Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1992, n. 212
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 marzo 1992
Art. 4. 1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attivita' e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.
2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con universita', con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalita' organizzata.
3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorita'.
4. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato e' stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non puo' superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Puo' altresi' essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in piu' rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.
5. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalita' di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalita' e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonche' di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri puo' revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.
6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
Entrata in vigore il 21 marzo 1992