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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Alessia Giugno
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15293/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dello status di cieco civile assoluto con decorrenza dalla visita di revisione del mese di agosto 2023;
◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 23/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di cieca civile assoluta o in subordine parziale, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status richiesto a decorrere dalla visita di revisione, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le CP_1
spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Alessia Giugno
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15293/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dello status di cieco civile assoluto con decorrenza dalla visita di revisione del mese di agosto 2023;
◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 23/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di cieca civile assoluta o in subordine parziale, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status richiesto a decorrere dalla visita di revisione, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le CP_1
spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro