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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8281/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione consensuale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta depositato in data 12 luglio 2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 22 giugno 1975 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] e 2) Parte_2
Nata a Milano il 26 giugno 1975 Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
Residente a Milano, Via Donizzetti n. 22 entrambi con l'Avv. Francesca Mele del Foro di Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il giorno 8 maggio 2010 (anno 2010, atto n. 306, parte 2, serie A - doc. 1) in separazione dei beni con i seguenti figli minorenni:
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3
Pagina 1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione nonché, una volta trascorsi i termini previsti ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse dei figli.
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi Per_1 Pt_3
i genitori, e continueranno a vivere assieme alla madre anche ai fini della residenza anagrafica. 3) Entrambi i genitori danno atto di aver concordato di mettere in vendita l'attuale casa familiare di Via Donizzetti n. 22. La signora i trasferirà quindi assieme ai Pt_2 figli, entro il 1° settembre 2025, nell'abitazione di Milano, Via Santo Spirito n. 14, condotta in locazione. I coniugi danno atto che gli oneri della locazione dell'immobile di Via Santo Spirito n. 14 saranno a carico del signor e la signora dichiara sin d'ora di Parte_4 Pt_2 rinunciare all'assegnazione della casa familiare. I coniugi concordano sin d'ora che il periodo della locazione dovrà avere una durata limitata nel tempo e in ogni caso non superiore a quattro anni. Sino alla data del trasferimento nell'immobile di Via Santo Spirito n. 14, madre e figli continueranno ad abitare nella casa di Via Donizzetti. Le parti danno atto che il signor si è già trasferito a vivere altrove e si Parte_4 impegna a prelevare i propri beni ed effetti personali previ accordi diretti tra le parti in ordine al giorno e all'orario di accesso. A tal fine i coniugi danno atto di aver già concordato tra loro i beni che ciascuno di essi asporterà dall'abitazione familiare, restando inteso che quanto non prelevato dalla signora e dal signor sarà venduto unitamente alla casa Pt_2 Parte_4 familiare. Nel periodo in cui madre e figli vivranno nell'abitazione di Via Santo Spirito n. 14 a Milano, la signora i adopererà per individuare un immobile da acquistare che Pt_2 sia adeguato alle esigenze proprie e di entrambi i figli e nel quale la stessa si trasferirà a vivere assieme ai bambini e che destinerà a casa di abitazione della famiglia sino a quando i figli o anche uno solo di essi continueranno a vivere con lei, quale personale contributo abitativo a favore dei figli. Tale immobile sarà acquistato dal signor e sarà intestato quanto Parte_4 all'usufrutto alla signora ell'ambito di una definitiva sistemazione dei rapporti Pt_2 economici derivanti dal matrimonio, come meglio descritto al successivo punto 10 b)
Pagina 2 delle condizioni di divorzio. I coniugi concordano sin d'ora che la somma complessiva che il signor Parte_4 metterà a disposizione per l'acquisto dell'immobile sarà pari a €5.000.000,00 (euro cinque milioni). Tale somma comprenderà tutti i costi di agenzia e/o intermediazione, gli oneri fiscali e notarili, nonché i costi per l'eventuale ristrutturazione e per l'arredamento. Gli eventuali costi, ulteriori e aggiuntivi alla somma sopra indicata e concordata tra i coniugi, rimarranno a carico della signora Pt_2
Il signor si impegna sin d'ora a trasferire, a proprie spese, la nuda proprietà Parte_4 dell'immobile di cui al precedente capoverso, ad entrambi i figli al compimento della maggiore età da parte di e terrà a proprio esclusivo carico le spese connesse Pt_3 alla nuda proprietà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli. L'impegno di trasferire la nuda proprietà a favore di entrambi i figli così come l'eventuale mutuo che il signor dovesse contrarre ai fini dell'acquisto di Parte_4 tale immobile e che rimarrà a suo esclusivo carico, dovranno essere considerati quale ulteriore contributo al mantenimento del padre a favore dei figli. Le parti danno atto che tali trasferimenti sono connessi e funzionali nonché indispensabili per la risoluzione della crisi familiare. 4) Il padre, salvi diversi accordi con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli con tempi paritetici rispetto alla stessa. Tuttavia, i genitori concordano che in ragione dell'età dei bambini, allo stato, il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: (i) a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
(ii) ogni settimana, un giorno infrasettimanale indicativamente il mercoledì prelevandoli all'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Il padre, previ accordi con la madre, potrà altresì tenere con sé i minori per tempi più ampi e/o per qualche giorno aggiuntivo;
(iii) nel corso delle vacanze natalizie, ad anni alterni, per metà del periodo di sospensione scolastica, dal giorno di chiusura della scuola sino al 30 dicembre, e dal 30 dicembre sino alla ripresa della scuola;
(iv) le vacanze di Carnevale e le vacanze pasquali, ad anni alterni;
(v) nel corso delle vacanze scolastiche estive, per due settimane durante il mese di agosto, gli esatti periodi dovranno essere concordati entro il 31 marzo di ciascun anno;
(vi) i c.d. ponti e i fine settimana “lunghi” saranno di spettanza del genitore che avrà i figli minori durante il fine settimana attiguo e il periodo di permanenza presso il genitore verrà prolungato a partire dal primo giorno di sospensione scolastica sino al giorno di ripresa della scuola;
Resta inteso che i periodi di vacanza saranno individuati secondo il calendario scolastico della figlia più piccola.
- Ciascun genitore si impegna ad informare l'altro, anche nei periodi di vacanza, circa l'indirizzo del luogo in cui soggiornerà con i figli.
- Quanto all'alternanza dei fine settimana si segnala che se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i bambini sono stati con un genitore, una volta
Pagina 3 terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana e i genitori si impegnano all'inizio di ogni anno scolastico a verificare e definire il calendario delle visite ed in particolare l'alternanza dei fine settimana.
- I genitori si danno reciprocamente atto che – alla luce delle caratteristiche del lavoro del padre che lo porta a viaggiare frequentemente – in caso di impedimento del signor per motivi di lavoro che dovrà essere comunicato alla madre con un Parte_4 preavviso di almeno una settimana, i bambini rimarranno presso l'abitazione materna.
- Il giorno del compleanno di e i genitori si accorderanno per Per_1 Pt_3 festeggiare insieme i figli o, in ogni caso, per consentire al genitore che in forza del calendario non è con i bambini di ritagliarsi un momento nella giornata per poter fare gli auguri di persona alla figlia o al figlio.
- I genitori si accorderanno e si organizzeranno per partecipare, possibilmente assieme, agli eventi significativi dei figli quali eventi organizzati dalla scuola, feste di fine anno, saggi, gare sportive, etc..
- In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano sin da ora a collaborare in buona fede e nell'interesse dei bambini in tutte le decisioni che attengono la loro vita.
5) Il padre contribuirà al mantenimento di e mediante il Per_1 Pt_3 versamento alla signora della somma mensile di €10.000 (€5.000 per ciascun Pt_2 figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026).
6) Il padre terrà inoltre a suo esclusivo carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche
Pagina 4 senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)”. 7) I contratti di lavoro del personale domestico impiegato presso la famiglia sono intestati alla signora la quale deciderà, in base alle esigenze proprie e dei figli Pt_2 minori, se e con quali modalità proseguire i relativi rapporti di lavoro. In ogni caso il costo del personale domestico e delle baby sitter – anche in deroga a quanto previsto dal Protocollo sulle spese extra assegno – dovrà ritenersi ricompreso nell'assegno che il signor verserà mensilmente per il mantenimento dei figli. Parte_4
8) Quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli, i genitori concorderanno entro il 31 marzo di ciascun anno, gli esatti periodi di vacanza che i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore così come le possibili località in cui tali vacanze si svolgeranno e in accordo tra loro stabiliranno la provvista necessaria per le vacanze dei bambini assieme alla madre. Resta inteso che rimarrà a carico del padre il solo costo relativo ai figli. In mancanza di accordo sulle località di villeggiatura, ciascun genitore terrà a suo carico il costo delle proprie vacanze assieme ai figli.
9) Il signor si impegna a mantenere in essere a proprie spese l'assicurazione Parte_4 sanitaria a favore di moglie e figli secondo le condizioni di polizza attualmente vigenti.
10) Dalla data di trasferimento della signora e dei figli nell'abitazione che le Pt_2 sarà intestata in usufrutto come indicato al precedente punto 3), la signora errà Pt_2
a proprio carico esclusivo le spese abitative relative a tale immobile (a titolo esemplificativo, spese condominiali ordinarie, utenze, manutenzione ordinaria, eventuali costi per il giardiniere, Tari, etc..). DARE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 11) Nel quadro di una parziale sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, derivanti
Pagina 5 dall'intercorso rapporto matrimoniale, i coniugi nell'ambito della loro separazione personale convengono quanto segue: a) il signor si impegna a fare in modo che, entro 15 giorni dalla Parte_4 sottoscrizione del presente ricorso, l'automobile Land Rover Defender targata GH039LE venga trasferita a favore della signora a titolo gratuito tenendo Pt_2 indenne e manlevata la stessa dai costi di trasferimento. b) Il signor verserà a favore della signora la somma di €500.000,00 Parte_4 Pt_2
(euro cinquecentomila//00) alla data di sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente n. 74531 intestato alla stessa e acceso presso Intesa Sanpaolo e la sottoscrizione del ricorso ne attesta quietanza. c) Il signor si impegna altresì a versare a favore della signora Parte_4 Pt_2
l'ulteriore somma di €1.500.000 (euro un milione e cinquecentolmila//00) alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione delle condizioni di separazione mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 74531 intestato alla stessa e acceso presso Intesa Sanpaolo. d) La signora i impegna a trasferire a titolo gratuito le partecipazioni di cui la Pt_2 stessa è titolare nelle società DFarm società agricola e PIE s.s. a favore del signor
[...]
o della persona che questi indicherà alla data del trasferimento. Pt_4
La data del trasferimento delle partecipazioni da parte della moglie a favore del marito dovrà essere fissata avanti al Notaio di fiducia del signor entro 30 Parte_4 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione delle condizioni della separazione. e) La signora dà inoltre atto di aver già rassegnato le proprie dimissioni dalla Pt_2 carica di Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante della società DFarm società agricola;
dimissioni che avranno efficacia a partire dalla data del 1° agosto 2025. f) Tutti i costi abitativi connessi al contratto di locazione dell'immobile di Via Sant'Andrea n. 18 a Milano in cui abita la madre della signora signora Pt_2 Pt_5
rimarranno a carico della stessa a far data dalla sottoscrizione del presente
[...] accordo.
12) Tutti i trasferimenti patrimoniali di cui ai punti 3) e 11) che precedono sono connessi e funzionali nonché indispensabili per la risoluzione della crisi familiare e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, le quali chiedono in relazione ad essi, per quanto occorrer possa, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
13) Entrambi i genitori si prestano vicendevolmente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno inoltre chiesto che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la causa sia rimessa al Giudice relatore affinché fissi il termine per il deposito delle note scritte con le quali le stesse dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva pronunci la cessazione degli effetti civili del
Pagina 6 matrimonio tra i medesimi contratto alle condizioni da 1) a 13) riportate nel ricorso introduttivo.
Le parti hanno, infine, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni di separazione concordate, hanno dichiarato che le pattuizioni di cui ai punti 11b), 11e) e 11f), in relazione alla domanda di separazione personale, sono state puntualmente adempiute, hanno dichiarato di aver di comune accordo pattuito che alla signora sarebbe stata trasferita a titolo gratuito la diversa automobile Mini Pt_2 targata GW492AZ; trasferimento avvenuto in data 24 luglio 2025, ed hanno infine rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Avendo le parti richiesto altresì la pronuncia di divorzio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge n. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_6
i quali hanno contratto matrimonio a Milano il giorno 8 maggio 2010. Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pagina 7 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione consensuale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta depositato in data 12 luglio 2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 22 giugno 1975 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] e 2) Parte_2
Nata a Milano il 26 giugno 1975 Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
Residente a Milano, Via Donizzetti n. 22 entrambi con l'Avv. Francesca Mele del Foro di Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il giorno 8 maggio 2010 (anno 2010, atto n. 306, parte 2, serie A - doc. 1) in separazione dei beni con i seguenti figli minorenni:
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3
Pagina 1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione nonché, una volta trascorsi i termini previsti ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse dei figli.
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi Per_1 Pt_3
i genitori, e continueranno a vivere assieme alla madre anche ai fini della residenza anagrafica. 3) Entrambi i genitori danno atto di aver concordato di mettere in vendita l'attuale casa familiare di Via Donizzetti n. 22. La signora i trasferirà quindi assieme ai Pt_2 figli, entro il 1° settembre 2025, nell'abitazione di Milano, Via Santo Spirito n. 14, condotta in locazione. I coniugi danno atto che gli oneri della locazione dell'immobile di Via Santo Spirito n. 14 saranno a carico del signor e la signora dichiara sin d'ora di Parte_4 Pt_2 rinunciare all'assegnazione della casa familiare. I coniugi concordano sin d'ora che il periodo della locazione dovrà avere una durata limitata nel tempo e in ogni caso non superiore a quattro anni. Sino alla data del trasferimento nell'immobile di Via Santo Spirito n. 14, madre e figli continueranno ad abitare nella casa di Via Donizzetti. Le parti danno atto che il signor si è già trasferito a vivere altrove e si Parte_4 impegna a prelevare i propri beni ed effetti personali previ accordi diretti tra le parti in ordine al giorno e all'orario di accesso. A tal fine i coniugi danno atto di aver già concordato tra loro i beni che ciascuno di essi asporterà dall'abitazione familiare, restando inteso che quanto non prelevato dalla signora e dal signor sarà venduto unitamente alla casa Pt_2 Parte_4 familiare. Nel periodo in cui madre e figli vivranno nell'abitazione di Via Santo Spirito n. 14 a Milano, la signora i adopererà per individuare un immobile da acquistare che Pt_2 sia adeguato alle esigenze proprie e di entrambi i figli e nel quale la stessa si trasferirà a vivere assieme ai bambini e che destinerà a casa di abitazione della famiglia sino a quando i figli o anche uno solo di essi continueranno a vivere con lei, quale personale contributo abitativo a favore dei figli. Tale immobile sarà acquistato dal signor e sarà intestato quanto Parte_4 all'usufrutto alla signora ell'ambito di una definitiva sistemazione dei rapporti Pt_2 economici derivanti dal matrimonio, come meglio descritto al successivo punto 10 b)
Pagina 2 delle condizioni di divorzio. I coniugi concordano sin d'ora che la somma complessiva che il signor Parte_4 metterà a disposizione per l'acquisto dell'immobile sarà pari a €5.000.000,00 (euro cinque milioni). Tale somma comprenderà tutti i costi di agenzia e/o intermediazione, gli oneri fiscali e notarili, nonché i costi per l'eventuale ristrutturazione e per l'arredamento. Gli eventuali costi, ulteriori e aggiuntivi alla somma sopra indicata e concordata tra i coniugi, rimarranno a carico della signora Pt_2
Il signor si impegna sin d'ora a trasferire, a proprie spese, la nuda proprietà Parte_4 dell'immobile di cui al precedente capoverso, ad entrambi i figli al compimento della maggiore età da parte di e terrà a proprio esclusivo carico le spese connesse Pt_3 alla nuda proprietà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli. L'impegno di trasferire la nuda proprietà a favore di entrambi i figli così come l'eventuale mutuo che il signor dovesse contrarre ai fini dell'acquisto di Parte_4 tale immobile e che rimarrà a suo esclusivo carico, dovranno essere considerati quale ulteriore contributo al mantenimento del padre a favore dei figli. Le parti danno atto che tali trasferimenti sono connessi e funzionali nonché indispensabili per la risoluzione della crisi familiare. 4) Il padre, salvi diversi accordi con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli con tempi paritetici rispetto alla stessa. Tuttavia, i genitori concordano che in ragione dell'età dei bambini, allo stato, il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: (i) a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
(ii) ogni settimana, un giorno infrasettimanale indicativamente il mercoledì prelevandoli all'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Il padre, previ accordi con la madre, potrà altresì tenere con sé i minori per tempi più ampi e/o per qualche giorno aggiuntivo;
