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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 487 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Parte_1 C.F._1
Vetere al Corso Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avvocato Gaetano Santillo (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Fax: 0823694386 pec: Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._3
Mariano D'Ayala n.6 presso lo studio degli avvocati Dario Celentano (c.f. ) C.F._4
e Domenico Ferrara ( cf che la rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._5
in atti allegata;
pec: Email_2
pec: Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, reiterando le richieste rispettivamente formulate;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e avevano contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
31.7.1994 e dallo stesso erano nati i figli in data 16.7.1996 e Carmine l'8.8.2003. Per_1 Con ricorso depositato in data 7.11.2016 dinanzi al Tribunale di Nola il , dopo aver Pt_1 premesso che l'unione matrimoniale era fallita a causa del comportamento della che aveva CP_1
posto in essere gravi violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio, aveva chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la determinazione in euro 300,00 del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli.
Si era costituita la quale nella propria comparsa di costituzione non si era Controparte_1
opposta alla separazione e nel contempo aveva evidenziato di aver proposto un autonomo ricorso per la separazione, chiedendo che i due procedimenti venissero riuniti.
La predetta aveva inoltre chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, rappresentando che nel corso del matrimonio il predetto l'aveva tradita e gravemente umiliata in quanto la vicenda era divenuta di dominio pubblico. Per tale motivo aveva inoltre chiesto condannarsi il al Pt_1
risarcimento del danno a lei arrecato, quantificando lo stesso in euro 30.000,00.
Ancora la aveva argomentato che l'assegno mensile di mantenimento per i figli da porsi a CP_1
carico del doveva ammontare ad euro 1000,00, cui doveva aggiungersi il 70% delle spese Pt_1 straordinarie. Il tutto, oltre all'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
All'esito dell'udienza tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale, quest'ultimo - con ordinanza resa ex art. 708 c.p.c. - aveva disposto l'affido condiviso del minore ed aveva quantificato in Per_2 complessivi euro 550,00 l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di entrambi i figli, da suddividersi in euro 200,00 per il figlio oramai maggiorenne ed in euro 350,00 in favore di Per_1
ancora minorenne. Per_2
Espletata l'attività istruttoria ammessa, il Tribunale si era riservato ai fini del decidere ed in data
13.1.2023 aveva emesso la sentenza n. 78/2023 con la quale aveva pronunziato la separazione dei coniugi e ed aveva rigettato le domande di addebito così come formulate da Pt_1 CP_1
entrambi i predetti evidenziando -tra l'altro- che il comportamento tenuto dalle parti così come delineato dalla espletata istruttoria non poteva ritenersi causa scatenante la crisi coniugale e quindi finalizzato dolosamente e consapevolmente a determinare la rottura della comunione coniugale. Era difatti emerso che le parti si erano spesso scontrate a causa di incompatibilità caratteriali sfociate in attriti, contrasti e reciproche ritorsioni e che tutto ciò era stata la vera causa della crisi, facendo gradatamente venir meno la fiducia, la stima e la tolleranza reciproca.
Ancora, il suddetto giudicante aveva rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente, non ravvisando in capo al ricorrente un atteggiamento soggettivamente colpevole, doloso o colposo, tale da infrangere interessi costituzionalmente rilevanti della resistente.
In ordine poi agli aspetti economici, considerato che il primo figlio nato nel 1996, era oramai Per_1
divenuto economicamente autonomo, il Tribunale aveva posto a carico del padre il contributo al mantenimento del solo figlio ed aveva quantificato lo stesso in euro 500,00 da versarsi il Per_2
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat, con partecipazione del predetto alle spese straordinarie per il 50%
Sul punto il Tribunale aveva sottolineato che il aveva chiuso il negozio di parrucchiere del Pt_1
Org_ quale era titolare e lavorava per il supermercato “ con uno stipendio mensile di euro 1.500,00, svolgeva occasionalmente attività di parrucchiere a domicilio, collaborando altresì, sempre occasionalmente, per il tomaificio del fratello. Era inoltre titolare di due cespiti, uno dei quali, locato, gli rendeva euro 400,00 al mese. La resistente dal canto suo era insegnante di sostegno, viveva nella casa familiare di sua proprietà, il cui mutuo era stato estinto.
