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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.639 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Costantino Perrucci -APPELLANTE-
Contro
c.f. e , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Silvestre
-APPELLATI-
All'udienza del 05/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Cervellera vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.05.2014, e convenivano innanzi Controparte_1 CP_2
al Tribunale di Brindisi chiedendo, per quanto qui rileva, che Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'avvenuta usucapione del fondo sito in agro di Torre S. Susanna alla c.da Capozziello, della superficie di are 42.00, in c.t. partita 456, fgl.19, p.lla 49.
Deducevano di essersi resi aggiudicatari ai pubblici incanti, in data 26.10.1993 innanzi al Giudice
Delegato del fallimento di , del suddetto appezzamento di terreno, divenendone Controparte_3
proprietari e possessori a seguito di decreto di trasferimento ex art. 586 cpc. del 15.12.1993, trascritto in data 11-17.1.1994.
Sostenevano altresì di avere casualmente appreso che, con sentenza in data 19.5-12.9.2000, n.
390/2000 - resa all'esito del giudizio rubricato n. 3636/93 rgc. introdotto da nei confronti Parte_1
della curatela del fallimento di - il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda, Controparte_3 dichiarando l'avvenuta usucapione del predetto fondo agricolo in favore del , però sulla Parte_1
base di dichiarazioni testimoniali ritenute false dagli attori, odierni appellati, i quali chiedevano, in via subordinata rispetto alla domanda principale di usucapione (poi accolta) contro , Parte_1
l'accertamento di tale falsità.
Il convenuto, odierno appellante, costituendosi in causa, contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione in ogni sua parte perché inammissibile e manifestamente infondato.
Il Tribunale di Brindisi, istruita la causa con escussione testimoniale, ha accolto la domanda di usucapione con sentenza n. 956/2022 del 22/6/2022.
L'appello proposto è stato contrastato dagli originari attori.
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 05/03/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
In disparte la irrilevante dissertazione dell'appellante in ordine alla domanda subordinata degli attori, ormai assorbita in sentenza del tribunale e qui non riproposta, e alla prospettata domanda di revocazione della sentenza dichiarativa dell'usucapione in favore del n. 390/2000, mai Parte_1 formulata dagli attori e non delibata dal primo giudice, l'atto di appello risulta affidato a un unico motivo, di seguito riassumibile:
1) si censura la sentenza del tribunale per erronea valutazione delle prove testimoniali, dei mezzi di prova e per illogicità della motivazione, contestando specificamente la pronuncia nella vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 parte in cui il giudicante ha ritenuto che dalle deposizioni testimoniali emergesse che sin dall'aggiudicazione del bene oggetto di causa (26.10.1993), il fondo agricolo è stato posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto dagli attori.
Sostiene l'appellante che, dopo l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento, non sarebbe avvenuta l'immissione nel possesso da parte del custode giudiziario che avrebbe dovuto liberare l'immobile in favore degli aggiudicatari, i quali, ad ogni buon conto, a dire dell'appellante avrebbero dovuto esperire altra domanda a difesa della proprietà e non la domanda, inaccoglibile, ex artt. 1158 e 1159 c.c.
2) L'appello è infondato: gli attori odierni appellati avevano concreto interesse alla dichiarazione di usucapione, perfezionatasi nel ventennio successivo all'aggiudicazione del 1993, una volta accertato che il bene trasferito nella procedura di vendita coattiva risultava intestato al sulla base di una sentenza dichiarativa di usucapione emessa nel 2000. Parte_1
3) Pertanto, gli attori avevano l'onere di dimostrare il dedotto possesso ventennale ad usucapionem e il Tribunale, vagliando correttamente le dichiarazioni dei testi escussi, è pervenuto a ritenere perfezionato l'acquisto originario della proprietà del fondo agricolo.
Le doglianze espresse dall'appellante in merito alla selezione e alla valutazione delle emergenze istruttorie non appaiono sorrette da argomentazioni condivisibili: da una verifica diretta delle dichiarazioni dei testi e dal confronto tra le stesse emerge la ravvisata attendibilità dei dichiaranti in ordine al possesso dell'immobile da parte degli attori e la genericità delle dichiarazioni rese dai testi introdotti dal convenuto, odierno appellante.
