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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 20/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PE FILIPPO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore ROTA GIACOMO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4122/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016001DI0000058310001 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3649/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato l'11.6.2025, la società “Società_1 S.P.A.” in liquidazione, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n°2016/001/DI/000005831/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania, notificato in data 14.4.2025, relativo a Imposta di
Registro per €. 9.263,00, stante l'omessa registrazione del decreto ingiuntivo 5831/2016, eccependo l'illegittimità dell'avviso per errata applicazione dell'art. 8, lettera b, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.131/86; in quanto le somme richieste dalla ricorrente al
Comune di Piedimonte con il D.I. sono costituite da fatture afferenti allo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale, in tal caso l'imposta di registro va applicata nella misura minima prevista per legge, ovvero €. 200,00, in quanto somme dovute per prestazioni di servizi soggetti a IVA.
L'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, premettendo di aver tassato il decreto ingiuntivo applicando: - Euro 200,00 di imposta fissa per la registrazione relativa all'imponibile ed al riconoscimento del credito, in applicazione dell'art.
8-Tariffa Parte
Prima D.P.R. 131/1986; - Euro 200,00 di imposta fissa in applicazione dell'art 40 D.P.R.
131/1986, per l'enunciazione del rapporto sottostante, ai sensi dell'art. 22 D.P.R.
131/1986; - Euro 8.863,00, quale tre per cento di imposta proporzionale per gli interessi riconosciuti sul capitale di Euro 295.432,00, in applicazione dell'art.
8-lett.b)-Tariffa Parte
Prima – D.P.R. 131/1986, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto gli interessi legali, previsti in un decreto ingiuntivo, scontano l'imposta di registro con l'aliquota del 3% e tale imposta proporzionale si applica anche se il provvedimento non qualifica espressamente tali interessi come moratori (tra le più recenti, Corte Cassazione - ordinanza n. 33535 – 15 novembre 2022) e ciò perché gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal campo di applicazione IVA in forza dell'art. 15 DPR 633/1972.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il decreto ingiuntivo, a giudizio di questo Collegio, non è stato correttamente tassato posto che è stata richiesta la somma € 200,00, quale imposta fissa per la registrazione relativa all'imponibile ed al riconoscimento del credito, €. 200,00, quale imposta fissa per l'enunciazione del rapporto sottostante, e €. 8.863,00, quale 3% di imposta proporzionale per gli interessi riconosciuti sul capitale di €. 295.432,00. Ebbene, da un semplice calcolo matematico risulta che la somma di €. 8.863,00, altro non è che il 3% sulla sorte capitale di €. 295.432,00 e non, come erroneamente sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta proporzionale sugli interessi (3%) riconosciuti sulla sorte capitale di €. 295.432,00; sorte capitale che, in applicazione del principio di alternatività fissato dal Dpr 131/1986, articolo
40, è solo soggetta all'Iva e non all'imposta proporzionale del 3%.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, l'avviso di liquidazione annullato, limitatamente alla parte impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione, limitatamente alla parte impugnata;
condanna l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in quanto versato per contributo unificato e in complessivi €.
800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 3 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Nunzio Cacciato dott. Filippo Pennisi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PE FILIPPO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore ROTA GIACOMO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4122/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016001DI0000058310001 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3649/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato l'11.6.2025, la società “Società_1 S.P.A.” in liquidazione, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n°2016/001/DI/000005831/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania, notificato in data 14.4.2025, relativo a Imposta di
Registro per €. 9.263,00, stante l'omessa registrazione del decreto ingiuntivo 5831/2016, eccependo l'illegittimità dell'avviso per errata applicazione dell'art. 8, lettera b, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.131/86; in quanto le somme richieste dalla ricorrente al
Comune di Piedimonte con il D.I. sono costituite da fatture afferenti allo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale, in tal caso l'imposta di registro va applicata nella misura minima prevista per legge, ovvero €. 200,00, in quanto somme dovute per prestazioni di servizi soggetti a IVA.
L'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, premettendo di aver tassato il decreto ingiuntivo applicando: - Euro 200,00 di imposta fissa per la registrazione relativa all'imponibile ed al riconoscimento del credito, in applicazione dell'art.
8-Tariffa Parte
Prima D.P.R. 131/1986; - Euro 200,00 di imposta fissa in applicazione dell'art 40 D.P.R.
131/1986, per l'enunciazione del rapporto sottostante, ai sensi dell'art. 22 D.P.R.
131/1986; - Euro 8.863,00, quale tre per cento di imposta proporzionale per gli interessi riconosciuti sul capitale di Euro 295.432,00, in applicazione dell'art.
8-lett.b)-Tariffa Parte
Prima – D.P.R. 131/1986, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto gli interessi legali, previsti in un decreto ingiuntivo, scontano l'imposta di registro con l'aliquota del 3% e tale imposta proporzionale si applica anche se il provvedimento non qualifica espressamente tali interessi come moratori (tra le più recenti, Corte Cassazione - ordinanza n. 33535 – 15 novembre 2022) e ciò perché gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal campo di applicazione IVA in forza dell'art. 15 DPR 633/1972.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il decreto ingiuntivo, a giudizio di questo Collegio, non è stato correttamente tassato posto che è stata richiesta la somma € 200,00, quale imposta fissa per la registrazione relativa all'imponibile ed al riconoscimento del credito, €. 200,00, quale imposta fissa per l'enunciazione del rapporto sottostante, e €. 8.863,00, quale 3% di imposta proporzionale per gli interessi riconosciuti sul capitale di €. 295.432,00. Ebbene, da un semplice calcolo matematico risulta che la somma di €. 8.863,00, altro non è che il 3% sulla sorte capitale di €. 295.432,00 e non, come erroneamente sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta proporzionale sugli interessi (3%) riconosciuti sulla sorte capitale di €. 295.432,00; sorte capitale che, in applicazione del principio di alternatività fissato dal Dpr 131/1986, articolo
40, è solo soggetta all'Iva e non all'imposta proporzionale del 3%.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, l'avviso di liquidazione annullato, limitatamente alla parte impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione, limitatamente alla parte impugnata;
condanna l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in quanto versato per contributo unificato e in complessivi €.
800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 3 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Nunzio Cacciato dott. Filippo Pennisi