Infine, il primo giudice aveva assegnato la casa familiare alla e compensato le spese di CP_1
lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con un unico motivo di gravame riguardante Pt_1
la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico, con Per_2 riferimento al quale ha chiesto ridursi l'importo ad euro 300,00 mensili o alla somma ritenuta di giustizia. Spese vinte.
A sostegno del suddetto motivo il ha argomentato che in corso di causa aveva rappresentato Pt_1
un oggettivo peggioramento della propria condizione reddituale a seguito della separazione di fatto o comunque a far data dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, oltre che durante tutto l'iter processuale. Inoltre, venuto meno il contributo al mantenimento in favore del figlio primogenito divenuto economicamente indipendente, era irragionevole l'aumento ad euro 500,00 del Per_1
contributo riconosciuto al figlio Per_2
Quanto sopra era difatti pregiudizievole per il che percepiva il solo reddito mensile di euro Pt_1
1.500,00 non avendo altri introiti, dato che non svolgeva più da tempo i lavori occasionali menzionati dal primo giudice, né introitava alcun canone di locazione;
inoltre, non avendo sostanze economiche sufficienti, risiedeva a casa della madre in Pomigliano D'Arco.
La si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame ex artt. 348-bis e CP_1
348-ter c.p.c. in ragione della estrema indeterminatezza, genericità e contraddittorietà del contenuto dello stesso.
Ancora, la predetta ha eccepito che il gravame in esame era altresì inammissibile ex art. 342 primo comma, c.p.c. in quanto l'appellante non aveva indicato le parti della pronuncia da censurare, né come le medesime avrebbero dovuto essere rese nella sentenza di secondo grado.
Il presente gravame era inoltre infondato nel merito in quanto il non aveva compiutamente Pt_1
provato il peggioramento della sua situazione economica ed aveva trascurato che era proprietario di un immobile e che ne aveva venduto un altro introitando il relativo corrispettivo. A ciò doveva aggiungersi che l'importo di euro 350,00 stabilito quale mantenimento per il figlio risaliva al 2017 ( quando il predetto aveva tredici anni ) mentre ora era divenuto maggiorenne Per_2
e le sue esigenze erano sicuramente aumentate, così come i suoi interessi.
Ancora, la predetta ha rilevato che, per quanto riguardava la sua posizione, il Tribunale aveva errato nell'affermare che il mutuo a suo carico era stato estinto in quanto – come si evinceva dal piano di ammortamento allegato in atti - sarebbe andato a scadenza solamente nel 2036 ed inoltre, trattandosi di un mutuo con tasso variabile, allo stato l'importo della rata mensile ammontava ad euro 898,62.
La predetta ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del gravame ed in ogni caso per il rigetto dello stesso nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Disposto lo svolgimento del processo mediante la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine all'uopo stabilito.
Con ordinanza del 15.11.2023 questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini, dovendosi precisare sul punto che il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi, nella disciplina vigente, è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, sicché non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr Cass. ordinanza n. 29865/2022); sulla scorta di quanto evidenziato la richiesta finalizzata alla concessione dei suddetti termini da parte della deve essere pertanto disattesa. CP_1
Premesso quanto sopra si deve anzitutto evidenziare che non si ritengono fondate le eccezioni di inammissibilità del gravane sollevate da parte appellata.
Tanto si afferma in quanto all'esito dell'esame dell'atto di appello non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'invocato art 348 bis cpc risultando opportuno l'esame nel merito delle questioni poste all'attenzione di questa Corte.
In ordine poi alla dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve rilevarsi che la ( cfr. Org_2
l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n.
2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio ritiene questa Corte che nel caso concreto la suddetta eccezione debba essere disattesa in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo il compiutamente individuato il punto della decisione del primo giudice Pt_1
che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Ciò posto si deve a questo punto esaminare nel merito il motivo di gravame avente ad oggetto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio Pt_1
Per_2
Orbene, sull'argomento si deve anzitutto ricordare in via di principio che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( cfr. Cass. ord. n. 16739/2020).
E' inoltre evidente che in rapporto all'età dei figli ed ancor più se si tratta di figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente, le esigenze degli stessi aumentano ed il loro mantenimento va adeguato in proporzione, compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori.
Ancora si deve sottolineare che ad oggi ha 20 anni ed è quindi un “neo – maggiorenne” che Per_2
ha diritto al mantenimento di cui si tratta affinchè possa perseguire il suo progetto educativo e di formazione, nel rispetto delle sue capacità ed inclinazioni. Non si tratta del resto di un "figlio adulto" per il quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, la prova delle circostanze che rendono giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa è particolarmente rigorosa ( cfr sull'argomento: Cass. sent. n. 26875/2023).
Tanto rilevato, si deve a questo punto ricordare che con l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708
c.p.c in data 28.6.2017 era stato riconosciuto in favore del figlio un assegno di mantenimento Per_2 pari ad euro 350,00; all'epoca il predetto aveva tuttavia 13 anni, per cui ben può ritenersi che le sue esigenze allo stato siano maggiori e tali da comportare un incremento dell'impegno economico dei genitori per fare fronte alle stesse.
Ciò posto si ritiene condivisibile la quantificazione dell'assegno di cui si tratta operata dal primo giudice in euro 500,00, dovendosi considerare sul punto che il lavora, ha venduto un bene Pt_1
immobile introitando il relativo corrispettivo ed è proprietario di un altro bene immobile che - ove pure fosse attualmente libero - è comunque idoneo ad essere locato ed a costituire una rendita, come avveniva in precedenza. Ancora va sottolineato che il predetto ha riferito di vivere presso la propria madre, per cui non risulta debba sostenere spese abitative.
E' opportuno inoltre precisare in ordine alla posizione economica del che quando è stata Pt_1
emessa la sentenza di primo grado egli lavorava presso il e percepiva uno Org_3
stipendio di circa euro 1500,00 al mese. Nelle note depositate il 9.11.2023 il predetto ha tuttavia riferito che la sua posizione reddituale era ulteriormente peggiorata in quanto non lavorava più presso
Org_ il in quanto era stato licenziato, ma con un contratto a tempo determinato presso la Org_4
e la sua retribuzione era di euro 1.000,00, inferiore rispetto quella precedentemente percepita.
[...]
Orbene, sull'argomento va anzitutto evidenziato che per quanto il presente giudizio si svolga secondo il rito camerale caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme e sia quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, è comunque necessario che il relativo deposito avvenga nel rispetto del contraddittorio, dando quindi la possibilità alla controparte di interloquire sulla produzione documentale tardiva.
Ebbene, detta circostanza in questa sede non si è verificata non avendo la preso atto del CP_1
deposito di cui si tratta, avvenuto successivamente al deposito di note da parte sua.
In ogni caso si evidenzia, ove pure si volesse esaminare il documento allegato dall'appellante, che il predetto non risulta sia stato licenziato in quanto ha esercitato il diritto di recesso dal precedente
Org_ lavoro presso il per “dimissioni volontarie” e ciò, si evidenzia, con la consapevolezza degli impegni preesistenti nei confronti del figlio In forza di ciò la sua attuale posizione lavorativa Per_2
deve ritenersi il frutto di una sua scelta, verosimilmente dallo stesso opportunamente ponderata.
Ciò posto va a questo punto rilevato che la dal canto suo percepisce uno stipendio quale CP_1
insegnante di circa euro 1600,00 al mese ed è gravata dal pagamento del mutuo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado non è estinto ma, come si evince dalla documentazione allegata, si estinguerà nel 2036 con un rateo mensile che allo stato ammonta a più di 800,00 euro ( euro 898,62 è l'importo corrisposto nel maggio del 2023 ).
Orbene, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte si ritiene congrua la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio operata dal primo giudice in quanto Per_2
corrispondente alle esigenze del predetto e proporzionata sia ai limitati tempi di permanenza di quest'ultimo presso il padre, sia alla situazione economico-reddituale dei genitori come sopra delineata.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento, stante il valore della controversia avente ad oggetto la sola quantificazione dell'assegno in esame, allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 ed inoltre tenendo conto della limitata difficoltà della stessa e della mancanza della fase istruttoria.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 78/2023 emessa dal Tribunale di Nola il 13.1.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.388,80 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2023
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 487 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Parte_1 C.F._1
Vetere al Corso Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avvocato Gaetano Santillo (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Fax: 0823694386 pec: Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._3
Mariano D'Ayala n.6 presso lo studio degli avvocati Dario Celentano (c.f. ) C.F._4
e Domenico Ferrara ( cf che la rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._5
in atti allegata;
pec: Email_2
pec: Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, reiterando le richieste rispettivamente formulate;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e avevano contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
31.7.1994 e dallo stesso erano nati i figli in data 16.7.1996 e Carmine l'8.8.2003. Per_1 Con ricorso depositato in data 7.11.2016 dinanzi al Tribunale di Nola il , dopo aver Pt_1 premesso che l'unione matrimoniale era fallita a causa del comportamento della che aveva CP_1
posto in essere gravi violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio, aveva chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la determinazione in euro 300,00 del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli.
Si era costituita la quale nella propria comparsa di costituzione non si era Controparte_1
opposta alla separazione e nel contempo aveva evidenziato di aver proposto un autonomo ricorso per la separazione, chiedendo che i due procedimenti venissero riuniti.
La predetta aveva inoltre chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, rappresentando che nel corso del matrimonio il predetto l'aveva tradita e gravemente umiliata in quanto la vicenda era divenuta di dominio pubblico. Per tale motivo aveva inoltre chiesto condannarsi il al Pt_1
risarcimento del danno a lei arrecato, quantificando lo stesso in euro 30.000,00.
Ancora la aveva argomentato che l'assegno mensile di mantenimento per i figli da porsi a CP_1
carico del doveva ammontare ad euro 1000,00, cui doveva aggiungersi il 70% delle spese Pt_1 straordinarie. Il tutto, oltre all'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
All'esito dell'udienza tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale, quest'ultimo - con ordinanza resa ex art. 708 c.p.c. - aveva disposto l'affido condiviso del minore ed aveva quantificato in Per_2 complessivi euro 550,00 l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di entrambi i figli, da suddividersi in euro 200,00 per il figlio oramai maggiorenne ed in euro 350,00 in favore di Per_1
ancora minorenne. Per_2
Espletata l'attività istruttoria ammessa, il Tribunale si era riservato ai fini del decidere ed in data
13.1.2023 aveva emesso la sentenza n. 78/2023 con la quale aveva pronunziato la separazione dei coniugi e ed aveva rigettato le domande di addebito così come formulate da Pt_1 CP_1
entrambi i predetti evidenziando -tra l'altro- che il comportamento tenuto dalle parti così come delineato dalla espletata istruttoria non poteva ritenersi causa scatenante la crisi coniugale e quindi finalizzato dolosamente e consapevolmente a determinare la rottura della comunione coniugale. Era difatti emerso che le parti si erano spesso scontrate a causa di incompatibilità caratteriali sfociate in attriti, contrasti e reciproche ritorsioni e che tutto ciò era stata la vera causa della crisi, facendo gradatamente venir meno la fiducia, la stima e la tolleranza reciproca.
Ancora, il suddetto giudicante aveva rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente, non ravvisando in capo al ricorrente un atteggiamento soggettivamente colpevole, doloso o colposo, tale da infrangere interessi costituzionalmente rilevanti della resistente.
In ordine poi agli aspetti economici, considerato che il primo figlio nato nel 1996, era oramai Per_1
divenuto economicamente autonomo, il Tribunale aveva posto a carico del padre il contributo al mantenimento del solo figlio ed aveva quantificato lo stesso in euro 500,00 da versarsi il Per_2
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat, con partecipazione del predetto alle spese straordinarie per il 50%
Sul punto il Tribunale aveva sottolineato che il aveva chiuso il negozio di parrucchiere del Pt_1
Org_ quale era titolare e lavorava per il supermercato “ con uno stipendio mensile di euro 1.500,00, svolgeva occasionalmente attività di parrucchiere a domicilio, collaborando altresì, sempre occasionalmente, per il tomaificio del fratello. Era inoltre titolare di due cespiti, uno dei quali, locato, gli rendeva euro 400,00 al mese. La resistente dal canto suo era insegnante di sostegno, viveva nella casa familiare di sua proprietà, il cui mutuo era stato estinto.
