Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. VETERE NADYA RITA, presso il quale elettivamente domicilia in Cosenza, alla Piazza B. Zumbini n. 46;
E
( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. CHIARELLA ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, loc. Gimigliano, alla Piazza Margherita n. 37;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premettendo di aver contratto matrimonio in AM (CZ) in data 3.09.2011 e che dalla unione sono nati due figli, NT (19.09.2014) e (20.06.2020), rappresentavano la volontà di separarsi Per_1
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto con impegno degli stessi a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio. Entrambi i coniugi saranno, comunque, liberi di fissare, salva la comunicazione al coniuge, la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
- I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di contribuzione al mantenimento, essendo autonomi dal punto di vista economico.
- La casa coniugale sita in AM (CZ), alla Via Priolo n. 14, con tutti gli arredi ed i beni mobili ivi esistenti, sarà assegnata alla IG.ra , avendo il IG. già ritirato i propri effetti Parte_1 CP_1 personali, ad eccezione di un armadio c-d- fuciliera, che contiene armi ed altri effetti e, pertanto, verrà spostato solo previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte della competente Autorità.
- il IG. consegnerà alla moglie i preziosi e gli effetti personali della stessa, custoditi Controparte_1 nell'armadio fuciliera, prima del trasferimento del mobile in altra sede;
- I figli minori NT e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo la formula Persona_2 dell'affido condiviso ex art 337 ter c.c. con collocamento presso la madre;
- Il IG. si impegna a versare la somma mensile di € 150,00, per ciascun figlio quale Controparte_1 assegno di mantenimento, entro il giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione monetaria ex lege.
- I genitori si faranno carico del pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, secondo lo schema e con le modalità previste dal protocollo del CNF.
- Le detrazioni e le deduzioni fiscali delle spese straordinarie sostenute per i minori saranno operate dai genitori del 50%, a condizione dell'effettivo versamento da parte del padre.
- Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie, o comunque, di sostegno alla genitorialità, compreso l'assegno unico o sostegno similare, relativi ai minori saranno richiesti dalla madre, che rimarrà esclusiva beneficiaria degli eventuali importi riconosciuti e dei quali si impegna a fornire, a richiesta, idonea rendicontazione. - I genitori danno atto di avere concordato la frequenza scolastica dei minori nel percorso già iniziato presso gli istituti scolastici del territorio.
- La regolamentazione del diritto di visita del IG. ai figli, secondo le modalità ritenute Controparte_1 necessarie nell'interesse dei minori e dei genitori, e/o, comunque, secondo le seguenti modalità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, sarà la seguente:
a) il padre prenderà e terrà con sé i figli per due giorni a settimana, ossia il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16,00, alle 20.30 dopo cena.
b) I minori NT e trascorreranno i fine settimana a cadenza alternata tra i genitori, e, quindi, Per_1 il padre prenderà e terrà con sé i ragazzi dal sabato mattina (all'uscita da scuola e, comunque, prima di pranzo) alla domenica sera dopo cena per due fine settimana al mese.
2) in caso di impossibilità, per ragioni di lavoro, del padre, durante la settimana, questi potrà esercitare il diritto di visita, previo preventivo accordo con la madre, con modalità diverse.
3) Fermi i giorni stabiliti al punto 1, per le festività, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con la mamma ed il 25 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con la mamma ed il primo gennaio con il padre;
il 5 gennaio con il padre e viceversa,
Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa.
I minori trascorreranno con ognuno dei genitori l'intera giornata del Compleanno degli stessi, oltre che la festa del papà (19 marzo) con il padre e quella della mamma (ogni seconda domenica del mese di maggio) con la madre.
4) Durante l'estate, ferma la validità, almeno per il mese di giugno, dello schema regolamentato, il padre terrà con sé i minori, secondo periodo da concordare di volta in volta con la madre, per 15 giorni anche non continui nei mesi di luglio e agosto.
5) Per quel che concerne il giorno del compleanno dei minori, sarà trascorso con entrambi i genitori.
6) Spese giudiziali compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 7, parte 2, Serie A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 Controparte_1 anno 2011);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AMATO (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio in data 5.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo