Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, una volta devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di concedere anche sanzioni sostitutive. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis. c.d.s., formulata in sede di discussione orale del giudizio di appello, motivata sulla base di una pretesa tardività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2015, n. 22789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22789 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/04/2015
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 800
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 35036/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ER N. IL 12/07/1983;
avverso la sentenza n. 1375/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 14/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 14.05.2014, confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, il 4.02.2013 nei confronti di IO ER, in ordine al reato di cui all'art. 187 C.d.S.. La Corte territoriale osservava che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. Sul punto, il Collegio osservava che correttamente il primo giudice aveva valorizzato i sintomi riscontarti dal verbalizzante che aveva proceduto al controllo, il quale aveva annotato che IO appariva irrequieto ed ansioso, oltre che distratto, in una con gli esiti positivi del test effettuato sui liquidi biologici.
Sul piano sanzionatorio, il Collegio rilevava che la pena era stata contenuta nel minimo edittale;
che le attenuanti generiche non erano concedibili in ragione dei precedenti penali a carico del prevenuto;
e che il trattamento sanzionatorio non era perciò mitigabile. La Corte distrettuale osservava poi che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità era inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo in sede di discussione orale.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione IO ER, per mezzo del difensore. Con il primo motivo, l'esponente denuncia la violazione di legge. Osserva che erroneamente la Corte territoriale ha qualificato come tardiva la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'accertamento relativo allo stato di alterazione in cui si assume versasse il prevenuto al momento del controllo. L'esponente sottolinea che, sul punto, i giudici di merito hanno fatto riferimento a meri indici sintomatici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame impone le considerazioni di seguito esposte. Soffermandosi primieramente sul secondo motivo di ricorso, si osserva che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 1 - come pure della previgente ipotesi ex art. 187 C.d.S., comma 7, la cui formale abrogazione ha coinciso con la sostituzione del comma 1, del citato art. 187, con i commi 1, 1-bis e 1-ter, ai sensi del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 2, lett. a), convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 - non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica, determinato da tale assunzione. (Cass. Sez. 4, n. 41796, in data 11.6.2009, dep. 30.10.2009, Rv. 245535). Perché possa, dunque, sussistere la responsabilità dell'agente occorre provare sia la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, sia lo stato di effettiva alterazione nel momento in cui la parte si trovava alla guida del veicolo, in conseguenza di tale assunzione. La Corte regolatrice ha pure chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 04/11/2009, dep. 16/12/2009, Rv. 245798). Tanto chiarito, deve osservarsi che i giudici di merito, nel caso di specie, hanno conformemente ritenuto accertato che il prevenuto versasse in stato di alterazione, correlata all'uso di sostanze stupefacenti, sulla base di un duplice ordine di considerazioni: da un lato, si è osservato che gli effettuati esami clinici avevano evidenziato la positività del IO ai cannabinoidi;
dall'altro, si è considerato che la sintomatologia presentata dal predetto al momento del controllo, come riferita dai verbalizzanti, induceva a ritenere che lo stato di alterazione derivante dalla assunzione di sostanze stupefacenti fosse certamente sussistente al momento in cui il giovane si era posto alla guida del mezzo.
Orbene, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale, nel confermare la valutazione espressa dal Tribunale, risulta coerente ed esaustivo, rispetto alle circostanze che risultano accertate in corso di procedimento e che il Collegio ha preso in esame. Ed è poi appena il caso di rilevare che la valutazione espressa dalla Corte di merito risulta del tutto conferente rispetto all'orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa parte ricorrente, poiché l'attualità dello stato di alterazione, come chiarito, nel caso di specie è stata accertata sulla base dell'effettuato esame tecnico su campioni di liquidi biologici, congiuntamente alle inferenze discendenti dagli osservati elementi sintomatici.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si osserva che la Corte regolatrice ha chiarito che una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, come nel caso di specie, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere di intervenire sulla pena e quindi anche di concedere le sanzioni sostitutive (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 786 del 12/12/2006, dep. 16/01/2007, Rv. 235608). Ciò premesso, si osserva che la stessa Corte di Appello rileva che, nel corso della discussione orale, la difesa ebbe espressamente a richiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
L'ordine di considerazioni che precede conduce, allora, a rilevare la sussistenza della denunciata lacuna motivazionale: ed invero, la Corte di Appello di Lecce, nella sentenza impugnata, ha erroneamente qualificato come inammissibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, sulla base di una insussistente pretesa tardività della medesima istanza, per le ragioni sopra esposte.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, per nuovo esame. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente al diniego di lavoro socialmente utile e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Lecce. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015