(iii) nel corso delle vacanze natalizie, ad anni alterni, per metà del periodo di sospensione scolastica, dal giorno di chiusura della scuola sino al 30 dicembre, e dal 30 dicembre sino alla ripresa della scuola;
(iv) le vacanze di Carnevale e le vacanze pasquali, ad anni alterni;
(v) nel corso delle vacanze scolastiche estive, per due settimane durante il mese di agosto, gli esatti periodi dovranno essere concordati entro il 31 marzo di ciascun anno;
(vi) i c.d. ponti e i fine settimana “lunghi” saranno di spettanza del genitore che avrà i figli minori durante il fine settimana attiguo e il periodo di permanenza presso il genitore verrà prolungato a partire dal primo giorno di sospensione scolastica sino al giorno di ripresa della scuola;
Resta inteso che i periodi di vacanza saranno individuati secondo il calendario scolastico della figlia più piccola.
- Ciascun genitore si impegna ad informare l'altro, anche nei periodi di vacanza, circa l'indirizzo del luogo in cui soggiornerà con i figli.
- Quanto all'alternanza dei fine settimana si segnala che se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i bambini sono stati con un genitore, una volta
Pagina 3 terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana e i genitori si impegnano all'inizio di ogni anno scolastico a verificare e definire il calendario delle visite ed in particolare l'alternanza dei fine settimana.
- I genitori si danno reciprocamente atto che – alla luce delle caratteristiche del lavoro del padre che lo porta a viaggiare frequentemente – in caso di impedimento del signor per motivi di lavoro che dovrà essere comunicato alla madre con un Parte_4 preavviso di almeno una settimana, i bambini rimarranno presso l'abitazione materna.
- Il giorno del compleanno di e i genitori si accorderanno per Per_1 Pt_3 festeggiare insieme i figli o, in ogni caso, per consentire al genitore che in forza del calendario non è con i bambini di ritagliarsi un momento nella giornata per poter fare gli auguri di persona alla figlia o al figlio.
- I genitori si accorderanno e si organizzeranno per partecipare, possibilmente assieme, agli eventi significativi dei figli quali eventi organizzati dalla scuola, feste di fine anno, saggi, gare sportive, etc..
- In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano sin da ora a collaborare in buona fede e nell'interesse dei bambini in tutte le decisioni che attengono la loro vita.
5) Il padre contribuirà al mantenimento di e mediante il Per_1 Pt_3 versamento alla signora della somma mensile di €10.000 (€5.000 per ciascun Pt_2 figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026).
6) Il padre terrà inoltre a suo esclusivo carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche
Pagina 4 senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)”. 7) I contratti di lavoro del personale domestico impiegato presso la famiglia sono intestati alla signora la quale deciderà, in base alle esigenze proprie e dei figli Pt_2 minori, se e con quali modalità proseguire i relativi rapporti di lavoro. In ogni caso il costo del personale domestico e delle baby sitter – anche in deroga a quanto previsto dal Protocollo sulle spese extra assegno – dovrà ritenersi ricompreso nell'assegno che il signor verserà mensilmente per il mantenimento dei figli. Parte_4
8) Quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli, i genitori concorderanno entro il 31 marzo di ciascun anno, gli esatti periodi di vacanza che i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore così come le possibili località in cui tali vacanze si svolgeranno e in accordo tra loro stabiliranno la provvista necessaria per le vacanze dei bambini assieme alla madre. Resta inteso che rimarrà a carico del padre il solo costo relativo ai figli. In mancanza di accordo sulle località di villeggiatura, ciascun genitore terrà a suo carico il costo delle proprie vacanze assieme ai figli.
9) Il signor si impegna a mantenere in essere a proprie spese l'assicurazione Parte_4 sanitaria a favore di moglie e figli secondo le condizioni di polizza attualmente vigenti.
10) Dalla data di trasferimento della signora e dei figli nell'abitazione che le Pt_2 sarà intestata in usufrutto come indicato al precedente punto 3), la signora errà Pt_2
a proprio carico esclusivo le spese abitative relative a tale immobile (a titolo esemplificativo, spese condominiali ordinarie, utenze, manutenzione ordinaria, eventuali costi per il giardiniere, Tari, etc..). DARE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 11) Nel quadro di una parziale sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, derivanti
Pagina 5 dall'intercorso rapporto matrimoniale, i coniugi nell'ambito della loro separazione personale convengono quanto segue: a) il signor si impegna a fare in modo che, entro 15 giorni dalla Parte_4 sottoscrizione del presente ricorso, l'automobile Land Rover Defender targata GH039LE venga trasferita a favore della signora a titolo gratuito tenendo Pt_2 indenne e manlevata la stessa dai costi di trasferimento. b) Il signor verserà a favore della signora la somma di €500.000,00 Parte_4 Pt_2
(euro cinquecentomila//00) alla data di sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente n. 74531 intestato alla stessa e acceso presso Intesa Sanpaolo e la sottoscrizione del ricorso ne attesta quietanza. c) Il signor si impegna altresì a versare a favore della signora Parte_4 Pt_2
l'ulteriore somma di €1.500.000 (euro un milione e cinquecentolmila//00) alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione delle condizioni di separazione mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 74531 intestato alla stessa e acceso presso Intesa Sanpaolo. d) La signora i impegna a trasferire a titolo gratuito le partecipazioni di cui la Pt_2 stessa è titolare nelle società DFarm società agricola e PIE s.s. a favore del signor
[...]
o della persona che questi indicherà alla data del trasferimento. Pt_4
La data del trasferimento delle partecipazioni da parte della moglie a favore del marito dovrà essere fissata avanti al Notaio di fiducia del signor entro 30 Parte_4 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione delle condizioni della separazione. e) La signora dà inoltre atto di aver già rassegnato le proprie dimissioni dalla Pt_2 carica di Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante della società DFarm società agricola;
dimissioni che avranno efficacia a partire dalla data del 1° agosto 2025. f) Tutti i costi abitativi connessi al contratto di locazione dell'immobile di Via Sant'Andrea n. 18 a Milano in cui abita la madre della signora signora Pt_2 Pt_5
rimarranno a carico della stessa a far data dalla sottoscrizione del presente
[...] accordo.
12) Tutti i trasferimenti patrimoniali di cui ai punti 3) e 11) che precedono sono connessi e funzionali nonché indispensabili per la risoluzione della crisi familiare e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, le quali chiedono in relazione ad essi, per quanto occorrer possa, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
13) Entrambi i genitori si prestano vicendevolmente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno inoltre chiesto che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la causa sia rimessa al Giudice relatore affinché fissi il termine per il deposito delle note scritte con le quali le stesse dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva pronunci la cessazione degli effetti civili del
Pagina 6 matrimonio tra i medesimi contratto alle condizioni da 1) a 13) riportate nel ricorso introduttivo.
Le parti hanno, infine, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni di separazione concordate, hanno dichiarato che le pattuizioni di cui ai punti 11b), 11e) e 11f), in relazione alla domanda di separazione personale, sono state puntualmente adempiute, hanno dichiarato di aver di comune accordo pattuito che alla signora sarebbe stata trasferita a titolo gratuito la diversa automobile Mini Pt_2 targata GW492AZ; trasferimento avvenuto in data 24 luglio 2025, ed hanno infine rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Avendo le parti richiesto altresì la pronuncia di divorzio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge n. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_6
i quali hanno contratto matrimonio a Milano il giorno 8 maggio 2010. Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pagina 7 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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