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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
C.F. , Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. LUIGI PELLIZZARI del foro di Treviso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Castelfranco Veneto (TV), Vicolo del Paradiso n. 2.
RICORRENTI contro
( ), CP_1 CodiceFiscale_6
(C.F. ), CP_2 C.F._7
(C.F. ) CP_3 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Disporsi la cancellazione totale della trascrizione del 15.03.2010 nn 10049 RG-6187 RP oggetto di causa riferita al sequestro ex art. 156 cc disposta con provvedimento del Tribunale di Verona del
25.02.2010, pubblicato il 02.03.2010 nell'ambito del procedimento civile 12025/2009 R.G. ad oggi gravante sul solo immobile già catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41,
Particella 104 sub. 81, cat. F/3, via Libertà, piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. del
Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub. 91, cat. F/3, via Libertà 110, piano primo, come da relazione dimessa in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
esponendo: Parte_5
- di essere i successori legittimi del sig. nato il [...] a [...] -con Persona_1
ultima residenza in Cerea (VR) in Via Libertà n. 110 - e deceduto in data 26/01/2024;
- che il sig. era proprietario, tra gli altri beni, degli immobili destinati all'esercizio Persona_1 dell'attività ricettiva di albergo avente insegna “Hotel Lini”, ubicato in Cerea, Via della Libertà
n. 110, catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Cerea al Fg. 41, Particella 104 Sub 80 piano S1-T-2 cat. D/2 (ora: Fg. 41, Mapp. 104 sub 90 – piano S1-T-1-2 cat. D/2) e Fg. 41,
Particella 104 Sub 81 cat. F/3 (ora: Fg. 41. part. 104, sub 91 cat. F/3) e di un immobile adibito a bocciodromo, sempre ubicato a Cerea, Via Rossini n. 9, identificato al NCEU del predetto
Comune al Fg. 41, part. 104, sub 83 (ora: Fg. 41. part. 104, sub 92);
- che il sig. con atto di compravendita stipulato in data 19.12.2023 a rogito del Notaio dott. Pt_1
di Cerea, aveva venduto alla con sede Persona_2 Parte_6
in Auronzo di Cadore (BL), Via Corte n. 17, P. Iva , in persona di e P.IVA_1 Parte_6
in qualità di unici soci e legali rappresentanti della predetta società, la porzione Persona_3
di fabbricato di tre piani fuori terra ad uso alberghiero con corte esclusiva identificata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Cerea (VR) Fg. 41 Mapp. 104 sub 90 – piano S1-T-1-2- cat
D/2 (ex mapp. 104 sub 80);
- che il medesimo quando ancora in vita, si era impegnato a vendere alla società Persona_1
anche la restante porzione del complesso di che trattasi, Parte_6
pagina 2 di 6 costituente parte integrante del fabbricato ad uso alberghiero, identificata catastalmente al Fg.
41, Particella 104 sub 81;
- di voler dare seguito agli impegni assunti dal de cuius;
- che la porzione di compendio identificata catastalmente al Fg. 41, Particella 104 sub 81 risulta tuttavia gravata da sequestro ex art. 156 co. 6 c.c., autorizzato dal Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento di separazione tra i coniugi e a Persona_1 Parte_7
garanzia degli obblighi di mantenimento gravanti sul marito;
- che, in recepimento di un accordo transattivo raggiunto dalle parti, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 3207/2010, aveva statuito la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili in proprietà sig. in precedenza disposte ex art. 156 co. 6 c.c., ad Persona_1
eccezione della sola trascrizione sull'immobile adibito a bocciodromo;
- che l'immobile adibito a bocciodromo, catastalmente individuato al N.C.E.U. del Comune di
Cerea (VR), Fg. 41, part. 104, sub. 83 (ora sub. 92) era stato però erroneamente identificato come catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) al Fg. 41, part. 104, sub. 81
(ora sub. 91) – cespite sul quale, secondo le intese delle parti, non avrebbe invece dovuto essere mantenuto il sequestro;
- che in data 21/08/2023 era deceduta a Cerea (VR) la sig.ra nata il [...], Parte_7
- che l'iscrizione del sequestro deve quindi intendersi del tutto superata, atteso che il sequestro era stato iscritto a garanzia di un diritto personale non trasmissibile agli eredi;
- che gli eredi della signora ossia i sig.ri e Parte_7 CP_1 CP_2 CP_3
(avendo il ichiarato di rinunciare all'eredità della moglie – v: doc. 15 ric.) hanno
[...] Pt_1
dichiarato di non avere alcun interesse al mantenimento del gravame;
- di avere interesse ed urgenza di ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro in oggetto al fine di adempiere agli obblighi assunti dal dante causa;
hanno adito il Tribunale di Verona al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro gravante sull'immobile catastalmente censito al Fg. 41, part. 104, sub. 81, cat. F/3 (ora sub. 91, cat.