Da un lato, deve ribadirsi che le dichiarazioni del teste , a sostegno della tesi Testimone_1
attorea (“tra il 2013 ed il 2015 ha provveduto per conto degli attori a raccogliere le olive, alla pulizia del terreno e alla potatura degli alberi del fondo sito in agro di Torre Santa
Susanna alla contrada Capozziello, che si trova a circa 700 m dalla S.P. Oria-Cellino San
Marco” ed ha aggiunto che “le olive da me raccolte venivano conferite al IO da per conto degli attori” ) hanno confermato le dichiarazioni di altri testi Persona_1
( e circa la potatura degli alberi di olivo, per conto degli Testimone_2 Tes_3
attori) e hanno trovato riscontro documentale concernente sia il conferimento di olive da parte di presso il IO , prima, e il IO , CP_2 Persona_2 Persona_3 dopo;
sia l'ottenimento dei contributi integrativi di aiuto all'agricoltura per il fondo controverso.
4) Altrettanto condivisibile, perché riscontrato direttamente attraverso l'esame dei verbali di udienza, è il giudizio espresso dal primo giudice sulla genericità e inattendibilità dei testi introdotti dal convenuto: << i testi e hanno dichiarato Testimone_4 Testimone_5
vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 di avere lavorato nei fondi di proprietà del in contrada Capozziello per molti anni Parte_1
(40 anni la prima e circa 30 anni la seconda). La genericità delle loro dichiarazioni, tuttavia, impedisce di ravvisare nel caso in esame l'esercizio del possesso da parte del convenuto successivamente al 1993, perché i testi non individuano esattamente il fondo su cui hanno lavorato (e la precisazione è evidentemente decisiva in considerazione del fatto che il
è proprietario di un altro fondo sito in contrada Capozziello e confinante con Parte_1
quello per cui è causa), né collocano temporalmente la esecuzione dei lavori sul terreno.
Peraltro, il teste non è stata in grado di individuare nemmeno la Testimone_5
collocazione del fondo;
la teste infatti, nel descrivere il percorso da seguire per raggiungere il terreno, ha sostenuto che questo si trovava sulla sinistra e non già sulla destra rispetto al tratturo, come è stato riferito dai testi e . Quanto infine al Tes_3 Testimone_6
teste , la sua deposizione appare incerta, vaga e generica. Essa non Testimone_7
ricorda quando ha cessato di lavorare sul fondo, né se il fondo si trovasse a sinistra o a destra rispetto al tratturo >> (pag. 4 della sentenza impugnata).
5) Confermata la sentenza appellata, le spese del presente grado, liquidate al minimo come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese, in favore degli appellati, liquidate in euro
1.460,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
Cervellera vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.639 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Costantino Perrucci -APPELLANTE-
Contro
c.f. e , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Silvestre
-APPELLATI-
All'udienza del 05/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Cervellera vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.05.2014, e convenivano innanzi Controparte_1 CP_2
al Tribunale di Brindisi chiedendo, per quanto qui rileva, che Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'avvenuta usucapione del fondo sito in agro di Torre S. Susanna alla c.da Capozziello, della superficie di are 42.00, in c.t. partita 456, fgl.19, p.lla 49.
Deducevano di essersi resi aggiudicatari ai pubblici incanti, in data 26.10.1993 innanzi al Giudice
Delegato del fallimento di , del suddetto appezzamento di terreno, divenendone Controparte_3
proprietari e possessori a seguito di decreto di trasferimento ex art. 586 cpc. del 15.12.1993, trascritto in data 11-17.1.1994.
Sostenevano altresì di avere casualmente appreso che, con sentenza in data 19.5-12.9.2000, n.
390/2000 - resa all'esito del giudizio rubricato n. 3636/93 rgc. introdotto da nei confronti Parte_1
della curatela del fallimento di - il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda, Controparte_3 dichiarando l'avvenuta usucapione del predetto fondo agricolo in favore del , però sulla Parte_1
base di dichiarazioni testimoniali ritenute false dagli attori, odierni appellati, i quali chiedevano, in via subordinata rispetto alla domanda principale di usucapione (poi accolta) contro , Parte_1
l'accertamento di tale falsità.
Il convenuto, odierno appellante, costituendosi in causa, contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione in ogni sua parte perché inammissibile e manifestamente infondato.
Il Tribunale di Brindisi, istruita la causa con escussione testimoniale, ha accolto la domanda di usucapione con sentenza n. 956/2022 del 22/6/2022.
L'appello proposto è stato contrastato dagli originari attori.
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 05/03/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
In disparte la irrilevante dissertazione dell'appellante in ordine alla domanda subordinata degli attori, ormai assorbita in sentenza del tribunale e qui non riproposta, e alla prospettata domanda di revocazione della sentenza dichiarativa dell'usucapione in favore del n. 390/2000, mai Parte_1 formulata dagli attori e non delibata dal primo giudice, l'atto di appello risulta affidato a un unico motivo, di seguito riassumibile:
1) si censura la sentenza del tribunale per erronea valutazione delle prove testimoniali, dei mezzi di prova e per illogicità della motivazione, contestando specificamente la pronuncia nella vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 parte in cui il giudicante ha ritenuto che dalle deposizioni testimoniali emergesse che sin dall'aggiudicazione del bene oggetto di causa (26.10.1993), il fondo agricolo è stato posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto dagli attori.
Sostiene l'appellante che, dopo l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento, non sarebbe avvenuta l'immissione nel possesso da parte del custode giudiziario che avrebbe dovuto liberare l'immobile in favore degli aggiudicatari, i quali, ad ogni buon conto, a dire dell'appellante avrebbero dovuto esperire altra domanda a difesa della proprietà e non la domanda, inaccoglibile, ex artt. 1158 e 1159 c.c.
2) L'appello è infondato: gli attori odierni appellati avevano concreto interesse alla dichiarazione di usucapione, perfezionatasi nel ventennio successivo all'aggiudicazione del 1993, una volta accertato che il bene trasferito nella procedura di vendita coattiva risultava intestato al sulla base di una sentenza dichiarativa di usucapione emessa nel 2000. Parte_1
3) Pertanto, gli attori avevano l'onere di dimostrare il dedotto possesso ventennale ad usucapionem e il Tribunale, vagliando correttamente le dichiarazioni dei testi escussi, è pervenuto a ritenere perfezionato l'acquisto originario della proprietà del fondo agricolo.
Le doglianze espresse dall'appellante in merito alla selezione e alla valutazione delle emergenze istruttorie non appaiono sorrette da argomentazioni condivisibili: da una verifica diretta delle dichiarazioni dei testi e dal confronto tra le stesse emerge la ravvisata attendibilità dei dichiaranti in ordine al possesso dell'immobile da parte degli attori e la genericità delle dichiarazioni rese dai testi introdotti dal convenuto, odierno appellante.
Da un lato, deve ribadirsi che le dichiarazioni del teste , a sostegno della tesi Testimone_1
attorea (“tra il 2013 ed il 2015 ha provveduto per conto degli attori a raccogliere le olive, alla pulizia del terreno e alla potatura degli alberi del fondo sito in agro di Torre Santa
Susanna alla contrada Capozziello, che si trova a circa 700 m dalla S.P. Oria-Cellino San
Marco” ed ha aggiunto che “le olive da me raccolte venivano conferite al IO da per conto degli attori” ) hanno confermato le dichiarazioni di altri testi Persona_1
( e circa la potatura degli alberi di olivo, per conto degli Testimone_2 Tes_3
attori) e hanno trovato riscontro documentale concernente sia il conferimento di olive da parte di presso il IO , prima, e il IO , CP_2 Persona_2 Persona_3 dopo;
sia l'ottenimento dei contributi integrativi di aiuto all'agricoltura per il fondo controverso.
4) Altrettanto condivisibile, perché riscontrato direttamente attraverso l'esame dei verbali di udienza, è il giudizio espresso dal primo giudice sulla genericità e inattendibilità dei testi introdotti dal convenuto: << i testi e hanno dichiarato Testimone_4 Testimone_5
vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 CP_1 di avere lavorato nei fondi di proprietà del in contrada Capozziello per molti anni Parte_1
(40 anni la prima e circa 30 anni la seconda). La genericità delle loro dichiarazioni, tuttavia, impedisce di ravvisare nel caso in esame l'esercizio del possesso da parte del convenuto successivamente al 1993, perché i testi non individuano esattamente il fondo su cui hanno lavorato (e la precisazione è evidentemente decisiva in considerazione del fatto che il
è proprietario di un altro fondo sito in contrada Capozziello e confinante con Parte_1
quello per cui è causa), né collocano temporalmente la esecuzione dei lavori sul terreno.
Peraltro, il teste non è stata in grado di individuare nemmeno la Testimone_5
collocazione del fondo;
la teste infatti, nel descrivere il percorso da seguire per raggiungere il terreno, ha sostenuto che questo si trovava sulla sinistra e non già sulla destra rispetto al tratturo, come è stato riferito dai testi e . Quanto infine al Tes_3 Testimone_6
teste , la sua deposizione appare incerta, vaga e generica. Essa non Testimone_7
ricorda quando ha cessato di lavorare sul fondo, né se il fondo si trovasse a sinistra o a destra rispetto al tratturo >> (pag. 4 della sentenza impugnata).
5) Confermata la sentenza appellata, le spese del presente grado, liquidate al minimo come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese, in favore degli appellati, liquidate in euro
1.460,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
Cervellera vs - rg 639-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1