Articolo 2223 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2254Articolo 2243
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13 settembre 2016
Art. 2223-bis. (( (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri).)) (( 1. Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri. ))
Entrata in vigore il 13 settembre 2016