F/3).
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, alle quali l'atto introduttivo risulta essere stato ritualmente notificato e che sono state dichiarate contumaci all'udienza del 30/01/2025.
All'esito del deposito, in data 20.02.2025, di Nota tecnica illustrativa, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 6 La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Quanto allegato in fatto dai ricorrenti trova pieno riscontro nelle risultanze in atti, avendo gli istanti depositato:
- estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte del Comune di Cologna Veneta nel quale si attesta che il sig. è deceduto in data 26/01/2024 (v: doc. 1); Persona_1
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultano eredi legittimi del sig. Per_1
i sigg.ri e –
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
odierni ricorrenti (v: doc. 2);
- il provvedimento con il quale, nell'ambito del procedimento di separazione tra i coniugi Per_1
era stato autorizzato il sequestro sugli immobili di proprietà del ivi
[...] Parte_7 Pt_1
indicati, a garanzia degli obblighi di mantenimento della moglie;
- la nota di trascrizione del sequestro ex art. 156 co. 6 c.c. – Registro gen. n. 10049, Registro part.
n. 6187, id. n. 95 del 15/03/2010 – iscritto a favore della sig.ra contro il sig. Parte_7
a carico dei fabbricati identificati al fg. 41, part. 104, sub. 79, sub. 80 e sub. 81 (v: Persona_1
doc. 11);
- estratto della sentenza di separazione del Tribunale di Verona n. 3207/2010, che aveva ristretto gli immobili gravati dal sequestro, limitandolo al solo sub 81 (identificando per tale il bocciodromo);
- il certificato di morte della sig.ra deceduta a Legnago in data 21/08/2023 (v: doc. Parte_7
9);
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà dalla quale gli eredi della sig.ra risultano essere il sig. (deceduto e che aveva peraltro Parte_7 Persona_1 rinunciato all'eredità della moglie – v: doc. 15 ric.) ed i sigg.ri e CP_1 CP_2
– soggetti corrispondenti ai resistenti del presente giudizio (v: doc. 14); CP_3
Orbene, in forza del principio della ragione più liquida, a mente del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta più di agevole soluzione, (v: Cass. civ., 08/07/2024, n. 18583; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/02/2024, n. 4516; Cass. Civ., S. U., sent. 8/05/2014 n. 9936), risulta nella specie dirimente rilevare come il diritto a garanzia del quale il sequestro era stato iscritto – ossia il diritto della moglie al versamento dell'assegno di mantenimento - risulti venuto meno. Trattandosi infatti di obbligazione personale e non trasmissibile agli eredi essa risulta ormai estinta, essendo pagina 4 di 6 deceduta sia la beneficiaria sia, successivamente, l'obbligato con Parte_7 Persona_1 conseguente cessazione dell'obbligo ex art. 448 c.c..
Ricorrono dunque giustificati motivi sopravvenuti per disporre, come previsto dall'art. 473 bis 36
c.p.c., la revoca del sequestro ex art. 156 co 6 c.c. e la conseguente cancellazione del gravame.
Merita peraltro mettere in luce come i ricorrenti abbiano anche depositato in atti la dichiarazione con cui le parti resistenti contumaci in giudizio, quali eredi di hanno stragiudizialmente Parte_7
dichiarato di nulla opporre alla richiesta di cancellazione della trascrizione del sequestro non avendo alcun interesse al mantenimento del vincolo sull'immobile (v: doc. 16 ric.).
Ai fini della cancellazione del gravame occorre peraltro rilevare come si registrino variazioni sopravvenute all'identificativo catastale del compendio.
Consta infatti dalla Nota tecnica a firma del geom. depositata in atti dai ricorrenti, Controparte_4
che la particella attualmente identificata con il sub. 91 cat. F/3, è derivante dal sub. 81 cat F/3 originariamente citato nel sequestro (v: documento allegato alla nota di deposito di parte ricorrente
20/02/2025).
In accoglimento della domanda attorea deve quindi essere ordinata al competente Conservatore dei
RRII presso l'Agenzia del Territorio di Verona la cancellazione della trascrizione del sequestro ex art. 156 co 6 c.c. concesso con provvedimento del 25.02.2010 e di cui alla Nota di trascrizione in data
15.03.2010 nn 10049 RG-6187 RP ad oggi gravante sul solo immobile già catastalmente censito al
N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub. 81, cat. F/3, via Libertà, piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub.
91, cat. F/3, via Libertà 110, piano primo, come da Nota tecnica dimessa in atti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e considerato che le parti resistenti sono rimaste contumaci e nulla hanno opposto, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione, come peraltro chiesto dalle stesse parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il sequestro ex art. 156 co 6 c.c. disposto con provvedimento in data 25.02.2010 e per l'effetto
ORDINA
pagina 5 di 6 al competente Conservatore dei RRII presso l'Agenzia del Territorio di Verona la cancellazione della trascrizione del sequestro ex art. 156 co 6 c.c. concesso con provvedimento del 25.02.2010 e di cui alla
Nota di trascrizione in data 15.03.2010 nn 10049 RG - 6187 RP, ad oggi gravante sul solo immobile già catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub. 81, cat.
F/3, via Libertà, piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio
41, Particella 104 sub. 91, cat. F/3, via Libertà 110, piano primo, come da relazione dimessa in atti.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Verona, 19/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
C.F. , Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. LUIGI PELLIZZARI del foro di Treviso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Castelfranco Veneto (TV), Vicolo del Paradiso n. 2.
RICORRENTI contro
( ), CP_1 CodiceFiscale_6
(C.F. ), CP_2 C.F._7
(C.F. ) CP_3 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Disporsi la cancellazione totale della trascrizione del 15.03.2010 nn 10049 RG-6187 RP oggetto di causa riferita al sequestro ex art. 156 cc disposta con provvedimento del Tribunale di Verona del
25.02.2010, pubblicato il 02.03.2010 nell'ambito del procedimento civile 12025/2009 R.G. ad oggi gravante sul solo immobile già catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41,
Particella 104 sub. 81, cat. F/3, via Libertà, piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. del
Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub. 91, cat. F/3, via Libertà 110, piano primo, come da relazione dimessa in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
esponendo: Parte_5
- di essere i successori legittimi del sig. nato il [...] a [...] -con Persona_1
ultima residenza in Cerea (VR) in Via Libertà n. 110 - e deceduto in data 26/01/2024;
- che il sig. era proprietario, tra gli altri beni, degli immobili destinati all'esercizio Persona_1 dell'attività ricettiva di albergo avente insegna “Hotel Lini”, ubicato in Cerea, Via della Libertà
n. 110, catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Cerea al Fg. 41, Particella 104 Sub 80 piano S1-T-2 cat. D/2 (ora: Fg. 41, Mapp. 104 sub 90 – piano S1-T-1-2 cat. D/2) e Fg. 41,
Particella 104 Sub 81 cat. F/3 (ora: Fg. 41. part. 104, sub 91 cat. F/3) e di un immobile adibito a bocciodromo, sempre ubicato a Cerea, Via Rossini n. 9, identificato al NCEU del predetto
Comune al Fg. 41, part. 104, sub 83 (ora: Fg. 41. part. 104, sub 92);
- che il sig. con atto di compravendita stipulato in data 19.12.2023 a rogito del Notaio dott. Pt_1
di Cerea, aveva venduto alla con sede Persona_2 Parte_6
in Auronzo di Cadore (BL), Via Corte n. 17, P. Iva , in persona di e P.IVA_1 Parte_6
in qualità di unici soci e legali rappresentanti della predetta società, la porzione Persona_3
di fabbricato di tre piani fuori terra ad uso alberghiero con corte esclusiva identificata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Cerea (VR) Fg. 41 Mapp. 104 sub 90 – piano S1-T-1-2- cat
D/2 (ex mapp. 104 sub 80);
- che il medesimo quando ancora in vita, si era impegnato a vendere alla società Persona_1
anche la restante porzione del complesso di che trattasi, Parte_6
pagina 2 di 6 costituente parte integrante del fabbricato ad uso alberghiero, identificata catastalmente al Fg.
41, Particella 104 sub 81;
- di voler dare seguito agli impegni assunti dal de cuius;
- che la porzione di compendio identificata catastalmente al Fg. 41, Particella 104 sub 81 risulta tuttavia gravata da sequestro ex art. 156 co. 6 c.c., autorizzato dal Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento di separazione tra i coniugi e a Persona_1 Parte_7
garanzia degli obblighi di mantenimento gravanti sul marito;
- che, in recepimento di un accordo transattivo raggiunto dalle parti, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 3207/2010, aveva statuito la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili in proprietà sig. in precedenza disposte ex art. 156 co. 6 c.c., ad Persona_1
eccezione della sola trascrizione sull'immobile adibito a bocciodromo;
- che l'immobile adibito a bocciodromo, catastalmente individuato al N.C.E.U. del Comune di
Cerea (VR), Fg. 41, part. 104, sub. 83 (ora sub. 92) era stato però erroneamente identificato come catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) al Fg. 41, part. 104, sub. 81
(ora sub. 91) – cespite sul quale, secondo le intese delle parti, non avrebbe invece dovuto essere mantenuto il sequestro;
- che in data 21/08/2023 era deceduta a Cerea (VR) la sig.ra nata il [...], Parte_7
- che l'iscrizione del sequestro deve quindi intendersi del tutto superata, atteso che il sequestro era stato iscritto a garanzia di un diritto personale non trasmissibile agli eredi;
- che gli eredi della signora ossia i sig.ri e Parte_7 CP_1 CP_2 CP_3
(avendo il ichiarato di rinunciare all'eredità della moglie – v: doc. 15 ric.) hanno
[...] Pt_1
dichiarato di non avere alcun interesse al mantenimento del gravame;
- di avere interesse ed urgenza di ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro in oggetto al fine di adempiere agli obblighi assunti dal dante causa;
hanno adito il Tribunale di Verona al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro gravante sull'immobile catastalmente censito al Fg. 41, part. 104, sub. 81, cat. F/3 (ora sub. 91, cat.
F/3).
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, alle quali l'atto introduttivo risulta essere stato ritualmente notificato e che sono state dichiarate contumaci all'udienza del 30/01/2025.
All'esito del deposito, in data 20.02.2025, di Nota tecnica illustrativa, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 6 La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Quanto allegato in fatto dai ricorrenti trova pieno riscontro nelle risultanze in atti, avendo gli istanti depositato:
- estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte del Comune di Cologna Veneta nel quale si attesta che il sig. è deceduto in data 26/01/2024 (v: doc. 1); Persona_1
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultano eredi legittimi del sig. Per_1
i sigg.ri e –
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
odierni ricorrenti (v: doc. 2);
- il provvedimento con il quale, nell'ambito del procedimento di separazione tra i coniugi Per_1
era stato autorizzato il sequestro sugli immobili di proprietà del ivi
[...] Parte_7 Pt_1
indicati, a garanzia degli obblighi di mantenimento della moglie;
- la nota di trascrizione del sequestro ex art. 156 co. 6 c.c. – Registro gen. n. 10049, Registro part.
n. 6187, id. n. 95 del 15/03/2010 – iscritto a favore della sig.ra contro il sig. Parte_7
a carico dei fabbricati identificati al fg. 41, part. 104, sub. 79, sub. 80 e sub. 81 (v: Persona_1
doc. 11);
- estratto della sentenza di separazione del Tribunale di Verona n. 3207/2010, che aveva ristretto gli immobili gravati dal sequestro, limitandolo al solo sub 81 (identificando per tale il bocciodromo);
- il certificato di morte della sig.ra deceduta a Legnago in data 21/08/2023 (v: doc. Parte_7
9);
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà dalla quale gli eredi della sig.ra risultano essere il sig. (deceduto e che aveva peraltro Parte_7 Persona_1 rinunciato all'eredità della moglie – v: doc. 15 ric.) ed i sigg.ri e CP_1 CP_2
– soggetti corrispondenti ai resistenti del presente giudizio (v: doc. 14); CP_3
Orbene, in forza del principio della ragione più liquida, a mente del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta più di agevole soluzione, (v: Cass. civ., 08/07/2024, n. 18583; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/02/2024, n. 4516; Cass. Civ., S. U., sent. 8/05/2014 n. 9936), risulta nella specie dirimente rilevare come il diritto a garanzia del quale il sequestro era stato iscritto – ossia il diritto della moglie al versamento dell'assegno di mantenimento - risulti venuto meno. Trattandosi infatti di obbligazione personale e non trasmissibile agli eredi essa risulta ormai estinta, essendo pagina 4 di 6 deceduta sia la beneficiaria sia, successivamente, l'obbligato con Parte_7 Persona_1 conseguente cessazione dell'obbligo ex art. 448 c.c..
Ricorrono dunque giustificati motivi sopravvenuti per disporre, come previsto dall'art. 473 bis 36
c.p.c., la revoca del sequestro ex art. 156 co 6 c.c. e la conseguente cancellazione del gravame.
Merita peraltro mettere in luce come i ricorrenti abbiano anche depositato in atti la dichiarazione con cui le parti resistenti contumaci in giudizio, quali eredi di hanno stragiudizialmente Parte_7
dichiarato di nulla opporre alla richiesta di cancellazione della trascrizione del sequestro non avendo alcun interesse al mantenimento del vincolo sull'immobile (v: doc. 16 ric.).
Ai fini della cancellazione del gravame occorre peraltro rilevare come si registrino variazioni sopravvenute all'identificativo catastale del compendio.
Consta infatti dalla Nota tecnica a firma del geom. depositata in atti dai ricorrenti, Controparte_4
che la particella attualmente identificata con il sub. 91 cat. F/3, è derivante dal sub. 81 cat F/3 originariamente citato nel sequestro (v: documento allegato alla nota di deposito di parte ricorrente
20/02/2025).
In accoglimento della domanda attorea deve quindi essere ordinata al competente Conservatore dei
RRII presso l'Agenzia del Territorio di Verona la cancellazione della trascrizione del sequestro ex art. 156 co 6 c.c. concesso con provvedimento del 25.02.2010 e di cui alla Nota di trascrizione in data
15.03.2010 nn 10049 RG-6187 RP ad oggi gravante sul solo immobile già catastalmente censito al
N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub. 81, cat. F/3, via Libertà, piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub.
91, cat. F/3, via Libertà 110, piano primo, come da Nota tecnica dimessa in atti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e considerato che le parti resistenti sono rimaste contumaci e nulla hanno opposto, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione, come peraltro chiesto dalle stesse parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il sequestro ex art. 156 co 6 c.c. disposto con provvedimento in data 25.02.2010 e per l'effetto
ORDINA
pagina 5 di 6 al competente Conservatore dei RRII presso l'Agenzia del Territorio di Verona la cancellazione della trascrizione del sequestro ex art. 156 co 6 c.c. concesso con provvedimento del 25.02.2010 e di cui alla
Nota di trascrizione in data 15.03.2010 nn 10049 RG - 6187 RP, ad oggi gravante sul solo immobile già catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio 41, Particella 104 sub. 81, cat.
F/3, via Libertà, piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Cerea (VR) Foglio
41, Particella 104 sub. 91, cat. F/3, via Libertà 110, piano primo, come da relazione dimessa in atti.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Verona, 19/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6