Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 05/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22928/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. FUSCHINO PASQUALE Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dal dott. SASSOLI GIULIO come da procura in atti CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/10/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' esponendo che, con decreto di omologa n rg CP_1
13480/2022 del 29/11/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Giudice Dott.
Montuori, aveva ottenuto il riconoscimento come invalido con totale e permanente capacità lavorativa 100% con decorrenza dal 01/12/2020; che veniva inviata telematicamente AP 70; che l' non rilasciava il TE/08, CP_1 né metteva in liquidazione la prestazione riconosciuta. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, affinché Voglia richiedere all ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del modello T/08 CP_1 con sede legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 ovvero in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Roma alla via
Ciro il Grande n. 21 nella persona del legale rappresentante pro tempore e di pagare, senza dilazione, alla ricorrente l'importo della prestazione mensile e i ratei arretrati pari ad Euro 32.900,00 per le voci meglio specificate in premessa, oltre agli interessi legali calcolati dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo”. Si costituiva tempestivamente l' , rilevando che il decreto di omologa CP_1 del tribunale di Napoli rg 13480/22 era stato liquidato in data 22/02/2024.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento del dovuto, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti. Le spese di lite vanno compensate in quanto l' ha fornito prova CP_1 dell'avvenuto pagamento degli arretrati e della prestazione assistenziale prima del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate Così deciso in data 05/03/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori