Decreto decisorio 20 dicembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, decreto decisorio 20/12/2019, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2019
N. 00352/2019 REG.PROV.PRES.
N. 00342/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2017, proposto da
R B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Villa, Anna Isabella Capriglia, Alessandro Villa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberta Tacconelli, sito in Ancona, via Goito 1;
contro
Questore di Ancona non costituito in giudizio;
Questura di Ancona, U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, Piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
-del decreto di diniego all'istanza di rilascio della Carta Europea d'Arma da fuoco, Cat.-OMISSIS-, presentata da B. R. in data -OMISSIS-, e notificato dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- il -OMISSIS-;
-del decreto di revoca della licenza di porto di fucile (uso caccia) n.-OMISSIS- rilasciata (in rinnovo) a B. R. il -OMISSIS- dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-;
-d’ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia in ogni modo posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che, con atto depositato in giudizio in data 11 settembre 2019, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore ha dichiarato di voler rinunciare al presente ricorso;
Rilevato che la rinuncia è stata ritualmente proposta ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che prendere atto di detta rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio;
Rilevato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Ancona il giorno 16 dicembre 2019.
| Il Presidente |
| Sergio Conti |
IL SEGRETARIO