Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 15.5.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti P. Piccoli e D. Parte_1
De Leo
Ricorrente
CONTRO
,CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Bonetti e M. Mattia
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 24.01.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla legge 104/92 art. 3 co. 3, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Alla luce dei motivi di opposizione, è stato disposto il rinnovo della ctu.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente "Artrosi poli-distrettuale con osteoporosi grave e crolli vertebrali con entesopatia delle spalle ad elevata incidenza
.Insufficienza renale cronica. Grave disturbo depressivo con ricorrenti episodi di panico.
Cardiopatia ipertensiva. Tireopatia nodulare".
Ha evidenziato che "Dopo l'intervento di colecistectomia in giovane età e di istero- annessiectomia alcuni anni fa, la signora ha sviluppato un quadro diParte_1 leucemia mieloide cronica in trattamento e compenso farmacologico con Imatinib.
Da anni presente anche ipertensione arteriosa con cardiopatia, poliartropatia ad incidenza funzionale interessante il rachide e i quattro arti oltre a sindrome depressiva reattiva allo stato pluripatologico.
In detta situazione la commissione di SA PI VE (11/5/2023) riteneva di non dover riconoscere il beneficio dell'intendere accompagnamento in donna che all'obiettività presentava autonomia nella deambulazione e passaggi posturali con lieve zoppia monolaterale, nonostante indossasse panni igienici, per diagnosi di "Leucemia mieloide cronica in trattamento con Imatinib. Poliartrosi. IRC. Incontinenza urinaria".
Seguiva valutazione ATP del dottor Persona_1 (14/11/2023), nominato dal tribunale di
Brindisi, che si allineava quanto concluso dalla commissione per soggetto che presentava deambulazione e passaggi posturali autonomi seppur rallentati e deflessione del tono dell'umore, in diagnosi di "Artrosi poli-distrettuale, incontinenza urinaria, leucemia mieloide cronica, IRC".
Ha precisato che “Entrambe le sopra riportate valutazioni sono condivisibili alla luce della natura delle minorazioni sofferte e della descrizione obiettiva delle disfunzioni riportate nella documentazione sanitaria prodotta in atti", soggiungendo che "solo in occasione della visita diretta effettuata dallo scrivente stato possibile rilevare necessità di parziale aiuto nella deambulazione e nei passaggi posturali, in soggetto con instabilità posturale, rallentamento ideo-motorio, ipotono-ipotrofismo muscolare quattro arti, ipomobilità articolare al rachide e agli arti, oltre a marcata deflessione del tono dell'umore. Situazione disfunzionale deambulatoria e psichica confermata dai successivi accertamenti specialistici prodotti
(13/1/2025. Relazione geriatrica con scheda piano riabilitativo Asl Brindisi;
14/1/2025.
Referto psichiatrico di DSM e scheda piano riabilitativo Asl Brindisi), con prescrizione di sedia pieghevole da transito".
Ha concluso pertanto che "Tutto quanto sopra descritto, orienta per un quadro evolutivo peggiorativo di poliartrosi edipotono-ipotrofismo muscolare, con crescente difficoltà deambulatoria che, progressivamente, ha portato alla riduzione, fino alla perdita, dell'autonomia nel compimento di molte attività della vita quotidiana. Tale situazione giustifica l'impedimento nel compiere molti fra i più importanti atti quotidiani della vita, per i quali diventa necessario l'aiuto di altre persone. Nelle condizioni attuali la perizianda non è in grado di fare la spesa e di autodeterminarsi nell'uso della cucina, non è autonoma nella preparazione dei cibi o nella gestione della casa, del bucato e nell'evitare efficacemente situazioni di pericolo. Ancor più importante, l'autonomia nell'effettuare piccoli spostamenti dentro la propria abitazione senza rischio di caduta è notevolmente ridotta o impedita per l'instabilità posturale;
di conseguenza non è consentito l'autonomo utilizzo della toilette e della doccia,
non è concessa la vestizione o la svestizione autonoma (particolarmente per quegli indumenti di più difficile manipolazione prassica) e non è possibile la soddisfacente effettuazione delle manovre per provvedere all'igiene personale. Il tutto con inevitabili ripercussioni sulla dignità
e sulla salute della persona".
L'ausiliare ha individuato nel dicembre 2024 la sussistenza di tali condizioni, anche per quel che concerne la condizione di handicap in situazione di gravità (cfr. supplemento depositato
1'8.5.2025).
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni – prive di vizi logici e metodologici- cui è giunto il ctu, essendo le stesse state rese all'esito della puntuale disamina della documentazione medica in atti e alla luce dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì
l'assenza di contestazioni- differenti da quelle inoltrate al ctu nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c. e dall'ausiliare già valutate in maniera condivisibile- che possano infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario (successiva anche alla proposizione del presente giudizio) e in ogni caso la reciproca soccombenza tra le due fasi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di
CP_1 così provvede: dichiara che la ricorrente è invalida al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da dicembre 2024 e che portatrice di handicap in situazione di gravità con la medesima decorrenza, come da ctu depositata in data 13.4.2025 e supplemento dell'8.5.2025;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Spese interamente compensate.
Brindisi, 15.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere