Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 489/2024, avente per oggetto la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
BRUNO PIETRO ARRIGONI,
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ANDREA BONAITI, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
I sigg.ri e chiedono al Tribunale di Lecco in composizione Collegiale Parte_1 Parte_2
che, ex art. 473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 9
DOMANDE – CONDIZIONI
Disposizioni relative alla prole:
1. i figli minori e risiederanno prevalentemente con la madre Persona_1 Persona_2
nella casa coniugale sita in Montevecchia (LC), via Belvedere n. 69, stabilendosene comunque l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori. I coniugi si impegnano pertanto a prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, avendo a riferimento essenziale l'interesse di questi ultimi, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
2. in ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) i figli con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra gli stessi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei coniugi dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità dei figli e e Per_1 Per_2
comunque nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, ricreativi e sportivi;
3. in ogni caso, il padre potrà vedere e e tenerli con sé in una giornata Per_1 Per_2
infrasettimanale (indicativamente il martedì o mercoledì da stabilirsi in ogni caso in modo definitivo per dare certezza e stabilità ai figli) dalle ore 19.00 sino al mattino successivo con impegno del padre ad accompagnarli a scuola;
4. i genitori terranno con sé e a week-end alternati, a partire dal venerdì sera Per_1 Per_2
dalle ore 19:00 fino alla domenica alle ore 18:00 (o in ogni caso con rientro prima di cena); il padre terrà quindi i figli a dormire presso la propria abitazione il venerdì ed il sabato notte. Tali accordi non saranno operativi durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e con eventuali periodi di viaggio che fossero eventualmente concordati tra i genitori;
5. per quanto concerne le festività del periodo natalizio, si conviene che i figli trascorreranno la metà consecutiva delle vacanze disponibili con la madre e la restante metà consecutiva con il padre. In ossequio al principio di alternanza, un genitore avrà con sé i figli nella metà comprensiva del Natale, e l'altro nella metà comprensiva del Capodanno, alternando i due periodi fra loro di anno in anno;
6. per quanto concerne il periodo di vacanza in occasione della Pasqua, verrà adottato il criterio dell'alternanza di anno in anno fra i genitori. In alternativa, e di comune accordo fra i genitori, sarà
pagina 2 di 9 anche possibile, considerando i giorni di vacanza scolastica, suddivider e tale periodo con il principio dell'alternanza, in 3 giorni trascorsi con il padre e 4 giorni trascorsi con la madre;
7. per quanto concerne le festività del periodo natalizio e del periodo pasquale, si conviene che e trascorreranno le vacanze presso la casa della madre o del padre, oppure presso la Per_1 Per_2
casa sita nel Comune di Valdidentro, via Lungo Viola n. 52, in base all'alternanza di cui ai punti nn. 5
e 6, salvo ogni diverso accordo tra i genitori, e che, in ogni caso, è fatto salvo il diritto di visita di ogni genitore presso l'abitazione dell'altro durante il giorno di Natale e di Pasqua;
8. durante le vacanze estive, e segnatamente nel mese di agosto, i figli trascorreranno con la madre 15 (quindici) giorni consecutivi ed altri 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre. I genitori precisano che i periodi di vacanza a disposizione di ciascuno come sopra verranno individuati secondo criteri di alternanza di anno in anno entro il 15 marzo di ciascun anno, tenendo in debito conto le esigenze lavorative di entrambi. Sempre con riferimento al periodo estivo, i genitori altresì entro il 1° maggio di ciascun anno concorderanno la frequentazione di eventuali campi estivi e soggiorni con i nonni ecc. da parte dei figli;
9. qualora il sig. acquistasse, successivamente alla vendita della casa sita nel Parte_2
Comune di Valdidentro in via Lungo Viola n. 52, altro immobile in località di montagna o a vocazione turistica, e i figli e facessero richiesta di potervi alloggiare con la madre, la sig.ra Per_1 Per_2
potrà ivi soggiornare con gli stessi per 15 (quindici) giorni all'anno, con divieto per la Parte_1
stessa di ospitare in modo stabile alcuna persona e così di fargli ivi eleggere domicilio e/o residenza;
10. se i figli e ne faranno richiesta, la sig.ra potrà altresì Per_1 Per_2 Parte_1 soggiornare con gli stessi per 15 (quindici) giorni all'anno presso la casa di cui il signor Pt_2
è nudo proprietario e sita in Finale Ligure (SV), via San Donato n. 9, con divieto alla sig.ra
[...]
di ospitare in modo stabile alcuna persona e così di fargli ivi eleggere domicilio e/o Parte_1
residenza;
11. ove i coniugi dovessero intrattenere stabili relazioni future con nuovi partners, essi valuteranno e decideranno di comune accordo, tenendo conto dei sentimenti e delle esigenze di e , Per_1 Per_2
se e quando detti nuovi partners andranno fatti conoscere e potranno frequentare i figli, precisandosi che ciò dovrà comunque ed in ogni caso avvenire in modo discreto e graduale;
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico:
12. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e/o di mantenimento, salvo quanto specificato nel successivo punto 13;
pagina 3 di 9 13. il Sig. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_2 Per_1
e , la somma complessiva di Euro 1.000,00 (euro mille/00) netti mensili (i.e. Euro 500,00 Per_2
cadauno), da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c che la
Sig.ra provvederà a comunicare. Detta somma sarà rivalutata ogni anno a far tempo Parte_1
dalla data del presente ricorso, secondo gli indici ex Istat – costo della vita per famiglie di operai e impiegati. Sono compresi in questo importo vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, ad eccezione dei contributi per le spese di abitazione, regolati al successivo punto 14.
14. come previsto in sede di separazione, la sig.ra sino a quando abiterà nella Parte_1
casa coniugale, dovrà sostenere le spese per le utenze e quelle ordinarie (anche condominiali); le spese straordinarie (incluse quelle condominiali) saranno invece sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi;
15. dal momento in cui entrambi i figli e non dovessero più risiedere entrambi Per_1 Per_2
presso la casa coniugale o entrambi fossero economicamente autosufficienti, le parti concordano di affidare incarico ad un esperto, scelto di comune accordo, per ottenere la stima del prezzo di mercato dell'immobile che costituisce la casa coniugale sita in Montevecchia (LC) – Via Belvedere n. 69
(identificato come segue presso il Catasto Fabbricati del Comune di Montevecchia: appartamento: foglio 6, mappale 1512, sub.715, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 10, rendita catastale Euro
1.058,74; porzione di immobile adibita ad autorimessa: foglio 6, mappale 1512, sub. 710, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 32, R.C. Euro 148,74; posto auto esterno: foglio 6, mappale 4125, piano
T, categoria C/6, classe 1, mq. 12, R.C. Euro 37,18). Successivamente alla stima, le parti concordano sin d'ora che l'immobile e relative pertinenze sarà posto in vendita con incarico congiunto ad una primaria agenzia immobiliare scelta di comune accordo, con prezzo di vendita pari al prezzo di mercato stimato, il cui ricavato (al netto delle spese di agenzia) verrà suddiviso al 50% (cinquanta per cento) fra le Parti. Il prezzo così determinato verrà ribassato di importo non inferiore al 5% decorsi 6
(sei) mesi dall'incarico di vendita ove non siano pervenute offerte di acquisto al valore richiesto;
decorsi ulteriori 6 (sei) mesi, le parti potranno cambiare agenzia, con ulteriore riduzione di un ulteriore 5% (cinque per cento) del prezzo di vendita. A seguire, ogni altra riduzione eccedente l'anzidetto 10% (dieci per cento) andrà concordata fra le parti. È in ogni caso riconosciuto a ciascuna delle parti il diritto di prelazione per l'acquisto della quota di proprietà dell'altro sulla base del prezzo come sopra determinato, al netto di eventuali costi accessori alla vendita. Il diritto di prelazione andrà
pagina 4 di 9 esercitato entro una settimana dal ricevimento di una proposta di acquisto conforme al prezzo stabilito dalle parti in quel momento, mediante invio di raccomandata a.r. anticipata via mail;
16. l'immobile sito in Valdidentro (SO) - Via Lungo Viola n. 52 (identificato come segue presso il
Catasto Fabbricati del Comune di Valdidentro: appartamento: foglio 44, mappale 1.046, subalterno 7,
Via Lungo Viola snc, piano T, categoria A/2 cl.2, consistenza vani 4, superficie catastale Totale mq 27,
Totale escluse aree scoperte mq. 59, R.C. Euro 202,45; box e deposito: foglio 44, mappale 1.046, subalterno 28, Via Lungo Viola snc, piano S1, categoria C/6 cl.2, consistenza mq 27, superficie catastale Totale mq 27, R.C. Euro 43,23) e relative pertinenze sarà posto in vendita con incarico offerto in vendita al prezzo corrente di mercato concordemente determinato dalle parti, in ogni caso non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00). Il ricavato della vendita verrà suddiviso, al netto di quanto ancora dovuto per estinguere il mutuo, fra i coniugi al 50% (cinquanta per cento) ciascuno, al netto delle spese accessorie della vendita, incluse quelle di agenzia ove previste, da ripartirsi in quote uguali fra le parti;
17. il Sig. sosterrà il 100% della retta scolastica (comprensiva della mensa) della Parte_2
scuola secondaria inferiore di Merate (LC), Istituto Collegio Villoresi attualmente già frequentata dal figlio e dal figlio;
Per_2
18. il costo relativo allo sport praticato da LE e (ad oggi calcio per LE e nuoto e Per_2
mountain bike per CO) sarà sostenuto al 100% dal Sig. Parte_2
19. salvo quanto stabilito ai precedenti punti 16-17, il signor verserà inoltre una Parte_2
percentuale pari al 60% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli e , mentre per le spese dentistiche il Sig. sosterrà il 100% dei costi, da Per_1 Per_2 Pt_2
concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, come disposto dal “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno” del 29.03.2018, in uso presso il Tribunale di Lecco, che si allega al presente ricorso e di cui si riportano di seguito le disposizioni:
i. Spese mediche che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
ii. Spese mediche che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in pagina 5 di 9 tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
iii. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica
(come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) o BES (bisogno educativo specifico) o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
iv. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
v. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per calcio, nuoto, mountain bike (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per i figli;
vi. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli (motocicli ed autovetture).
pagina 6 di 9 La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (i.e. tramite posta elettronica, sms, messaggio “WhatsApp”), almeno quindici giorni -salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni cinque dalla comunicazione o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre); in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
20. i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio e all'inserimento dei figli e;
Per_1 Per_2
21. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
22. spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario il 26.5.2006 a Barzanò (LC), nel corso del quale sono nati i figli
(a Lecco, il 20.1.2011) e (a Lecco, il Persona_1 Persona_2
28.12.2012).
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15.4.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero),
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate.
pagina 7 di 9
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 73 del 13.6.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4, comma XVI, della legge
1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il
13.12.2024, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate.
Il Tribunale si limita a dare atto della condizione di cui al n. 15 e 16, in quanto rappresentano una mera regolazione di rapporti patrimoniali non strettamente attinenti all'oggetto del presente giudizio.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle pagina 8 di 9 condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 15.4.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
in data 26.5.2006 in Barzanò (LC), trascritto al n.
[...] Parte_2
4, parte II, serie A, dell'anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate dando atto delle condizioni di cui ai numeri 15 e 16; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARZANÒ di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremoladac
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