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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12623 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Novelli e Loreto Alessandro Marcangeli
e
Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
CONVENUTI - CONTUMACI Controparte_5 Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
– con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ha evocato in giudizio Parte_1
avanti a questo Tribunale i convenuti in epigrafe chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione del fondo sito in Roma, via Incisa di
AR (individuato in catasto terreni del Comune di Roma al Foglio 134, particella
2443).
L'attore – a sostegno – ha dedotto che: – possiede il fondo dal 1990 – senza soluzione di continuità – in modo inequivoco,
pubblico e pacifico;
– sin da allora provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo –
curando il prato e coltivando ortaggi – sostenendone le relative spese;
– utilizza il fondo prevalentemente a scopi ricreativi e quale deposito di materiali
(legname, mobilio ed utensili);
– sfrutta il fondo anche a scopo di parcheggio per auto avendo provveduto nel corso del tempo alla sua pavimentazione;
– il fondo risulta intestato in catasto – rispettivamente nella misura di 1/6 ciascuna
– alle società cooperative Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
che sono estinte in quanto tutte cancellate dal registro delle imprese da
[...]
oltre un ventennio.
Con provvedimento presidenziale del 30.8.2021 è stata autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti dei soci e/o eredi o aventi causa dalle predette società.
Perfezionata la notifica per pubblici proclami ed esperita la mediazione obbligatoria ex
d.lgs. 28/2010 – con esito negativo – all'udienza del 18.5.2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ed è stato convertito il rito da sommario ad ordinario di cognizione. Depositate le autorizzate integrazioni documentali ed esperita una prova per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda deve essere accolta.
La domanda è innanzitutto supportata, per un verso, dalla relazione tecnica allegata con cui è stata individuata l'esatta consistenza del fondo (“unico lotto di terreno situato
nella zona urbanistica di Roma Capitale denominata Fidene e precisamente in via
Incisa di AR. Catastalmente è censito con il foglio n. 134, sezione C e mappale
numero 2443 di mq 843.00”: cfr. relazione del 16.1.2024 depositata in pari data) e, per altro verso, dall'allegata certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del terreno in capo alle sei società cooperative indicate nel ricorso (tutte cancellate dal registro delle imprese da prima del 2000) e dalla relazione notarile attestante “l'assenza di
trascrizioni, iscrizioni ed oneri di sorta nel ventennio” (cfr. relazione del 5.4.2024
depositata l'8.4.2024).
Parte attrice – nel merito – ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 cod. civ. per l'acquisto a titolo originario della proprietà del predetto fondo.
L'attività istruttoria ha infatti consentito di accertare le circostanze dedotte a fondamento della domanda, ossia che l'attore possiede il fondo – uti dominus – da oltre venti anni.
Per_ I due testi escussi – entrambi frequentatori dell'area da epoca risalente (Paolo di quale occupante di un terreno confinante a quello oggetto della domanda da almeno quarant'anni e convivente con l'attore in un immobile adiacente al Testimone_1
terreno dal 1986) – hanno infatti dichiarato che l'attore ha costantemente manutenuto il terreno per oltre un ventennio, provvedendo altresì a perimetrarlo con una recinzione ed a interdirne l'accesso dalla strada pubblica attraverso una sbarra movibile (cfr.
verbale del 10.12.2021).
Tali evidenze istruttorie consentono pertanto di ritenere provato in capo all'attore il possesso esclusivo del predetto terreno – da oltre un ventennio senza interruzioni, in modo pubblico, pacifico ed indisturbato – con animus rem sibi habendi.
Le spese del giudizio non sono ripetibili vista l'assenza di opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1
del fondo sito in Roma, via Incisa di AR distinto in Catasto Terreni del Comune
di Roma al Foglio 134, Particella 2443;
dichiara non ripetibili le spese processuali.
10.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Novelli e Loreto Alessandro Marcangeli
e
Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
CONVENUTI - CONTUMACI Controparte_5 Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
– con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ha evocato in giudizio Parte_1
avanti a questo Tribunale i convenuti in epigrafe chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione del fondo sito in Roma, via Incisa di
AR (individuato in catasto terreni del Comune di Roma al Foglio 134, particella
2443).
L'attore – a sostegno – ha dedotto che: – possiede il fondo dal 1990 – senza soluzione di continuità – in modo inequivoco,
pubblico e pacifico;
– sin da allora provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo –
curando il prato e coltivando ortaggi – sostenendone le relative spese;
– utilizza il fondo prevalentemente a scopi ricreativi e quale deposito di materiali
(legname, mobilio ed utensili);
– sfrutta il fondo anche a scopo di parcheggio per auto avendo provveduto nel corso del tempo alla sua pavimentazione;
– il fondo risulta intestato in catasto – rispettivamente nella misura di 1/6 ciascuna
– alle società cooperative Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
che sono estinte in quanto tutte cancellate dal registro delle imprese da
[...]
oltre un ventennio.
Con provvedimento presidenziale del 30.8.2021 è stata autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti dei soci e/o eredi o aventi causa dalle predette società.
Perfezionata la notifica per pubblici proclami ed esperita la mediazione obbligatoria ex
d.lgs. 28/2010 – con esito negativo – all'udienza del 18.5.2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ed è stato convertito il rito da sommario ad ordinario di cognizione. Depositate le autorizzate integrazioni documentali ed esperita una prova per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda deve essere accolta.
La domanda è innanzitutto supportata, per un verso, dalla relazione tecnica allegata con cui è stata individuata l'esatta consistenza del fondo (“unico lotto di terreno situato
nella zona urbanistica di Roma Capitale denominata Fidene e precisamente in via
Incisa di AR. Catastalmente è censito con il foglio n. 134, sezione C e mappale
numero 2443 di mq 843.00”: cfr. relazione del 16.1.2024 depositata in pari data) e, per altro verso, dall'allegata certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del terreno in capo alle sei società cooperative indicate nel ricorso (tutte cancellate dal registro delle imprese da prima del 2000) e dalla relazione notarile attestante “l'assenza di
trascrizioni, iscrizioni ed oneri di sorta nel ventennio” (cfr. relazione del 5.4.2024
depositata l'8.4.2024).
Parte attrice – nel merito – ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 cod. civ. per l'acquisto a titolo originario della proprietà del predetto fondo.
L'attività istruttoria ha infatti consentito di accertare le circostanze dedotte a fondamento della domanda, ossia che l'attore possiede il fondo – uti dominus – da oltre venti anni.
Per_ I due testi escussi – entrambi frequentatori dell'area da epoca risalente (Paolo di quale occupante di un terreno confinante a quello oggetto della domanda da almeno quarant'anni e convivente con l'attore in un immobile adiacente al Testimone_1
terreno dal 1986) – hanno infatti dichiarato che l'attore ha costantemente manutenuto il terreno per oltre un ventennio, provvedendo altresì a perimetrarlo con una recinzione ed a interdirne l'accesso dalla strada pubblica attraverso una sbarra movibile (cfr.
verbale del 10.12.2021).
Tali evidenze istruttorie consentono pertanto di ritenere provato in capo all'attore il possesso esclusivo del predetto terreno – da oltre un ventennio senza interruzioni, in modo pubblico, pacifico ed indisturbato – con animus rem sibi habendi.
Le spese del giudizio non sono ripetibili vista l'assenza di opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1
del fondo sito in Roma, via Incisa di AR distinto in Catasto Terreni del Comune
di Roma al Foglio 134, Particella 2443;
dichiara non ripetibili le spese processuali.
10.9.2025. IL GIUDICE