Infine, il primo giudice aveva assegnato la casa familiare alla e compensato le spese di CP_1
lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con un unico motivo di gravame riguardante Pt_1
la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico, con Per_2 riferimento al quale ha chiesto ridursi l'importo ad euro 300,00 mensili o alla somma ritenuta di giustizia. Spese vinte.
A sostegno del suddetto motivo il ha argomentato che in corso di causa aveva rappresentato Pt_1
un oggettivo peggioramento della propria condizione reddituale a seguito della separazione di fatto o comunque a far data dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, oltre che durante tutto l'iter processuale. Inoltre, venuto meno il contributo al mantenimento in favore del figlio primogenito divenuto economicamente indipendente, era irragionevole l'aumento ad euro 500,00 del Per_1
contributo riconosciuto al figlio Per_2
Quanto sopra era difatti pregiudizievole per il che percepiva il solo reddito mensile di euro Pt_1
1.500,00 non avendo altri introiti, dato che non svolgeva più da tempo i lavori occasionali menzionati dal primo giudice, né introitava alcun canone di locazione;
inoltre, non avendo sostanze economiche sufficienti, risiedeva a casa della madre in Pomigliano D'Arco.
La si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame ex artt. 348-bis e CP_1
348-ter c.p.c. in ragione della estrema indeterminatezza, genericità e contraddittorietà del contenuto dello stesso.
Ancora, la predetta ha eccepito che il gravame in esame era altresì inammissibile ex art. 342 primo comma, c.p.c. in quanto l'appellante non aveva indicato le parti della pronuncia da censurare, né come le medesime avrebbero dovuto essere rese nella sentenza di secondo grado.
Il presente gravame era inoltre infondato nel merito in quanto il non aveva compiutamente Pt_1
provato il peggioramento della sua situazione economica ed aveva trascurato che era proprietario di un immobile e che ne aveva venduto un altro introitando il relativo corrispettivo. A ciò doveva aggiungersi che l'importo di euro 350,00 stabilito quale mantenimento per il figlio risaliva al 2017 ( quando il predetto aveva tredici anni ) mentre ora era divenuto maggiorenne Per_2
e le sue esigenze erano sicuramente aumentate, così come i suoi interessi.
Ancora, la predetta ha rilevato che, per quanto riguardava la sua posizione, il Tribunale aveva errato nell'affermare che il mutuo a suo carico era stato estinto in quanto – come si evinceva dal piano di ammortamento allegato in atti - sarebbe andato a scadenza solamente nel 2036 ed inoltre, trattandosi di un mutuo con tasso variabile, allo stato l'importo della rata mensile ammontava ad euro 898,62.
La predetta ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del gravame ed in ogni caso per il rigetto dello stesso nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Disposto lo svolgimento del processo mediante la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine all'uopo stabilito.
Con ordinanza del 15.11.2023 questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini, dovendosi precisare sul punto che il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi, nella disciplina vigente, è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, sicché non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr Cass. ordinanza n. 29865/2022); sulla scorta di quanto evidenziato la richiesta finalizzata alla concessione dei suddetti termini da parte della deve essere pertanto disattesa. CP_1
Premesso quanto sopra si deve anzitutto evidenziare che non si ritengono fondate le eccezioni di inammissibilità del gravane sollevate da parte appellata.
Tanto si afferma in quanto all'esito dell'esame dell'atto di appello non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'invocato art 348 bis cpc risultando opportuno l'esame nel merito delle questioni poste all'attenzione di questa Corte.
In ordine poi alla dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve rilevarsi che la ( cfr. Org_2
l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n.
2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio ritiene questa Corte che nel caso concreto la suddetta eccezione debba essere disattesa in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo il compiutamente individuato il punto della decisione del primo giudice Pt_1
che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Ciò posto si deve a questo punto esaminare nel merito il motivo di gravame avente ad oggetto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio Pt_1
Per_2
Orbene, sull'argomento si deve anzitutto ricordare in via di principio che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( cfr. Cass. ord. n. 16739/2020).
E' inoltre evidente che in rapporto all'età dei figli ed ancor più se si tratta di figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente, le esigenze degli stessi aumentano ed il loro mantenimento va adeguato in proporzione, compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori.
