SCAFATI (di cui all'atto di matrimonio n. 24 del 2015, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SCAFATI) tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 07/08/1980 Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“- Affidare il piccolo in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione Parte_2 presso la madre. | genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- disporsi la collocazione del piccolo presso la madre con diritto di visita Parte_2 del padre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.00 (orario in cui nei giorni feriali andrà a prenderlo all'asilo) fino alle ore 20.30 nonché tutti i sabato dalle ore 12.00 alle ore 20.30. Il padre potrà tenere con sé il minore nelle festività in modo annuale alternato - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per l'anno 2024 il 24 dicembre con il padre e 25 dicembre con la madre, il 31 dicembre con la madre e il gennaio 2025 con il padre;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni iniziando dalla madre per il 2025 e con il padre per il 2026 e così proseguendo;
il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di lunedì dell'Angelo 2024 con il padre. Il padre potrà tenere con sé il minore in occasione dell'annuale Festa del papà. La madre potrà tenere con sé il minore in occasione dell'annuale Festa della Mamma. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore la prima e l'ultima settimana di agosto, mentre la madre terrà con sé il minore la seconda e terza settimana di agosto. Nel caso il signor non riuscisse ad avere le ferie per la prima CP_1 settimana di agosto potrà tenere con sé il minore la quarta settimana di agosto e la prima di settembre. Il minore dovrà durante il periodo estivo assegnato, pernottare presso il padre.
- Assegnare la casa coniugale in affitto sita in Scafati (SA) alla via Paolo VI, n. 9 Parco Di.Va con la precisazione che gli arredi e gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, sono lasciati, nell'interesse del minore, in uso alla signora fintanto che ella vivrà Pt_1 nella casa coniugale mentre nell'ipotesi di rilascio dell'immobile dovranno essere alienati (salvo quelli di comprovata necessità per il minore) e il ricavato destinato al minore e alle Sue esigenze;
- il signor corrisponderà la somma di € 350,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio , oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo Parte_2 della vita a mezzo bonifico da versarsi nella prima settimana di ciascun mese;
- l'assegno unico viene percepito per la metà da entrambi i coniugi;
- entrambi i coniugi concorreranno nella misura della metà per le spese mediche, di studio/scolastiche e straordinarie necessarie, documentate, relative al figlio con la precisazione che salvo necessità urgenti, tali spese andranno concordate…. “ Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“- i libretti di risparmio intestati al minore saranno gestiti esclusivamente Parte_2 dalla signora sino alla maggiore età del predetto;
Parte_1
- i signori e concordano e pattuiscono che tutte le somme prelevate dal libretto n. Pt_1 CP_1
000052685393 sul quale viene versata l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento saranno, periodicamente spostate e versate sul libretto denominato “lO CRESCO” con numero 97200435 e non saranno prelevate per nessun motivo sino al compimento della maggiore età del minore, intendendo le stesse costituire un accantonamento di risparmio per Parte_2
;
[...]
-le parti stabiliscono che soltanto in caso di grave necessità e urgenza le somme accantonate presenti sui libretti, come sopra identificati, potranno essere prelevate previo accordo tra loro.
-la signora farà tenere al signor , con cadenza trimestrale, Parte_1 Controparte_1
l'estratto conto relativo ai due libretti di risparmio con i relativi giustificativi;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire