Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.