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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7503/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] l' 11.05.1981 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Rumena Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. ACETI VALENTINA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (NO (LE) il 26/09/2011) Parte_3
pagina 1 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 23/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al provvedimento n.2282/2021 reso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 30/09/2021; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti in ordine al trasferimento del insieme al minore in Muro Pt_1 Parte_3
Leccese(LE), chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“Modificare l'ordinanza pubblicata in data 30.9.2021 del Tribunale di Milano nel procedimento R.G.
n. 35354/2021 come a seguire:
IN PUNTO AFFIDAMENTO: il figlio minore viene affidato in via esclusiva al Persona_1 padre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso e l'indirizzo di residenza;
IN PUNTO COLLOCAMENTO: il figlio minore resterà collocato presso il padre, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
IN PUNTO FREQUENTAZIONI MADRE/FIGLIO: la madre potrà continuare a frequentare il figlio liberamente, ogni volta che questo lo desideri, accordandosi direttamente con lui in ragione dell'età del minore. I genitori si impegnano, in un'ottica di leale collaborazione e nell'interesse esclusivo del figlio, a favorire per quanto possibile una frequentazione significativa tra madre e figlio compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del minore, le esigenze lavorative dei genitori e le opportunità di visita, nel rispetto della serenità e della stabilità del minore.
- IN PUNTO MANTENIMENTO: la madre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la complessiva somma di € 150,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al padre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio come da Linee Guida del Tribunale di Milano, già richiamate nel precedente accordo di regolamentazione.
pagina 2 di 3 - i genitori concordano che l'A.U.U. sarà percepito interamente dal signor anche in ragione Pt_1 dell'affidamento esclusivo del minore presso di sé;
- dichiarare che le Parti non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al provvedimento n.2282/2021 reso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data
30/09/2021, così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] l' 11.05.1981 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Rumena Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. ACETI VALENTINA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (NO (LE) il 26/09/2011) Parte_3
pagina 1 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 23/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al provvedimento n.2282/2021 reso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 30/09/2021; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti in ordine al trasferimento del insieme al minore in Muro Pt_1 Parte_3
Leccese(LE), chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“Modificare l'ordinanza pubblicata in data 30.9.2021 del Tribunale di Milano nel procedimento R.G.
n. 35354/2021 come a seguire:
IN PUNTO AFFIDAMENTO: il figlio minore viene affidato in via esclusiva al Persona_1 padre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso e l'indirizzo di residenza;
IN PUNTO COLLOCAMENTO: il figlio minore resterà collocato presso il padre, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
IN PUNTO FREQUENTAZIONI MADRE/FIGLIO: la madre potrà continuare a frequentare il figlio liberamente, ogni volta che questo lo desideri, accordandosi direttamente con lui in ragione dell'età del minore. I genitori si impegnano, in un'ottica di leale collaborazione e nell'interesse esclusivo del figlio, a favorire per quanto possibile una frequentazione significativa tra madre e figlio compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del minore, le esigenze lavorative dei genitori e le opportunità di visita, nel rispetto della serenità e della stabilità del minore.
- IN PUNTO MANTENIMENTO: la madre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la complessiva somma di € 150,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al padre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio come da Linee Guida del Tribunale di Milano, già richiamate nel precedente accordo di regolamentazione.
pagina 2 di 3 - i genitori concordano che l'A.U.U. sarà percepito interamente dal signor anche in ragione Pt_1 dell'affidamento esclusivo del minore presso di sé;
- dichiarare che le Parti non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al provvedimento n.2282/2021 reso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data
30/09/2021, così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3