Ancora si deve sottolineare che ad oggi ha 20 anni ed è quindi un “neo – maggiorenne” che Per_2
ha diritto al mantenimento di cui si tratta affinchè possa perseguire il suo progetto educativo e di formazione, nel rispetto delle sue capacità ed inclinazioni. Non si tratta del resto di un "figlio adulto" per il quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, la prova delle circostanze che rendono giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa è particolarmente rigorosa ( cfr sull'argomento: Cass. sent. n. 26875/2023).
Tanto rilevato, si deve a questo punto ricordare che con l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708
c.p.c in data 28.6.2017 era stato riconosciuto in favore del figlio un assegno di mantenimento Per_2 pari ad euro 350,00; all'epoca il predetto aveva tuttavia 13 anni, per cui ben può ritenersi che le sue esigenze allo stato siano maggiori e tali da comportare un incremento dell'impegno economico dei genitori per fare fronte alle stesse.
Ciò posto si ritiene condivisibile la quantificazione dell'assegno di cui si tratta operata dal primo giudice in euro 500,00, dovendosi considerare sul punto che il lavora, ha venduto un bene Pt_1
immobile introitando il relativo corrispettivo ed è proprietario di un altro bene immobile che - ove pure fosse attualmente libero - è comunque idoneo ad essere locato ed a costituire una rendita, come avveniva in precedenza. Ancora va sottolineato che il predetto ha riferito di vivere presso la propria madre, per cui non risulta debba sostenere spese abitative.
E' opportuno inoltre precisare in ordine alla posizione economica del che quando è stata Pt_1
emessa la sentenza di primo grado egli lavorava presso il e percepiva uno Org_3
stipendio di circa euro 1500,00 al mese. Nelle note depositate il 9.11.2023 il predetto ha tuttavia riferito che la sua posizione reddituale era ulteriormente peggiorata in quanto non lavorava più presso
Org_ il in quanto era stato licenziato, ma con un contratto a tempo determinato presso la Org_4
e la sua retribuzione era di euro 1.000,00, inferiore rispetto quella precedentemente percepita.
[...]
Orbene, sull'argomento va anzitutto evidenziato che per quanto il presente giudizio si svolga secondo il rito camerale caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme e sia quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, è comunque necessario che il relativo deposito avvenga nel rispetto del contraddittorio, dando quindi la possibilità alla controparte di interloquire sulla produzione documentale tardiva.
Ebbene, detta circostanza in questa sede non si è verificata non avendo la preso atto del CP_1
deposito di cui si tratta, avvenuto successivamente al deposito di note da parte sua.
In ogni caso si evidenzia, ove pure si volesse esaminare il documento allegato dall'appellante, che il predetto non risulta sia stato licenziato in quanto ha esercitato il diritto di recesso dal precedente
Org_ lavoro presso il per “dimissioni volontarie” e ciò, si evidenzia, con la consapevolezza degli impegni preesistenti nei confronti del figlio In forza di ciò la sua attuale posizione lavorativa Per_2
deve ritenersi il frutto di una sua scelta, verosimilmente dallo stesso opportunamente ponderata.
Ciò posto va a questo punto rilevato che la dal canto suo percepisce uno stipendio quale CP_1
insegnante di circa euro 1600,00 al mese ed è gravata dal pagamento del mutuo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado non è estinto ma, come si evince dalla documentazione allegata, si estinguerà nel 2036 con un rateo mensile che allo stato ammonta a più di 800,00 euro ( euro 898,62 è l'importo corrisposto nel maggio del 2023 ).
Orbene, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte si ritiene congrua la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio operata dal primo giudice in quanto Per_2
corrispondente alle esigenze del predetto e proporzionata sia ai limitati tempi di permanenza di quest'ultimo presso il padre, sia alla situazione economico-reddituale dei genitori come sopra delineata.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento, stante il valore della controversia avente ad oggetto la sola quantificazione dell'assegno in esame, allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 ed inoltre tenendo conto della limitata difficoltà della stessa e della mancanza della fase istruttoria.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 78/2023 emessa dal Tribunale di Nola il 13.1.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.388,80 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2023
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)