Articolo 1 della Legge 5 giugno 1974, n. 385
Articolo 2
Versione
13 settembre 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.
Entrata in vigore il 13 settembre 1974